Agevolazioni in favore degli elettori per viaggi aerei, ferroviari ed autostradali

Sconti per i residenti che sono al momento del voto fuori comune

In vista delle consultazioni referendarie di cui all’oggetto, si riportano, di seguito, le principali condizioni relative alle agevolazioni di viaggio che saranno applicate dagli Enti e Società competenti, a favore degli elettori che si recheranno a votare presso il proprio comune di iscrizione elettorale.

AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI FERROVIARI

 

Viaggi degli elettori residenti in Italia.

Vengono rilasciati biglietti ferroviari nominativi di seconda classe, di andata e ritorno, con applicazione della riduzione del 60% sulle tariffe regionali n. 39 e regionali con applicazione sovraregionale (39/AS) e del 70% sul prezzo Base previsto per tutti i treni del servizio nazionale (Eurostar Italia, Eurostar Italia Alta Velocità, Eurostar City, Interciti, Intercity notte ed Espressi) e per il servizio cuccette.
Sono esclusi dalla agevolazione i servizi vagone letto, le vetture Excelsior ed Excelsior E4 i salottini nonché tutti i servizi accessori (ristorazione, auto al seguito). Lo sconto previsto non è cumulabile con altre riduzioni e/o promozioni ad eccezione delle agevolazioni previste a favore dei ciechi, mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e dei possessori di Carta Blu che mantengono comunque il diritto alla gratuità del viaggio per l’accompagnatore.
I biglietti con le riduzioni di cui sopra sono rilasciati dietro esibizione della tessera elettorale e di un documento d’identità. Unicamente per il viaggio di andata, è ammessa l’autocertificazione che deve essere presentata esclusivamente al personale di biglietteria.
Per il viaggio di ritorno è necessaria anche la timbratura apposta dal seggio elettorale sulla tessera elettorale.
Per quanto riguarda il periodo di utilizzazione, i biglietti sono emessi a condizione che il viaggio di andata avvenga entro l’ultimo giorno di votazione (compreso) e quello di ritorno a partire dal primo giorno di votazione (compreso).
Pertanto, per le prossime consultazioni referendarie, il viaggio di andata deve essere effettuato entro il 13 giugno 2011 e quello di ritorno non prima del 12 giugno 2011.
In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può aver inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale.

Viaggi degli elettori residenti all’estero

Per i suddetti viaggi è prevista l’emissione di un biglietto a tariffa Italian Elector (riduzione, sul percorso Trenitalia, del 70% sulla tariffa Adult/Standard). Per i viaggi con i treni Artesia (Francia-Italia) il biglietto viene emesso alla tariffa Italian Elector/Electit.
Sono esclusi dalla agevolazione i servizi vagone letto e VL DeLuxe, nonché i servizi accessori.
Sui treni Elipsos (Spagna –Italia) e su quelli da/per l’Est Europa (Transito di Villa Opicina) non viene riconosciuta l’agevolazione per gli elettori residenti all’estero.
L’agevolazione è applicata su presentazione della tessera elettorale o della cartolina-avviso o della dichiarazione dell’Autorità consolare italiana attestante che il connazionale, titolare della dichiarazione stessa, si reca in Italia per esercitare il diritto di voto, con l’indicazione dell’agevolazione di viaggio spettante. Per questi elettori non è prevista la possibilità di produrre l’autocertificazione in luogo della tessera elettorale. Qualora la cartolina avviso sia sprovvista dell’apposito riquadro, riportante il tipo di agevolazione spettante, non verranno rilasciati dai punti vendita i biglietti con le agevolazioni sopra indicate in quanto nella fattispecie l’elettore ha diritto, ai sensi dell’art. 20 della legge 459/01, al rimborso del 75% del prezzo del biglietto da parte del Consolato, così come più ampiamente illustrato in un successivo paragrafo della presente circolare.
Per quanto riguarda il periodo di utilizzazione, i suddetti biglietti vengono emessi a condizione che il viaggio di andata avvenga entro l’ultimo giorno di votazione (compreso) e quello di ritorno a partire dal primo giorno di votazione (compreso).
In ogni caso il viaggio di andata deve essere completato entro l’orario di chiusura delle operazioni di votazione e quello di ritorno non può avere inizio se non dopo l’apertura del seggio elettorale.
In occasione del viaggio di ritorno l’elettore deve sempre esibire, oltre al documento di riconoscimento personale, la tessera elettorale regolarmente vidimata col bollo della sezione e la data di votazione o, in mancanza di essa, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio che attesti l’avvenuta votazione.

