Informazioni generali sull'imposta IMU

SOPPRESSIONE TASI E NUOVA IMU

Il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2020: pertanto, dall’anno 2020 i contribuenti non dovranno più effettuare alcun versamento a titolo di TASI. 
La “nuova” IMU accorpa e sostituisce il tributo TASI ed è disciplinata dall’articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), ai quali si rinvia per ulteriori aspetti di dettaglio.

PRESUPPOSTO DELL’IMU

Presupposto per l’applicazione dell'IMU è il possesso di immobili, precisamente di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
Per fabbricato s’intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.
Per area fabbricabile s’intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla normativa. Non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, sui quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale.
Per terreno agricolo s’intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

CHI DEVE PAGARE

Sono soggetti passivi d’imposta tutti i possessori di immobili, in proporzione alle singole quote di possesso:

  • i proprietari di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni);
  • i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie;
  • i titolari di locazione finanziaria (a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto);
  • i titolari di concessione su aree demaniali.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

ESCLUSIONI ED ESENZIONI 

L’imposta non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili.

Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che restano soggette all’imposta. 
Per abitazione principale s’intende l’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 

Fattispecie assimilate all’abitazione principale:

  1. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche a prescindere dalla residenza anagrafica;
  3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministro Infrastrutture del 22.04.2008, adibiti ad abitazione principale;
  4. casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  5. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  6. unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (assimilazione stabilita dal Regolamento comunale IMU).

      
Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del D.L. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, c. 3, del D.L. n. 99/2004. L’agevolazione si applica anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, ai soci delle società di persone esercenti attività agricole ed agli agricoltori pensionati, purché iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.

Immobili elencati dall’art. 1, comma 759, Legge n. 160/2019:

  1. gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  2. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  3. i fabbricati con destinazione ad usi culturali;
  4. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
  5. (non presenti a Jesi);
  6. (non presenti a Jesi);
  7. gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali (soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992), e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del d.l. n. 1/2012, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

BASE IMPONIBILE E CALCOLO DELL’IMPOSTA

Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso
A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

La base imponibile si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati e del 25% il reddito dominicale dei terreni, applicando al valore ottenuto i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7;
  • 140 per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5;
  • 135 per i terreni (anche se coltivati occasionalmente o incolti);
  • 80 per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5);
  • 55 per i fabbricati categoria catastale C/1. 

La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione. La Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili, pubblicati in questa pagina del sito internet comunale dedicata all’IMU.

La base imponibile ottenuta viene moltiplicata per l'aliquota di competenza, ottenendo così l’imposta dovuta.

Dall'imposta ottenuta si tolgono le detrazioni eventualmente spettanti.

Il calcolo dell’imposta va effettuato in autoliquidazione da parte del contribuente. È disponibile un servizio di Calcolo online che permette di stampare il modello F24 precompilato dopo aver inserito i dati richiesti: https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=e388 

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Si rimanda ai prospetti delle aliquote pubblicati in questa pagina del sito internet comunale dedicata all’IMU.
Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e del regolamento IMU sono consultabili e liberamente scaricabili collegandosi al sito del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze dedicato alla fiscalità locale, ricercando per Comune e per anno di riferimento.

ALIQUOTA PER ABITAZIONI IN USO GRATUITO

Il Comune di Jesi ha stabilito un’aliquota IMU agevolata del 9,0 per mille per le «abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale».
L’applicazione di tale aliquota è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU. Restano valide, a tal fine, le dichiarazioni già presentate ai fini ICI/IMU, in quanto compatibili. In questa pagina del sito internet comunale dedicata all’IMU è reso disponibile un apposito modulo (oppure può essere utilizzato il modello ministeriale riportando nelle note la seguente o analoga dicitura: “abitazione data in comodato: aliquota del 9,0 per mille”).
Oltre all’aliquota agevolata, alle suddette abitazioni date in uso gratuito è applicabile anche la riduzione di legge del 50% della base imponibile, a condizione che sussistano tutti gli ulteriori requisiti descritti alla lettera c) del successivo paragrafo; diversamente, si applicherà soltanto l’aliquota agevolata.

RIDUZIONI DI LEGGE

La base imponibile è ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998. L’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’applicazione della riduzione si ritiene assolto, per quanto riguarda l’inizio della locazione, con il deposito del contratto di locazione presso il Comune, come richiesto dall’apposito accordo territoriale.

La base imponibile è ridotta del 50%:

  1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004;
  2. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. Ai sensi del Regolamento comunale IMU l’inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Deve trattarsi di immobile che presenti gravi lesioni delle strutture orizzontali (solai e tetto) e/o verticali (pilastri o murature perimetrali) tali da costituire pericolo e rischio di crollo, o per il quale è stata emessa ordinanza di sgombero o di demolizione. L’inagibilità o l’inabitabilità deve essere dichiarata dal contribuente, allegando idonea documentazione o attestando di essere in possesso di una perizia redatta da un tecnico abilitato (in questa pagina è reso disponibile un apposito modulo). Sussiste l’obbligo dichiarativo anche in caso di perdita dei requisiti per usufruire della predetta riduzione per inagibilità/inabitabilità;
  3. per le unità immobiliari concesse in comodato dal possessore ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. La riduzione si applica solo se sussistono tutti i requisiti elencati nella seguente tabella. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

COMODANTE
(possessore)

  1. Deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune (Jesi) in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
  2. Non deve possedere altri immobili di tipo abitativo in Italia, ad eccezione di quello concesso in comodato e di quello adibito a propria abitazione principale, purché non rientrante nelle categorie catastali di lusso A1, A8 e A9.

