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Regolamento
Regionale 14 settembre 1989, n. 23 (1)
Regolamento Edilizio Tipo (2)
Indice
TITOLO I - Disposizioni
generali - Opere, attività ed interventi soggetti a concessione
o ad autorizzazione edilizia
Art. 1 - Contenuti del regolamento
edilizio
Art. 2 - Opere e attività
soggette a concessione edilizia
Art. 3 - Interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo,
soggetti ad autorizzazione gratuita
Art. 4 - Altri interventi
ed opere soggetti ad autorizzazione gratuita
Art. 5 - Opere non soggette a concessione
o autorizzazione
Art. 6 - Concessioni in deroga
Art. 7 - Opere di competenza dello Stato
ed opere su aree demaniali
TITOLO II - Tipologia degli interventi
Art. 8 - Interventi di manutenzione ordinaria
Art. 9 - Interventi di manutenzione straordinaria
Art. 10 - Interventi di restauro e risanamento
conservativo
Art. 11 - Interventi di ristrutturazione
edilizia
Art. 12 - Interventi di ristrutturazione
urbanistica
TITOLO III - Indice e parametri
edilizi e urbanistici
Art. 13 - Definizione degli indici e parametri
TITOLO IV - Commissione edilizia
comunale
Art. 14 - Funzioni della commissione edilizia
comunale
Art. 15 - Composizione della commissione
edilizia
Art. 16 - Integrazione della commissione
edilizia
Art. 17 - Funzionamento della commissione
edilizia
Art. 18 - Sottocommissioni
TITOLO V - Istanza di concessione
e relativa istruttoria
Art. 19 - Soggetti legittimati alla domanda
di concessione edilizia
Art. 20 - Domanda di concessione
Art. 21 - Documentazione a corredo della
domanda di concessione
Art. 22 - Ulteriori domande ed allegati
connessi con la domanda di concessione
Art. 23 - Atti autorizzativi generali
Art. 24 - Autorizzazioni in materia di
bellezze naturali
Art. 25 - Istruttoria preliminare della
domanda di concessione
Art. 26 - Esame della domanda di concessione
Art. 27 - Progetti di massima
TITOLO VI - Rilascio della concessione
Art. 28 - Decisioni sulla domanda di concessione
Art. 29 - Silenzio assenso
Art. 30 - Certificato d'uso del suolo
Art. 31 - Contributo di concessione
Art. 32 - Titolarità della concessione
Art. 33 - Validità della concessione
Art. 34 - Annullamento della concessione
Art. 35 - Varianti al progetto approvato
e varianti in corso d'opera
Art. 36 - Sanatoria per certificazioni
di conformità
TITOLO VII - Esecuzione dei lavori
Art. 37 - Responsabilità nella esecuzione
delle opere e delle attività
Art. 38 - Inizio dei lavori
Art. 39 - Vigilanza sulla esecuzione dei
lavori - Interruzione dei lavori
Art. 40 - Cantieri di lavoro
Art. 41 - Ponti e scale di servizio
Art. 42 - Scarico dei materiali, demolizioni,
nettezza delle strade adiacenti ai cantieri
Art. 43 - Rimozione delle recinzioni
Art. 44 - Prevenzione degli infortuni
Art. 45 - Ultimazione dei lavori
TITOLO VIII - Abitabilità e agibilità
Art. 46 - Domanda relativa all'abitabilità
o all'agibilità
Art. 47 - Rilascio dell'autorizzazione
di abitabilità o agibilità
Art. 48 - Utilizzazione abusiva di costruzioni
TITOLO IX - Autorizzazioni edilizie
Art. 49 - Istanza di autorizzazione e relativa
istruttoria
Art. 50 - Rilascio, condizioni e validità
dell'autorizzazione
TITOLO X - Piani di lottizzazione
ed interventi edilizi diretti
Art. 51 - Piani attuativi
Art. 52 - Documentazione a corredo della
domanda di lottizzazione
Art. 53 - Richiesta di parere preliminare
Art. 54 - Approvazione dei piani di lottizzazione
Art. 55 - Compilazione d'ufficio di progetti
di lottizzazione
Art. 56 - Intervento edilizio diretto
TITOLO XI - Vigilanza sull'attività
urbanistica ed edilizia
Art. 57 - Vigilanza sulle costruzioni e
sanzioni
Art. 58 - Esecuzione d'ufficio
Art. 59 - Garanzie
TITOLO XII - Aree pertinenti - Distanze
- Parcheggi
Art. 60 - Area pertinente
Art. 61 - Distanze
Art. 62 - Parcheggi
TITOLO XIII - Zone di rispetto e
vincoli particolari
Art. 63 - Zone di rispetto cimiteriali e
stradali
Art. 64 - Realizzazione di cabine ENEL
e SIP
Art. 65 - Opere realizzate dall'amministrazione
comunale ed edifici a carattere collettivo-sociale
TITOLO XIV - Decoro e arredo urbano
Art. 66 - Arredo urbano
Art. 67 - Antenne radio e televisive
Art. 68 - Aggetti e sporgenze sul suolo
pubblico
Art. 69 - Muri di prospetto e recinzioni
Art. 70 - Servitù pubbliche
Art. 71 - Apposizione di mostre, vetrine,
bacheche, insegne, cartelli pubblicitari
Art. 72 - Restauri e modifiche alle opere
esterne dei fabbricati
Art. 73 - Uscite dalle autorimesse - Rampe
per il transito dei veicoli
Art. 74 - Contatori di gas, energia elettrica
ed acqua
TITOLO XV - Requisiti generali degli
edifici
Art. 75 - Salubrità del terreno
Art. 76 - Requisiti relativi all'impermeabilità
e all'isolamento dall'umidità
Art. 77 - Requisiti di carattere termico
Art. 78 - Requisiti di carattere acustico
Art. 79 - Requisiti illuminotecnici
Art. 80 - Requisiti relativi all'aerazione
e al dimensionamento dei locali
Art. 81 - Cortili e chiostrine
Art. 82 - Stabilità e sicurezza dei fabbricati
Art. 83 - Abbattimento delle barriere architettoniche
TITOLO XVI - Requisiti specifici
degli impianti
Art. 84 - Rifornimento idrico e impianti
sollevamento acque
Art. 85 - Pozzi, vasche e cisterne per
acqua potabile
Art. 86 - Modalità di scarico delle acque
provenienti da insediamenti civili
Art. 87 - Modalità di scarico delle acque
provenienti da insediamenti produttivi
Art. 88 - Impianto di smaltimento delle
acque piovane
Art. 89 - Impianti di smaltimento delle
acque luride
Art. 90 - Dimensionamento e caratteristiche
delle fosse settiche e degli impianti di depurazione delle
acque luride
Art. 91 - Concimaie
Art. 92 - Impianti igienici
Art. 93 - Impianti di aereazione
Art. 94 - Caratteristiche dei fabbricati
ai fini della prevenzione degli incendi
Art. 95 - Norme antincendio per edifici
speciali
Art. 96 - Impianti di gas per uso domestico
Art. 97 - Impianti di spegnimento
Art. 98 - Focolai, forni e camini, condotti
di calore e canne fumarie
TITOLO XVII - Uso di suolo, spazi
e servizi pubblici
Art. 99 - Occupazione temporanea e permanente
di spazio o suolo o sottosuolo pubblico
Art. 100 - Rinvenimenti e scoperte
Art. 101 - Tende aggettanti sullo spazio
pubblico
TITOLO XVIII - Disposizioni finali
Art. 102 - Rilevamento del patrimonio edilizio
Art. 103 - Entrata in vigore del regolamento
edilizio
Art. 104 - Norme finali per l'attuazione
del regolamento edilizio tipo
Art. 105 - Domande di concessione e di
autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore del
regolamento edilizio comunale o della data prevista dal comma
2 dell'articolo 103
ALLEGATI
Allegato A - Documentazione da allegare
alla domanda di Concessione Edilizia - Stato di fatto
Allegato B - Documentazione da allegare
alla domanda di Concessione Edilizia - Progetto
Allegato C - Elaborati richiesti per
l'Autorizzazione
TITOLO I
Disposizioni generali
Opere, attività ed interventi soggetti a concessione o ad
autorizzazione edilizia
Art. 1
Contenuti del regolamento edilizio 
1. La Regione, con il regolamento edilizio tipo, attua le
finalità di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 10 della L.R.
18 giugno 1986, n. 14.
2. I comuni con il regolamento edilizio, sulla base del regolamento
edilizio tipo, disciplinano gli interventi urbanistici ed
edilizi nel territorio comunale.
3. L'attività costruttiva edilizia e le altre attività ad
essa connesse; le opere e le urbanizzazioni che modificano
l'ambiente urbano territoriale; le lottizzazioni di aree ed
ogni altra attività comportante trasformazione urbanistica
o edilizia del territorio comunale, con esclusione delle normali
operazioni agricole e delle attività estrattive, sono disciplinate
dalle previsioni degli strumenti urbanistici generali, dalle
relative norme tecniche di attuazione, dalla legislazione
statale e regionale in materia nonché dal presente regolamento
edilizio.
Art. 2
Opere e attività soggette a concessione edilizia

1. Sono soggette a concessione edilizia le seguenti opere
realizzate da soggetti privati o pubblici:
a) nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni,
demolizioni con ricostruzione totale o parziale di fabbricati;
b) interventi di restauro e risanamento
conservativo che non riguardino il recupero abitativo di edifici
preesistenti;
c) interventi di ristrutturazione edilizia
di cui al successivo articolo 11;
d) interventi di ristrutturazione urbanistica
di cui al successivo articolo 12;
e) modificazioni ai sensi dell'articolo
5, comma 1, lettera a), della L.R. 18 giugno 1986, n. 14,
delle destinazioni d'uso di fabbricati esistenti o di parte
di essi mediante l'esecuzione di opere edilizie, quando implichino
variazione in aumento degli standards previsti dal D.M. 2
aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile
1968, n. 97;
f) altre modificazioni delle destinazioni
d'uso di fabbricati esistenti o di parte di essi mediante
l'esecuzione di opere edilizie e per le quali il Comune non
preveda il rilascio dell'autorizzazione a norma dell'articolo
6 della citata L.R. n. 14 del 1986;
g) opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
viabilità poderale o di bonifica, strade private;
h) esecuzione di opere di consolidamento
e sostegno dei terreni;
i) realizzazione di manufatti all'interno
delle zone cimiteriali;
l) serre fisse, intendendo per tali gli
impianti stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato
o eseguiti in opera, destinati esclusivamente a colture specializzate
prodotte in condizioni climatiche artificiali;
m) costruzioni di garages ed autorimesse
fuori terra;
n) manufatti necessari a realizzare stazioni
di servizio per distribuzione di carburante, esclusi gli apparati
necessari alla erogazione del solo carburante;
o) installazione fuori terra di serbatoi
destinati al deposito di carburante e oli minerali, saldamente
infissi al suolo;
p) altri interventi a carattere permanente
di cui al precedente articolo 1, comma 3, esclusi quelli indicati
nei successivi articoli 3,
4 e 5, nonché escluse le opere di
competenza di amministrazioni dello Stato e le opere su aree
demaniali di cui al successivo articolo
7.
2. Sono inoltre soggetti a concessione edilizia, qualora abbiano
carattere permanente, i seguenti interventi:
predisposizione di aree per campeggi, parcheggi e simili,
piste e impianti di risalita per sport invernali e ogni altra
realizzazione di opere sul territorio per uso sportivo e ricreativo.
Art. 3
Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro
e di risanamento conservativo,
soggetti ad autorizzazione gratuita 
1. Sono soggetti ad autorizzazione gratuita, rilasciata
dal Sindaco:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria,
relativamente ai soli immobili vincolati al sensi della legge
1 giugno 1939, n. 1089 o della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria
di cui al successivo articolo 9;
c) gli interventi di restauro e di risanamento
conservativo per il recupero abitativo di edifici preesistenti
di cui al successivo articolo 10.
2. Per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro
e risanamento conservativo, l'istanza al Sindaco per l'autorizzazione,
da presentarsi a mezzo lettera raccomandata, si intende accolta
qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di novanta
giorni dal ricevimento della medesima. In tal caso il richiedente
può dar corso ai lavori, dando comunicazione al Sindaco del
loro inizio a mezzo lettera raccomandata.
3. La disposizione di cui al precedente comma non si applica
per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti
dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, dalla legge 29 giugno
1939, n. 1497 e dal D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito
(con modificazioni) nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e per
quelli che comportino il rilascio dell'immobile da parte del
conduttore.
Art. 4
Altri interventi ed opere soggetti ad autorizzazione gratuita

1. Sono soggette ad autorizzazione gratuita, ai sensi dell'articolo
7, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito (con
modificazioni) nella legge 25 marzo 1982, n. 94, purché conformi
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, e non
sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 1 giugno 1939,
n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e dal D.L. 27 giugno 1985,
n. 312, convertito (con modificazioni) nella legge 8 agosto
1985, n. 431:
a) le opere costituenti pertinenze od impianti
tecnologici al servizio di edifici già esistenti, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 2, comma
1, lettera m);
b) le occupazioni di suolo mediante deposito
di materiale o esposizione di merci a cielo aperto;
c) le opere di demolizione, i reinterri
e gli scavi che non riguardano le coltivazioni di cave e torbiere.
Le cave sono soggette
alla disciplina della L.R. 22 maggio 1980, n. 37.
2. La realizzazione di parcheggi di cui all'articolo 9 della
legge 22 marzo 1989, n. 122 è soggetta ad autorizzazione gratuita
con le modalità stabilite dallo stesso articolo.
3. Sono soggetti ad autorizzazione gratuita, ai sensi dell'articolo
5, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, gli interventi
su edifici esistenti riguardanti nuovi impianti, lavori, opere,
installazioni, relativi alle energie rinnovabili ed alla conservazione
ed al risparmio dell'energia.
4. Sono inoltre soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo
2, ottavo comma, del D.L. 30 dicembre 1981, n. 801, convertito
(con modificazioni) nella legge 5 marzo 1982, n. 62, le opere
ed interventi di natura edilizia e urbanistica relativi allo
smaltimento di liquami e fanghi nelle zone a ciò destinate,
con riduzione a sessanta giorni del termine stabilito dall'articolo
48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
5. Sono altresì soggette ad autorizzazione di cui all'articolo
48 della legge 5 agosto 1978, n. 457 le opere edilizie previste
dall'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 qualora
consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti
che alterino la sagoma dell'edificio.
6. Per gli interventi di cui al precedente comma 1, l'istanza
al Sindaco per l'autorizzazione ad eseguire i lavori si intende
accolta, qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della medesima. In tal caso
il richiedente può dar corso ai lavori, dando comunicazione
al Sindaco del loro inizio a mezzo lettera raccomandata.
7. Sono infine soggetti ad autorizzazione gratuita i seguenti
interventi:
a) perforazione di pozzi ed opere annesse
per la estrazione idrica e mineraria;
b) apposizione di tende aggettanti su spazio
pubblico, collocazione di insegne, bacheche, mostre, vetrine,
tabelle o cartelli, cartelloni e altri oggetti a scopo di
pubblicità;
c) apertura o modificazione di accessi
sulle fronti stradali o su aree pubbliche, purché non comportino
alterazioni sul corpo del fabbricato;
d) qualsiasi opera a carattere non permanente,
ma occasionale o stagionale, quali chioschi, cabine e simili,
copertura di impianti sportivi, ricreativi o di ristori;
e) modifica della destinazione d'uso nei
limiti di cui all'articolo 6 della L.R. 18 giugno 1986, n.
14.
f) distributori di carburanti con annessi
accessori, purché non comportino la realizzazione di manufatti
diversi da quelli della distribuzione carburanti, quali officine,
depositi, punti vendita, bar ristoro e simili;
g) muri di sostegno e rilevati in genere,
non facenti parte di nuove opere stradali;
h) laghi artificiali ad uso irriguo, industriale,
ecc.
8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei
provvedimenti abilitativi richiesti da norme statali, regionali
o comunali.
Art. 5
Opere non soggette a concessione o autorizzazione

1. Non sono soggette ad autorizzazione o concessione:
a) le opere di manutenzione ordinaria,
purché non interessino edifici vincolati secondo quanto specificato
al precedente articolo 3, comma 1, lettera
a);
b) le opere interne alle costruzioni, escluse
quelle interessanti edifici vincolati al sensi delle leggi
1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modifiche e integrazioni, che non siano in contrasto con gli
strumenti urbanistici adottati o approvati, con i regolamenti
edilizi e con i regolamenti d'igiene vigenti, non comportino
modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né
aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari,
non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e
delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla
statica dell'immobile. Ai fini dell'applicazione della disposizione
contenuta nella presente lettera, non è considerato aumento
delle superfici utili, l'eliminazione o lo spostamento di
pareti interne o di parti di esse.
Per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate
alla lettera A dell'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97, al fine
di garantire la salvaguardia delle originarie caratteristiche
costruttive, salva diversa disciplina degli strumenti urbanistici
attuativi, sono comunque soggette ad autorizzazione le opere
interne;
c) opere di assoluta urgenza e di necessità
immediata, eseguite su ordinanza del Sindaco, emanata per
la tutela della pubblica incolumità. In mancanza dell'ordinanza
del Sindaco, possono tuttavia essere eseguite, senza preventiva
istanza di concessione o autorizzazione da parte dell'interessato,
quelle opere provvisionali di assoluta urgenza, indispensabili
ad evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo
di darne successiva ed immediata comunicazione al Sindaco
e di presentare sollecitamente la domanda di concessione oppure
la domanda di autorizzazione, secondo quanto previsto dal
presente regolamento;
d) demolizione di opere abusive ordinata
dal Sindaco in applicazione della legislazione vigente;
e) opere temporanee per attività di ricerca
nel sottosuolo, che abbiamo carattere geognostico o siano
eseguite in aree esterne al centro edificato, ai sensi dell'articolo
7, comma 4, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito (con
modificazioni) nella legge 25 marzo 1982, n. 94;
f) opere e installazioni per la segnaletica
stradale, orizzontale e verticale, in applicazione del codice
della strada;
g) installazione di condutture elettriche,
telefoniche, antenne televisive; fermo restando che dette
opere sono soggette ad autorizzazione, quando richiedano notevoli
opere murarie, scavi e reinterri;
h) opere di sistemazione degli spazi esterni;
fermo restando che dette opere sono soggette ad autorizzazione,
quando comportino opere murarie o consistenti rimodellamenti
del terreno oppure ricadano sotto la disciplina delle leggi
1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497
e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito (con modificazioni)
nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
i) le opere edilizie di cui all'articolo
2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, finalizzate alla eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), il proprietario
dell'unità immobiliare deve presentare al Sindaco, contestualmente
all'inizio del lavori, una relazione, a firma di un professionista
abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi
e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie
vigenti.
Art. 6
Concessioni in deroga 
1. Nei limiti e nelle forme stabiliti dall'articolo 41 quater
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dall'articolo 3 della
legge 21 dicembre 1955, n. 1357, il Sindaco, previa deliberazione
del Consiglio Comunale e munito del nulla-osta preventivo
della Giunta Regionale, ha la facoltà di concedere deroghe
alle disposizioni del regolamento edilizio, nonché alle norme
degli strumenti urbanistici vigenti per edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico.
2. Sono escluse dalla concessione in deroga le zone omogenee
A di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97.
3. Sono altresì non derogabili le norme relative alle destinazioni
di zona, per le quali sono necessarie specifiche varianti
allo strumento urbanistico.
4. La facoltà di deroga può essere estesa ad interventi di
edilizia sperimentale da realizzare con finanziamento pubblico.
Art. 7
Opere di competenza dello Stato ed opere su aree demaniali

1. Ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali
o per opere insistenti su aree del demanio statale, l'accertamento
della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani
urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla
difesa militare, è fatto dallo Stato d'intesa con la Regione.
2. In caso di non conformità con i vincoli e le norme dei
piani urbanistici ed edilizi vigenti, la progettazione di
massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale,
da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per
quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato,
è eseguita dalle amministrazioni statali competenti d'intesa
con la Regione. A tal fine, la Giunta Regionale acquisisce
preventivamente il parere dei comuni nel cui territorio sono
previsti gli interventi.
TITOLO II
Tipologia degli interventi
Art. 8
Interventi di manutenzione ordinaria 
1. Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o a
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, tra l'altro,
riguardano:
a) il rimaneggiamento del manto di copertura,
il suo riordino e anche la sostituzione integrale, purché
con ugual materiale e senza modificare la volumetria delle
coperture;
b) la riparazione di intonaci, rivestimenti,
pavimenti, infissi sia interni sia esterni;
c) il rifacimento di intonaci, tinteggi,
rivestimenti, pavimenti, infissi, all'interno delle unità
immobiliari anche con caratteristiche diverse dai precedenti
oppure all'esterno delle unità immobiliari con le stesse caratteristiche
dei precedenti;
d) la riparazione o sostituzione di canali
di gronda, discendenti pluviali e canne fumarie;
e) la riparazione o sostituzione di materiali
ed elementi di isolamento e impermeabilizzazione;
f) la riparazione delle sistemazioni esterne,
come le recinzioni;
g) il restauro o il rifacimento di pozzi
o cisterne all'interno delle proprietà private;
h) la riparazione ed ammodernamento di
impianti tecnici che non comportino la costruzione o la destinazione
di nuovi locali per i servizi igienici e tecnologici;
i) ogni altra opera di riparazione o sostituzione
di elementi danneggiati, usurati o inadeguati alle esigenze
del normale uso del fabbricato.
3. Resta ferma, per gli interventi di manutenzione ordinaria
qualificabili come opere interne, l'applicazione delle disposizioni
contenute nel precedente articolo 5,
comma 1, lettera b) e comma 2.
4. Resta altresì fermo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
della legge 29 maggio 1982, n. 308, che l'installazione di
impianti solari e di pompe di calore destinati unicamente
alla produzione di aria e acqua calda per edifici esistenti
e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione
dell'impianto idrico-sanitario già in opera e non è soggetta
ad autorizzazione specifica.
5. Per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali
sono considerate opere di manutenzione ordinaria anche quelle
intese ad assicurare la funzionalità degli impianti ed il
loro adeguamento tecnologico, così come indicate nella Circolare
del Ministero dei Lavori Pubblici 16 novembre 1977, n. 1918.
Art. 9
Interventi di manutenzione straordinaria

