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Economia e impresa

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Commercio

Orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio e delle attività di comunicazione - Anno 2010

Individuate le domeniche di apertura degli esercenti
Calendario
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Con ordinanza n. 110 del 15/12/2009 sono stati fissati, per l'anno 2010, gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio e delle attività di comunicazione.

L'ordinanza, il cui testo viene allegato a lato, prevede le seguenti disposizioni:

ART. 1 CHIUSURA INFRASETTIMANALE

1. La MEZZA GIORNATA OBBLIGATORIA di chiusura infrasettimanale degli esercizi di vendita al dettaglio è stabilita nel modo seguente:

SETTORE A - ALIMENTARE

  • LUNEDI' MATTINA
  • LUNEDI' POMERIGGIO
  • GIOVEDI MATTINA
  • GIOVEDI POMERIGGIO


Nella mezza giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria, l'orario di vendita antimeridiano termina alle ore 13.00 e l'orario di vendita pomeridiano inizia alle ore 17.00 (17.30 ora legale).

SETTORE B - NON ALIMENTARE

  • LUNEDI' MATTINA
  • SABATO POMERIGGIO


Nella mezza giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria, l'orario di vendita antimeridiano termina alle ore 13.00 e l'orario di vendita pomeridiano inizia alle ore 14.30 (15.00 ora legale).

2. Per la mezza giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria, negli esercizi di vendita al dettaglio in cui siano presenti entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare, si debbono osservare le disposizioni relative al settore prevalente. La prevalenza è determinata dalla superficie di vendita.

3. Nel rispetto di tali mezze giornate, l'esercente può liberamente determinare la mezza giornata di chiusura obbligatoria dandone notizia al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

4. La mezza giornata di chiusura infrasettimanale non è obbligatoria quando nella settimana vi sia un'altra giornata festiva comprese le festività di cui all'articolo 2, comma 5, della presente ordinanza.

5. La chiusura infrasettimanale di mezza giornata è facoltativa nei seguenti periodi: nella settimana precedente la Pasqua, nel periodo compreso tra il primo dicembre ed il sette gennaio, nel periodo di Carnevale e delle Fiere, nel periodo compreso tra il primo e il trentuno di agosto.

ART. 2 GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

1.Le attività commerciali operanti all’interno del centro storico, come delimitato all’interno del centro storico, come delimitato dalla zona A del piano regolatore generale comunale (PRG), possono derogare alla chiusura domenicale e festiva in occasione di particolari eventi o manifestazioni organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale in tale ambito nel limite massimo di tre giornate.

2.Nei giorni DOMENICALI e FESTIVI, salvo quanto previsto nei commi successivi e nell’articolo 3 della presente ordinanza, è obbligatoria la chiusura totale degli esercizi di vendita al dettaglio. E’ facoltativa l’apertura nella giornata del Santo Patrono.

3.In caso di più di due festività consecutive gli esercizi del SETTORE ALIMENTARE devono garantire l'apertura antimeridiana al pubblico nella prima o nella seconda giornata festiva.

4.Le manifestazioni denominate “Porte aperte” organizzate a livello nazionale dalle case automobilistiche consentono alle relative concessionarie, ubicate sul territorio comunale, l'apertura nei giorni previsti dalle manifestazioni stesse, fermo restando il divieto di effettuare operazioni di vendita.

5.Gli esercenti possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva per ventitré giornate annue appositamente fissate con ordinanza sindacale, concertate con le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative. Restano escluse comunque le festività del Capodanno, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, Natale e 26 dicembre.