COMODATARIO
(utilizzatore)

  1. Deve essere un parente in linea retta entro il primo grado (figlio o genitore) del comodante.
  2. Deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nell’immobile ottenuto in comodato.

TIPO DI IMMOBILE

  1. Godono della riduzione l’abitazione concessa in comodato e le sue pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se iscritta a catasto unitamente all’unità abitativa.
  2. Sono escluse dal beneficio le abitazioni rientranti nelle categorie catastali di lusso A1, A8 e A9.

CONTRATTO DI COMODATO

Il contratto di comodato deve essere registrato.

BENEFICIO FISCALE E DECORRENZA

Il comodante-possessore ha diritto alla riduzione del 50% della base imponibile IMU, decorrente dalla data di stipula del contratto di comodato o, se successiva, dalla data in cui il comodatario acquisisce la residenza anagrafica nell’immobile ottenuto in comodato.

OBBLIGO DICHIARATIVO

Il comodante-possessore deve presentare la dichiarazione IMU, riportando la seguente o analoga dicitura: “abitazione data in comodato: si attesta il possesso dei requisiti previsti dalla legge per la riduzione del 50%”. Le dichiarazioni già presentate restano valide anche per gli anni successivi, salvo modificazioni.

Riduzione per i cosiddetti "pensionati esteri": l'IMU è applicata nella misura del 50% (anno 2021) e del 37,5% (dall'anno 2022, corrispondente ad una riduzione del 62,5%) per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Per fruire della riduzione il possessore deve presentare la dichiarazione IMU, riportando la seguente o analoga dicitura: “unica abitazione posseduta in Italia, non locata né data in comodato, da pensionato residente all'estero titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia”, allegando la documentazione utile a comprovare la percezione della suddetta pensione. Le dichiarazioni presentate per fruire della soppressa agevolazione per i "pensionati AIRE", in vigore fino all'anno 2019, non sono valide anche per la nuova agevolazione, che richiede differenti requisiti.

VERSAMENTI E SCADENZE

L’IMU è versata attraverso il modello F24, pagabile presso gli sportelli di banche, uffici postali e tabaccherie aderenti oppure utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dal proprio istituto di credito (home banking) o dall’Agenzia delle Entrate. 
L’importo va arrotondato all’unità di euro per difetto/eccesso se la frazione è inferiore o uguale/superiore a € 0,49.

Le scadenze sono le seguenti:

  • entro il 16 giugno: versamento dell’imposta dovuta per il primo semestre dell’anno in corso, applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente, oppure dell’unica soluzione annuale;
  • entro il 16 dicembre: versamento del saldo dell’imposta, a conguaglio, applicando le aliquote deliberate per l’anno di riferimento.

Esclusivamente per gli enti non commerciali è previsto il versamento in tre rate con le seguenti scadenze (l’importo di ciascuna delle prime due rate è pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, mentre l’ultima rata va versata a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno di riferimento):

  • 16 giugno dell’anno di riferimento: prima rata;
  • 16 dicembre dell’anno di riferimento: seconda rata;
  • 16 giugno dell’anno successivo: saldo a conguaglio.

Codici tributo da utilizzare per il versamento:

  • 3912 abitazione principale
  • 3914 terreni agricoli
  • 3916 aree edificabili
  • 3918 altri fabbricati
  • 3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato
  • 3930 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Comune
  • 3939 fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (nuovo codice dal 2020)

Per informazioni sul cosiddetto ravvedimento operoso in caso di dimenticanza o versamenti insufficienti si veda l’apposita sezione di questa pagina del sito internet comunale dedicata all’IMU.

IMPORTO MINIMO

Non è dovuta l'imposta se complessivamente è inferiore o uguale a € 12,00, considerando tutti gli immobili posseduti o detenuti dal contribuente e per l’intero periodo d’imposta.

COME CHIEDERE IL RIMBORSO

Il contribuente può richiedere il rimborso dell’imposta versata e non dovuta entro 5 anni dal giorno del versamento oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, presentando apposita istanza. 

DICHIARAZIONI

La dichiarazione IMU (redatta sul modello ministeriale) e le richieste di agevolazioni/riduzioni vanno presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. L'obbligo dichiarativo sussiste, in genere, quando i dati necessari per la determinazione dell'imposta non sono fruibili da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale e/o dipendono da requisiti soggettivi. La dichiarazione va comunque presentata nei casi espressamente previsti dalla legge, dalle istruzioni ministeriali, dal regolamento o dalle delibere comunali. 
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini ICI, IMU e TASI in relazione alle precedenti annualità d'imposta, in quanto compatibili.

Modalità di presentazione: consegna diretta al Comune; spedizione per posta con raccomandata indirizzata a: Comune di Jesi - Servizio Tributi, p.zza Ghislieri n. 3, 60035 Jesi (AN); via p.e.c. all’indirizzo: protocollo.comune.jesi@legalmail.it .

Gli enti non commerciali che possiedono immobili esenti inviano esclusivamente in modalità telematica l’apposito modello ministeriale «IMU/TASI ENC», che deve essere presentato ogni anno.

Imu

Imposta Municipale Propria (IMU)

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