Accesso civico "generalizzato" concenente dati e documenti ulteriori

Che cos’è
L’art. 5 comma 2 del DLGS 33/2013, ( cosiddetto “decreto trasparenza” ) ha definito una nuova tipologia di accesso civico generalizzato ai dati e documenti in possesso della PA non condizionato alla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, volto a favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”( art 1 comma 1  decreto trasparenza) .
In particolare il richiamato art. 5  comma 2 prevede che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti".
L’art. 5 –bis dettaglia le  esclusioni e i limiti all'accesso civico generalizzato a tutela degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive;
nonché a tutela di  interessi privati quali :
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L’accesso civico generalizzato va ad aggiungersi alla disciplina dell’accesso documentale (ex art. 22 e seguenti della legge 7/8/1990 n. 241) nonché a quella dell’accesso civico “semplice ( connesso agli  obblighi di pubblicazione di cui al DLGS 33/2013 ) già garantiti presso l’ente in attuazione delle normative di riferimento rispettivamente dai dirigenti e dal RPC.

A chi è rivolto
A chiunque, cittadini e imprese, non occorre motivazione.

Termini, scadenze modalità di presentazione della domanda.
La richiesta di accesso civico generalizzato ai dati e documenti dovrà essere effettuata dai soggetti interessati esclusivamente attraverso il modulo FAC-SIMILE disponibile presso l’Ufficio Susj o scaricabili dal presente sito istituzionale.
La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti. Saranno ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all’amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste.

Per maggiori dettagli si rinvia a quanto previsto dal regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 21/04/2017

Istanza di riesame
Nei casi di diniego totale o parziale o mancata risposta, il cittadino richiedente può ricorrere al TAR secondo le disposizione di cui al decreto legislativo 104 del 2010 oppure può chiederne il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Accesso civico "generalizzato" concenente dati e documenti ulteriori

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