5.Per l'anno 2010 le giornate di deroga alla chiusura domenicale e festiva ai sensi dell'articolo 55 comma 5 L.R. 27/2009 “Testo Unico in materia di Commercio” sono le seguenti (modificata con ordinanza sindacale n. 44 del 29/06/2010):

  1. 03 GENNAIO
  2. 06 GENNAIO
  3. 10 GENNAIO
  4. 14 FEBBRAIO
  5. 21 MARZO
  6. 28 MARZO
  7. 02 MAGGIO
  8. 02 GIUGNO
  9. 4 LUGLIO
  10. 29 AGOSTO
  11. 05 SETTEMBRE
  12. 19 SETTEMBRE
  13. 17 OTTOBRE
  14. 24 OTTOBRE
  15. 31 OTTOBRE
  16. 07 NOVEMBRE
  17. 14 NOVEMBRE
  18. 21 NOVEMBRE
  19. 28 NOVEMBRE
  20. 05 DICEMBRE
  21. 08 DICEMBRE
  22. 12 DICEMBRE
  23. 19 DICEMBRE

 

ART. 3 DISPOSIZIONI SPECIALI

1.In occasione di manifestazioni o eventi di particolare rilevanza, organizzati o patrocinati dall'amministrazione comunale e per un numero limitato di iniziative, l’esercizio dell’attività di vendita è consentito fino alle ore 24.00 in forza della presente ordinanza esclusivamente per l’ambito territoriale della manifestazione.

2.In occasione della data di inizio dei saldi invernali ed estivi, è consentito, in forza del presente atto, l'apertura in orario notturno, limitatamente alle ore 24.00.

ART. 4 CENTRI COMMERCIALI

1.I negozi e gli altri esercizi, operanti all'interno di un CENTRO COMMERCIALE, adottano un unico orario di vendita e la stessa mezza giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria.

2.Per la mezza giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria si osservano le disposizioni relative al settore merceologico prevalente. La prevalenza è accertata dal Comune sulla base della superficie di vendita.

ART. 5 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Le attività di comunicazione di cui al d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (phone center, call center, internet point ed assimilati) sono soggette, come stabilito dall’art. 91 bis del Regolamento di Polizia Municipale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 228 del 30.11.2005, alle seguenti prescrizioni:
a)l'orario di attività può essere esercitato dalle ore 7.00 alle ore 22.00;
b)nel caso siano svolte congiuntamente con un’altra attività, l’orario adottato dovrà essere quello scelto per l’attività diversa da quella di comunicazione e dovranno essere rispettate le chiusure infrasettimanali e festive, se previste;
c)l’orario di apertura e chiusura dovrà essere reso noto al pubblico tramite l’esposizione di un cartello, o altro mezzo idoneo, visibile dall’esterno dell’esercizio.

ART. 6 ATTIVITA' MISTE

1.Gli esercizi MISTI soggetti alla normativa per il commercio al dettaglio su aree private devono sospendere la vendita nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura, qualora gli stessi restino aperti per lo svolgimento di un’attività artigianali.

2.Gli esercizi MISTI, soggetti alla normativa per il commercio al dettaglio su aree private e alla autorizzazione amministrativa/D.I.A. di cui alla legge regionale 09/12/2005, 30 “Disciplina delle Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande”, o a licenza per la vendita di GENERI di MONOPOLIO, nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura dei negozi devono sospendere la vendita degli articoli autorizzata ai sensi della normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa.

ART. 7 SANZIONI

1.Chiunque viola le disposizioni previste dalla presente ordinanza non sanzionate da leggi o regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa da € 83,00 a € 498,00.

2.Per quanto non previsto nella presente ordinanza si rinvia alla normativa vigente in materia.

3.Alla Polizia Municipale ed alle Forze di Polizia è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza.

ART. 8 PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

1.La presente è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi e ne sarà data ampia diffusione tramite il sito internet del Comune di Jesi (www.comune.jesi.an.it) e lo Sportello Unico Servizi Jesi (S.U.S.J.) sito in Jesi Piazza Spontini.

2.La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 01.01.2010. L'ordinanza sindacale n. 136 del 29.11.2009 è abrogata dalla data di entrata in vigore del presente atto.

3.È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare le norme contenute nella presente ordinanza.

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