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano
le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento e sostituzione
di parti anche strutturali degli edifici, nonché alla realizzazione
e integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici.
2. Le parti dell'edificio sottoposte a rinnovamento e sostituzione,
ai sensi del comma 1, debbono mantenere, ricostituite nei
materiali, la loro posizione e funzione all'interno del preesistente
sistema strutturale e distributivo.
3. Per parti strutturali si intendono quegli elementi dell'edificio
aventi funzioni portanti, quali muri maestri, solai di piano
e di copertura, volte e scale. I relativi interventi di manutenzione
straordinaria debbono essere limitati esclusivamente alle
opere necessarie ad assicurare la stabilità di tali elementi,
anche attraverso la sostituzione totale degli stessi, mentre
non possono comportare alcuna variazione della situazione
planimetrica preesistente.
4. I servizi igienico sanitari e tecnologici, oltre che integrati
con opere che ne migliorino l'efficienza, possono essere anche
realizzati ex novo al fine di migliorare la funzionalità dell'uso
originario dell'immobile o la funzionalità stabilita dagli
strumenti urbanistici.
5. In ogni caso gli interventi di manutenzione straordinaria,
da attuare nel rispetto degli elementi tipologici, formali
e strutturali dell'organismo edilizio, non debbono alterare
i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e
non devono comportare modificazioni delle destinazioni d'uso.
6. Gli interventi di manutenzione straordinaria, tra l'altro,
riguardano:
a) il consolidamento delle fondazioni,
dei muri portanti, delle strutture del tetto, dei solai, delle
volte e delle scale;
b) il rifacimento delle strutture del tetto
senza modifiche di forme e di quote (d'imposta e di colmo);
c) la demolizione e ricostruzione di solai,
volte e scale, anche con materiali diversi, ma senza modifiche
di quota;
d) la demolizione di volte e rifacimento
in loro vece di solai senza modifiche della quota di calpestio;
e) la demolizione e ricostruzione di parti
delle fondazioni o dei muri portanti, con o senza modifiche
di materiali;
f) il consolidamento, demolizione e successiva
ricostruzione di tramezzi, con o senza modifiche di materiali;
g) l'inserimento ex-novo di intonaci, di
rivestimenti interni, di pavimenti interni;
h) l'apertura, chiusura o modificazione
di porte esterne o finestre, solo se ciò costituisce ripristino
delle preesistenze;
i) il rifacimento del manto del tetto con
materiale diverso;
l) il rifacimento o la realizzazione di
pavimenti, intonaci, infissi, rivestimenti e tinteggi esterni
con caratteristiche diverse;
m) la sostituzione di infissi esterni con
caratteristiche diverse o la messa in opera di doppi infissi;
n) l'inserimento di vespai, di isolamenti
termo-acustici e di altre impermeabilizzazioni;
o) le modifiche o costruzioni delle sistemazioni
esterne, come le recinzioni;
p) la sostituzione totale o la realizzazione
di nuovi servizi igienico-sanitari in mancanza o inefficienza
di quelli esistenti.
7. Resta ferma, per gli interventi di manutenzione straordinaria
qualificabili come opere interne, l'applicazione delle disposizioni
contenute nel precedente articolo 5,
comma 1, lettera b) e comma 2.
8. Per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali,
sono considerati interventi di manutenzione straordinaria
tutti quelli sulle apparecchiature, servizi e impianti così
come indicati nella Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici
16 novembre 1977, n. 1918, non elencati tra quelli di manutenzione
ordinaria, purché non compromettano le caratteristiche ambientali
e paesaggistiche, non diano luogo a effetti negativi di natura
igienica e non comportino aumento delle superfici utili.
Art. 10
Interventi di restauro e risanamento conservativo

1. Sono interventi di restauro e risanamento conservativo
tutti quelli finalizzati alla conservazione dell'organismo
edilizio e al miglioramento della funzionalità dello stesso
in relazione a destinazioni d'uso con esso compatibili, anche
diverse da quelle precedenti.
2. Tali interventi consistono in un insieme sistematico di
opere che possono coinvolgere tutte le componenti dell'organismo
edilizio (formali, strutturali, distributive, tecnologiche),
sempre però nel rispetto degli elementi tipologici, formali
e strutturali dello stesso.
3. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo,
comprensivi di quelli di cui al precedente
articolo 9 allorché siano aggregati in un "insieme
sistematico", riguardano, tra l'altro, le seguenti opere:
a) consolidamento, ripristino delle scale
e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio (quali
muri, volte, solai di piano e copertura, balconi); vanno considerate
come parte integrante dell'edificio anche quelle aggiunte
o modificazioni che - pur risultando conseguenti ad alterazioni
dell'impianto originario - sono ormai, per dignità di materiali
e correttezza di forme, completamente assimilate all'organismo
edilizio e costituiscono documento storico della sua evoluzione
nel tempo;
b) ripristino di quelle parti alterate
da superfetazioni o manomissioni totalmente estranee, per
tecnologia, forma e materiali, all'impianto architettonico
(quali costruzioni pensili, abbaini, tettoie, verande, accessori
per giardini e orti) e quindi da eliminare;
c) inserimento di elementi accessori e
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso (quali nuovi servizi
igienico-sanitari, locale caldaia, ascensori) sempre nel rispetto
degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo
edilizio;
d) riordino delle aperture, anche con modificazioni
dell'impianto distributivo interno.
4. Resta ferma, per gli interventi di restauro e di risanamento
conservativo qualificabili come opere interne, l'applicazione
delle disposizioni contenute nell'articolo
5, comma 1, lettera b) e comma 2.
5. La modifica della destinazione d'uso è consentita, purché
ammessa dalle norme degli strumenti urbanistici e compatibile
con il carattere storico-artistico dell'edificio e la sua
struttura e tipologia originaria.
Art. 11
Interventi di ristrutturazione edilizia

1. Sono interventi di ristrutturazione edilizia tutti quelli
finalizzati alla trasformazione dell'organismo edilizio in
rapporto a nuove esigenze funzionali con un insieme sistematico
di opere che, pur senza arrivare alla demolizione completa
con ricostruzione, possono portare ad un organismo completamente
diverso da quello esistente.
2. Le opere di modifica e sostituzione di alcuni elementi
costitutivi dell'edificio, nonché l'inserimento di nuovi elementi
o impianti non sono condizionati né alla destinazione né alla
tipologia originariamente proprie dell'edificio.
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, possono riguardare,
tra l'altro, le seguenti opere:
a) rifacimento dell'ossatura portante sia
orizzontale che verticale con variazioni planimetriche e altimetriche
della originaria posizione degli elementi strutturali;
b) demolizione di coperture, solai, volte,
scale, muri portanti, fondazioni;
c) demolizione e ricostruzione delle fondazioni
e dei muri portanti con modifiche dei sistemi statici o con
spostamenti;
d) demolizione e ricostruzione dei solai,
delle scale e della copertura, anche con modifiche di quote;
e) costruzione di nuovi solai, scale, coperture,
volte, muri portanti, fondazioni;
f) demolizione parziale o totale di un
singolo edificio e sua ricostruzione secondo parametri fissati,
ove necessario, dalla normativa di apposito piano di recupero
e a condizione che l'intervento non muti l'assetto urbanistico
in cui l'edificio è inserito;
g) soprelevazioni e ampliamenti;
h) realizzazione di nuove aperture sulle
murature perimetrali;
i) riorganizzazione dei collegamenti verticali
e orizzontali, nonché dei servizi di uso comune.
Art. 12
Interventi di ristrutturazione urbanistica

1. Sono interventi di ristrutturazione urbanistica quelli
rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio
con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi
edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti,
degli isolati e della rete stradale.
2. Non sono consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica
in assenza di uno specifico strumento urbanistico che ne disciplini
l'attuazione e la normativa.
TITOLO III
Indice e parametri edilizi e urbanistici
Art. 13
Definizione degli indici e parametri 
1. Gli indici e i parametri edilizi e urbanistici sono definiti
nel modo seguente:
a) Superficie territoriale (ST)
- È l'area complessiva interessata da un intervento urbanistico
attuativo, comprendente le aree per l'urbanizzazione primaria
e secondaria e le aree destinate all'edificazione.
b) Superficie fondiaria (SF)
- È l'area destinata all'edificazione, che risulta dalla
ST sottraendo le superficie per le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria.
c) Superficie utile lorda (SUL)
- È la somma delle superfici lorde di ciascun piano dell'edificio,
comprese entro il perimetro esterno delle murature, includendo
"bow window", scale e ballatoi di accesso,
vani ascensori, cavedi per impianti tecnici, nonché il sottotetto
qualora abitabile o utilizzabile (come indicato alla successiva
lettera t).
Contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda,
con una quota pari al 50% della loro entità, i porticati
di uso condominiale ed il piano seminterrato (come definito
alla successiva lettera u).
Non contribuiscono al calcolo della superficie utile lorda:
- i piani completamente interrati (come definiti alla successiva
lettera u);
- i porticati pubblici o d'uso pubblico;
- i volumi tecnici emergenti dalla copertura piana o dalle
falde del tetto, destinati ad extracorsa degli ascensori,
scale di accesso alla copertura, locali strettamente necessari
per impianti, serbatoi, vasi di espansione o canne fumarie;
- scale di sicurezza antincendio esterne ed aperte, nonché
qualsiasi rampa esterna di scala non coperta, terrazze e
logge aperte.
d) Volume (V)
- È la somma dei prodotti della superficie lorda di ciascun
piano per l'altezza dello stesso piano, misurata tra le
quote di calpestio del piano stesso e del piano superiore.
Per l'ultimo piano, l'altezza è quella compresa tra la quota
di calpestio e l'intradosso del solaio piano o, per coperture
a falde, l'altezza media dell'intradosso relativa alla superficie
lorda computata.
e) Indice di fabbricabilità territoriale
(IT)
- È il rapporto tra il volume (V) massimo realizzabile
in una determinata zona e la superficie territoriale (ST)
della zona stessa.
f) Indice di utilizzazione territoriale (UT)
- È il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) massima
realizzabile in una determinata zona e la superficie territoriale
(ST) della zona stessa.
g) Indice di fabbricabilità fondiaria (IF)
- È il rapporto tra il volume (V) e la superficie fondiaria
(SF).
h) Indice di utilizzazione fondiaria (UF)
- È il rapporto tra la superficie utile lorda (SUL) e la
superficie fondiaria (SF).
i) Superficie coperta (SC)
- È la proiezione orizzontale delle superfici lorde fuori
terra.
l) Indice di copertura (IC)
- È il rapporto tra la superficie coperta (SC) e la superficie
fondiaria (SF).
m) Altezza delle fronti (H)
- È l'altezza di ogni parte di prospetto in cui può essere
scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra alla
linea di copertura computando i corpi arretrati qualora
non compresi.
La linea di terra è definita dall'intersezione della parete
del prospetto con il piano stradale o il piano del marciapiede
o il piano del terreno a sistemazione definitiva.
La linea di copertura è definita, nel caso di copertura
piana, dall'intersezione della parete del prospetto con
il piano corrispondente allo estradosso del solaio di copertura;
nel caso di copertura a falde, dall'intersezione della parete
di prospetto con il piano corrispondente all'estradosso
della falda di copertura.
Salvo diversa specifica prescrizione dei singoli strumenti
urbanistici, la misura dell'altezza non tiene conto del
vano scala, dell'ascensore e di canne fumarie, né delle
maggiorazioni corrispondenti a bocche di lupo o agli accessi
esterni, carrabili e pedonali, al piano seminterrato, purché
gli accessi stessi, realizzati in trincea rispetto alla
linea di terra, non siano di larghezza superiore a m. 3.
n) Altezza massima degli edifici (H MAX)
- È la massima tra le altezze delle diverse parti di prospetto
in cui può essere scomposto l'edificio, misurate come alla
precedente lettera m).
Nel caso di prospetti in cui siano presenti falde inclinate
di tetti (a capanna, sfalsati o ad unico spiovente), per
altezza massima si considera quella corrispondente all'intersezione
delle pareti di prospetto con il piano corrispondente all'estradosso
della falda di copertura purché il colmo non superi di ml.
1,80 l'altezza così misurata; in caso diverso l'altezza
massima va misurata alla linea di colmo (v. figure 1, 2,
3 e 4).
Nel caso che le falde di copertura coincidano con le pareti
inclinate dei prospetti, l'altezza massima va
sempre misurata alla linea di colmo (v. figure 5 e 6).
Per edifici ubicati su terreni con pendenza naturale superiore
al 15%, l'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici,
salvo prescrizioni più restrittive degli stessi, può essere
superata di un 20% nelle parti a valle dei prospetti, con
un massimo assoluto di ml. 2,00 (v. figura 7).

o) Distacco tra gli edifici (DF)
- È la distanza (minima) tra le pareti antistanti gli edifici,
o corpi di fabbrica degli stessi, salvo le pareti prospettanti
sugli spazi interni di cui alla successiva lettera r), misurata
nei punti di massima sporgenza.
Due pareti si intendono prospicienti quando l'angolo formato
dal prolungamento delle stesse è inferiore ai 70 gradi sessagesimali
e la sovrapposizione è superiore a 1/4 della distanza minima
tra le pareti stesse.
Per gli edifici gradonati la distanza viene misurata in
corrispondenza di ogni arretramento.
p) Distacco dai confini (DC)
- È la distanza tra la proiezione verticale della parete
dell'edificio e la linea di confine, misurata nel punto
di massima sporgenza.
Si intende come confine, oltre che la linea di separazione
delle diverse proprietà esistenti o la linea che definisce
i diversi lotti o comparti dei piani attuativi, anche la
linea di delimitazione di aree pubbliche per servizi o attrezzature
individuata negli strumenti urbanistici.
q) Distanza dalle strade (DS)
- È la distanza tra le proiezione verticale della parete
dell'edificio ed il ciglio della sede stradale, comprensiva
di marciapiede e delle aree pubbliche di parcheggio e di
arredo stradale.
r) Spazi interni agli edifici
- Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate
da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro,
così suddivise:
- patio, si intende per patio
lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo
piano di un edificio a più piani, con normali minime non
inferiori a m. 6,00 e pareti circostanti di altezza non
superiore a m. 4,00;
- cortile, si intende per cortile
lo spazio interno di cui al successivo
articolo 81, comma 1;
- chiostrina, si intende per
chiostrina lo spazio interno di cui al successivo
articolo 81, comma 3.
s) Numero dei piani
- È il numero dei piani fuori terra, compreso l'ultimo
eventuale piano in arretramento ed escluso il piano seminterrato
anche se abitabile o agibile.
t) Piano sottotetto abitabile o utilizzabile
- Si intende per piano sottotetto quello compreso tra il
solaio piano di copertura dell'ultimo piano e le falde del
tetto.
Il piano sottotetto è da considerare abitabile ove pur non
risultando destinato ad abitazione presenti un'altezza sufficiente
per ottenere l'abitabilità, ai sensi del D.M. 5 luglio 1975,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1975,
n. 190. Il piano sottotetto è da considerare utilizzabile
(e quindi da conteggiare come superficie utile lorda) quando
l'altezza netta interna misurata dal piano del pavimento
alla linea di colmo o comunque nel punto più alto, all'intradosso
del solaio, è superiore a ml.1,50.
u) Piano interrato e piano seminterrato
- Si definisce piano seminterrato il piano sito al piede
dell'edificio e parzialmente interrato, quando la superficie
delle pareti perimetrali comprese al di sotto della linea
di terra è superiore al 50 % della superficie totale delle
stesse pareti perimetrali.
Si definisce piano interrato il piano sito al piede dell'edificio
quando le pareti perimetrali sono completamente comprese
entro la linea di terra, salvo le porzioni strettamente
necessarie per bocche di lupo, accessi, carrabili e pedonali,
purché realizzati in trincea rispetto alla linea di terra.
Nel caso di edifici di volumetria particolare, sia per le
dimensioni che per la posizione su terreni in forte pendenza
e per l'articolazione volumetrica nell'attacco a terra,
ai fini dell'individuazione delle parti interrate e seminterrate
si dovrà scomporre il piano in porzioni rispettivamente
da considerare fuori terra, seminterrate e interrate (v.
figura 8).

v) Superficie utile abitabile o utilizzabile
(SUA)
- È la superficie di pavimento degli alloggi o dei locali
ad altra destinazione, misurata al netto di murature, pilastri,
tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali
scale interne, di logge e di balconi.
z) Superficie complessiva (SC)
- La superficie complessiva è costituita dalla somma della
superficie utile abitabile e dal 60% del totale delle superfici
non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr),
misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci
e vani di porte e finestre (Sc = Su + 60% Snr).
Le superfici per servizi ed accessori riguardano:
1) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine
idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali
a stretto servizio delle residenze;
2) autorimesse singole e collettive;
3) androni di ingresso e porticati liberi;
4) logge e balconi.
I porticati di cui al numero 3) sono esclusi dal computo
della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici
ne prescrivano l'uso pubblico.
aa) Fronte dell'edificio
- Si intende il tratto visibile, da un punto di vista ortogonale,
di un edificio indipendentemente dall'andamento planimetrico
delle pareti che lo delimitano, e, quindi, la fronte viene
calcolata secondo la distanza in metri tra due punti estremi
dell'intero prospetto.
bb) Fabbricato o edificio
- Si intende qualsiasi costruzione coperta, comunque infissa
al suolo con le più svariate tecnologie, isolata da vie
e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante
muri maestri che si elevano, senza soluzioni di continuità,
dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi
accessi sulla via e abbia una o più scale autonome.
Per fabbricato residenziale si intende quel fabbricato o
quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente
ad abitazione; per fabbricato non residenziale si intende
quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente
o prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale.
cc) Ampliamento
- Si intende l'ulteriore costruzione in senso orizzontale
o verticale di abitazioni o di vani in un fabbricato già
esistente.
dd) Abitazione, stanza, vano
- 1) Per abitazione (appartamento,
alloggio) si intende un insieme di vani o anche un solo
vano utile, destinato all'abitare per famiglia, che disponga
di un ingresso indipendente sulla strada o su pianerottolo,
cortile, terrazza;
2) per vano si intende lo spazio
coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura,
legno o vetro), anche se qualcuna non raggiunge il soffitto.
La parte interrotta da notevole apertura (arco e simili)
deve considerarsi come divisorio di due vani, salvo che
uno di essi, per le sue piccole dimensioni, non risulti
in modo indubbio come parte integrante dell'altro;
3) per stanza (vano utile) si
intende il vano compreso nell'abitazione, che abbia luce
ed aria dirette ed un'ampiezza sufficiente a contenere almeno
un letto (camere da letto, sale da pranzo, studi, salotti,
ecc.), nonché la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte,
quando abbiano i requisiti di cui sopra;
4) per vani accessori si intendono
i vani compresi nelle abitazioni destinati ai disimpegni,
bagni, anticamere, corridoi, ecc., nonché la cucina quando
manchi di uno dei requisiti sopracitati per essere considerata
stanza.
TITOLO IV
Commissione edilizia comunale
Art. 14
Funzioni della commissione edilizia comunale

1. La commissione edilizia è l'organo con funzioni consultive
del Sindaco in materia urbanistica ed edilizia.
2. Essa dà parere al Sindaco:
a) sulle opere o attività soggette a concessione
edilizia;
b) sulle opere o attività soggette ad autorizzazione
nei casi previsti dall'articolo 3, comma
1, lettera c) e dall'articolo 4, comma
1, lettere a), b), e c), comma 7, lettere c), d), ed e); dall'articolo
9, comma 7, lettera o); nonché sulle opere interne per
le quali l'articolo 5, comma 1, lettera
b), richieda comunque l'autorizzazione;
c) in via preliminare su progetti anche
di massima, relativi ad opere di particolare importanza;
d) sull'interpretazione e sulle eventuali
proposte di modifica delle norme del regolamento edilizio,
nonché sull'interpretazione degli strumenti urbanistici e
relative varianti;
e) sulla concessione di un termine di ultimazione
delle opere superiore a tre anni nei casi previsti dall'articolo
4, comma 4, della legge 28 gennaio 1977, n.10;
f) sulle opere pubbliche;
g) sulle misure di salvaguardia in pendenza
dall'approvazione di piani regolatori generali e particolareggiati,
ai sensi della legge 3 novembre 1952, n.1902;
h) sull'adozione del provvedimento di annullamento
d'ufficio della concessione. Non è necessario il preventivo
parere della commissione edilizia, quando l'annullamento è
adottato per soli motivi di legittimità;
i) sugli ordini di demolizione e sulle
eventuali diffide a demolire.
3. Il Sindaco ha facoltà di richiedere il parere della commissione
edilizia su tutte le questioni di carattere urbanistico ed
edilizio riguardanti il territorio comunale.
4. La commissione edilizia, in particolare, esprime parere
sulla legittimità delle opere proposte, sul valore architettonico,
sul decoro e sull'ambientazione delle opere nel rispetto dell'espressione
artistica, al fine del miglioramento funzionale e formale
dell'abitato, nonché sulla rispondenza del patrimonio edilizio
alle necessità di uso.
5. La commissione edilizia, integrata ai sensi dell'articolo
4 della L.R. 21 agosto 1984, n.24, dà anche il parere per
gli atti inerenti le funzioni amministrative in materia delle
bellezze naturali, delegate ai comuni.
6. Il Sindaco può assumere determinazioni difformi dal parere
espresso dalla commissione edilizia, dandone congrua motivazione.
Art. 15
Composizione della commissione edilizia

1. La commissione edilizia, salve le integrazioni di cui
al successivo articolo 16, è composta:
a) dal Sindaco o da un assessore da lui
delegato, che la presiede;
b) dal medico designato dalla USL;
c) dal comandante del corpo provinciale
dei Vigili del Fuoco o da un suo delegato;
d) da 9 esperti nominati dal Consiglio
comunale nel modo seguente:
d1) un architetto scelto
tra una terna proposta dal relativo ordine professionale;
d2) un ingegnere scelto
tra una terna proposta dal relativo ordine professionale;
d3) un geometra scelto
tra una terna proposta dal relativo collegio;
d4) un perito industriale
scelto tra una terna proposta dal relativo collegio;
d5) un geologo scelto
tra una terna proposta dal relativo ordine competente per
territorio;
d6) due componenti di
comprovata esperienza di cui uno in materia di beni naturali
ed ambientali e uno in materia di beni storico-culturali,
anche ai fini previsti dalla L.R. 21 agosto 1984, n. 24;
d7) due esperti di nomina
consiliare di cui uno indicato dalla minoranza (3).
2. Esercita le funzioni di segretario della commissione, senza
diritto di voto, un rappresentante dell'ufficio tecnico comunale
o, in sua assenza o impedimento, un funzionario designato
dal Sindaco.
3. Per i componenti della commissione edilizia valgono le
norme di incompatibilità previste per gli assessori comunali.
I membri elettivi della commissione edilizia non possono essere
funzionari di organi statali o regionali ai quali competono,
in base alle norme vigenti, funzioni di controllo preventivo
o successivo sull'attività urbanistico-edilizia del Comune.
4. I membri elettivi durano in carica quanto il Consiglio
Comunale che li ha designati e comunque sino alla nomina dei
nuovi membri da parte del Consiglio Comunale subentrante.
Sono considerati dimissionari i membri assenti per tre riunioni
consecutive senza giustificato motivo.
5. I membri elettivi non sono eleggibili per due mandati successivi.
Art. 16
Integrazione della commissione edilizia

1. La composizione della commissione edilizia di cui all'articolo
precedente è la minima obbligatoria per qualsiasi comune.
2. Le singole amministrazioni comunali, se lo ritengono opportuno
possono integrare la commissione edilizia nel modo seguente:
a) il dirigente dell'ufficio tecnico comunale,
con eventuale diritto di voto;
b) due consiglieri comunali, designati
rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza consiliare;
c) esperti in materie attinenti alla trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio o rappresentanti del
settore produttivo edilizio, designati dal Consiglio Comunale
su terne proposte dai rispettivi ordini, collegi, associazioni.
Art. 17
Funzionamento della commissione edilizia

