Conduzione Cani
DESCRIZIONE
I proprietari, i detentori o comunque possessori a qualsiasi titolo di cani debbono osservare le norme che riguardano: iscrizione all'anagrafe canina, diritti, doveri, regole di igiene e sicurezza, rispetto del divieto di accesso ad aree e strutture pubbliche/private ed alle aree verdi attrezzate. Il Comune di Jesi ha la funzione di vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali emette l'ordinanza sindacale n.98 del 14/06/2004 qui di seguito riportata:
IL SINDACO
Visto il D.P:R. 31.03.1979 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;
Vista la legge 14.08.1991 n° 281 (legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo);
Vista la legge regionale n° 10 del 20.01.1997 (norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo);
Vista la Legge Regionale n° 26 del 03.04.2000 (modifiche ed integrazioni della Legge regionale n° 10/1997);
Visto il Regolamento regionale n° 2 del 13/11/2001 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo ed il n° 5 del 20/12/2002 di modifica dell'art. 3 di quello emanato in data 13/11/2001;
Visto l'art. 727 del codice penale e la Legge 473/1993 che puniscono l'abbandono ed il maltrattamento degli animali;
Visto l'art. 638 del codice penale inerente l'uccisione ed il danneggiamento di animali altrui;
Visto il D.Lgs n° 116/1992 (attuazione della direttiva n° 86/609 CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici);
Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 09/09/2003 in merito ai cani potenzialmente pericolosi;
Visto il regolamento 1774/02/CE e le linee guida regionali di cui alla deliberazione della G.R. del 03/06/2003 n° 788;
Visto l'art. 48 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, nel quale viene vietata l'introduzione dei cani nei viali e giardini pubblici;
Viste e richiamate le ordinanze n° 217 del 23/07/1996, n° 221 del 12/08/1997 e n° 366 del 09/10/2002;
Dato atto di quanto previsto dall'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n° 267 del 18.08.2000;
Sentiti i Servizi Veterinari della ASUR - Zona Territoriale n° 5 - Jesi;
Sentite le proposte delle Associazioni Animaliste locali;
Preso atto delle indicazioni del Comando di Polizia Municipale;
In considerazione che tutti gli animali, in quanto esseri senzienti hanno diritto all'integrità psicofisica ed, a vivere liberi quando non esistono condizioni di pericolo per persone animali o cose;
Ravvisata la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici, morali e culturali di una società civile;
ORDINA
ART.1 - Maltrattamento e abbandono.
E' vietato a chiunque possieda un animale o lo detenga a qualsiasi titolo mettere in atto comportamenti lesivi e abbandonarlo.
Chiunque viola il presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 ad € 516,00.
ART.2 - Condizioni di benessere e controllo della fertilità.
E' fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di garantire a tutti gli animali, la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze nel rispetto della specie e della razza cui appartengono.
In ogni caso, i proprietari o detentori degli animali sono responsabili della salute e del benessere della prole.
ART.3 - Accudimento e condizioni igienico- sanitarie.
Chi detiene un animale o lo possiede a qualunque titolo deve:
- averne cura e rispettarne i diritti;
- farlo visitare da medici veterinari ogniqualvolta il suo stato di salute lo renda necessario;
- accudirlo ed alimentarlo secondo le necessità della specie, della razza e del ciclo vitale dell'animale stesso, con carattere di continuità;
- garantire le opportune condizioni igienico - sanitarie all'interno delle abitazioni e sui terrazzi, balconi, giardini di proprietà che li ospitano, nonché dei locali condominiali annessi in cui gli animali transitano. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai regolamenti condominiali circa la possibilità di detenzione.
ART.4 - Caratteristiche spazi e condizioni di detenzione dei cani.
I cani detenuti prevalentemente in spazi delimitati, necessitano di un'area di, almeno 8 mq. per capo adulto, o superiore su esigenze particolari di razza; sono fatte salve temporanee esigenze sanitarie.
I locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire sufficiente illuminazione naturale, ventilazione e temperatura adeguate.
I detentori devono garantire gli animali dalle intemperie con un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, coperto almeno su tre lati, oltre il tetto, rialzato ed isolato dall'umidità del terreno.
Gli animali devono inoltre essere protetti da temperature e condizioni climatiche sfavorevoli, da illuminazione forzata e da eccessivi rumori.
