Informazioni per omesso pagamento

In caso di omesso o parziale versamento della TARI, il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente gli importi ancora dovuti, senza maggiorazioni, a condizione che l’Ufficio non abbia già emesso avviso di accertamento a seguito di controlli.

In caso di omesso o parziale versamento accertato dall’Ufficio si applica la sanzione del 30% prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, oltre al tributo ancora dovuto, agli interessi al tasso legale ed alle spese di notifica dell’avviso di accertamento.

Si rammenta che è obbligo dei contribuenti eseguire il versamento della TARI entro le scadenze prefissate e pubblicate ai sensi di legge, anche in caso di mancato recapito degli avvisi di pagamento (a tal fine, l’Ufficio è a disposizione per fornire informazioni e modelli di pagamento).

In caso di omessa presentazione della dichiarazione TARI entro il termine previsto (30 giugno dell’anno successivo) si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato. La sanzione sarà irrogata contestualmente all’avviso di accertamento per il recupero del tributo, maggiorato degli interessi legali e delle spese di notifica. Se la dichiarazione è infedele, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato.

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