1. La commissione edilizia si riunisce ordinariamente almeno
una volta al mese e in via straordinaria tutte le volte che
il Presidente lo ritenga opportuno.
2. La commissione è convocata dal Presidente con invito scritto.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza
della maggioranza dei componenti tra i quali il Presidente.
4. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il
voto del Presidente.
5. Quando la commissione ritenga che si trattino argomenti
di particolare importanza o che richiedano una preparazione
specifica, il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni
della commissione uno o più esperti senza diritto di voto
o richiederne la consulenza scritta. Il Presidente può anche
invitare i progettisti per avere chiarimenti sui progetti
sottoposti all'esame.
6. I progetti possono essere esaminati dalla commissione solo
se siano stati istruiti dall'ufficio tecnico comunale e dall'ufficio
sanitario circa la loro conformità alle norme urbanistiche,
edilizie, a quelle del presente regolamento ed in materia
di igiene e sanità. Il dirigente o il funzionario istruttore
dell'ufficio tecnico comunale illustra obbligatoriamente prima
della deliberazione della commissione, il parere dell'ufficio
su ciascun progetto.
7. Il componente la commissione edilizia non può essere presente
durante l'esame e il giudizio su argomenti o progetti ai quali
sia interessato: in particolare, nei casi in cui risulti proprietario
dell'area o di area confinante, di aree appartenenti al coniuge
o a parenti sino al quarto grado o ad affini sino al secondo
grado, oppure in quanto sia autore del progetto o direttamente
interessato all'esecuzione delle opere. Dell'allontanamento
dalla riunione e dei motivi che lo determinano deve essere
dato atto nel verbale.
8. I processi verbali delle riunioni sono iscritti in apposito
registro tenuto a cura del segretario e devono contenere la
motivazione, i voti riportati favorevoli, contrari, astenuti
e le eventuali dichiarazioni di voto, nonché riportare sinteticamente
i termini della discussione svoltasi nell'adunanza in ordine
a ciascuna domanda.
9. I processi verbali vengono firmati dal Presidente e dal
segretario.
10. Il segretario riporta sommariamente il parere della commissione
sull'incarto relativo a ogni domanda esaminata e appone sul
relativo progetto la dicitura "esaminato dalla commissione
edilizia..." completando con la data e la firma del Presidente
e di un commissario di volta in volta designato.
11. L'interessato alla domanda di concessione e qualsiasi
controinteressato hanno facoltà di avere conoscenza del verbale
della commissione edilizia.
Art. 18
Sottocommissioni 
1. La commissione edilizia può articolarsi in sottocommissioni
al fine di esprimere il proprio parere su opere o attività
di minore importanza o soggette ad autorizzazione ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, lettera b).
TITOLO V
Istanza di concessione e relativa istruttoria
Art. 19
Soggetti legittimati alla domanda di concessione edilizia

1. È legittimato a richiedere la concessione edilizia il
proprietario dell'immobile o chiunque altro vi abbia titolo,
in base alle leggi in vigore.
2. L'esecuzione di interventi o attività di cui all'articolo
1, quando sia richiesta da privati su aree appartenenti
al demanio e al patrimonio dello Stato o di enti pubblici
è altresì subordinata alla preventiva autorizzazione dell'ente
cui le aree appartengono.
3. A titolo esemplificativo, si considerano "aventi titolo
legittimati" alla richiesta di concessione, tra gli altri:
a) il titolare del diritto di superficie
al di sopra del suolo;
b) il titolare del diritto di superficie
al di sotto del suolo, limitatamente alla richiesta di concessione
per la realizzazione di opere sotterranee;
c) l'enfiteuta;
d) l'usufruttuario, limitatamente alle
richieste di autorizzazione o concessione riguardanti gli
interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento
conservativo;
e) il titolare del diritto di uso ai sensi
dell'articolo 1021 c.c. o del diritto di abitazione, ai sensi
dell'articolo 1022 c.c., per la richiesta di autorizzazione
o di concessione di cui alla lettera precedente;
f) il titolare del diritto reale di servitù,
limitatamente alla richiesta di autorizzazione o concessione
riguardante la manutenzione straordinaria ovvero altri interventi
edilizi che siano indispensabili all'esercizio del diritto;
g) il locatario o l'affittuario, limitatamente
alla richiesta di autorizzazione riguardante la manutenzione
straordinaria urgente dell'immobile in locazione o in affitto;
h) il mezzadro o il colono per gli interventi
di cui all'articolo 8 della L.R. 28 ottobre 1977, n.42; gli
affittuari e i titolari di contratti associativi anche con
clausola miglioratoria non convertiti, per gli interventi
di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 3 maggio 1982,
n.203;
i) il titolare di altre situazioni giuridiche
soggettive consistenti nel godimento del bene, limitatamente
alle richieste di autorizzazione o concessione, direttamente
connesse a tale godimento;
l) i rappresentanti legali o volontari
di uno degli aventi titolo sopra indicati.
Art. 20
Domanda di concessione 
1. La domanda diretta ad ottenere il rilascio della concessione
è rivolta al Sindaco ed è sottoscritta dal soggetto legittimato
ai sensi dell'articolo 19 e da uno o
più progettisti.
2. La domanda deve contenere:
a) nome, cognome, domicilio, numero di
codice fiscale e firma del richiedente;
b) nome, cognome, indirizzo, numero di
codice fiscale e firma del progettista, che deve essere un
tecnico abilitato nei limiti delle competenze stabilite per
legge e iscritto all'albo professionale. Restano fermi i casi
previsti dall'articolo 285 del R.D. 3 marzo 1934, n.383;
c) nome, cognome, indirizzo, numero di
codice fiscale e firma del direttore dei lavori, che deve
essere un tecnico in possesso dell'abilitazione o dei requisiti
di cui alla lettera precedente. L'indicazione e la firma possono
essere differite all'atto della comunicazione dell'inizio
dei lavori;
d) nome, cognome, indirizzo, numero di
codice fiscale e firma del costruttore, nonché, in base alla
normativa vigente, specie per quanto riguarda le strutture
in cemento armato, anche del tecnico dell'impresa stessa e
dell'assistente. Tali indicazioni e firme possono essere differite
secondo quanto stabilito alla lettera precedente;
e) nel caso di lavori da eseguire in "diretta
economia" o, comunque, senza una impresa costruttrice,
la precisazione della persona che assume la responsabilità
del cantiere.
3. Nella domanda devono inoltre risultare esplicitamente:
a) l'elezione del domicilio nel comune
da parte del richiedente, ai sensi dell'articolo 47 del codice
civile, per tutti gli atti ed affari relativi al rilascio
della concessione edilizia, ed alla esecuzione dei lavori;
b) l'impegno di comunicare prima dell'inizio
dei lavori i nomi del direttore dei lavori, del costruttore
e dell'assistente, e i numeri di codice fiscale, qualora non
siano stati indicati nella domanda, allegando le relative
dichiarazioni di accettazione e l'impegno a denunciare entro
gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti, sotto pena,
in caso di inadempienza, di sospensione dei lavori;
c) l'attestazione che il richiedente la
concessione rientra tra gli aventi titoli legittimati ai sensi
del precedente articolo 19.
4. Ove il soggetto legittimato alla concessione sia una persona
giuridica, dovrà essere prodotta idonea documentazione dalla
quale risultino la natura, la sede ed il rappresentante legale.
Art. 21
Documentazione a corredo della domanda di concessione

1. Alla domanda di concessione è allegata, di regola, la
seguente documentazione:
a) stato di fatto dell'area o dell'immobile
oggetto della richiesta e loro adiacenze, illustrato dagli
elaborati elencati nell'allegato A
al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante;
b) certificato catastale rilasciato in
data non anteriore a sei mesi, ovvero titolo di proprietà
o disponibilità dell'area o dell'immobile;
c) relazione illustrativa e progetto degli
interventi sull'area o sull'immobile, illustrato dagli elaborati
elencati nell'allegato B al presente
regolamento, che ne costituisce parte integrante;
d) certificato di uso del suolo ai sensi
dell'articolo 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9, convertito
(con modificazione) nella legge 25 marzo 1982, n.94, nei comuni
con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, qualora esso
sia stato precedentemente richiesto. Nel caso il suddetto
certificato richiesto non sia stato rilasciato, in sua vece
è presentata copia della domanda con la data del protocollo
comunale. È altresì necessaria l'attestazione del progettista,
ai sensi dell'articolo 373 del c.p., che l'opera progettata
è conforme al certificato di uso del suolo rilasciato dal
Comune o richiesto;
e) l'ulteriore documentazione tecnica richiesta
da leggi e regolamenti per il particolare tipo di intervento;
f) la bozza di convenzione, eventualmente
necessaria.
2. È facoltà dell'amministrazione comunale richiedere per
progetti di notevole rilevanza, per interventi su aree vincolate
ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497 e del D.L. 27
giugno 1985, n.312, convertito (con modificazioni) nella legge
8 agosto 1985, n.431, nonché per interventi sul patrimonio
edilizio esistente, ulteriore documentazione storica, ambientale,
progettuale ed ulteriori elaborati illustrativi del progetto,
quali prospettive, plastici, fotomontaggi.
Art. 22
Ulteriori domande ed allegati connessi con la domanda di concessione

1. Per le concessioni convenzionate, deve essere allegato
alla domanda lo schema di convenzione o lo schema di atto
unilaterale redatto sulla base della convenzione-tipo predisposta
dalla Regione ai sensi della legislazione vigente, previ accordi
con il Comune. Tale atto deve essere, prima del rilascio della
concessione, trascritto nei modi e forme di legge nei registri
immobiliari e cura del Comune e a spese del richiedente.
2. Per le concessioni onerose deve essere allegato alla domanda
anche un prospetto dimostrativo del «volume totale edificato»
ai fini della determinazione della quota di contributo per
le opere di urbanizzazione, e delle superfici sulle quali
va calcolata la quota di contributo relativa al costo di costruzione.
3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi a realizzare
direttamente in tutto o in parte le opere di urbanizzazione,
la relativa domanda deve essere presentata insieme con la
domanda di concessione, previ accordi con il Comune per la
definizione delle modalità di esecuzione e delle relative
garanzie.
Art. 23
Atti autorizzativi generali 
1. I progetti delle opere da eseguire in edifici dichiarati
di preminente interesse storico ed artistico ai sensi dell'articolo
18 della legge 1 giugno 1939, n.1089, debbono conseguire la
preventiva approvazione della competente soprintendenza.
2. I progetti relativi alle opere di cui all'articolo 2 della
L.R. 21 agosto 1984, n.24, devono conseguire le autorizzazioni
ivi previste.
3. I progetti relativi all'allaccio e all'accesso delle strade
private alle strade pubbliche, di competenza del compartimento
ANAS o dell'amministrazione provinciale, devono conseguire
la preventiva autorizzazione dei predetti enti.
4. I fabbricati in conglomerato cementizio normale o precompresso
o a struttura metallica debbono adeguarsi alle disposizioni
di cui alla legge 5 novembre 1971, n.1086.
5. Tutti i fabbricati in cui verranno installati impianti
di riscaldamento o impianti di produzione di acqua calda e
comunque tutti quelli indicati nell'articolo 1 della legge
30 aprile 1976, n.373, debbono adeguarsi alle disposizioni
di cui alla stessa legge.
6. Nei casi prescritti dalle norme vigenti, i progetti del
fabbricati debbono essere sottoposti all'approvazione del
comando provinciale dei vigili del fuoco e comunque in particolare:
a) i progetti degli edifici di altezza
superiore a m. 20;
b) i progetti degli edifici aventi particolare
destinazione (alberghi, case albergo, scuole, collegi, ospedali,
cliniche, caserme, grandi magazzini di vendita, musei, biblioteche,
archivi, ecc.);
c) i progetti degli edifici prevalentemente
destinati ad abitazione, ma comprendenti locali adibiti a
grandi magazzini di vendita, autorimesse ed a laboratori o
depositi, nei quali vengano manipolate o conservate sostanze
che presentino pericolo di incendio;
d) i progetti degli edifici che, pur essendo
destinati unicamente ad abitazione, non presentano prospetti
su piazze o vie pubbliche o comprendono appartamenti prospettanti
soltanto su cortili interni.
7. Qualora negli edifici, i cui progetti non devono essere
sottoposti all'esame del comando provinciale dei vigili del
fuoco, sia prevista l'installazione di impianti di riscaldamento
centralizzato con caldaie funzionanti con combustibili liquidi
o gassosi, deve essere sottoposto all'esame del comando dei
vigili del fuoco il solo progetto dell'impianto, per la parte
relativa al locale caldaia ed a quello di deposito del combustibile.
Tale progetto, pur limitato ai locali innanzi specificati,
deve comunque contenere tutte le indicazioni necessarie a
definire l'esatta ubicazione nei confronti di altri locali
adiacenti o sovrastanti, nonché delle vie di comunicazione
in verticale (gabbie di scale, di ascensori, di montacarichi)
con i piani dell'edificio.
8. Gli impianti di combustione e di riscaldamento devono essere
conformi, in ogni loro parte, alle norme di legge vigenti.
9. Nelle zone del territorio regionale dichiarate sismiche
ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n.64,
chiunque intende procedere a costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni
e riparazioni riguardanti le strutture, è tenuto a presentare,
prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di cui all'articolo
17 della legge 2 febbraio 1974, n.64, osservando le disposizioni
della legge stessa e della L.R. 3 novembre 1984, n.33, come
modificata dalla L.R. 27 marzo 1987, n.18.
10. Per i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici,
l'autorizzazione di cui all'articolo 7 del R.D.L. 30 dicembre
1923, n.3267, è necessaria anche ai fini dell'edificazione.
Art. 24
Autorizzazioni in materia di bellezze naturali

1. Ferma restando la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni
ai sensi dell'articolo 82, comma 9, del D.P.R. 24 luglio 1977,
n.616, così come integrato dall'articolo 1 del D.L. 27 giugno
1985, n.312, convertito (con modificazioni) nella legge 8
agosto 1985, n.431, non è richiesta l'autorizzazione di cui
all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n.1497, per gli
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento
statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato
dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per
l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti
alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni
edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di
attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico
e naturalistico del territorio.
Art. 25
Istruttoria preliminare della domanda di concessione

1. All'atto della presentazione della domanda, l'amministrazione
comunale rilascia al richiedente apposita ricevuta con l'indicazione
dei seguenti elementi:
a) numero della pratica, a mezzo del quale
deve essere possibile in qualunque momento reperire la medesima;
b) data di ricevimento della domanda stessa;
c) nome e cognome di chi, per conto del
comune, l'ha ricevuta.
2. Entro 20 giorni dall'accettazione della domanda, gli uffici
comunali competenti compiono l'istruttoria preliminare degli
atti ed elaborati presentati.
3. Qualora la documentazione presentata a un primo esame risultasse
incompleta, il Sindaco, entro il termine suddetto, comunica
al richiedente gli eventuali rilievi e la richiesta di perfezionamento
di quelli incompleti per il successivo esame della commissione
edilizia.
4. In tal caso il richiedente ha tempo novanta giorni, a partire
dal ricevimento della comunicazione, per regolarizzare la
pratica. Decorso inutilmente detto termine, la domanda di
concessione si intende decaduta. Per data di consegna della
domanda di concessione, agli effetti della decorrenza del
termine che ha il Comune per pronunciarsi definitivamente,
si intende quella in cui è avvenuta la suddetta regolarizzazione
della pratica.
Art. 26
Esame della domanda di concessione 
1. L'esame delle domande di concessione avviene seguendo
il numero progressivo di presentazione di cui all'articolo
25.
2. Tutti i progetti per i quali è richiesta la concessione
devono essere sottoposti, obbligatoriamente, prima di ogni
determinazione in ordine alle relative richieste, all'esame,
per quanto di loro competenza, ai sensi delle norme vigenti,
dei seguenti uffici, servizi o organi:
a) servizi sanitari della USL;
b) uffici tecnici comunali per l'osservanza
delle norme urbanistiche in vigore, per la verifica del rispetto
delle previsioni del programma pluriennale di attuazione (per
i Comuni obbligati e per le opere soggette a tali previsioni
a norma della L.R. 26 aprile 1979, n. 18 e della L.R. 9 dicembre
1982, n. 41), per l'osservanza delle norme del regolamento
edilizio, per la verifica delle caratteristiche di ubicazione,
per la verifica delle caratteristiche e possibilità tecniche
degli allacciamenti alle fognature o di altri sistemi di scolo,
per la verifica di idoneità delle opere di urbanizzazione
o del relativo impegno del richiedente di procedere all'attuazione
delle medesime contemporaneamente all'esecuzione delle opere
oggetto di concessione;
c) commissione edilizia, per il parere
di competenza.
3. Nei Comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti,
l'ufficio tecnico comunale competente provvede a verificare
la conformità del progetto all'eventuale certificato di uso
del suolo rilasciato precedentemente.
Art. 27
Progetti di massima 
1. È consentito, per edifici e complessi edilizi o opere
di urbanizzazione di rilevante interesse, sottoporre preliminarmente
al parere della commissione edilizia anche progetti di massima,
allo scopo di ottenere il suo facoltativo giudizio ed eventuali
direttive per modifiche o integrazioni.
TITOLO VI
Rilascio della concessione
Art. 28
Decisioni sulla domanda di concessione

1. Il Sindaco, sentita la commissione edilizia, comunica
al richiedente le proprie determinazioni sulla domanda di
concessione entro il termine di sessanta giorni dalla data
di presentazione della domanda stessa.
2. Il richiedente, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione di accoglimento della domanda, a mezzo
messo notificatore o lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
è tenuto a provvedere al ritiro dell'atto di concessione,
dopo aver assolto agli obblighi previsti dall'articolo 3 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10. Il mancato ritiro dell'atto
di concessione nel termine di sessanta giorni produce la decadenza
dalla concessione ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 26
aprile 1979, n.18.
3. Alla concessione è allegata una copia del progetto con
l'attestazione della avvenuta approvazione e una copia dell'eventuale
convenzione stipulata con il Comune nei casi previsti dalla
legge o dal presente regolamento.
4. Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data pubblicità
mediante affissione all'albo pretorio per un periodo di giorni
quindici.
5. Chiunque ha facoltà di prendere visione presso gli uffici
comunali della concessione edilizia e dei relativi atti di
progetto e ricorrere contro il rilascio della concessione
stessa in quanto in contrasto con le leggi, i regolamenti
e le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
6. In caso di diniego della concessione, il Sindaco deve comunicare
al richiedente le proprie determinazioni motivate nel termine
di cui al comma 1.
Art. 29
Silenzio assenso 
1. Ai sensi dell'articolo 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n.9,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982,
n. 94, fino al 31 dicembre 1987 e successive proroghe ai sensi
di legge, la domanda di concessione ad edificare si intende
accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del
progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato
il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio.
In tal caso, il richiedente può dar corso ai lavori dando
la comunicazione al Sindaco del loro inizio, a mezzo di lettera
raccomandata, previa corresponsione al Comune degli oneri
dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati
in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio
sulla base delle determinazioni degli organi comunali.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano
per gli interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione
di abitazioni o al recupero del patrimonio edilizio esistente,
da attuare su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi
vigenti ed approvati non anteriormente all'entrata in vigore
della legge 6 agosto 1967, n.765, nonché quando la concessione
o autorizzazione è atto dovuto in forza degli strumenti urbanistici
vigenti e approvati non anteriormente alla predetta data.
3. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza
del titolo che abilita alla costruzione di opere previste
negli elaborati progettuali, tiene luogo della concessione
una copia dell'istanza presentata al Comune per ottenere l'esplicito
atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza
medesima.
Art. 30
Certificato d'uso del suolo 
1. I Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono
tenuti a rilasciare, a domanda di chi abbia titolo alla concessione
edilizia, un certificato in cui siano indicate tutte le prescrizioni
urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area o gli immobili
interessati.
2. L'istanza tendente ad ottenere il certificato d'uso del
suolo deve essere corredata da tutte le notizie atte ad identificare
l'area o l'edificio oggetto dell'istanza medesima.
3. Il certificato indica la destinazione dell'area, il volume
massimo edificabile, le altezze massime e minime, i distacchi
dagli altri edifici, dagli spazi pubblici e dai confini, le
prescrizioni relative alla destinazione d'uso delle unità
immobiliari ed ogni altra prescrizione derivante da leggi
o norme regolamentari.
4. Il certificato deve essere rilasciato entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda e conserva validità per
un anno dalla data del rilascio, se non intervengono modificazioni
degli strumenti urbanistici vigenti.
5. Ai sensi del citato articolo 8 del D.L. 23 gennaio 1982,
n.9, convertito (con modificazioni) nella legge 25 marzo 1982,
n.94, la domanda di concessione che il progettista attesti,
anche ai sensi dell'articolo 373 del codice penale, conforme
al certificato previsto dal precedente comma, si intende assentita
qualora non venga comunicato il provvedimento motivato con
cui viene negato il rilascio. In tal caso si applicano le
disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma
dell'articolo 8 della legge n.94 del 1982.
Sino ad un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento,
il certificato deve essere rilasciato entro novanta giorni
dalla presentazione della domanda e dopo la stessa data entro
sessanta giorni.
6. In caso di mancato rilascio, alle domande di concessione
si applicano le disposizioni di cui al primo, secondo, terzo,
quarto e quinto comma dell'articolo 8 della citata legge n.94/1982.
Art. 31
Contributo di concessione 
1. Gli oneri di urbanizzazione sono determinati dal Comune
e corrisposti dal concessionario mediante versamento alla
tesoreria comunale in base a titolo di incasso rilasciato
dal Comune medesimo.
2. La ricevuta del versamento deve essere consegnata all'ufficio
all'atto del rilascio della concessione.
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione
è determinata all'atto del rilascio della concessione con
le modalità di pagamento e le garanzie dovute dal concessionario.
4. Il versamento del contributo afferente alla concessione
deve essere in relazione alle modalità di cui all'articolo
11 della legge 28 gennaio 1977, n.10, mentre la quota relativa
agli oneri di urbanizzazione può essere corrisposta con le
modalità di rateizzazione previste dall'articolo 47 della
legge 5 agosto 1978, n.457, come modificata dall'articolo
26 bis del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito dalla
legge 15 febbraio 1980, n. 25.
5. Per il ritardato o mancato versamento del contributo di
concessione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 3,
secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.47 e all'articolo
2 della L.R. 18 giugno 1986, n.14.
Art. 32
Titolarità della concessione 
1. La concessione edilizia è sempre rilasciata fatti salvi
ed impregiudicati i diritti dei terzi ed è condizionata alla
piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari
che disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia. La concessione
è personale ed è valida esclusivamente per la persona fisica
o giuridica alla quale è intestata. Nel caso di trasferimento
della concessione nel corso dei lavori, il nuovo titolare
ha l'obbligo di richiedere con ogni urgenza al Sindaco il
cambiamento di intestazione.
2. Gli eredi e gli aventi causa del titolare della concessione
possono chiedere la variazione dell'intestazione della concessione.
3. La variazione dell'intestazione della concessione non è
sottoposta a contributo concessorio.
4. In conseguenza della variazione predetta non sono modificati
in alcun modo i termini fissati per la concessione originaria.
5. La concessione non incide sulla titolarità della proprietà
o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati
per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi
i casi di decadenza ai sensi della legge 28 gennaio 1977,
n.10.
Art. 33
Validità della concessione 
1. Il termine dell'inizio dei lavori oggetto di concessione
non può essere superiore ad un anno dal rilascio della concessione
stessa, intendendo per inizio dei lavori l'avvio della realizzazione
delle opere previste dalla concessione; i semplici movimenti
di terra e/o le sole opere provvisionali di cantiere non costituiscono
inizio dei lavori.
2. Qualora, entro tale termine, i lavori non siano iniziati,
l'interessato dovrà presentare, prima della scadenza di detto
termine, istanza diretta ad ottenere il rinnovo della concessione.
3. Il rinnovo è consentito purché non in contrasto con sopravvenute
variazioni agli strumenti urbanistici o norme di legge o di
regolamento e sempre che non risultino scaduti i termini previsti
dal programma pluriennale di attuazione, ove vigente, ai sensi
della L.R. 26 aprile 1979, n.18 e della L.R. 9 dicembre 1982,
n.41.
4. Il rinnovo della concessione non è sottoposto a contributo
concessorio, anche se l'originaria concessione sia stata rilasciata
in regime agevolato a norma dell'articolo 18 della legge 28
gennaio 1977, n.10.
5. Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve
essere abitabile o agibile, a pena di decadenza della concessione,
non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei
lavori.
6. Detto termine di ultimazione, su istanza del concessionario
da presentare prima della scadenza del termine stesso, può
essere prorogato dal Sindaco con provvedimento motivato, in
considerazione:
a) della mole dell'opera da realizzare,
delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive;
b) di fatti estranei alla volontà del concessionario;
c) di opere fruenti di contributo pubblico,
quando il finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
7. L'autorità comunale dispone altresì la decadenza nell'ipotesi
prevista dal penultimo comma dell'articolo 31 della legge
17 agosto 1942, n.1150, modificato dall'articolo 10 della
legge 6 agosto 1967, n.765.
Art. 34
Annullamento della concessione 
1. La concessione è annullata:
a) quando risulta in contrasto con leggi
o altre norme di diritto in materia urbanistica o edilizia;
b) quando sussistono vizi nel procedimento
amministrativo o nei contenuti dell'atto.
2. Accertati i motivi che danno luogo all'annullamento, il
Sindaco fa notificare all'interessato l'ordinanza nella quale
vengono specificati:
a) la contestazione del fatto e le motivazioni
che hanno dato luogo al provvedimento;
b) la notizia che la concessione edilizia,
a suo tempo rilasciata, è stata annullata;
c) l'ordine di sospendere i lavori ove
necessario.
3. Qualora l'intestatario della concessione edilizia intenda
riprendere i lavori, dovrà rimuovere le cause che hanno dato
luogo all'annullamento, e attendere da parte del Sindaco il
rilascio di nuova concessione edilizia per la ripresa dei
lavori.
4. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1985,
n.47, il Sindaco, ove possibile, procede alla rimozione dei
vizi delle procedure amministrative riguardanti le concessioni
annullate. In particolare, la rimozione dei vizi viene disposta
quando le opere realizzate siano conformi alla normativa vigente
al momento del rinnovo.
5. Per le concessioni assentite a norma dell'articolo 8 del
D.L. 23 gennaio 1982, n.9, convertito (con modificazioni)
nella legge 25 marzo 1982, n.94, il Sindaco, prima di procedere
all'annullamento, deve indicare agli interessati gli eventuali
vizi delle procedure amministrative e gli elementi progettuali
o esecutivi in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti,
assegnando un termine per le modifiche richieste, non inferiore
a trenta e non superiore a novanta giorni.
Art. 35
Varianti al progetto approvato e varianti in corso d'opera

