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Ogni attività comportante trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa
agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è
subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della
legge n. 10 del 28.01.1977.
La concessione comporta la corresponsione
di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di
urbanizzazione (*)
nonché al costo di costruzione.
La concessione relativa a
costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o
artigianali dirette alla trasformazione di beni ed
alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di
un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione,
di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei
rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla
sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.
L'incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del
consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce
in relazione all'ampiezza, all'andamento demografico e alle
caratteristiche geografiche dei comuni, nonché in relazione
ai tipi di attività produttiva.
La concessione relativa a
costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali
e direzionali comporta la corresponsione di un contributo
pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché una
quota non superiore al 10 per cento del costo documentato
di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi
di attività, con deliberazione del consiglio comunale.
La concessione relativa alle
costruzioni o impianti nelle zone agricole, ivi compresi
gli accessori e gli impianti per la produzione, lavorazione,
trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli non comporta la corresponsione di contributi concessori
se le opere sono realizzate da imprenditori
agricoli a titolo principale o imprenditori agricoli associati.
In caso diverso, il concessionario è tenuto alla corresponsione
del contributo di cui alla tabella G del regolamento regionale
n. 6 del 23 luglio 1977.
Quando in una medesima costruzione coesistano
unità immobiliari con diversa destinazione d’uso, per ciascuna
unità si applica il contributo corrispondente alla sua propria
destinazione.
Determinazione
degli
oneri di urbanizzazione.
(art. 5 L. 10/77, così come integrato dall'art. 7, L. 537/93)
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria, previsti dalla legge 28/01/1977, n.
10, nonché dalle leggi regionali, è stabilita con deliberazione
del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche
che la Regione Marche ha definito con Reg. 23 luglio 1977,
per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici
vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione
dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma,
della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche
e integrazioni, nonché delle leggi regionali.
Gli oneri di urbanizzazione sono aggiornati periodicamente
dai comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali,
in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere
di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
Determinazione
del
costo di costruzione.
(art. 6 L. 10/77, così come modificato dall'art. 7, L. 537/93)
Il costo di costruzione per i nuovi edifici
è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento
ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti
dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma
dell'art. 4 della L. 457/78.
Con gli stessi provvedimenti di cui al
primo comma, le regioni identificano classi di edifici con
caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti
disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali
sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione
in misura non superiore al 50 per cento.
Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni
regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza
di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato
annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT).
Il contributo afferente alla concessione
comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento
al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione
delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni
e della loro destinazione ed ubicazione.
Nel caso di interventi su edifici esistenti
il costo di costruzione è determinato in relazione al costo
degli interventi stessi così come individuati dal comune in
base ai progetti presentati per ottenere la concessione.
(*)
Le opere di urbanizzazione primaria sono:
a) strade residenziali;
b) spazi di sosta o di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia
elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato.
Le opere di
urbanizzazione secondaria sono:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo nonché strutture
e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
c) mercati di quartiere;
d) delegazioni comunali;
e) chiese ed altri edifici religiosi;
f) impianti sportivi di quartiere;
g) centri sociali e attrezzature
culturali e sanitarie;
h) aree verdi di quartiere.
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