Sportello Unico per le Imprese - Associazione Media e Bassa Vallesina
 

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CONTRIBUTI CONCESSORI

 

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della legge n. 10 del 28.01.1977.

La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione (*) nonché al costo di costruzione.

La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. L'incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce in relazione all'ampiezza, all'andamento demografico e alle caratteristiche geografiche dei comuni, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

La concessione relativa alle costruzioni o impianti nelle zone agricole, ivi compresi gli accessori e gli impianti per la produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non comporta la corresponsione di contributi concessori se le opere sono realizzate da imprenditori agricoli a titolo principale o imprenditori agricoli associati. In caso diverso, il concessionario è tenuto alla corresponsione del contributo di cui alla tabella G del regolamento regionale n. 6 del 23 luglio 1977.

Quando in una medesima costruzione coesistano unità immobiliari con diversa destinazione d’uso, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla sua propria destinazione.

    

Determinazione degli oneri di urbanizzazione.
(art. 5 L. 10/77, così come integrato dall'art. 7, L. 537/93)

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, previsti dalla legge 28/01/1977, n. 10, nonché dalle leggi regionali, è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la Regione Marche ha definito con Reg. 23 luglio 1977, per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali. 
Gli oneri di urbanizzazione sono aggiornati periodicamente dai comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

    

Determinazione del costo di costruzione. 
(art. 6 L. 10/77, così come modificato dall'art. 7, L. 537/93)

Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art. 4 della L. 457/78.

Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.

Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione.

 

 

 

 

 

(*)  Le opere di urbanizzazione primaria sono:
     a) strade residenziali;
     b) spazi di sosta o di parcheggio;
     c) fognature;
     d) rete idrica;
     e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
     f) pubblica illuminazione;
     g) spazi di verde attrezzato.

 

     Le opere di urbanizzazione secondaria sono:
     a) asili nido e scuole materne;
     b) scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo;
     c) mercati di quartiere;
     d) delegazioni comunali;
     e) chiese ed altri edifici religiosi;
     f) impianti sportivi di quartiere;
     g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
     h) aree verdi di quartiere.

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