1. Qualora si manifesti la necessità di varianti, gli interessati
possono presentare istanza per l'approvazione dei relativi
progetti, che sono soggetti alla stessa procedura seguita
per il progetto originario.
2. L'approvazione della variante, ai sensi dell'articolo 15
della legge 28 febbraio 1985, n.47, può essere richiesta in
corso d'opera e comunque prima della dichiarazione di ultimazione
dei lavori, per le varianti che siano conformi agli strumenti
urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto
con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma
né delle superfici utili e non modifichino la destinazione
d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari,
nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti
di immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939,
n.1089 e della legge 29 giugno 1939, n.1497, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Le varianti di cui al comma 2 non devono comunque riguardare
interventi di restauro, come definiti dall'articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n.457.
Art. 36
Sanatoria per certificazioni di conformità

1. Oltre le ipotesi di sanatoria di cui all'articolo
34, commi 4 e 5, sono sanabili:
a) le opere eseguite in assenza di concessione
o in totale difformità o con variazioni essenziali, fino alla
scadenza del termine di novanta giorni fissato ai sensi dell'articolo
7, terzo comma, della legge 2 febbraio 1985, n.47;
b) le opere eseguite in parziale difformità
dalla concessione, fino alla scadenza del termine fissato
ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della citata legge
n.47 del 1985;
c) le opere eseguite in assenza di autorizzazione,
ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n.47 del 1985,
fino alla scadenza del termine fissato nella diffida di remissione
in pristino e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni
amministrative;
d) le opere eseguite, in sede di ristrutturazione
edilizia, in assenza di concessione o in totale difformità,
fino alla scadenza del termine fissato nella diffida di remissione
in pristino, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della
citata legge n. 47 del 1985.
2. La sanatoria è ammessa purché le opere eseguite, nei casi
previsti dal comma 1, siano conformi, sia al momento di realizzazione
delle opere stesse, sia al momento del rilascio della sanatoria,
agli strumenti urbanistici generali e attuativi approvati
e risultino non in contrasto con gli strumenti urbanistici
adottati.
3. Qualora entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda di sanatoria, il Sindaco non si sia pronunciato, l'istanza
si intende respinta.
4. Per i pagamenti relativi alla sanatoria si osserva quanto
disposto dall'articolo 13, terzo, quarto e quinto comma della
citata legge n. 47 del 1985.
TITOLO VII
Esecuzione dei lavori
Art. 37
Responsabilità nella esecuzione delle opere e delle attività

1. Agli effetti dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1985,
n.47, come sostituito dall'articolo 5 bis del D.L. 23 aprile
1985, n.146, convertito (con modificazioni) nella legge 21
giugno 1985, n.298, il titolare della concessione, il committente
e il costruttore sono responsabili della conformità delle
opere alla normativa, alle previsioni degli strumenti urbanistici,
nonché - unitamente al direttore dei lavori - a quelle della
concessione edilizia e alle modalità esecutive stabilite da
quest'ultima.
2. Le eventuali sostituzioni del costruttore e del direttore
dei lavori debbono essere tempestivamente denunciate all'amministrazione
comunale dal richiedente e dagli interessati. I subentranti
sono tenuti a sottoscrivere l'atto di concessione e gli elaborati
di progetto, senza di che le suddette sostituzioni non hanno
effetto. In caso di sostituzione del direttore dei lavori
o del costruttore, i lavori devono essere sospesi fino alle
suddette sottoscrizioni dei subentranti.
3. Il direttore dei lavori non è responsabile, qualora abbia
contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni
della concessione edilizia, con esclusione delle varianti
in corso d'opera di cui all'articolo 15 della legge n.47 del
1985, fornendo al Sindaco contemporanea e motivata comunicazione
della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o variazione
essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori
deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla
comunicazione resa al Sindaco. In caso contrario, il Sindaco
segnala al Consiglio dell'ordine professionale di appartenenza
la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, a
norma dell'articolo 6, secondo comma, della citata legge n.47
del 1985.
4. Il progettista, nell'ambito della propria specifica competenza,
ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte
le strutture dell'opera e della conformità del progetto alle
prescrizioni delle leggi vigenti e degli strumenti urbanistici.
5. Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per
la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della
conformità dell'opera al progetto, della qualità dei materiali
impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati,
della posa in opera.
6. Il direttore dei lavori, il costruttore e l'assistenza
ai lavori hanno in ogni caso la piena responsabilità della
idoneità dei mezzi e dei provvedimenti od accorgimenti necessari
per evitare pericoli di qualsiasi genere che possono provenire
dalla esecuzione dei lavori.
Art. 38
Inizio dei lavori 
1. Almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, il titolare
della concessione o il direttore dei lavori provvede a richiedere
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio
tecnico comunale:
a) la fissazione dei capisaldi altimetrici
e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera
da realizzare;
b) i punti di immissione degli scarichi
nelle fognature principali, nonché tutte quelle indicazioni
del caso, in relazione alla possibilità di immissione delle
fogne private in quella comunale ed i punti di presa dell'acquedotto
ove esista.
2. Entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata
di cui al comma 1, l'ufficio tecnico comunale provvede a svolgere
le operazioni suddette, redigendone verbale in doppio esemplare
da firmarsi dal richiedente e da un rappresentante dell'ufficio
tecnico.
3. In caso di inutile decorso sul suddetto termine, il concessionario
o il direttore dei lavori redigeranno tale verbale autonomamente,
inviandone copia al Comune e potranno, quindi, dare inizio
ai lavori.
4. Le spese relative sono a carico del richiedente che è tenuto
altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari.
5. Il titolare della concessione, entro dieci giorni dall'inizio
dei lavori, deve darne comunicazione al Sindaco, con deposito
presso l'ufficio tecnico comunale, delle dichiarazioni del
direttore dei lavori e del costruttore, attestanti l'accettazione
dell'incarico loro affidato e contenenti l'indicazione della
loro residenza o domicilio.
7. Ai fini della validità delle concessioni, per sopraggiunte
nuove norme legislative o varianti agli strumenti urbanistici
vigenti, generali ed attuativi, i lavori si considerano iniziati
con la realizzazione di consistenti opere, che non si limitano
all'impianto del cantiere, alla esecuzione degli scavi e di
sistemazioni del terreno o di singole opere di fondazione.
Tali opere, a seconda della complessità dei progetti approvati,
possono consistere nell'esecuzione delle fondazioni, in tutto
o in parte, e nell'inizio delle opere in elevazione.
8. Comunque non possono considerarsi valide le concessioni
per le quali l'inizio dei lavori non sia stato comunicato
almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione
stessa.
Art. 39
Vigilanza sulla esecuzione dei lavori
Interruzione dei lavori 
1. La concessione e il relativo progetto approvato e ogni
altro documento inerente la costruzione devono sempre trovarsi
nel cantiere a disposizione dei dipendenti comunali, preposti
al controllo delle costruzioni, che hanno libero accesso al
cantiere stesso.
2. È obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni
delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire agli incaricati
del controllo la verifica della rispondenza di tali elementi
alle indicazioni contenute nel progetto approvato e nella
concessione edilizia.
3. Il concessionario che interrompa, per qualsiasi ragione,
l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di fare eseguire tutti
quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale,
risultano necessari per eliminare fonti di pericolo per la
incolumità e l'igiene pubblica, ed assicurare la stabilità
delle parti costruite.
Art. 40
Cantieri di lavoro 
1. In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa in vista
al pubblico una tabella chiaramente leggibile in cui siano
indicati:
a) nome e cognome del titolare della concessione
ed, eventualmente, dell'amministrazione pubblica interessata
ai lavori;
b) nome e cognome e titolo professionale
del progettista e direttore dei lavori;
c) generalità dell'impresa costruttrice
o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
d) nome, cognome e qualifica dell'assistente;
e) indicazione del numero e della data
della concessione edilizia o dell'autorizzazione.
2. Qualsiasi cantiere che confina con spazi pubblici deve
essere recintato ed organizzato con segnalazioni di pericolo
e di ingombro diurne (bande bianche e rosse) e notturne (luci
rosse), dispositivi rifrangenti ed integrazioni di illuminazione
stradale, messe in opera e gestite dal costruttore che ne
è responsabile.
3. Il cantiere deve avere porte apribili verso l'interno munite
di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle
ore di sospensione dei lavori.
Art. 41
Ponti e scale di servizio 
1. I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature
debbono essere posti in opera con le migliori regole d'arte
conformemente alle disposizioni di legge relative alla prevenzione
degli infortuni.
2. Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali
debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano
la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.
3. È vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il
suolo pubblico senza specifica autorizzazione comunale.
Art. 42
Scarico dei materiali, demolizioni, nettezza delle strade
adiacenti ai cantieri 
1. È vietato gettare, tanto dai ponti di esercizio che dai
tetti o dall'interno degli edifici, materiali di qualsiasi
genere.
2. I materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti
o incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere
con le dovute precauzioni e, se necessario, ammucchiati entro
le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati
agli scarichi pubblici indicati.
3. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere
vietato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune
bagnature.
4. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare
il costante mantenimento della nettezza della pubblica via
per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.
5. Il trasporto di materiali utili o di rifiuti, deve essere
eseguito in modo da evitare ogni deposito od accatastamento
lungo le strade interne dell'abitato. Qualora ciò non si verifichi,
il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere alla immediata
rimozione dei materiali dalla strada pubblica su cui è avvenuto
il deposito.
Art. 43
Rimozione delle recinzioni 
1. Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore
deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni,
posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione
il suolo pubblico, libero da ogni ingombro o impedimento.
Art. 44
Prevenzione degli infortuni 
1. Per quanto concerne l'adozione, da parte del costruttore,
delle precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità
e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori, valgono
le prescrizioni del R.D. 14 aprile 1927 n.530, del D.P.R.
27 aprile 1955, n.547 e del D.P.R. 7 gennaio 1956, n.164 nonché
le disposizioni delle altre leggi e regolamenti eventualmente
vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
Art. 45
Ultimazione dei lavori 
1. I lavori si intendono ultimati allorché l'edificio è completo
in tutte le sue parti comprese le opere accessorie di finitura
(quali intonaci, pavimenti, impianti igienici e fognanti,
scale, infissi di porte e finestre, impianti idrici) tali
da renderlo effettivamente abitabile o agibile.
2. L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata dal titolare
della concessione e dal direttore dei lavori, i quali dovranno
dichiarare congiuntamente e sotto la propria piena responsabilità
che le opere progettate sono state integralmente completate
nel rispetto della concessione o autorizzazione comunale e
di ogni altra autorizzazione o prescrizione degli altri enti
o autorità, mediante certificato del direttore dei lavori,
sottoscritto dal titolare della concessione o autorizzazione.
3. Dall'ultimazione dei lavori l'ufficio tecnico comunale
redige apposito verbale, in contraddittorio con il titolare
della concessione o suo rappresentante e con il direttore
del lavori.
4. Dell'effettuazione delle eventuali visite di controllo
sarà dato avviso al titolare della concessione edilizia, per
iscritto, con indicazione del giorno e dell'ora.
TITOLO VIII
Abitabilità e agibilità
Art. 46
Domanda relativa all'abitabilità o all'agibilità

1. Nessuna nuova costruzione, ristrutturazione, ampliamento
o sopraelevazione può essere adibita all'uso che le è proprio,
prima di essere dichiarata agibile o abitabile da parte del
Sindaco, ai sensi dell'articolo 221 del testo unico delle
leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934 n.1265.
2. L'agibilità riguarda le opere destinate ad attività industriale,
commerciale o artigianale; l'abitabilità riguarda ogni costruzione
o parte di essa destinata ad abitazione, uffici, scuole e
destinazioni analoghe.
3. La domanda di autorizzazione di abilità o agibilità deve
essere presentata dal titolare della concessione nel momento
in cui i lavori risultino ultimati ai sensi dell'articolo
45.
4. La domanda, redatta in carta bollata ed indirizzata al
Sindaco, deve contenere i seguenti elementi:
a) generalità e firma del titolare della
concessione sulla cui scorta è stata realizzata l'opera;
b) estremi della suddetta concessione.
5. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
a) certificato di collaudo statico delle
opere di conglomerato cementizio, normale o precompresso,
ed a struttura metallica, soggette alle disposizioni della
legge 5 novembre 1971, n.1086, con l'attestazione, da parte
del Servizio Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo
competente per territorio, dell'avvenuto deposito del certificato
stesso ai sensi degli articoli 7 e 8 della citata legge n.1086
del 1971;
b) certificato di conformità alla normativa
in materia sismica ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n.64
e dell'articolo 5 della L.R. 27 marzo 1987, n.18;
c) copia della dichiarazione presentata
per la iscrizione in catasto redatta in conformità alle norme
vigenti in materia, nonché copia delle relative planimetrie
delle nuove unità immobiliari e delle modifiche alle unità
preesistenti;
d) certificato di collaudo da parte dei
vigili del fuoco, degli impianti termici con potenzialità
superiore a 30.000 kcal/h;
e) certificato del direttore dei lavori
attestante il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene,
di sicurezza, di prevenzione degli incendi, di contenimento
dei consumi energetici, di tutela dall'inquinamento e delle
specifiche normative per il tipo di intervento realizzato.
Tale certificato del direttore dei lavori dovrà essere accompagnato
da ogni altro certificato di collaudo e di conformità richiesto
dalle leggi e normative vigenti, rilasciato dagli enti competenti.
Art. 47
Rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità

1. Per il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità,
il previsto controllo dell'opera viene effettuato dall'ufficio
tecnico comunale e dal competente servizio della USL entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
2. Il concessionario, il direttore dei lavori e il costruttore
devono essere avvertiti a mezzo di apposita comunicazione
e possono essere presenti al controllo.
3. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione di abitabilità o agibilità
soltanto quando sia accertata la conformità dell'opera realizzata
al progetto approvato, l'osservanza delle norme di igiene
e l'assenza di cause di insalubrità.
4. Il Sindaco, nel caso in cui ritenga di non poter concedere
l'autorizzazione di abitabilità o agibilità, deve comunicare
al concessionario il diniego motivato, con la descrizione
dei lavori che devono essere eseguiti entro un termine prefissato,
perché possa essere rilasciata l'autorizzazione, salva l'applicazione
delle sanzioni nei casi previsti dalla legge.
5. Per i complessi edilizi costituiti da più unità immobiliari,
anche se appartenenti allo stesso proprietario, può farsi
luogo al rilascio dell'autorizzazione di abitabilità con esclusione
delle unità immobiliari realizzate irregolarmente o abusivamente,
purché le irregolarità e abusività siano circoscritte all'unità
stessa e non pregiudichino le condizioni di abitabilità concernenti
il complesso edilizio.
Art. 48
Utilizzazione abusiva di costruzioni 
1. I proprietari che abitano o usano personalmente, oppure
consentono, a titolo gratuito o a titolo oneroso, che altri
utilizzino una o più unità immobiliari prive dell'autorizzazione
di abitabilità o di agibilità, sono denunciati dal Sindaco
all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 221 del T.U.
delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
2. Qualora al momento dell'accertamento dell'infrazione, l'edificio
in questione o l'unità immobiliare interessata non possiedano
i requisiti per ottenere l'autorizzazione di abitabilità o
di agibilità, il Sindaco fissa con ordinanza un termine per
la regolarizzazione dell'immobile. Trascorso infruttuosamente
tale termine il Sindaco provvederà ad ulteriore denuncia all'autorità
giudiziaria.
3. Nel caso in cui l'utilizzazione delle costruzioni possa
recare pregiudizio alla salute pubblica e a quella degli utilizzatori,
il Sindaco può ordinare lo sgombero della costruzione ed impedirne
l'uso attraverso opportune misure tecnico-edilizie.
TITOLO IX
Autorizzazioni edilizie
Art. 49
Istanza di autorizzazione e relativa istruttoria

1. L'istanza di autorizzazione, ai sensi degli articoli
3 e 4, è presentata al Sindaco mediante
domanda in carta da bollo, contenente l'indicazione del nome,
cognome, numero di codice fiscale ed indirizzo, nonché la
firma del richiedente. Detta istanza contiene, ove necessario,
la sottoscrizione dei progettisti e le indicazioni di cui
all'articolo 20, comma 2.
2. Nella domanda, oltre alle particolari notizie e descrizioni
illustrative dell'oggetto, deve risultare esplicitamente l'elezione
del domicilio nel Comune da parte del richiedente.
3. A corredo della domanda deve essere allegata la documentazione
elencata nell'allegato C al presente
regolamento, che ne costituisce parte integrante.
4. Per le aree e le opere soggette a speciali leggi o regolamentazioni
comunali, provinciali, regionali o statali, devono essere
allegati dai richiedenti i relativi e specifici atti autorizzativi.
5. Per l'istruttoria preliminare si osserva quanto disposto
per la concessione edilizia dall'articolo
25.
6. Per i soggetti legittimati alla proposizione di istanza
di autorizzazione edilizia, si applica l'articolo
19.
7. Il direttore dei lavori è necessario ogni qualvolta l'autorizzazione
edilizia riguardi opere volumetriche.
Art. 50
Rilascio, condizioni e validità dell'autorizzazione

1. Nell'atto di autorizzazione sono stabilite dal Sindaco
le condizioni e le norme alle quali s'intende subordinata,
la relativa durata e l'ammontare, qualora dovuto, della tassa
o canone da corrispondere al Comune.
2. Il Sindaco ha sempre la facoltà di imporre con l'autorizzazione
stessa particolari prescrizioni e l'osservanza di cautele
e modalità a tutela del decoro cittadino, della sicurezza
del traffico, dell'igiene e dell'incolumità pubblica.
3. Le autorizzazioni si intendono in tutti i casi accordate:
a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
b) con l'obbligo del titolare di riparare o risarcire tutti
i danni derivanti dalle opere;
c) con la facoltà del Comune di imporre, in caso di sopravvenute
necessità, nuove condizioni e prescrizioni.
4. Per le autorizzazioni l'interessato può, entro il termine
di scadenza stabilito, presentare domanda diretta ad ottenere
il rinnovo, che può essere accordato dal Sindaco, anche senza
la presentazione della documentazione prescritta per il rilascio,
sempreché nel frattempo non siano intervenute modificazioni
nella normativa vigente al riguardo.
5. L'entrata in vigore di nuove norme legislative e regolamentari
disciplinanti la materia oggetto dell'autorizzazione, comporta
la decadenza delle autorizzazioni relative a lavori od opere
che non siano ancora iniziati e che risultino in contrasto
con le stesse; in tal caso, l'interessato può chiedere il
rilascio di una nuova autorizzazione in conformità alle nuove
disposizioni.
6. Il rinnovo delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi
può essere negato per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
7. Le autorizzazioni possono essere annullate ai sensi dell'articolo
34.
TITOLO X
Piani di lottizzazione ed interventi edilizi diretti
Art. 51
Piani attuativi 
1. L'attuazione dello strumento urbanistico generale avviene
mediante l'approvazione di piani particolareggiati o altri
piani attuativi che consentono successivi interventi edilizi
diretti. In mancanza di piani attuativi redatti ad iniziativa
del comune, i privati possono presentare progetti di piani
di lottizzazione da convenzionarsi ai sensi di legge.
2. La legge e le norme di attuazione dello strumento urbanistico
generale stabiliscono i casi nei quali il rilascio dell'autorizzazione
alla lottizzazione convenzionata deve precedere il rilascio
delle concessioni.
3. L'approvazione del piano di lottizzazione è subordinata
alla stipula tra il Comune e i proprietari interessati di
una convenzione avente i contenuti di cui all'articolo 4,
comma 2 della L.R. 16 maggio 1979, n.19.
4. Per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria dovranno essere redatti i progetti esecutivi
in conformità alle prescrizioni emanate dall'autorità comunale.
5. Tutte le opere debbono essere eseguite sotto la sorveglianza
dell'ufficio tecnico del Comune.
6. Il Comune può convenire con il lottizzante, in sostituzione
della cessione e approntamento di aree per l'urbanizzazione
secondaria, il versamento di una somma corrispondente al valore
della quota delle aree ed opere stesse, in tutti quei casi
in cui la cessione delle aree sia ritenuta non necessaria
per la realizzazione di ulteriori urbanizzazioni secondo quanto
stabilito dal Consiglio Comunale.
Art. 52
Documentazione a corredo della domanda di lottizzazione

