ICI - Imposta Comunale sugli Immobili
L'Imposta Comunale sugli Immobili si applica sui fabbricati (case, negozi, capannoni industriali, autorimesse, uffici, magazzini), aree fabbricabili e terreni agricoli. Si applica anche in caso di godimento, su un immobile, del diritto di usufrutto, uso o abitazione, di enfiteusi, di superficie, di locazione finanziaria, di concessione demaniale. La nuda proprietà, non produce alcun obbligo ai fini dell'ICI.
Chi deve pagare
Sono soggetti passivi di imposta, sia persona fisica che società, in base alle quote di proprietà possedute i seguenti soggetti:
- Proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili);
- Titolari del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione (coniuge superstite, coniugi divorziati, socio di cooperativa sull'alloggio assegnato, assegnatario IACP con patto di futura vendita);
- Titolari di locazione finanziaria;
- Titolari di suolo su cui è costituito il diritto di superficie (se concesso il diritto di superficie su area di proprietà comunale a cooperativa edilizia, è quest'ultima, fino alla realizzazione della costruzione, obbligata al pagamento dell'imposta gravante sul suolo);
- Titolari del diritto di enfiteusi circa l'utilizzazione di un fondo agricolo;
- Titolari di concessione su aree demaniali.
Quanto si deve pagare
Per l'anno 2007 sono state determinate con atto di Giunta Comunale n. 21 del 06/02/07 le seguenti aliquote ICI:
a) 7 per mille (aliquota ordinaria)
fabbricati in genere, aree fabbricabili, abitazioni in ristrutturazione e terreni agricoli;
b) 4,7 per mille (aliquota ridotta - abitazione principale)
E' prevista la detrazione di 104,00 Euro per le seguenti situazioni:
- abitazione principale del soggetto passivo;
- abitazioni concesse dal proprietario (senza detrazione e da certificare con apposita dichiarazione) in uso gratuito ad ascendenti e discendenti entro il 4°
- grado (genitori, figli, fratelli, zii, nonni, nipoti, cugini): nelle fattispecie precedenti con detrazione in caso di utilizzo scambievole;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
- ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificato, purché la stessa non risulti locata;
- - abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, purché la stessa non risulti
- locata;
- abitazioni appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari;
E' prevista la detrazione di 130,00 Euro nel caso di:
- abitazioni principali di contribuenti che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31/12/2006 ed alle seguenti condizioni (da certificare con apposita dichiarazione):
a) siano titolari di un'unica abitazione;
b) facciano parte di un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone e che abbiano avuto un reddito lordo per l'anno 2006 non superiore ad Euro 8.000,00 (1 persona) - Euro 13.000,00 (2 persone);
c) che l'immobile posseduto dal richiedente sia classificato nelle categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6;
- abitazioni principali di contribuenti disoccupati alla data del 30/06/2007 ed alle seguenti condizioni (da certificare con apposita dichiarazione):
a) siano titolari di un'unica abitazione;
b) abbiano avuto un reddito lordo per l'anno 2006 non superiore a Euro 8.000,00 (1 persona) - Euro 13.000,00 (per il nucleo familiare);
c) che l'immobile posseduto dal richiedente sia classificato nelle categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6;
b) abbiano avuto un reddito lordo per l'anno 2006 non superiore a Euro 8.000,00 (1 persona) - Euro 13.000,00 (per il nucleo familiare);
c) che l'immobile posseduto dal richiedente sia classificato nelle categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6;
Una pertinenza assume l'aliquota dell'abitazione cui si riferisce (ubicata nello stesso edificio o max 300 metri categoria catastali C2, C6,C7).
Valori delle aree fabbricabili
Sono stati confermati i valori del 2006 che sono i seguenti:
Aree Residenziali Fabbricabili
Anno | Aree NON Urbanizzate | Aree Urbanizzate |
2007 | € 136,50/mq. | € 262,50/mq. |
Aree Produttive Miste
| Anno | ZIPA Urbanizzate | ZIPA NON Urbanizzate e Scheda Cartiere Vecchie | Esterne ZIPA Urbanizzate | Esterne ZIPA NON Urbanizzate |
| 2007 | € 63,00/mq. | € 21,00-52,50/mq. | € 94,50/mq. | € 52,50/mq. |
Interporto
Anno 2007 | € 15,360/mq. |
Sono esenti le aree singole fino a mq. 200, oltre e fino a mq. 400 € 23,241/mq.