E' vietata la detenzione dei cani alla catena; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di muoversi liberamente e che la suddetta catena sia:
- collegata a cavo aereo, di lunghezza minima di mt.5, con due moschettoni rotanti alle estremità della catena stessa.
Gli animali tenuti a catena dovranno comunque sempre poter raggiungere il proprio riparo ed i contenitori dell'acqua e del cibo.
E' vietato tenere permanentemente animali in cantine, in garage o in altri locali chiusi, in balconi o in box esterni in lamiera
Chiunque viola il presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 ad € 516,00.
ART.5 - Condizioni temporanee di detenzione e di trasporto.
Quando per motivate e temporanee esigenze sia indispensabile tenere animali in gabbia o in spazi angusti essi devono avere sufficiente libertà di movimento, acqua e cibo necessari, luce ed aria.
In caso di trasporto é vietata la detenzione di tutti í tipi di animali in condizioni che ne determinino inutile sofferenza; in particolare per gli animali d'affezione sono vietati il trasporto e la detenzione in condizioni o con mezzi inidonei o comunque tali da procurare loro danni fisici. Gli spazi e i contenitori eventualmente utilizzati devono essere tali da consentire loro la posizione retta e di sdraiarsi e rigirarsi; devono, inoltre, essere garantite le necessarie condizioni igieniche ed alimentari.
E' assolutamente vietato trasportare animali segregati nei bagagliai ermeticamente chiusi dei mezzi di trasporto.
E' altresì vietato lasciare gli stessi chiusi all'interno dell'abitacolo dei mezzi di trasporto quando manchino le condizioni di vivibilità dell'animale.
ART.6 - Anagrafe canina e tatuaggio.
I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, devono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina. Devono inoltre segnalare la scomparsa, la morte ed eventuali trasferimenti.
E' inoltre obbligatorio sottoporre il cane all'applicazione del microchip.
La violazione della norma di cui al 1° comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 77,00 ad € 232,00, mentre quella alla norma di cui al 2° comma da € 51,00 ad € 154,00.
Art.7 – Guinzaglio, museruola ed assicurazione.
Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nei locali condominiali, i cani devono essere tenuti al guinzaglio da persone in grado di controllarli.
Per i cani caratterialmente aggressivi o mordaci e potenzialmente pericolosi di cui all'allegato all'ordinanza emessa dal Ministero della salute, in data 09/09/2003, é obbligatorio l'uso della museruola, oltre che del guinzaglio. Per gli stessi è obbligatoria la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi.
Nei giardini pubblici ed in tutte le aree verdi, opportunamente segnalati, é vietato l'ingresso ai cani.
E' inoltre vietato l'ingresso nei mercati in genere e negli spacci di generi alimentari, negli ospedali, nei luoghi destinati all'esercizio di culto, nei cimiteri, nei teatri e cinematografi, in tutti gli altri esercizi in genere quando l'esercente ritenga, per validi motivi, di vietarne l'accesso. In tal caso dovrà essere esposto il cartello, ben visibile, indicante il divieto e gli estremi del presente provvedimento.
Gli obblighi o divieti di cui sopra non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti ed a quelli in dotazione alle forze armate, di polizia e della protezione civile.
Art.8 - Aree verdi accessibili ai cani.
In alcune aree verdi e parchi appositamente segnalati con appositi cartelli ed in particolare nelle aree attrezzate di Via del Burrone, Viale Giovanni XXIII, Porta Valle ed in Zona di Via Politi, è permessa la libera circolazione dei cani sotto il costante controllo del proprietario o detentore.
ART.9 - Disturbo della quiete pubblica.
I cani a guardia di case, orti, giardini e poderi dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti.
I proprietari devono segnalare con apposito cartello o scritta la presenza degli stessi, inoltre devono impedire che, cani ed altri animali particolarmente canori, nelle ore notturne e di riposo, da intendersi dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 22 alle ore 6, arrechino disturbo alla quiete pubblica.
ART. 10 - Paletta e sacchetto.
I proprietari detentori di cani devono evitare che i loro cani lascino escrementi sul suolo pubblico.
I proprietari o detentori devono raccogliere gli eventuali escrementi servendosi di apposita paletta o altro mezzo idoneo nonché di sacchetti di plastica e depositarli nei porta rifiuti o nei cassonetti.