1. La domanda di approvazione del piano di lottizzazione
convenzionata è diretta al Sindaco e deve essere corredata
dai documenti e dai disegni sottoelencati:
a) estratto dello strumento urbanistico
generale interessante la zona da lottizzare;
b) estratto originale di mappa catastale
delle particelle interessate all'intervento, con certificato
catastale;
c) planimetria catastale, in duplice copia,
estesa ad una zona per una profondità di ml. 500, aggiornata
con i fabbricati esistenti, con l'indicazione dell'area interessata,
le altezze e le caratteristiche dei fabbricati contermini,
i nomi dei proprietari delle aree confinanti, le strade vicinali,
comunali o provinciali o statali (con relativi nomi) che attraversano
o lambiscono l'area interessata; lo stato di fatto delle attrezzature
e delle opere di urbanizzazione esistenti;
d) la precisazione delle destinazioni d'uso
delle singole aree, l'individuazione delle unità d'intervento
e l'individuazione delle relative opere di urbanizzazione
primaria e secondaria;
e) piano quotato, in duplice copia, del
terreno nel rapporto 1:500 con curve di livello ad equidistanza
non superiore a m. 1,00 riferite ai capisaldi dell'IGM e della
carta tecnica regionale, indicante anche il rilievo delle
alberature e della vegetazione esistenti, nonché l'essenza
delle stesse;
f) planimetria, in duplice copia, adeguatamente
quotata nel rapporto 1:500 dell'intervento progettato, riportante:
- le aree e le opere
da destinare all'urbanizzazione primaria;
- le aree e le opere
da destinare all'urbanizzazione secondaria;
- la eventuale suddivisione
in lotti dettagliatamente quotati;
- l'ingombro massimo
degli edifici da costruire su ciascun lotto, la distanza del
perimetro dal confine più prossimo e quella reciproca fra
i vari edifici circostanti. Tale ingombro massimo ha valore
prescrittivo solo per quanto riguarda le minime distanze degli
edifici dai confini e tra di loro, ma ai fini della progettazione
architettonica, ha valore indicativo, salvo diversa esplicita
prescrizione contenuta nella convenzione e relative previsioni
planovolumetriche;
g) una tabella dimostrativa del rispetto
degli standard urbanistici;
h) profili altimetrici, in duplice copia,
nel rapporto 1:500 dei fabbricati previsti e profili regolatori
nel rapporto 1:200 dei fabbricati;
i) schemi planimetrici ed altimetrici in
duplice copia dei fabbricati con l'indicazione della loro
destinazione d'uso nel rapporto minimo 1:500;
l) una relazione tecnica descrittiva delle
opere da eseguire, della sistemazione delle aree scoperte,
della qualità dei materiali da impiegare, della destinazione
degli edifici che potranno essere costruiti, dell'ambiente
di inserimento della lottizzazione;
m) la definizione delle tipologie edilizie
costruttive e d'uso da adottare negli interventi attuativi,
con le relative precisazioni planovolumetriche;
n) documentazione fotografica della zona,
oltre eventuali vedute assonometriche o studi planivolumetrici
e quanto altro possa occorrere ai fini di una esauriente rappresentazione
del progetto;
o) elaborati, in duplice copia, nel rapporto
minimo 1:500 illustranti le opere di urbanizzazione primaria,
costituiti da:
- planimetrie, profilo
longitudinale e sezione della viabilità;
- planimetria o planimetrie,
profili longitudinali e sezioni degli impianti di fognature,
di illuminazione pubblica, della rete elettrica, di acquedotto,
del gas metano, della rete telefonica, della rete antincendio
o di annaffiamento. Negli elaboratori di cui alla presente
lettera devono essere indicati gli allacciamenti alle reti
principali esistenti, nonché gli allacciamenti dei singoli
lotti alle opere in progetto;
p) calcoli e disegni costruttivi dei particolari
delle opere di cui alla lettera o) redatti da professionista
abilitato e in opportuna scala;
q) computo metrico-estimativo delle opere
di urbanizzazione primaria da eseguire;
r) relazione tecnica illustrativa del progetto
di piano di lottizzazione, contenente l'inserimento della
lottizzazione nello stato di fatto e nelle previsioni urbanistiche
ed un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle
opere di urbanizzazione con i termini di validità del piano
e i tempi di attuazione degli interventi previsti, con l'indicazione
delle relative priorità in armonia con il PPA;
s) schema di convenzione di cui all'articolo
51.
2. È previsto l'obbligo della relazione geologica e geotecnica
per ogni tipo di lottizzazione in relazione al disposto del
D.M. 21 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 7 febbraio 1981, n.37 per le aree vincolate ai sensi della
legge 2 febbraio 1974, n.64.
3. Qualora le lottizzazioni riguardino interventi su grandi
aree, al di fuori delle aree disciplinate ai sensi della legge
2 febbraio 1974, n.64, il Comune richiede al lottizzante,
ad integrazione della documentazione, una relazione geologica
e geotecnica sulla fattibilità dell'insieme ai sensi del citato
decreto ministeriale.
4. Le lottizzazioni relative alle zone totalmente o parzialmente
comprese negli elenchi delle bellezze naturali, devono essere
corredate anche degli elementi di cui all'articolo 3, secondo
comma, della L.R. 21 agosto 1984, n.24.
Art. 53
Richiesta di parere preliminare 
1. Il lottizzante può richiedere di sottoporre all'esame
della commissione edilizia un progetto di massima delle opere
che intende eseguire allo scopo di ottenere un giudizio preliminare,
riservandosi di presentare successivamente gli elaborati di
cui all'articolo 52.
Il parere espresso dalla commissione edilizia non costituisce
presunzione di approvazione del piano.
Art. 54
Approvazione dei piani di lottizzazione

1. I piani di lottizzazione convenzionata sono approvati
con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere della
commissione edilizia e comunque secondo quanto disposto dalla
legge 6 agosto 1967, n.765 e dalla L.R. 16 maggio 1979, n.19.
2. I piani di lottizzazione ricadenti in tutto o in parte
in zone tutelate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497,
sono approvati dalla Giunta Regionale ai sensi dall'articolo
3, terzo comma, della L.R. 21 agosto 1984, n.24.
3. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste
dalla convenzione, deve essere richiesta al Sindaco la concessione
a norma del presente regolamento.
4. Per la domanda ed il rilascio delle concessioni edilizie
per l'edificazione nell'ambito della lottizzazione, si applicano
le norme di cui all'articolo 19 e seguenti.
5. Il contributo concessorio di cui all'articolo 5 della legge
28 gennaio 1977, n.10 è determinato dal conguaglio ai sensi
dell'articolo 11 della stessa legge.
6. Il rilascio delle concessioni nell'ambito dei singoli lotti
è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle
opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi
e alla trascrizione della convenzione a cura del Comune e
a spese dei lottizzanti sui registri immobiliari.
7. La validità del piano di lottizzazione convenzionata non
può essere superiore a dieci anni.
Art. 55
Compilazione d'ufficio di progetti di lottizzazione

1. Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle
aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare
entro un congruo termine il progetto di lottizzazione delle
aree stesse, secondo le previsioni dello strumento urbanistico
generale, nonché, ove esistente, del programma pluriennale
di attuazione.
2. Decorso inutilmente detto termine, il Sindaco provvede
per la compilazione d'ufficio.
3. Il progetto di lottizzazione d'ufficio, approvato dal Consiglio
Comunale, è notificato in via amministrativa ai proprietari
delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro trenta
giorni dalla notificazione, prorogabili a domanda degli interessati,
se l'accettino ed intendano attuarlo.
4. Qualora i proprietari intendano attuare il progetto compilato
d'ufficio, il Comune ha facoltà di variare il progetto di
lottizzazione, tenendo conto delle eventuali richieste degli
interessati e della loro compatibilità con gli obiettivi dei
progetto stesso. In caso contrario, il Comune ha facoltà di
procedere all'espropriazione delle aree.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche nel caso in cui i proprietari, pur avendo dichiarato
di aderire, non presentino il progetto di lottizzazione nel
termine assegnato o lo presentino incompleto negli elaborati
di cui al precedente articolo 52, oppure
lo presentino con previsioni difformi rispetto alle norme
dello strumento urbanistico generale.
Art. 56
Intervento edilizio diretto 
1. Fermo restando l'obbligo di versamento del contributo
afferente alla costruzione di cui all'articolo 5 della legge
28 gennaio 1977, n.10, nei casi di intervento edilizio diretto
previsto dallo strumento urbanistico generale, la concessione
è subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione
primaria.
2. Il concessionario può assumere l'obbligo della realizzazione
diretta delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo
totale o parziale della quota di contributo dovuta.
3. In ogni caso il concessionario deve obbligarsi a cedere
gratuitamente al Comune le aree e le opere relative alle urbanizzazioni
primarie ed a prestare congrue garanzie finanziarie.
4. Per le opere di urbanizzazione primaria devono essere redatti
progetti esecutivi in conformità alle norme e alle prescrizioni
emanate dal Comune al fine del rilascio della concessione.
5. Le opere sono eseguite sotto la sorveglianza dell'ufficio
tecnico comunale.
TITOLO XI
Vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia
Art. 57
Vigilanza sulle costruzioni e sanzioni

1. Il Sindaco esercita la vigilanza sulle attività che comportano
trasformazione urbanistica-edilizia del territorio comunale
per assicurarne la rispondenza alle leggi e regolamenti, alle
norme degli strumenti urbanistici e alle prescrizioni stabilite
nella concessione o autorizzazione, avvalendosi dei funzionari
comunali appositamente autorizzati e dei vigili urbani.
2. Gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto
di accedere ai cantieri e di eseguire qualsiasi operazione
di controllo sulle opere.
3. Ferme restando le ipotesi di cui all'articolo 4, comma
2, della legge 28 febbraio 1985, n.47, il Sindaco ordina la
sospensione del lavori quando:
a) siano violate le leggi, i regolamenti
e le prescrizioni degli strumenti urbanistici;
b) non siano osservate le disposizioni
del presente regolamento e le norme, disposizioni e modalità
esecutive indicate nella concessione o autorizzazione e nei
progetti allegati;
c) il direttore dei lavori non abbia assunto
l'effettiva direzione, ovvero non sia stata comunicata al
Sindaco la sua sostituzione;
d) la concessione o autorizzazione risulti
ottenuta in base a dichiarazioni, tipi e disegni non corrispondenti
al vero;
e) accerti l'effettuazione di lottizzazioni
di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione,
ai sensi dell'articolo 18, comma 7, della legge 28 febbraio
1985, n.47. In tal caso, il provvedimento comporta anche il
divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse, con atti
tra vivi, qualora sia trascritto nei registri immobiliari.
4. L'ordine di sospensione ha effetto fino all'adozione dei
provvedimenti definitivi da assumere e notificare entro quarantacinque
giorni dall'ordine di sospensione.
5. Qualora il Sindaco sia in possesso degli elementi atti
a determinare l'emanazione del provvedimento definitivo, può
emetterlo senza la preventiva ordinanza di sospensione.
6. Il Sindaco provvede alla riscossione dei contributi, delle
sanzioni pecuniarie e delle spese, a norma del R.D. 14 aprile
1910 n. 639.
Art. 58
Esecuzione d'ufficio 
1. Il Sindaco ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore:
a) dei lavori di demolizione delle opere
eseguite in assenza di concessione o autorizzazione, ovvero,
in totale o parziale difformità della stessa, salvo i casi
di acquisizione gratuita, ovvero di applicazione di sanzioni
pecuniarie;
b) dei lavori, ivi comprese eventuali demolizioni,
ordinati con il diniego dell'autorizzazione di abitabilità
o di agibilità;
c) dei provvedimenti diretti ad impedire
l'uso dell'opera alla quale è stata negata l'autorizzazione
di abitabilità o agibilità;
d) delle cautele necessarie, nel caso di
interruzione dei lavori di cui all'articolo
39 del presente regolamento;
e) del ripristino degli immobili e del
manufatti oggetto di servitù pubblica;
f) della riproduzione del numero civico;
g) della rimozione di insegne, cartelli,
iscrizioni, oggetti, tende, posti senza autorizzazione o senza
l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento;
h) della coloritura dei prospetti degli
edifici visibili da vie o spazi pubblici in contrasto con
l'ambiente;
i) della demolizione di edifici dichiarati
antigienici;
l) dei lavori di consolidamento o demolizione
dell'edificio o parte di esso, che minacci rovina.
2. Prima di procedere all'esecuzione d'ufficio, il Sindaco
diffida il contravventore a provvedervi direttamente, assegnandogli
un congruo termine.
3. Trascorso il termine assegnato senza che i lavori siano
stati eseguiti, il Sindaco procede alla esecuzione d'ufficio
dei lavori, con l'osservanza delle norme di legge in materia.
Art. 59
Garanzie 
1. Nei casi in cui, ai sensi del presente regolamento, è
prescritta la prestazione di garanzie, queste possono essere
date mediante fidejussione bancaria o assicurativa o deposito
cauzionale, secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
2. Il Sindaco determina l'ammontare della somma per la quale
la garanzia è prestata.
3. Il deposito cauzionale può essere prestato a mezzo libretto
bancario fruttifero intestato al concessionario e vincolato
a favore dell'amministrazione comunale.
4. In caso di esecuzione d'ufficio delle opere, l'amministrazione
comunale può disporre del deposito cauzionale o della fidejussione,
osservate le disposizioni di legge e di regolamento.
5. Qualora le opere vengano riconosciute conformi alle prescrizioni
di legge, di regolamento ed alle modalità esecutive fissate
nella concessione, o, anche se difformi, tacitamente o espressamente
accettate, la cauzione viene restituita o viene dato consenso
alla liberazione della fidejussione contestualmente al rilascio
dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità.
TITOLO XII
Aree pertinenti - Distanze - Parcheggi
Art. 60
Area pertinente 
1. Per area pertinente si intende la superficie di terreno
disponibile per l'edificazione secondo le previsioni dello
strumento urbanistico.
2. Non sono comprese nell'area pertinente le aree pubbliche,
le aree private destinate dallo strumento urbanistico generale
ad attrezzature pubbliche o ad opere di urbanizzazione primaria.
3. L'area pertinente a costruzioni eseguite od autorizzate
non può essere computata per il rilascio di altre concessioni
quando ciò risulti in contrasto con gli indici o le caratteristiche
urbanistiche di zona.
4. Il Sindaco può subordinare il rilascio della concessione
alla trascrizione sui registri immobiliari, a cura del Comune
e a spese del richiedente, di un atto di vincolo di inedificabilità
dell'area di pertinenza.
Art. 61
Distanze 
1. Nelle operazioni di risanamento conservativo e nei restauri
eseguiti nei centri storici e nelle zone di completamento,
le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a
quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti,
computate senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di
epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
2. Nelle zone c) di espansione di cui all'articolo 2 del D.M.
2 aprile 1968, n.1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 16 aprile 1968, n.97, tra pareti finestrate di edifici
antistanti è prescritta una distanza minima pari all'altezza
del fabbricato più alto e comunque non inferiore a ml. 10;
la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata,
qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore
a ml. 12. In dette zone la distanza dai confini deve essere
pari alla metà dell'altezza massima consentita e comunque
non inferiore a ml. 5. È consentita la costruzione a confine,
ove ammessa dallo strumento urbanistico, mediante accordo
tra i proprietari confinanti.
3. Per tutti gli interventi edilizi ricadenti in altre zone,
sono prescritte le seguenti distanze minime:
DF) tra pareti finestrate e pareti
di edifici antistanti di cui almeno una finestrata: ml. 10;
DC) dai confini: ml. 5 e salvo diversa
prescrizione dello strumento urbanistico generale.
4. Le distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte
strade, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio
di singoli edifici o insediamenti, debbono corrispondere alla
larghezza della strada maggiorata di:
- ml. 5.00 per lato, per strade di
larghezza inferiore ai ml. 7.00;
- ml. 7.50 per lato, per strade di
larghezza compresa tra ml. 7.00 e ml. 15.00;
- ml. 10.00 per lato, per strade di larghezza
superiore a ml. 15.00.
5. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel comma
4, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di interventi
urbanistici previsti da piani attuativi con previsioni planivolumetriche,
compresi i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978,
n.457.
6. Sono fatte salve in ogni caso le norme in materia di distanze
dettate in attuazione della legge 2 febbraio 1974, n.64.
Art. 62
Parcheggi 
1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza
delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi
spazi per il parcheggio privato in misura non inferiore ad
1 metro quadrato ogni 10 mc. di costruzione ai sensi dell'articolo
41 sexies della legge 17 agosto 1942, n.1150 così come modificato
dalla legge n.122/1989. Deve essere garantito in ogni caso
un posto macchina per ogni alloggio.
2. In aggiunta alle superfici destinate a parcheggio di cui
al comma 1, in sede di lottizzazione deve essere reperita
un'area pari a 1 mq. ogni 40 mc. di costruzione da destinare
a parcheggio pubblico.
3. Nelle zone produttive a carattere industriale o artigianale,
le aree da destinare a parcheggio pubblico debbono essere
almeno pari a mq. 5 ogni 100 mq. di superficie utile lorda
(SUL).
4. Negli insediamenti a carattere commerciale o direzionale,
in aggiunta alle aree di parcheggio di cui al comma 1, l'area
di parcheggio pubblico deve essere pari a 40 mq. ogni 100
mq. di superficie utile lorda (SUL).
5. Le aree a parcheggio di cui al presente articolo devono
essere convenientemente piantumate con almeno un albero ad
alto fusto di essenza tipica del luogo ogni 25 mq. di superficie.
6. Prima del rilascio della concessione edilizia, le aree
destinate a parcheggi pubblici, nei casi di intervento edilizio
diretto, debbono essere cedute al Comune a spese del cedente.
TITOLO XIII
Zone di rispetto e vincoli particolari
Art. 63
Zone di rispetto cimiteriali e stradali

1. Non è consentito, ai sensi dell'articolo 33 del T.U. delle
leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265,
costruire nuovi edifici o ampliare quelli esistenti, a qualsiasi
scopo adibiti, entro un raggio di 200 metri dalle mura di
cinta dei cimiteri, salvo le deroghe attuate con la procedura
prevista dalle leggi in vigore.
2. È ammessa la posa in loco di manufatti a carattere mobile
adibiti a chioschi per la vendita di fiori, previa stipula
di convenzione nella quale il concessionario si impegni in
qualsiasi momento a rimuovere il chiosco su semplice richiesta
dell'amministrazione comunale, senza peraltro poter richiedere
indennizzo alcuno.
3. Per l'edificazione fuori del perimetro dei centri abitati
e per gli insediamenti previsti dallo strumento urbanistico
generale, vanno osservate relativamente alle distanze minime
a protezione del nastro stradale, le disposizioni di cui al
D.M. 1 aprile 1968, n.1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 13 aprile 1968, n. 96. Sono fatte comunque salve le disposizioni
di cui alla L.R. 21 maggio 1975, n.34.
Art. 64
Realizzazione di cabine ENEL e SIP 
1. Di norma le cabine ENEL e SIP devono essere realizzate
all'interno dei nuovi fabbricati.
2. In ogni caso tali opere devono essere preventivamente autorizzate
dal Comune.
3. (4).
Art. 65
Opere realizzate dall'amministrazione comunale ed edifici
a carattere collettivo-sociale 
1. Le opere realizzate dall'amministrazione comunale devono
essere conformi allo strumento urbanistico generale e devono
essere precedute dal rilascio della concessione edilizia a
norma degli articoli 14 e seguenti.
TITOLO XIV
Decoro e arredo urbano
Art. 66
Arredo urbano 
1. Le costruzioni di qualsiasi tipo, pubbliche o private,
e le aree di pertinenza devono essere progettate e mantenute
in ordine ed in buono stato di conservazione in ogni loro
parte, comprese le coperture, in modo da assicurare e sviluppare
il rispetto dei valori estetici e ambientali. Gli spazi scoperti
devono essere sistemati prevalentemente a verde con la piantagione
di essenze tipiche dei luoghi e nel rispetto della vegetazione
naturale esistente. Le parti non sistemate a verde devono
essere pavimentate e provviste di apposita fognatura per il
deflusso delle acque piovane.
2. Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei restauri
e risanamenti conservativi, negli interventi di manutenzione
delle costruzioni esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti
su spazi pubblici o privati, anche se interni alle costruzioni,
e tutte le opere ad esse attinenti (quali finestre, parapetti)
devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli
tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel
tempo e l'armonico inserimento nell'ambiente circostante.
3. Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico
di servizi igienici e degli acquai delle cucine e relative
canne di ventilazione, o canalizzazioni in genere, eccettuati
i casi in cui dette canalizzazioni siano previste nel progetto
architettonico originario e adeguatamente rivestite.
4. Le tubazioni dell'acqua e del gas e i cavi telefonici ed
elettrici non devono essere posti sulle pareti esterne se
non in appositi incassi, e opportunamente rivestiti, al fine
di consentire un'idonea soluzione architettonica nel rispetto
delle specifiche norme vigenti.
5. Quando le condizioni di cui ai commi precedenti vengano
meno, i proprietari debbono provvedere alle opportune riparazioni
ed ai necessari rifacimenti, in un congruo termine fissato
dal Sindaco, trascorso il quale, quest'ultimo dispone l'esecuzione
dei lavori d'ufficio, a spese degli interessati.
6. Nella rimozione degli abusi, il Sindaco, oltre all'osservanza
delle norme vigenti, dispone anche gli interventi, i ripristini
e le modificazioni necessarie alla salvaguardia del decoro
cittadino e dell'arredo urbano, disponendo, ove necessario,
l'esecuzione dei lavori d'ufficio e a spese degli interessati.
7. Le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio,
le serrande, le indicazioni pubblicitarie, turistiche e stradali,
le attrezzature tecniche, quali i sostegni e i cavi per l'energia
elettrica, gli apparecchi d'illuminazione stradale, devono
essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti
di buon ordine e di decoro.
8. Sono vietate tutte quelle opere o iscrizioni che possono
nuocere al decoro dell'ambiente, alterare elementi architettonici
o limitare la visuale di sfondi architettonici e paesistici,
la sicurezza del traffico, il diritto di veduta dei vicini.
Art. 67
Antenne radio e televisive 
1. Nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei restauri
e risanamenti conservativi o nelle opere di manutenzione straordinaria
di edifici, con più di una unità immobiliare o nei quali comunque
possono essere installati più apparecchi radio o televisivi
con necessità di antenna, è obbligatoria la posa in opera
di un'unica antenna centralizzata.
2. Sono vietate le discese delle antenne mediante cavi volanti;
tali cavi devono essere disposti nelle pareti interne delle
costruzioni, oppure, ove tale disposizione risulti impossibile,
in appositi incassi, opportunamente rivestiti, in modo tale
da consentire un'idonea soluzione architettonica.
3. Il Sindaco ha facoltà di richiedere in ogni momento, per
motivi di sicurezza pubblica e di tutela dell'arredo urbano,
l'installazione dell'impianto centralizzato di antenna radio-televisiva,
con l'eliminazione delle singole antenne.
Art. 68
Aggetti e sporgenze sul suolo pubblico