Calcolo dell'Imposta
La base imponibile si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati e del 25% il reddito dominicale dei terreni (NB – l'aumento percentuale va applicato sempre, anche sulle nuove rendite catastali) e moltiplicando la rendita ottenuta per i seguenti coefficienti:
- per 140 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi convitti, ecc.);
- per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, stabilimenti balneari, ecc.) con esclusioni delle categorie A/10 e C/1;
- per 50 se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
- per 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe);
- per 75 se si tratta di terreni agricoli.
All'imposta ottenuta si toglie la riduzione e/o la detrazione, se spettanti.
La detrazione va suddivisa in parti uguali tra coloro che ne possono usufruire e nel rispetto del numero di mesi di occupazione.
La riduzione sui terreni compete agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori regolarmente iscritti ai fini contributivi, purché conducano direttamente il fondo. Gli stessi sono esentati dal versamento quale area fabbricabile, nel caso in cui il fondo sia considerato tale dal Piano Regolatore.
Le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale E sono esenti da ICI.
Come pagare
Il versamento dell'imposto deve essere effettuato entro i seguenti termini:
- prima rata o saldo entro il 16 di Giugno, versando il 50% dell'imposta dovuta complessivamente, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno precedente, per il saldo l'aliquota e la detrazione sono quelle dell'anno in corso;
- seconda rata entro 16 Dicembre (il 17 se il 16 incontra festivo), versando il saldo dell'imposta dovuta complessivamente, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione dell'anno in corso.
Il versamento, unico per ogni contribuente e per ogni Comune, si effettua tramite gli appositi bollettini su CCP n. 12532602 intestato a:
Comune di Jesi – Servizio Tesoreria - Riscossioni I.C.I.
I possessori di carta Bancomat possono eseguire il versamento, senza commissioni, c/o l'Ufficio Tributi su presentazione del bollettino già compilato.
I bollettini sono reperibili presso:
- Uffici postali: via Mura Occidentali - via Colocci, 3 - via Jugoslavia, 15
- Ufficio Relazioni con il Pubblico: Piazza della Repubblica.
Non si effettua versamento se l'Imposta annua è inferiore a Euro 12,00.
Se l'Imposta per l'intero anno è fino a Euro 24,00 si effettua solo il versamento a saldo.
Come pagare in caso di dimenticanza
Il contribuente, prima dell'inizio dei controlli, può sanare, dandone comunicazione all'Ente, di sua iniziativa, le violazioni commesse mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole all'imposta da versare, come segue:
- 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
- 6% dell'imposta se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione;
Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (2,5% annuo), con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.
Come chiedere il rimborso
Il contribuente può richiedere, entro 5 anni dal giorno del versamento, il rimborso della maggiore imposta versata o non dovuta, utilizzando l'apposita istanza
Riduzione per inagibilità o inabitabilità
L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati le cui strutture orizzontali (solai e tetto) e verticali (muri perimetrali) presentano gravi lesioni che possono costituire pericolo e rischio di crollo o per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione.
La riduzione di imposta è limitata al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni e decorre dalla data della richiesta.
Note
* Nel caso in cui nel corso dell'anno precedente si sia utilizzata un aliquota ridotta è necessario presentare, entro il terrmine di presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione ICI.
* Nel caso di decesso del proprietario il pagamento dell'ICI deve essere eseguito con il bollettino intestato al deceduto, a cura dell'erede. Per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento deve essere eseguito dall'usufruttuario o dagli eredi, a loro nome. La comunicazione di variazione a nome del deceduto e dei singoli eredi è fornita all'Ufficio direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
* La comunicazione può essere compilata su un normale foglio indicando le proprie generalità, il giorno della variazione e gli identificativi catastali, consegnandola direttamente all'Ufficio Tributi o spedita per posta con raccomandata senza avviso di ricevimento, indirizzata a: Comune di Jesi, U.O.C. Tributi, piazza Ghislieri, 3 - Jesi - AN.- o fax 0731/538444 - e-mail:ufficio.tributi@comune.jesi.an.it
Norme di riferimento
- Decreto Legislativo del 30.12.1992 n. 504
- Regolamento per la discplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I.
- Determinazione e applicazione delle sanzioni tributarie sulla pubblicità e affisioni, TOSAP, TARSU e ICI
- Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 06/02/2007 (Tariffe Anno 2007)


Numeri di emergenza
Email facile
Scrivi al comune
I.C.I. - Istanza di rimborso