La detenzione della paletta - o mezzo sostitutivo - e del sacchetto di plastica sono obbligatori fin dal momento iniziale dell'accompagnamento degli animali ai luoghi pubblici.
Sono esonerati da tale divieto le persone non vedenti o non udenti accompagnate dai propri cani guida.
ART: 11 – Smaltimento animali morti.
Gli animali da compagnia di proprietà, in caso di decesso, possono essere smaltiti:
a) mediante consegna a Ditte autorizzate;
b) mediante sotterramento in terreni di privati cittadini, solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive e/od infestive trasmissibili agli uomini ed agli animali.
ART.12 - Tutela delle colonie feline.
E' vietato maltrattare i gatti che vivono in libertà .
Le colonie feline presenti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, devono essere rispettate e tutelate, facilitando l'opera di accudimento del personale addetto e delle associazioni protezionistiche, nel rispetto delle condizioni igienico - sanitarie. L'Amministrazione Comunale s'impegna a favorire l'Azione delle Associazioni protezionistiche.
E' inoltre vietato spostare animali singoli o intere colonie dal loro habitat senza il parere favorevole del Servizio Veterinario pubblico e della Associazione di Protezione animale cui la colonia é affidata
E' vietato a personale non autorizzato mettere "avanzi di cibo" nel suolo pubblico per sfamare gatti in libertà.
ART. 13 - Allevatori e detentori di animali a scopo di commercio.
Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere apposito registro di carico e scarico degli animali, nonché registro di conferimento degli animali morti a Ditte specializzate. I suddetti registri dovranno essere vidimati dai Servizi veterinari della ASUR competente
Chiunque viola il presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 ad € 774,00.
ART. 14 - Addestramento animali.
E' vietato nell'addestramento degli animali e dei cani in particolare, ricorrere a percosse, strumenti o ad altre forme di violenza psicofisica che possano traumatizzare l'animale stesso.
E' inoltre vietato qualsiasi tipo di addestramento incompatibile con lo stato psicofisico dell'animale che comporti sofferenze dello stesso.
E' altresì vietata qualunque forma di combattimento tra animali.
ART. 15 - Vivisezione e utilizzo improprio di animali.
E' vietato prelevare cani, gatti o qualsiasi altro animale per conferirlo a laboratori di vivisezione.
E' inoltre vietato catturare animali randagi o vaganti per commercio o per scopi comunque diversi da quelli previsti dalle norme vigenti.
Chiunque viola il presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2582,00 ad € 5164,00.
ART. 16 - Giochi e manifestazioni con animali.
E' vietato utilizzare sul territorio comunale animali vivi per manifestazioni che richiedono comportamenti non conformi alle caratteristiche etnologiche della razza o allo stato di salute dell'animale stesso.
DISPONE
1-Che le trasgressioni alla presente ordinanza, ad eccezione degli articoli per i quali è già prevista una specifica sanzione e fatte salve comunque le disposizioni di leggi e del codice penale in materia, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25,00 ad €. 500,00;
2- Che quando si ravvisa un maltrattamento si può procedere al sequestro cautelativo dell'animale con il ricovero dello stesso presso apposito canile;
3- Che il Corpo di Polizia municipale, gli agenti della forza pubblica, il Servizio veterinario della ASUR – Zona territoriale n.5 nonché le guardie giurate volontarie appositamente autorizzate, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle relative sanzioni;
4- Che la presente ordinanza entra in vigore dopo 15 gg. dalla pubblicazione all'albo;
5- Che il presente provvedimento venga inviato a:
- Questore di Ancona;
- Comando Provinciale Carabinieri;
- Comando Polizia Municipale;
- Servizi Veterinari ASUR - Zona territoriale n° 5 - Jesi;
- Presidenti Associazioni Animaliste;
- Responsabile Ufficio stampa Comune;
- Albo Pretorio.
6- Con l'entrata in vigore della presente ordinanza cessano di avere efficacia le precedenti n° 217 del 23/07/1996, n° 221 del 12/08/1997 e n° 366 del 09/10/2002;
Dalla residenza Municipale, li 14/06/2004
IL SINDACO
Fabiano BELCECCHI


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