1. Le finestre prospicienti su spazi pubblici, aventi il
davanzale ad altezza inferiore a mt. 2,80, se la via o piazza
è munita di marciapiede, e a mt. 4,50, se ne è priva, e le
chiusure degli accessi da spazi pubblici, non devono aprirsi
all'esterno, né dar luogo ad alcun risvolto o ingombro rispetto
al filo del fabbricato.
2. I lampioni e le lampade fisse nelle vie o piazze non devono
essere collocati ad altezza inferiore a mt. 3.00, se contenute
entro 30 cm. all'interno del filo del marciapiede, a mt. 4,50
se altrimenti.
3. Le decorazioni e gli aggetti degli edifici, nonché qualsiasi
altra sovrastruttura o sporgenza compresi entro l'altezza
di mt. 2,80 non possono superare più di 12 cm. il filo del
fabbricato. L'eventuale rivestimento della base dell'edificio
o lo zoccolo dello stesso non deve sporgere oltre i 5 cm.
4. Al di sopra di 3,50 mt. dal piano del marciapiede o di
mt. 4,50 dal piano stradale, ove il marciapiede non esista,
può essere consentita solo per le nuove edificazioni la costruzione
di balconi o terrazzini pensili, aperti o chiusi (bow windows)
sporgenti dal filo del fabbricato non più di 1/10 della larghezza
dello spazio pubblico antistante o comunque mai oltre i mt.
1,40.
5. Sono comunque vietati i balconi di qualsiasi forma e dimensione
(anche se bow windows) in strade con larghezza inferiore a
mt. 10.
6. In casi eccezionali, per edifici pubblici e/o privati di
particolare valore estetico, il Sindaco, potrà rilasciare
la concessione per sporgenze maggiori per strutture in aggetto.
7. Sono vietate in ogni caso la costruzione di latrine, condutture
di latrine, camini, stufe, canne fumarie e simili sporgenti
dai muri a filo stradale.
Art. 69
Muri di prospetto e recinzioni 
1. I muri dei fabbricati costruiti a filo stradale debbono
essere rivestiti di materiale duro e resistente all'usura
e di facile ripulitura per un'altezza non inferiore a mt.
0,30 dal piano del marciapiede o di mt. 0,50 da quello stradale,
se non esiste il marciapiede.
2. Tutti i muri di fabbricati, ciechi e non visibili da spazi
pubblici, quando non siano di costruzione a faccia vista diligentemente
eseguita, a taglio netto, o rivestiti in pietra naturale o
con materiale pregiato, devono essere intonacati e colorati
nel rispetto dei valori ambientali urbani.
3. Le recinzioni devono essere consone al decoro e al tipo
dell'ambiente urbano e tali da garantire nelle aree extraurbane
la tutela del paesaggio.
4. Nelle recinzioni deve comunque prevalere, su ogni altra
soluzione progettuale, la utilizzazione di siepi e piante,
al fine di offrire una conveniente schermatura.
5. Le recinzioni a siepe viva di piante verdi devono assicurare,
laddove occorra, la libertà delle visuali.
6. Oltre quanto previsto dall'articolo 66,
comma 1, per le aree di pertinenza, tutte le aree edificabili,
ricadenti in zona urbana non ancora edificate, quando siano
a confine con il suolo pubblico o comunque aperte al pubblico
transito, devono essere recintate, sistemate e mantenute possibilmente
a verde.
Art. 70
Servitù pubbliche 
1. L'amministrazione comunale ha la facoltà di applicare
e mantenere sulle fronti degli edifici di qualunque natura
essi siano a sua cura e spese, previo avviso agli interessati,
apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica
utilità quali:
a) tabelle indicanti il nome di vie o di
altri spazi pubblici;
b) cartelli indicatori relativi al transito,
alla viabilità e alla sicurezza pubblica;
c) numeri civici;
d) piastrine e capisaldi per indicazioni
altimetriche, di tracciamento e di idranti;
e) mensole, ganci, tubi per gli impianti
di illuminazione pubblica, orologi elettrici, sostegni per
fili conduttori elettrici, avvisatori elettrici e loro accessori;
f) lapidi aventi lo scopo di commemorare
personalità celebri ed eventi storici della vita nazionale
e cittadina;
g) quant'altro di pubblica utilità.
2. I proprietari dell'immobile sulla cui fronte sono stati
collocati gli oggetti di cui al comma 1 non possono rimuoverli
né sottrarli alla pubblica vista. Qualora vengano distrutti
o danneggiati per fatti imputabili ai proprietari stessi,
questi sono tenuti a ripristinarli immediatamente a propria
cura e spese.
3. Nel caso in cui l'apposizione di una insegna comporti il
ricoprimento di una targa, questa deve essere spostata a cura
e spese del richiedente nel rispetto delle prescrizioni impartite
dall'amministrazione comunale.
4. Il proprietario è inoltre tenuto a riprodurre il numero
civico in modo ben visibile e, secondo le precise note impartite
dall'autorità comunale, sulle tabelle o mostre applicate alle
porte, quando queste occupino interamente la parete destinata
alla targhetta del numero civico.
5. Nel caso di riattamento o modificazione di edifici ai quali
siano appoggiati apparecchi indicatori, tabelle o altri elementi
di cui sopra, l'esecutore dei lavori dovrà dare avviso della
loro esistenza al Sindaco il quale prescriverà i provvedimenti
opportuni.
6. In tal caso il proprietario è tenuto a curare la loro perfetta
conservazione o ad effettuare il ripristino, qualora, durante
l'esecuzione dei lavori, ne fosse necessaria la rimozione.
Art. 71
Apposizione di mostre, vetrine, bacheche, insegne, cartelli
pubblicitari 
1. L'apposizione anche provvisoria di mostre, vetrine, bacheche,
insegne, emblemi commerciali e professionali, cartelli pubblicitari
ecc. è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.
2. L'autorizzazione è rilasciata purché l'opera non danneggi
il decoro dell'edificio e dell'ambiente e non alteri o copra
elementi architettonici o visuali e sfondi paesistici. In
caso di riparazioni o modifiche del piano stradale che richiedono
la temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti
occupanti il suolo o lo spazio pubblico, i soggetti autorizzati
sono obbligati ad eseguire la rimozione o la ricollocazione
in pristino, con le modifiche resesi necessarie a loro cura
e spese.
3. Qualora non ottemperino il Sindaco può ordinare la rimozione
di ufficio a loro spese.
4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere
revocate dal Sindaco per ragioni di pubblica utilità o di
pubblico decoro.
5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione
di una domanda corredata dalla seguente documentazione in
triplice copia:
a) disegni nel rapporto non inferiore a
1:20;
b) relazione illustrativa nella quale siano
precisati materiali e colori da impiegare;
c) fotografie dove risulti l'ubicazione
dell'oggetto dell'autorizzazione.
6. L'apposizione di insegne a bandiera è consentita soltanto
se conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici attuativi.
Art. 72
Restauri e modifiche alle opere esterne dei fabbricati

1. Il restauro e le coloriture delle fronti dei fabbricati
esistenti, degli edifici e dei muri formanti unico complesso
architettonico, anche se appartenenti a proprietari diversi,
devono essere eseguiti in modo da non turbare l'unità e l'armonia
del complesso stesso.
2. Le coloriture parziali degli edifici sono vietate.
3. Il Sindaco può ordinare il rifacimento dell'intonaco o
della tinteggiatura di prospetti di fabbricati e di muri di
cinta, ove lo richiedano esigenze ambientali o di decoro pubblico,
mediante intimazione ai proprietari, nella quale sia stabilito
il termine per l'esecuzione dei lavori.
4. Tutto quanto costituisca e completi la decorazione architettonica
dei fabbricati, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera
di carattere ornamentale, storico o che abbia valore estetico
e interesse storico non può essere asportato, spostato o comunque
modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e,
se del caso, senza il consenso della competente soprintendenza.
5. Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il
Sindaco può prescrivere che gli oggetti di cui al comma 4,
anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati
nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte
aperte al pubblico, nonché predisporre tutti i rilievi e calchi
opportuni nell'interesse della tutela dei beni culturali.
Art. 73
Uscite dalle autorimesse.
Rampe per il transito dei veicoli 
1. Le uscite dalle autorimesse pubbliche o private verso
spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate.
2. Le uscite dai locali interrati o seminterrati devono essere
realizzate mediante piani inclinati terminanti in zone di
sosta orizzontali. Tra il punto di inizio della livelletta
inclinata e il ciglio della strada deve esservi una distanza
pari ad almeno m. 3,50.
3. Le rampe per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno
degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20 per
cento se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può
essere superiore al 15 per cento. Esse devono essere realizzate
in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso
delle acque e fornite di corrimano, almeno da un lato, ad
un'altezza pari a 0,90 metri.
Art. 74
Contatori di gas, energia elettrica ed acqua

1. Nelle nuove costruzioni, i contatori per l'erogazione
di gas ad uso domestico o industriale, per l'energia elettrica
e l'approvvigionamento idrico devono essere dislocati in locali
o nicchie accessibili dall'esterno del fabbricato, nel rispetto
delle disposizioni vigenti per i singoli impianti.
2. Detti locali o nicchie devono essere indicati nei progetti
allegati alle domande di concessione.
TITOLO XV
Requisiti generali degli edifici
Art. 75
Salubrità del terreno 
1. Le costruzioni su terreni già adibiti a deposito di immondizie,
di letami, di residui putrescibili o altri materiali inquinanti,
sono permesse solo quando tali terreni e quelli circostanti
siano stati risanati conformemente a quanto richiesto dalle
autorità sanitarie e locali.
2. Non è permessa l'edificazione su un suolo il cui livello
sia eguale o più basso di quello dei corsi d'acqua e bacini
vicini, per cui risulti difficile il deflusso delle acque
meteoriche o di quelle di rifiuto, se tale livello non sia
sufficientemente rialzato.
3. Le abitazioni presso i rilievi montani e terrapieni sostenuti
da muri devono essere completate con strutture idonee per
l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.
Art. 76
Requisiti relativi all'impermeabilità e all'isolamento dall'umidità

1. Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall'umidità
del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i
muri perimetrali portanti devono risultare intrinsecamente
asciutti.
2. Tutti gli altri elementi costitutivi degli edifici devono
poter cedere le eventuali acque di condensazione e permanere
asciutti.
3. I locali abitabili, posti al piano terreno indipendentemente
dalla quota del pavimento rispetto al terreno circostante,
a sistemazione avvenuta, devono avere il piano di calpestio
isolato mediante solaio areato; l'intradosso del solaio deve
essere distaccato dal terreno stesso di cm. 30.
4. Alle presenti disposizioni possono fare eccezione le sistemazioni
di edifici esistenti, qualora sia dimostrata l'impossibilità
di realizzare le soluzioni tecniche citate in rapporto alla
conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche
ambientali, funzionali e tecnologiche preesistenti. Il progetto
dovrà indicare in tal caso le soluzioni alternative adeguate
al perseguimento dei requisiti citati.
5. Qualora i locali abitabili risultino anche parzialmente
al di sotto della quota del terreno circostante, deve essere
prevista un'intercapedine aereata che circondi i locali in
oggetto per tutta la parte interessata: la cunetta dell'intercapedine
deve essere più bassa del piano di calpestio dei locali abitabili.
6. Le griglie di aereazione delle intercapedini non devono
presentare pericolo per i pedoni e devono essere sicure in
relazione alle eventuali condizioni d'uso a cui possono essere
sottoposte. Per i locali non abitabili posti a livello del
terreno o seminterrati è ammessa la costruzione di vespaio
semplice non aereato.
7. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve essere sempre
posto ad un livello superiore a quello della falda freatica,
o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
Art. 77
Requisiti di carattere termico 
1. La progettazione e la realizzazione di nuovi fabbricati,
nonché la ristrutturazione o la modifica di quelli esistenti,
ai fini del contenimento dei consumi energetici e della sicurezza
delle persone, debbono adeguarsi alle disposizioni di cui
alla legge 30 aprile 1976, n.373, al relativo regolamento
di esecuzione, alle successive leggi sul contenimento dei
consumi energetici, nonché alle leggi e regolamenti vigenti
in materia di impianti elettrici.
2. In particolare, nel caso di interventi edilizi su edifici
esistenti o d'inserimento di impianti di riscaldamento in
edifici precedentemente sprovvisti, il Sindaco può richiedere
l'adozione di provvedimenti atti a garantire un adeguato isolamento
nelle coperture, nei solai soprastanti vani aperti, nei serramenti,
nonché nello stesso impianto termico, qualora già esistente
e da ristrutturare.
Art. 78
Requisiti di carattere acustico 
1. Per l'isolamento acustico dei locali di nuova costruzione
è prescritto l'impiego di materiali che garantiscano, per
loro natura, caratteristiche tecnologiche e posa in opera,
un'adeguata protezione dai rumori, qualunque ne sia l'origine
(da calpestio, da traffico, da impianti od apparecchi comunque
installati nel fabbricato) e la provenienza (dall'esterno,
dalla strada, da alloggi contigui e da locali o spazi destinati
a servizi comuni).
2. La insonorizzazione, da realizzarsi preferibilmente con
materiale vetroso, va fatta nelle pareti interne ed esterne,
nel pavimento, negli infissi e nelle tubazioni. La separazione
tra unità abitativa o tra locali adibiti a lavorazioni diverse,
deve essere sempre realizzata con doppia parete, munita di
intercapedine fonoassorbente e di appoggi isolanti.
3. L'isolamento acustico, normalizzato, deve aver indici di
valutazione idonei a soddisfare le esigenze della destinazione
d'uso residenziale.
4. Gli impianti ed i macchinari in genere, dotati di organi
in movimento debbono avere:
a) se disposti nei sotterranei, fondazioni
indipendenti dalla struttura dell'edificio;
b) se collocati nei piani superiori, supporti,
sostegni od ancoraggi non solidali con la struttura (solai,
pilastri, pareti) ma ad essa collegati con interposti dispositivi
antivibranti.
5. Il livello sonoro del rumore immesso nei locali di un alloggio,
allorché il rumore è generato da uno degli impianti, dispositivi
od apparecchi installati in altri locali dell'alloggio od
in locali di altri alloggi contigui dello stesso o di altri
edifici, non deve mai superare, misurato in opera, a porte
e finestre chiuse, i 30/DB se il funzionamento di detti apparecchi
è continuo od i 35/DB se il funzionamento è discontinuo.
6. Tali valori massimi, non possono essere mai superati anche
per gli edifici esistenti allorché chiunque decida di installare
impianti, dispositivi od apparecchi rumorosi o sonori di ogni
genere, provvedendo ad applicare sui pavimenti, pareti e soffitti
pannelli antiacustici atti ad insonorizzare le stanze che
li accolgono.
Art. 79
Requisiti illuminotecnici 
1. Gli edifici devono essere progettati in modo che l'illuminazione
dei loro locali sia adeguata agli impegni visivi richiesti.
2. L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale,
diretta.
3. Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale
indiretta, oppure artificiale:
a) i locali destinati ad uffici, la cui
estensione non consente l'adeguata illuminazione naturale
dei piani di utilizzazione;
b) i locali aperti al pubblico, destinati
ad attività commerciali, culturali e ricreative, nonché i
pubblici esercizi;
c) i locali destinati ad attività che richiedono
particolari condizioni di illuminazione;
d) i locali destinati a servizi igienici,
gli spogliatoi, gli antibagno;
e) i locali non destinati alla permanenza
di persone;
f) gli spazi di cottura;
g) gli spazi destinati al disimpegno ed
ai collegamenti orizzontali e verticali.
4. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei
solai ed eventualmente del tetto devono essere dimensionate
e posizionate in modo da permettere l'adeguata illuminazione
dei piani di utilizzazione.
5. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei
singoli locali degli alloggi, misurate convenzionalmente al
lordo dei telai delle finestre, non devono avere aree inferiori
a 1/8 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi.
6. La conservazione delle minori superfici trasparenti per
gli edifici già esistenti, ancorché sottoposti ad opere di
ristrutturazione, può essere autorizzata quando la modifica
delle aperture non risulti compatibile con la conservazione
delle caratteristiche ambientali del manufatto.
7. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi
devono essere dotate di dispositivi permanenti che consentano
la loro schermatura ed il loro oscuramento.
Art. 80
Requisiti relativi all'aerazione e al dimensionamento dei
locali 
1. Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo
che ogni locale possa fruire in tutte le stagioni di aereazione
adeguata alla sua destinazione.
2. L'aereazione dei locali può essere naturale oppure artificiale
con sistemi permanenti adeguati alla destinazione dei locali
medesimi.
3. Possono fruire di aereazione artificiale i locali già individuati
all'articolo 79, comma 3.
4. La ventilazione artificiale può essere assicurata mediante
un condotto di aereazione indipendente per ogni locale servito,
sfociante sulla copertura e dotato di elettroaspiratore con
accensione automatica collegata all'interruttore dell'illuminazione,
oppure negli edifici con più di tre piani, può essere ottenuta
mediante un unico condotto collettivo ramificato. Tale condotto
deve essere dotato di elettroaspiratore centralizzato, ad
aspirazione continua, posto sulla copertura.
5. I locali destinati alla permanenza di persone, i quali
fruiscono di aereazione naturale, devono avere almeno un serramento
esterno opportunamente dimensionato e posizionato, dotato
di una o più parti apribili.
6. L'altezza media dei locali destinati alla residenza non
deve essere minore di 2,70 metri.
7. La minima distanza tra il pavimento ed il soffitto finito
non deve comunque essere inferiore a 2,20 metri.
8. L'altezza media può essere ridotta a metri 2,40 nei gabinetti
e negli antigabinetti degli edifici con destinazione residenziale
e non residenziale, negli spogliatoi, negli spazi destinati
al disimpegno ed alla circolazione orizzontale e verticale.
9. Può essere autorizzata un'altezza diversa da quella indicata
ai punti precedenti nelle opere di recupero del patrimonio
edilizio esistente, sia nel caso che si mantengano altezze
già esistenti e sia nel caso di modifiche alle quote originarie
dei solai, quando non si proceda ad un incremento del numero
dei piani.
10. La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi
non deve essere minore di 2,20 metri; almeno la medesima minima
altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi
ed il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi siano destinati
alla permanenza di persone.
11. La superficie dei soppalchi non deve essere superiore
a un terzo di quella del locale soppalcato.
12. La superficie utile degli alloggi deve corrispondere ai
requisiti fissati dalle disposizioni del Decreto del Ministero
della Sanità 5 luglio 1975 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 luglio 1975, n. 190.
13. I gabinetti degli alloggi, fatta eccezione per quelli
ad uso esclusivo degli utenti di una sola camera da letto,
devono essere disimpegnati dai singoli locali.
14. Il dimensionamento minimo dei singoli vani deve fare riferimento
alle disposizioni di legge di cui al citato D.M. 5 luglio
1975.
Art. 81
Cortili e chiostrine 
1. Nelle costruzioni, ampliamenti o varianti di fabbricati,
i cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati
da tre sole pareti, qualora ciascuna delle pareti antistanti
sia di lunghezza superiore a ml. 3, devono essere dimensionati
in modo che la luce libera, davanti ad ogni finestra, misurata
sulla normale di essa, non sia inferiore alla massima altezza
delle pareti d'ambito con un minimo di ml. 8.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera
deve essere al netto delle proiezioni orizzontali dei ballatoi,
balconi e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del
cortile stesso.
3. La costruzione di chiostrine, intendendosi per tali spazi
interni aperti in alto per l'intera superficie, può essere
ammessa esclusivamente se necessaria alla diretta illuminazione
e ventilazione di servizi igienici, scale, corridoi di disimpegno,
ambienti di servizio, ripostigli.
4. Le chiostrine non possono avere lati inferiori a mt. 3.
Debbono essere di facile e permanente comunicazione con l'esterno
nella parte bassa, accessibili per la pulizia e con adeguata
ventilazione naturale dall'esterno.
5. Nelle chiostrine non è ammessa alcuna sporgenza.
6. Chiostrine e cortili non sistemati a giardino privato,
debbono essere pavimentati e provvisti di apposite fognature
per lo scarico delle acque meteoriche.
Art. 82
Stabilità e sicurezza dei fabbricati 
1.È vietato costruire edifici sul ciglio di dirupi, su terreni
di non buona consistenza, di eterogenea struttura, detritici
o franosi e comunque inclini a scoscendere.
2. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si
debba fabbricare su terreni di riporto recente, o comunque
sciolti, si debbono adottare accorgimenti tecnici più opportuni
per ottenere un solido appoggio delle fondazioni e comunque
nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 21 gennaio 1981,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1981, n.37.
3. Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori
regole d'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera.
Nella muratura di pietrame, qualora lo stesso non presenti
piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta
da corsi orizzontali di materiale idoneo.
4. I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario
di essi mantenga il giusto rapporto col carico di rottura
del materiale più debole di cui sono costituiti.
5. Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture
spingenti verso i muri perimetrali.
6. I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi
spinta orizzontale.
7. In tutti i fabbricati a più piani devono eseguirsi, ad
ogni piano, sui muri perimetrali e su tutti i muri portanti,
cordoli di cemento armato.
8. Le opere murarie, qualunque sia il sistema costruttivo
adottato, debbono essere sospese nei periodi di gelo nei quali
la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero
gradi centigradi.
9. Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente
osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati
idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio
semplice e armato.
10. Per le zone dichiarate sismiche le costruzioni devono
rispettare le disposizioni vigenti in materia.
Art. 83
Abbattimento delle barriere architettoniche

1. I progetti riguardanti la costruzione di nuovi edifici
pubblici o di interesse pubblico e le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria devono essere redatti in conformità
alle norme della vigente legislazione relativa al superamento
e alla eliminazione delle barriere architettoniche.
2. I progetti riguardanti la ristrutturazione edilizia o la
ristrutturazione urbanistica, di cui alle lettere d) ed e)
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono considerati
come progetti di nuove costruzioni ai fini di quanto previsto
al comma 1.
3. Gli interventi di manutenzione straordinaria o di restauro
e risanamento conservativo, di cui alle lettere b) e c) del
citato articolo 31 della legge n. 457 del 1978, sono soggetti
alle norme della vigente legislazione relativa al superamento
e alla eliminazione delle barriere architettoniche, quando
riguardano edifici pubblici o di interesse pubblico. Sono
fatti salvi i casi in cui esiste l'impossibilità che i lavori
previsti possano essere eseguiti ottenendo contemporaneamente
l'abbattimento anche parziale delle barriere architettoniche.
4. Gli interventi, eseguiti su edifici esistenti ed aventi
incidenza sulle barriere architettoniche, dovranno essere
finalizzati al massimo abbattimento possibile delle stesse,
in vista del raggiungimento degli standards previsti dalla
vigente legislazione in merito.
5. I progetti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono contenere
la dimostrazione che gli interventi edilizi da essi previsti
non costituiscano ostacolo al futuro abbattimento delle barriere
architettoniche.
5-bis. Le volumetrie necessarie all'abbattimento delle barriere
architettoniche limitatamente alla realizzazione degli ascensori
sono computate in deroga alle previsioni di cui alla lettera
d) dell'articolo 13, per i soli edifici
esistenti (5).
TITOLO XVI
Requisiti specifici degli impianti
Art. 84
Rifornimento idrico e impianti sollevamento acque

1. Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile
proveniente dall'acquedotto comunale, distribuita in modo
proporzionale al numero dei locali abitabili, in modo da garantire
il regolare rifornimento di ogni alloggio.
2. Nelle zone prive di acquedotto comunale, l'acqua per uso
domestico può essere prelevata dai pozzi privati, ma, in tal
caso, deve risultare potabile dall'analisi dei competenti
servizi sanitari ed il suo uso deve essere consentito dai
servizi stessi.
3. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente
all'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente
alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per il
servizio dell'acquedotto.
4. Per l'esercizio degli impianti di sollevamento di acqua
(autoclave), è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte
del Comune, che ha facoltà di revocarla in ogni tempo in relazione
alle condizioni del servizio di distribuzione dell'acqua.
Art. 85
Pozzi, vasche e cisterne per acqua potabile

1. I pozzi, le vasche e le cisterne e gli altri recipienti
destinati ad accogliere acqua potabile devono essere costruiti
a monte di fogne, pozzi neri, concimaie, bottini, fossi di
scolo ecc. e mai, comunque, a distanza minore di ml. 50 da
questi.
2. I pozzi debbono essere costruiti con una buona muratura,
rivestiti interamente con uno strato di cemento dello spessore
di almeno cm. 2 o un altro materiale impermeabile in modo
da impedire comunque le infiltrazioni di acqua inquinata,
superficiale o profonda, dal suolo circostante.
3. Essi debbono essere sempre chiusi alla bocca mediante apposita
torretta in muratura munita di apposito sportello.
4. L'attingimento può farsi solamente a mezzo di pompe.
5. Il terreno circostante, almeno per un raggio di ml. 2 dal
perimetro della torretta, deve essere impermeabilizzato per
il sollecito allontanamento delle acque meteoriche e di stramazzo.
6. I pozzi, volti alla captazione di acque di falde profonde
o per uso non domestico, devono essere autorizzati. Sono fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 10
maggio 1976, n.319 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Per i pozzi tubolari saranno di volta in volta date disposizioni
dagli uffici tecnici comunali e dai servizi dell'unità sanitaria
locale.
8. Riguardo alla perforazione di nuovi pozzi che ricadono
all'interno delle zone di rispetto di cui all'articolo 6 del
D.P.R. 24 maggio 1988, n.236, valgono i divieti in esso previsti.
Art. 86
Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti
civili 
1. Per insediamento civile s'intende uno o più edifici o
installazioni adibiti ad abitazione o allo svolgimento di
attività (alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica,
sanitaria, a prestazione di servizi, nonché ad attività produttive
ed attività relative ad imprese agricole), secondo quanto
specificato dall'articolo 2135 del codice civile e dalla legge
8 ottobre 1976, n.690.
2. Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili
di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi, purché si osservino
i regolamenti dell'autorità locale che gestisce la pubblica
fognatura.
3. Le acque meteoriche (acque bianche) devono essere convogliate
alle pubbliche fognature con allacciamento separato e distinto
da quello convogliante le acque nere.
4. Tutti gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati
all'innesto della fognatura per le acque nere.
5. Per impianto di fognatura s'intende il complesso di canalizzazioni,
generalmente sotterranee, atte ad accogliere ed allontanare
i rispettivi reflui.
6. Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono
essere impermeabili alle penetrazioni di acque dall'esterno
ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno, nonché essere
di materiale resistente alle azioni di tipo fisico, chimico
e biologico eventualmente provocate dalle acque correnti in
esse.
7. Nel caso che la fognatura sia dotata d'impianto centralizzato
per il trattamento di depurazione, l'autorità che gestisce
il servizio pubblico può vietare l'immissione di quegli scarichi
che siano giudicati incompatibili con la potenzialità dell'impianto
e con il tipo di trattamento previsto.
8. L'allacciamento deve essere autorizzato dal Sindaco.
9. Salvo le disposizioni più restrittive o comunque diverse,
dettate in attuazione dell'articolo 14 della legge 10 aprile
1976, n.319, in mancanza di fognature, gli scarichi delle
acque nere provenienti da insediamenti civili saranno preventivamente
autorizzati dal Sindaco nel rispetto delle seguenti condizioni:
per insediamenti di entità superiore a 50 vani o 5.000 mc.
gli scarichi devono essere incanalati in manufatti per la
depurazione, di dimensioni e caratteristiche adeguate all'edificio
e agli elementi specificati nella richiesta di autorizzazione.
L'effluente trattato deve essere recapitato secondo le prescrizioni
contenute nell'autorizzazione.
10. Le autorità competenti al controllo possono dettare le
norme per garantire i limiti di accettabilità dell'effluente
di cui sopra.
11. In mancanza di fognature, gli scarichi derivanti da insediamenti
abitativi di consistenza non superiore a due unità familiari
(8 persone), possono essere smaltiti sul suolo previo trattamento
in fossa settica e nel rispetto delle disposizioni di cui
all'allegato n.5 della deliberazione del Comitato dei ministri
per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio
1977, recante "Norme tecniche generali di cui alla lettera
b) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n.319".
12. Per scarichi di insediamenti di entità superiore è obbligatorio
un impianto di ossidazione totale. L'effluente depurato può
essere smaltito sul suolo nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia, delle norme igieniche stabilite dalle
autorità sanitarie locali e di quelle eventualmente impartite
dalla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio
1976, n.319.
13. L'ubicazione delle fosse deve essere esterna ai fabbricati
e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione e non meno
di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato
ad acque potabili.
14. Pozzi e tubazioni disperdenti devono farsi a norma di
legge.
15. Possono essere usati i pozzi neri solo per abitazioni
o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, con
dotazione non superiore a 30-40 litri giornalieri pro-capite,
e quindi con esclusione degli scarichi di lavabi e bagni,
di cucine e lavanderie.
16. I pozzi neri dovranno essere costruiti con caratteristiche
tali da assicurare una perfetta tenuta delle pareti e del
fondo, onde proteggere il terreno circostante da infiltrazioni,
nonché rendere agevole l'immissione degli scarichi e lo svuotamento
periodico; devono inoltre essere interrati all'esterno dei
fabbricati, a distanza di almeno 1 metro dai muri di fondazione
e di almeno 50 metri da condotte, pozzi o serbatoi per acqua
potabile.
17. Le dimensioni del pozzo nero dovranno essere tali da assicurare
una capacità di 300-400 litri per utente, per un numero di
utenti non superiore a 18-20 persone.
18. In tutti i manufatti destinati alla depurazione i liquami
trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno
delle abitazioni, con esclusione di immissioni di acque meteoriche.
19. Vasche settiche di tipo tradizionale non sono accettabili
per nuove installazioni; possono consentirsi solo se già ubicate
in manufatti esistenti: l'amministrazione comunale stabilirà
un programma di ammodernamento o sostituzione degli eventuali
impianti che non fossero rispondenti alle caratteristiche
descritte all'allegato 5 delle «Disposizioni del Ministero
dei Lavori Pubblici - Comitato dei ministri per la tutela
delle acque dall'inquinamento».
20. Nelle zone senza fognatura, le acque meteoriche devono
essere convogliate, allontanate dall'edificio e incanalate
in colatoi o corsi d'acqua, così da evitare l'impaludamento
o danni, anche alle proprietà circostanti.
21. Fosse settiche e pozzi neri devono essere periodicamente
svuotati, con le modalità descritte nei regolamenti e leggi
vigenti.
22. Riguardo alle modalità di recapito delle acque di scarico
nere e di quelle meteoriche in ricettori diversi dalla fognatura
pubblica sono fatti salvi nelle zone di rispetto di cui all'articolo
6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n.236 i divieti in esso contenuti.
Art. 87
Modalità di scarico delle acque provenienti da insediamenti
produttivi 
1. Per insediamenti produttivi s'intendono uno o più edifici
o installazioni nei quali si svolgono prevalentemente, con
caratteri di stabilità e permanenza, attività di produzione
di beni secondo quanto stabilito dalla legge 8 ottobre 1976,
n.690.
2. Fanno eccezione gli impianti e manufatti ove si svolgono
attività di lavorazione, trasformazione ed alienazione di
prodotti derivanti esclusivamente dalla conduzione delle aziende
stesse nel normale esercizio dell'agricoltura.
3. Gli scarichi degli insediamenti produttivi sono soggetti
alle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge
10 maggio 1976, n. 319 e negli articoli 15 e 16 della legge
n. 650 del 1979.
4. Le opere da realizzare per l'attuazione dei programmi di
disinquinamento sono considerate opere di manutenzione straordinaria
e, pertanto, assoggettate ad autorizzazione.
5. L'autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare
tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento
delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
5-bis. Le opere strettamente necessarie nelle strutture produttive
esistenti per l'abbattimento dei fumi e sostanze nocive non
sono computate ai fini della volumetria delle distanze dai
confini e delle altezze (6).
Art. 88
Impianto di smaltimento delle acque piovane

1. I canali di gronda, le condutture verticali di scarico
(o «calate») e le condutture interrate per la raccolta e lo
smaltimento delle acque piovane devono essere di materiale
resistente ed impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta
ed essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e
condurre le acque piovane fino alla pubblica fognatura bianca
o, in mancanza di questa, fino alla destinazione approvata
dall'ufficio tecnico comunale.
2. Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo
tutti i cornicioni, tanto verso le aree di uso pubblico quanto
verso i cortili ed altri spazi scoperti.
3. Le condutture verticali di scarico devono applicarsi di
preferenza esternamente all'edificio fino a 4,00 mt. dal suolo,
nel quale tratto devono essere poste in opera entro cassette
d'isolamento nella muratura, nel caso di facciate fronteggianti
spazi pubblici.
4. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica
devono essere installati all'estremità inferiore di ogni "calata";
pozzetti d'ispezione devono essere installati nei punti delle
condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento in
direzione o la confluenza con altre condutture. Un pozzetto
finale d'ispezione, posto ai limiti interni della proprietà,
deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
5. È vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle
acque piovane acque di rifiuto di qualsiasi altra provenienza;
la confluenza delle acque piovane, con le altre di rifiuto,
sarà consentita solo al livello del citato pozzetto finale
d'ispezione, purché la pubblica fognatura non sia del tipo
a doppia canalizzazione separata per acque bianche ed acque
luride.
Art. 89
Impianti di smaltimento delle acque luride

1. Le condutture verticali di scarico e le condutture interrate
delle acque luride devono essere di materiale resistente ed
impermeabile con giunture a perfetta tenuta e devono essere
di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e convogliare
le acque suddette fino alla pubblica fognatura.
2. Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente si potrà derogare da queste disposizioni solo quando
non possono essere tecnicamente risolte; la soluzione ai problemi
dell'igienicità del collegamento tra tubi di scarico delle
acque provenienti dai cessi con quelli delle altre acque reflue,
deve essere allora garantita, ponendo in opera soluzioni alternative
dotate di adeguati impianti di sifone, pozzetti anti-odore,
ecc.
3. Le "calate" delle acque di rifiuto devono, di
norma, venire poste in opera entro cassette d'isolamento nella
muratura, essere prolungate in alto sopra la copertura dell'edificio
ed avere l'estremità superiore provvista di mitra o cappello
di ventilazione e di reticella contro gli insetti.
4. Le condutture interrate delle acque luride devono essere
provviste di pozzetti d'ispezione nei punti in cui si verifica
un cambiamento di direzione o di livello o la confluenza di
più condutture.
5. Nelle località servite da pubblica fognatura priva d'impianto
depurativo terminale, le «calate» delle acque devono collegarsi
in basso, direttamente o mediante un breve tubo di raccordo,
alla prima camera d'una fossa settica pluricamerale; le «calate»
delle acque reflue devono immettersi in idonei pozzetti d'ispezione
a sifone, i quali devono, a loro volta, collegarsi mediante
condutture interrate alla seconda camera della fossa settica,
che serve alla chiarificazione delle acque nere; le condutture
interrate, che convogliano gli affluenti delle fosse settiche,
devono collegarsi entro i limiti interni della proprietà privata;
la confluenza delle acque luride con quelle piovane sarà consentita,
di norma, solo a livello del citato pozzetto finale, purché
la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione,
separata per acque piovane ed acque luride.
6. Nelle località sprovviste di pubblica fognatura tutte le
"calate" delle acque luride devono terminare in
basso in sifoni a chiusura idraulica, muniti di bocchetto
d'ispezione o in pozzetti interruttori a chiusura idraulica
ispezionabili; tali sifoni o pozzetti devono collegarsi mediante
condutture interrate ad un impianto di depurazione; la confluenza
delle acque piovane e delle acque luride sarà consentita solo
a valle dell'impianto di depurazione; la destinazione finale
delle acque luride depurate, come di quelle piovane, dovrà
essere approvata dal competente servizio dell'unità sanitaria
locale e dall'ufficio tecnico comunale.
7. Nelle località servite da pubblica fognatura fornita d'impianto
depurativo terminale, le "calate" delle acque luride
verranno collegate alla pubblica fognatura secondo le istruzioni,
di volta in volta, impartite dal servizio competente dell'unità
sanitaria locale e dall'ufficio tecnico comunale.
8. Sono fatte salve le diverse prescrizioni e regolamentazioni
circa le modalità di recapito e smaltimento delle acque reflue
e meteoriche derivanti dagli insediamenti produttivi nella
pubblica fognatura previste dai regolamenti comunali di fognatura
e depurazione di cui agli articoli 12 e 13 della legge 10
maggio 1976, n.319 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 90
Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli
impianti di depurazione delle acque luride

1. Le fosse settiche e gli impianti di depurazione devono
essere dimensionati in proporzione al numero degli abitanti
equivalenti serviti.
2. Corrisponde ad un abitante equivalente:
a) un abitante in edifici di civile abitazione;
b) un posto letto in edifici alberghieri,
case di riposo e simili;
c) tre posti mensa in ristoranti e trattorie;
d) un posto letto in attrezzature ospedaliere;
e) cinque dipendenti in edifici destinati
ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che
non producano acque reflue di lavorazione;
f) cinque posti alunno in edifici scolastici.
3. Ogni fossa settica deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere a tre o più camere, per la chiarificazione
di acque nere e di altre acque reflue;
b) avere una capacità utile complessiva
minima di mc. 0,50 per abitante equivalente;
c) presentare un'altezza del liquido mai
inferiore a mt. 1,50;
d) avere i dispositivi per l'afflusso e
l'efflusso dei liquami, così come quelli per la comunicazione
da una camera all'altra, realizzati a "T", ad "H"
o ad "U" rovesciato, in gres o altro materiale molto
resistente, di diametro non inferiore a cm. 10, opportunamente
prolungati così da pescare per almeno cm. 40 al di sotto del
livello del liquido;
e) avere le pareti ed il fondo dello spessore
di almeno cm. 20 costruiti in mattoni pieni e malta cementizia,
oppure in calcestruzzo armato, ed intonacati a cemento ed
avere la copertura costituita da solette in cemento armato
e doppi chiusini in cemento armato; sono utilizzabili manufatti
prefabbricati in cemento armato compresso, previa installazione
di pietra e rinfianchi in calcestruzzo dello spessore minimo
di cm. 15.
4. Le fosse settiche, prima di venire utilizzate, devono essere
completamente riempite d'acqua; nel corso del sopralluogo
per il rilascio dell'autorizzazione d'abitabilità o agibilità
verrà verificato il rispetto della presente prescrizione.
Art. 91
Concimaie 
1. Non sono ammesse concimaie all'interno dei centri abitati
del Comune.
2. Le concimaie devono essere costruite in conformità alle
prescrizioni del R.D. 1 dicembre 1930, n.1682, modificato
dalla legge 25 giugno 1931, n.925 e dagli articoli 233 e seguenti
del T.U. 27 luglio 1934, n.1265 e da quanto di volta in volta
è disposto dall'autorità competente.
3. Le concimaie devono distare, dai pozzi, acquedotti o serbatoi
come da qualunque abitazione almeno ml. 30. Sono fatti salvi
i divieti di cui all'articolo 6 del D.P.R. 24 maggio 1988,
n.236.
4. Le concimaie e gli annessi pozzetti per i liquami debbono
essere costruiti con il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili
ed inoltre debbono essere dotate di cunette di scolo fino
ai pozzetti di raccolta.
Art. 92
Impianti igienici 
1. Ogni nuovo alloggio destinato ad uso di abitazione deve
essere fornito di servizi igienici (w.c., lavabo, vasca o
doccia).
2. Tutti i locali destinati ad attività di vario genere con
permanenza di persone (negozi, uffici, studi professionali,
bar, altri esercizi pubblici) deve essere provvisto di almeno
un gabinetto ed un lavabo a suo servizio esclusivo.
3. Ogni immobile destinato ad attività produttiva deve avere
un sufficiente numero di servizi igienici (w.c., lavabi, docce)
a seconda del numero dei dipendenti e dell'attività svolta.
Art. 93
Impianti di aereazione 
1. Nei casi d'adozione d'impianti di aereazione artificiale,
oppure di aria condizionata, il Sindaco può, caso per caso,
stabilire prescrizioni particolari: tutto questo tenendo conto
sia delle varie categorie dei locali e sia del fatto che s'intervenga
su un edificio esistente.
2. In ogni caso, alla domanda di concessione edilizia o di
autorizzazione dev'essere allegato uno schema dell'impianto
e, ove del caso, il progetto esecutivo del medesimo.
3. Il rilascio dell'autorizzazione d'abitabilità o agibilità
è subordinato alla verifica dell'impianto da parte dei competenti
organi tecnici comunali.
Art. 94
Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione degli
incendi 
1. Ai fini della prevenzione degli incendi, nei fabbricati
devono essere rispettate a seconda delle caratteristiche dell'edificio
stesso, le condizioni di seguito specificate:
a) i vani delle scale e degli ascensori,
nonché i relativi accessi e disimpegni, non devono essere
in comunicazione diretta con magazzini, depositi, negozi,
laboratori ed in genere locali destinati ad abitazione e ad
uffici; sono ammesse scale esterne aperte;
b) la struttura portante delle scale ed
i pianerottoli devono essere in cemento armato o in materiale
con analoghe caratteristiche di resistenza termica. La larghezza
minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio
di più di due piani non può essere inferiore a mt. 1,00, salvo
che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori o comunque
diverse;
c) ogni scala può servire fino ad un massimo
di 500 mq. di s.u. coperta per piano e non più di 4 alloggi
per piano;
d) le pareti dei vani scala e dei vani
ascensore devono avere uno spessore minimo di due teste se
in muratura di mattoni pieni; di 15 cm., se in cemento armato;
e) scale ed ascensori possono arrivare
alla cantina solo attraverso zone scoperte e disimpegni aereati
direttamente dall'esterno con superficie minima di mq. 0,50
e provvisti di porta metallica;
f) ogni scala deve essere dotata all'ultimo
piano di un'apertura munita d'infisso apribile eventualmente
anche sul soffitto. Scale interne "a pozzo" sono
consentite solo in edifici di altezza inferiore a mt. 14;
g) gli edifici di nuova costruzione devono
avere le strutture orizzontali (comprese le coperture) incombustibili.
I solai e le coperture sopra garages, locali caldaie, magazzini
di deposito di materiale combustibile devono essere in cemento
armato o, se in materiale laterizio, con protezione costituita
da una soletta in cemento armato di almeno 4 cm. di spessore;
h) in tutti gli edifici sono vietate le
pareti divisorie in materiali combustibili. Sono consentite
le pareti mobili con carattere di infisso, pareti divisorie
con mobili per uffici e simili;
i) oltre a quanto sopra specificato, la
rispondenza a tutte le normative di legge in materia.
Art. 95
Norme antincendio per edifici speciali

1. I locali destinati a contenere più di 40 persone debbono
avere almeno due uscite, distanziate e munite di porte aprentesi
verso l'esterno. Per i laboratori può essere imposta tale
cautela anche se abbiano capacità inferiore.
2. Quando una parte di un fabbricato sia adibita ad abitazione
ed un'altra a magazzino od attività produttiva, le due parti
debbono essere separate da strutture tagliafuoco e le aperture
di comunicazione debbono essere munite di intelaiature e di
serramenti resistenti al fuoco.
3. Le autorimesse debbono rispondere alla normativa statale
in materia, come pure i locali destinati alla lavorazione,
deposito e vendita di oli minerali infiammabili.
4. Le sale di proiezione cinematografiche, i teatri, sale
da ballo e tutti gli altri locali ed edifici di uso pubblico
debbono possedere i requisiti prescritti dalle leggi vigenti.
Art. 96
Impianti di gas per uso domestico 
1. L'impianto di bombole di g.p.l. deve sempre effettuarsi
all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di
utilizzazione, previo nulla-osta dei vigili del fuoco.
2. La tubazione fissa metallica per gas, nell'attraversamento
delle murature deve essere protetta con guaina metallica aperta
verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno.
3. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione
del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella
fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata
con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del
gas.
4. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa
che all'apparecchio utilizzatore, debbono essere eseguite
con sicurezza in modo da evitare particolare usura, fuga di
gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso.
Art. 97
Impianti di spegnimento 
1. Nei grandi fabbricati con altezza in gronda superiore
a ml. 24, negli alberghi, nei collegi e scuole, negli edifici
pubblici o aperti al pubblico e in genere negli edifici in
cui si svolgono attività collettive, negli stabilimenti industriali,
nelle officine, nei depositi di infiammabili e di combustibili,
debbono esistere impianti o apparecchi interni di spegnimento
progettati a seconda dell'importanza dell'edificio.
Art. 98
Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie

1. Oltre alle norme dettate dalla legge 31 luglio 1966, n.1615
e dal relativo regolamento d'esecuzione, è condizione necessaria
per l'ottenimento dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità
che ogni focolare, stufa, forno e simili, qualunque sia il
tipo, a meno che non sia a funzionamento elettrico, abbia
l'eliminazione dei prodotti della combustione, una canna propria
ed indipendente, prolungata almeno un metro al di sopra del
tetto o terrazza, costruita in materiali impermeabili capaci
di evitare macchie, distacchi o screpolature di intonaco all'esterno
dei muri.
2. Gli scaldabagni e fornelli isolati devono essere muniti
di canne indipendenti soggette alle stesse norme di cui sopra.
3. È vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a
livello del parapetto delle terrazze.
4. Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite
in maniera decorosa con pietra o con altro materiale adatto.
5. Se il fumaiolo dista meno di mt. 10 dalle finestre di prospetto
delle case antistanti, deve essere prolungato fino oltre le
coperture di queste.
6. Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento
è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all'aspirazione
dei vapori.
7. I camini industriali e i locali nel quali siano collocati
forni per il pane, pasticceria e simili, sono soggetti alle
norme dettate dalla legislazione vigente.
8. Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell'autorità
comunale, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento
che, per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano
suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo.
TITOLO XVII
Uso di suolo, spazi e servizi pubblici
Art. 99
Occupazione temporanea e permanente di spazio o suolo o sottosuolo
pubblico 
1. Coloro che per qualsiasi motivo, intendano occupare temporaneamente
il suolo, il sottosuolo e lo spazio pubblico devono rivolgere
al Sindaco apposita domanda corredata di tutti i disegni e
documenti necessari per chiarire le ragioni della richiesta,
nonché per indicare la superficie che si intende occupare,
il tempo della occupazione e le opere che si vogliono eseguire.
Il Sindaco, nel rilasciare la concessione, fissa le norme
e le prescrizioni da seguire nel corso dell'occupazione, nonché
il periodo massimo di durata della stessa.
2. Al termine della concessione, il concessionario deve ripristinare
l'area oggetto della medesima.
3. L'occupazione permanente del suolo, del sottosuolo e dello
spazio pubblico è concessa dal Sindaco purché sia compatibile
con le condizioni delle proprietà confinanti e con le esigenze
della viabilità.
4. L'autorizzazione è rinnovabile di sei mesi in sei mesi
ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi
ed aree pubbliche ed al versamento cauzionale per la rimessa
in pristino, ove necessario, del terrazzamento o della pavimentazione
o della vegetazione, da effettuare entro il termine fissato
dall'autorizzazione stessa.
5. Trascorsi sessanta giorni dall'avvenuto ripristino del
suolo pubblico manomesso, il deposito cauzionale viene restituito
per intero o in parte, a seconda che il ripristino sia stato
eseguito a regola d'arte o meno.
6. Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi e di
altri manufatti alterati dal titolare della concessione o
per causa di questi, viene eseguito dal Comune sotto la direzione
dell'ufficio tecnico a spese del titolare stesso, qualora
questi non provveda alla esecuzione delle opere entro il termine
stabilito all'uopo dall'amministrazione comunale.
7. Può essere consentita anche la creazione di intercapedini
e di aperture al livello del suolo per areare ed illuminare
gli scantinati mediante griglie e luminali la cui manutenzione
è a carico dei proprietari.
8. Nell'atto di autorizzazione, il Sindaco stabilisce le prescrizioni
da seguire durante l'esecuzione dell'opera, sia in prosieguo
di tempo.
9. È vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade
pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali,
immettere o restaurare condutture del sottosuolo, costruire
e restaurare fogne e qualsiasi altro lavoro nel suolo pubblico
senza l'autorizzazione del Sindaco, in cui siano specificatamente
indicate le norme da osservare nella esecuzione dei lavori.
Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato alla
presentazione della domanda indicante i lavori che si intendono
eseguire, al pagamento della relativa tassa, al deposito di
garanzie da effettuarsi presso la tesoreria del Comune, sul
quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali
penali e delle spese non rimborsate dagli interessati.
10. Il Sindaco può, sentita la commissione edilizia, autorizzare
l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale, con impianti
di servizi pubblici di trasporto o con canalizzazione idriche,
elettriche, ecc. oltre che con chioschi, il cui progetto deve
essere approvato a norma del presente regolamento. Il concessionario
in tale caso, oltre al pagamento del contributo prescritto
per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto
la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele
perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e purché
non sia in alcun modo intralciato e reso pericoloso il pubblico
transito.
Art. 100
Rinvenimenti e scoperte 
1. Oltre alle prescrizioni degli articoli 43 e seguenti della
legge 1 giungo 1939, n.1089, circa l'obbligo da parte di chiunque
compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico,
artistico, archeologico, di denunciare immediatamente, alla
soprintendenza o alla più vicina stazione dei carabinieri,
il ritrovamento, e di sospendere i lavori in attesa del sopralluogo
della soprintendenza predetta, il concessionario, il direttore
del lavori e l'appaltatore sono tenuti a segnalare immediatamente
al Sindaco i ritrovamenti aventi lo stesso presumibile interesse,
che dovessero verificarsi nel corso di lavori di qualsiasi
genere. Analoghe segnalazioni vanno fatte nel caso di rinvenimento
di ossa umane.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare e
a fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenga
opportuno adottare in conseguenza di tali scoperte e rinvenimenti,
in attesa delle definitive determinazioni delle competenti
autorità.
Art. 101
Tende aggettanti sullo spazio pubblico

1. Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano
la visuale in danno dei vicini, il Sindaco può autorizzare
dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle
condizioni che riterrà opportune, caso per caso, l'apposizione
a porte e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico.
2. Tali tende sono di norma vietate nelle strade prive di
marciapiede tranne che non siano di esclusivo uso pedonale
o lo consenta la particolare conformazione della viabilità.
3. Nelle strade fornite di marciapiede l'aggetto di tali tende
deve, di regola, essere inferiore di 50 cm. della larghezza
del marciapiede.
4. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono
essere situati ad altezza inferiore a ml. 2,20 dal suolo.
5. Per immobili di interesse archeologico o storico o artistico
il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta
della competente soprintendenza.
6. L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può
essere revocata quando queste non siano mantenute in buono
stato e pulite.
TITOLO XVIII
Disposizioni finali
Art. 102
Rilevamento del patrimonio edilizio 
1. I fabbricati siti nel territorio del Comune sono oggetto
di rilevamento comunale volto a valutazioni di carattere statico,
edilizio ed urbanistico. Tale rilevamento riguarda sia gli
edifici che le singole unità immobiliari.
2. Le indicazioni relative alle destinazioni d'uso, alla tipologia
edilizia, alla dotazione di impianti e servizi, allo stato
di esercizio e manutenzione dell'edificio o dell'unità immobiliare
ed a quant'altro necessario per il rilevamento di cui sopra,
sono raccolte in apposite schede.
3. Il proprietario di ciascun immobile o di parte del medesimo
è tenuto a redigere l'apposita scheda di rilevamento in occasione
della presentazione della domanda di licenza d'uso; è tenuto
altresì a comunicare all'amministrazione comunale le eventuali
variazioni degli elementi precedentemente rilevati, anche
se per le stesse non sia stata necessaria l'autorizzazione
e la concessione. Detta comunicazione deve essere effettuata
entro sessanta giorni dall'intervenuta variazione.
Art. 103
Entrata in vigore del regolamento edilizio

1. I Comuni provvedono all'adeguamento dei propri regolamenti
edilizi entro 1 anno dall'entrata in vigore del regolamento
edilizio tipo (7).
2. Decorso il termine di cui al comma 1, fermo restando per
i Comuni che non vi abbiano provveduto l'obbligo di adeguamento,
le norme del regolamento edilizio tipo prevalgono sulle norme
dei regolamenti edilizi comunali, nonché sulle altre norme
comunali in materia edilizia (8).
3. Il regolamento edilizio comunale adeguato ai sensi del
comma 1, è soggetto all'approvazione di cui all'articolo 36
della legge 17 agosto 1942, n.1150, e successive modifiche
e integrazioni (9).
3 bis. Il regolamento edilizio comunale adottato senza modifiche
rispetto al regolamento edilizio tipo, è approvato in via
definitiva dal Comune e sottoposto al solo controllo di legittimità
ai sensi della normativa vigente (10).
4. Al momento dell'entrata in vigore del regolamento edilizio
comunale è abrogato il precedente regolamento.
5. L'amministrazione comunale ha la facoltà di modificare
il regolamento edilizio con lo stesso procedimento seguito
per l'approvazione.
6. Le modifiche che costituiscono mero adeguamento alle disposizioni
di legge sono adottate in via definitiva dal Comune e sottoposte
al solo controllo di legittimità. È fatto salvo il potere
di coordinamento della Regione da esplicarsi attraverso direttive
ai Comuni (11).
Art. 104
Norme finali per l'attuazione del regolamento edilizio tipo

1. Sono fatte salve le norme tecniche di attuazione (NTA)
degli strumenti urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica
purché definitivamente approvate alla data del 29 settembre
1990, nonché quelle degli strumenti urbanistici attuativi
di iniziativa privata purché convenzionata alla data del 29
settembre 1990; sono altresì fatte salve le concessioni edilizie
e le autorizzazioni rilasciate alla data delle adozioni del
regolamento edilizio comunale in adeguamento al regolamento
edilizio tipo (12).
Art. 105
Domande di concessione e di autorizzazione presentate prima
dell'entrata in vigore del regolamento
edilizio comunale o della data prevista dal comma 2 dell'articolo
103 
1. Le domande di concessione e di autorizzazione presentate
prima dell'operatività dei regolamenti di cui ai commi 2 e
3 dell'articolo 103, per le quali alle
predette date non sia stata rilasciata la concessione o l'autorizzazione,
sono esaminate in base ai predetti regolamenti e, pertanto,
gli interessati devono modificare i relativi progetti ove
siano in contrasto con le nuove disposizioni.
Allegato A

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE
EDILIZIA
STATO DI FATTO
a) stralcio del foglio catastale,
rilasciato dall'ufficio tecnico erariale, con l'esatta indicazione
del lotto, aggiornata mediante colorazione trasparente firmata
dal progettista, con campitura delle aree sulle quali è computata
la superficie fondiaria e, conseguentemente, il volume edificabile;
b) stralcio degli strumenti urbanistici
generali o attuativi vigenti, con l'esatta ubicazione dell'area
o dell'immobile interessato;
c) una o più planimetrie d'insieme,
comprendenti il piano quotato, esteso per un raggio di almeno
mt. 40 dai confini dell'area sulla quale deve essere effettuato
l'intervento, dalle quali risultino: la superficie dell'area,
le strade con la relativa toponomastica e la loro ampiezza,
la posizione, le sagome e i distacchi dal fabbricato, le eventuali
costruzioni confinanti con i relativi distacchi e le loro
altezze, le eventuali alberature esistenti con l'indicazione
delle varie essenze, l'indicazione delle opere di urbanizzazione
primaria esistenti e degli allacci ai pubblici servizi;
d) almeno quattro fotografie, in
copia semplice, di formato non inferiore a cm. 13 x 18, dello
stato di fatto. In caso di costruzione su pendio, le foto
devono includere anche il profilo della sommità. Nel piano
di cui alla precedente lettera c) devono essere chiaramente
riportati i punti di vista numerati dai quali sono state riprese
le fotografie;
e) nei progetti di demolizione
e ricostruzione, rilievo quotato in scala non inferiore a
1:200 degli edifici da demolire con la specificazione delle
attuali destinazioni d'uso relative a tutti i piani e le sezioni
più indicative, nonché la documentazione fotografica.
Allegato B

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE
EDILIZIA
PROGETTO
a) La relazione generale illustrante
schematicamente le caratteristiche tipologiche dell'opera
progettata (destinazione d'uso, tipo edilizio, piani, ecc.),
quelle costruttive (materiali e tecniche impiegati nelle principali
strutture quali fondazioni, elementi portanti verticali ed
orizzontali, coperture, ecc.), quelle delle finiture (impianto
idrico, elettrico, di gas metano o di qualsiasi fonte energetica
alternativa, impianto telefonico, di smaltimento dei rifiuti,
di smaltimento degli scarichi idrici, di condizionamento,
di ascensione, ecc.).
La relazione deve indicare il modo in cui il progetto ha risolto
il problema della eliminazione delle cosiddette «barriere
architettoniche», specificamente in merito a: percorsi pedonali,
parcheggi e posti macchina, accessi, scale, rampe, ascensori,
porte, corridoi e passaggi, locali igienici, impianti.
La relazione deve specificare il tipo di finanziamento con
il quale si intende realizzare l'opera (edilizia privata,
convenzionata, agevolata, sovvenzionata, pubblica, ecc.),
evidenziando anche il rispetto dei requisiti tecnici richiesti
per l'accesso a determinati finanziamenti dalle leggi vigenti.
Per i fabbricati a destinazione produttiva, la relazione deve
contenere la descrizione delle lavorazioni effettuate e la
specificazione dei materiali depositati, trattati, prodotti,
eliminati, utilizzati per la produzione dell'energia: ciò
in rapporto alla sicurezza interna ed esterna della fabbrica.
Sempre per le attività produttive, va specificata l'intensità
dei rumori prodotti durante le lavorazioni, le quantità di
acqua utilizzate e le relative fonti di approvvigionamento.
Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente,
la relazione deve anche illustrare le metodologie di intervento,
i risultati degli eventuali assaggi compiuti sulle strutture,
le possibilità di recupero o di reimpiego dei materiali, le
tecniche da impiegarsi per il restauro o il consolidamento
o il risanamento e la sostituzione delle strutture esistenti.
Sia per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sia
per gli edifici destinati esclusivamente ad attività turistiche
alberghiere, commerciali o direzionali occorre il computo
metrico estimativo.
b) Alla relazione deve essere allegata
una tabella contenente:
a) superficie catastale di intervento;
b) superficie territoriale(St) della
(o delle) "zona omogenea" dello strumento urbanistico,
nella quale ricade il lotto di intervento;
c) superficie fondiaria del lotto
di intervento (Sf);
d) superficie coperta (Sc);
e) superficie utile lorda (Sul) e/o
volume (V);
f) superficie utile abitabile (Sua);
g) superficie non residenziale (Snr);
h) superficie complessiva (Sc);
i) superficie netta (Sn);
l) superficie accessoria (Sa);
m) superficie per attività turistiche,
direzionali e commerciali (Sat);
n) distanze dai confini di proprietà,
dalle strade, dai confini di zona, dagli edifici esistenti
e di progetto;
o) altezza delle fronti (H) e altezza
massima dell'edificio;
p) indice di fabbricabilità fondiaria
(If) e di utilizzazione fondiaria (Uf);
q) superficie delle aree destinate
a parcheggi, distinti in aree per parcheggi pubblici di urbanizzazione
primaria ed aree per parcheggi di pertinenza degli edifici
(articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n.1150);
r) superficie delle aree destinate
a verde, suddivise in: verde privato, verde condominiale,
verde pubblico di urbanizzazione primaria;
s) superficie delle aree destinate
alla viabilità;
t) superficie delle aree destinate
alla urbanizzazione secondaria;
u) superficie delle abitazioni (misurata
ai sensi dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n.457),
solo nel caso di edilizia agevolata;
v) altezza virtuale (K) ed altezza
netta dei locali abitabili e dei relativi accessori (misurate
ai sensi dell'articolo 43 della citata legge n.457 del 1978),
solo nel caso di edilizia agevolata;
w) superficie delle aree di uso pubblico;
z) abitanti e addetti convenzionali.
La relazione geologico geotecnica deve essere firmata da
un tecnico laureato, abilitato nelle apposite discipline e
regolarmente iscritto all'albo professionale. Sugli elaborati
che costituiscono la relazione geologico-geotecnica deve comparire
la firma, il timbro professionale e il codice fiscale del
tecnico.
La relazione deve contenere dati sulla natura, lo stato fisico
e stabilità dei terreni superficiali e profondi: essa deve
inoltre calcolare i carichi ammissibili, analizzare l'idrografia
superficiale e profonda, valutare il rischio sismico.
La relazione deve illustrare le modalità di esecuzione delle
prove di campagna e di laboratorio, nonché i metodi di calcolo
adottati.
Nei Comuni inclusi in zone sismiche, la relazione geologica
deve contenere i riferimenti richiesti dalle vigenti leggi
sismiche.
1) La documentazione tecnica inerente l'impianto
termico deve essere redatta in conformità al disposto dell'articolo
14 del D.P.R. 28 giugno 1977, n.1052 e deve essere firmata,
oltre che dal committente anche dal progettista (ingegnere
o altro progettista abilitato).
2) La documentazione inerente l'isolamento
termico dell'edificio deve essere redatta in conformità a
quanto stabilito dall'articolo 19 del medesimo D.P.R. n.1052
del 1977. Tale documentazione deve essere firmata dal committente
e dal progettista dell'edificio.
La relazione tecnica sugli impianti di abbattimento delle
immissioni atmosferiche, necessaria solo per le concessioni
relative a stabilimenti industriali, oltre agli impianti che
si intendono installare, deve descrivere il funzionamento
degli stessi in tutte le condizioni di esercizio dell'industria,
i tempi e le frequenze delle operazioni di manutenzione, le
massime quantità e la composizione percentuale delle emissioni,
specificando i metodi di indagine e gli studi eseguiti per
accertare l'efficienza degli impianti stessi. Vanno inoltre
indicati i tempi di fermata degli impianti industriali, nonché
i tempi necessari per raggiungere il regime di funzionamento
dei medesimi.
La suddetta relazione è obbligatoria anche nel caso di concessioni
relative ad ampliamenti o modifiche degli impianti tali da
comportare variazioni alla qualità delle emissioni o alla
loro quantità.
L'eventuale ulteriore documentazione tecnica richiesta da
leggi e regolamenti relativi all'edilizia speciale o all'edilizia
pubblica.
c) Planimetria corredata da due
o più profili significativi (ante
e post-operam) dell'andamento altimetrico
dell'edificio rispetto al terreno, alle strade ed agli edifici
circostanti, di cui uno almeno secondo la massima pendenza,
nella quale risultino precisati la superficie coperta dell'edificio
in tutti i corpi di fabbrica che lo compongono (quotate in
tutti i suoi elementi: terrazze, pensiline, avancorpi, rientrature,
ecc.), nonché le quote altimetriche di sistemazione del terreno
e rampe, terrazzamenti, scalinate, scarpate, ecc., con particolare
riguardo ai punti di emergenza del fabbricato.
Devono essere, altresì, evidenziate le superfici destinate
a spazi per parcheggi e le zone di distacco a protezione dei
nastri stradali e tra edifici comprendenti strade coperte
al traffico veicolare.
Tutte le quote altimetriche relative al piano di campagna
originario e alla sistemazione del terreno post-operam, devono
essere riferite ad un determinato caposaldo, immodificabile
fino all'ultimazione dei lavori.
d) Piante dei vari piani delle
costruzioni, in scala 1:100, con l'indicazione delle strutture
portanti interne, delle quote planimetriche ed altimetriche
del piano cantinato e del piano seminterrato, delle quote
altimetriche dei punti di emergenza del fabbricato dal terreno,
del piano terreno rialzato, del piano tipo, del piano attico
(ove consentito), del piano di copertura, dei volumi tecnici
con indicazione degli impianti relativi all'approvvigionamento
idrico, allo smaltimento delle acque usate e meteoriche, estesi
fino alle reti collettrici.
In tutte le piante devono essere indicate le linee di sezione
di cui alla successiva lettera e), nonché le utilizzazioni
previste per i singoli locali.
Nel caso di edifici modulari o costituiti da ripetizioni di
cellule tipo, è consentita la presentazione di piante generali
nel rapporto 1:200, corredate da piante delle singole cellule
in scala 1:50, oppure da parti significative, in scala 1:100,
degli edifici modulari.
Qualora si tratti di edificio aderente ad altro fabbricato,
che deve comunicare con l'opera progettata, le piante devono
essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistente.
e) Sezioni in numero non inferiore
a due - trasversale e longitudinale - per ciascun corpo di
fabbrica, in scala 1:100; oppure in scala 1:200 per gli edifici
modulari o costruiti da ripetizioni di cellule tipo, con le
misure delle altezze nette e lorde del singoli piani, nonché
dell'altezza totale prevista e di quella prescritta.
Nelle sezioni deve essere indicato l'andamento del terreno
(ante e post-operam) lungo le sezioni stesse, fin oltre i
confini dell'area per un estensione a monte e a valle di mt.
cinque, nonché alle eventuali strade di delimitazione.
Tutte le quote altimetriche, comprese quelle relative al piano
di campagna, ante e post-operam, debbono essere riferite allo
stesso caposaldo di cui alla lettera c).
f) Prospetti interni ed esterni,
in scala 1:100, con le quote riferite ai plani stradali, ai
cortili o ai giardini con indicazione delle coloriture e ogni
altra finitura esterna (da controllare mediante campionatura
sul posto, prima dell'esecuzione definitiva).
g) Particolari architettonici delle
parti più significative del progetto, in scala adatta, comunque
non inferiore a 1:50. Tali particolari dovranno chiaramente
indicare, tra l'altro, i tipi degli infissi esterni e delle
relative protezioni, dei rivestimenti, dei parapetti e balconi,
delle opere di fatto.
I particolari precisano, inoltre, le opere di recinzione,
sia lungo i confini interni, sia lungo le fronti su strade
o spazi pubblici, in armonia con le recinzioni latistanti.
h) Indicazioni relative a tutti
quegli impianti che, per dimensioni ed esigenze tecniche (canne
fumarie, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento,
ascensori, rete principale delle fognature), influiscono sulla
composizione architettonica dell'edificio.
Qualora non sia possibile l'approvvigionamento idrico mediante
acquedotto pubblico, devono essere allegati il progetto e
la relazione tecnica del sistema adottato per assicurare l'allontanamento
e lo smaltimento delle acque di rifiuto, con il visto del
competente servizio dell'unità sanitaria locale.
i) documentazione idonea a dimostrare
la rispondenza delle caratteristiche di isolamento termico
ed acustico secondo quanto previsto dagli
articoli 77 e 78 del presente regolamento,
nonché dalla normativa vigente.
Note comuni: ogni disegno deve
contenere il relativo orientamento ed essere quotato nelle
principali dimensioni: lati interni ed esterni delle piante;
spessori dei muri e dei solai; larghezza ed altezza delle
aperture; altezza dei singoli piani, da pavimento a pavimento,
e altezze totali dell'edificio.
Nel caso di divergenze tra quote e dimensioni grafiche, fanno
fede le quote numeriche.
Nei progetti di ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione
degli edifici devono essere indicati, con particolare grafia
convenzionale, le demolizioni, gli scavi e le nuove opere.
Allegato C

ELABORATI RICHIESTI PER L'AUTORIZZAZIONE
Per il rilascio dell'autorizzazione, tenuto conto del tipo
delle opere da realizzare, sono richiesti i seguenti elaborati:
a) domanda di autorizzazione in bollo sottoscritta
dalla ditta richiedente e completa di chiare generalità e
recapito;
b) relazione tecnica illustrativa dei lavori
da eseguire con particolare riferimento ai materiali di finitura
esterni che si intendono usare per i paramenti, gli intonaci,
i serramenti esterni, le coloriture, ecc. (tre copie);
c) planimetria stralcio dello strumento
urbanistico generale e dell'eventuale piano attuativo vigente
con l'esatta individuazione dell'area oggetto dell'intervento
e l'ubicazione degli edifici sull'area stessa (una copia);
d) norme tecniche di attuazione dello strumento
urbanistico relative alla zona interessata (una copia);
e) estratto di mappa e certificazione catastale
della superficie di proprietà della ditta richiedente;
f) elaborati grafici relativi allo stato
dell'immobile oggetto dell'intervento;
g) firme del progettista e del proprietario
sugli elaborati di progetto.
I predetti elaborati vanno presentati in carta semplice, fatta
eccezione per la domanda di autorizzazione.
I Comuni, tenuto conto del tipo e dell'entità delle opere
da realizzare, possono altresì richiedere i seguenti ulteriori
elaborati:
h) progetto completo di piante, prospetti,
due sezioni significative, particolari costruttivi, sistemazione
ed organizzazione funzionale delle aree libere del lotto (tre
copie);
i) precise indicazioni sulle sezioni circa
l'altezza dell'edificio in relazione sia all'andamento naturale
del terreno che alla sistemazione definitiva dell'area con
le quote di spicco del fabbricato da realizzare riferite alla
sede stradale più vicina o altro punto fisso preesistente
(tre copie);
l) quantificazione della superficie di
proprietà e di tutti i volumi sulla stessa ricadenti, sia
di progetto che preesistenti; indicazioni delle altezze, dei
distacchi dai confini e dalle strade (tre copie);
m) documentazione fotografica formato cartolina
dell'area e del fabbricato oggetto dell'intervento con visioni
panoramiche della zona comprendenti eventuali edifici sulla
stessa ubicati, con l'indicazione in planimetria dei punti
di vista fotografici;
n) eventuali pareri e autorizzazioni espressi
dalle autorità competenti ai sensi delle leggi 1 giugno 1939,
n.1089, 29 giugno 1939, n.1497 e dal decreto legge
27 giugno 1985, n.312 convertito (con modificazioni) nella
legge 3 agosto 1985, n.431, nonché dalla L.R. 21 agosto 1984,
n.24.
Gli elaborati previsti nel presente allegato vanno presentati
in carta semplice fatta eccezione per le domande di autorizzazione.
(1) Pubblicato nel B.U.R. Marche 14 settembre
1989, n.100-bis.
(2) Il presente regolamento è stato corretto
con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U.R. Marche 5
ottobre 1989, n.108.
(3) Lettera così sostituita dall'art. 1,
Reg. 12 maggio 1993, n. 34.
(4) Comma abrogato dall'art. 6, Reg. 14 novembre
1990, n. 28.
(5) Comma aggiunto dall'art. 4, Reg. 14 novembre
1990, n. 28.
(6) Comma aggiunto dall'art. 5, Reg. 14 novembre
1990, n. 28.
(7) A norma dell'articolo 1, Reg. 14 novembre
1990, n. 28, il termine di cui al presente comma è stato differito
di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del
predetto regolamento.
(8) Comma così costituito dall'art. 2, Reg.
14 novembre 1990, n. 28.
(9) Comma così costituito dall'art. 2, Reg.
14 novembre 1990, n. 28.
(10) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1,
Reg. 12 maggio 1993, n. 34.
(11) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2,
Reg. 12 maggio 1993, n. 34.
(12) Articolo così sostituito dall'art.
3, Reg. 14 novembre 1990, n. 28.

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