Disposizioni transitorie

La società Trenitalia ha anche diramato alcune “Disposizioni transitorie” in base alle quali i viaggiatori che abbiano già acquistato il biglietto per le consultazioni del 12 e 13 giugno con le regole precedenti alla decorrenza della nuova convenzione, potranno ottenere, prima dell’inizio dell’utilizzazione e comunque fino al 13 giugno 2011 il rimborso integrale del biglietto di A/R in loro possesso e la riemissione di un nuovo biglietto di A/R con le nuove riduzioni/validità.
Le nuove disposizioni, comprese le nuove percentuali ed i nuovi termini di validità, sono applicabili anche ai biglietti relativi al ballottaggio previsto nella Regione Sicilia (decreto del competente Assessore regionale) per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di alcuni comuni della Regione negli stessi giorni di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011. Pertanto, secondo quanto comunicato dalla Società Trenitalia, le disposizioni impartite con precedente circolare del 15 aprile 2011, relativamente al ballottaggio nella Regione Siciliana, devono intendersi annullate.

AGEVOLAZIONI PER I VIAGGI VIA MARE

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il trasporto marittimo interno, ha diramato alle società di navigazione concessionarie appartenenti al Gruppo Tirrenia (Tirrenia, Caremar, Siremar, Toremar e Saremar) le direttive per l’applicazione, nell’ambito del territorio nazionale, delle consuete agevolazioni a favore degli elettori residenti in Italia e di quelli provenienti dall’estero che dovranno raggiungere il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, per poter esercitare il diritto di voto.
In particolare:
- a tali elettori verrà applicata di norma la tariffa con riduzione del 60% sulla “tariffa ordinaria”;
- nel caso in cui gli elettori abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, le biglietterie autorizzate applicheranno sempre la “tariffa residenti” tranne che la “tariffa elettori” risulti più vantaggiosa.
L’agevolazione, che si applica in prima e seconda classe (poltrone, cabine, passaggio ponte), ha un periodo complessivo di validità di venti giorni e viene accordata dietro presentazione della documentazione elettorale e di un documento di riconoscimento. Nel viaggio di ritorno dovrà essere esibita la tessera elettorale, recante il timbro dell’ufficio elettorale di sezione.

AGEVOLAZIONI AUTOSTRADALI

Gli elettori residenti all'estero che intendano rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto, usufruiranno della gratuità del pedaggio, sia all'andata che al ritorno,

Tali elettori, pertanto, dll'andata, dovranno essere muniti, oltre che dei documenti personali (passaporto o altro documento equipollente),
della idonea certificazione elettorale (tessera elettorale o, in mancanza, cartolina-avviso inviata dal Comune di iscrizione elettorale o dichiarazione dell'Autorità consolare attestante che il connazionale interessato si reca in Italia per esercitare il diritto di voto); al ritorno,
dovranno esibire anche la tessera elettorale munita del bollo della sezione presso la quale hanno votato.

AGEVOLAZIONI AEREE

Il decreto legge n. 37 dell' 11 aprile 2011, ha stabilito che per tutte le consultazioni politiche, regionali, amministrative nonchè referendarie sono previste, per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto.

L'importo massimo rimborsabile non puo' essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.

Delle società interpellate dal Ministero dell'interno hanno dato la propria adesione, stipulando appositi accordi, solo le società Alitalia e Blue Panorama e pertanto si riportano, di seguito, i requisiti e le modalità in base alle quali le predette società applicheranno le agevolazioni sui biglietti di viaggio aereo agli elettori che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali e referendarie, dovranno recarsi nel comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, per esercitarvi il diritto di voto.

  • Per i viaggi effettuati con la compagnia Alitalia, le agevolazioni verranno applicate su tutti i voli nazionali Alitalia per le classi di prenotazione Y, B, M, H, K, V, T, N, S, Q, X. con esclusione delle tratte in continuità territoriale e delle tariffe promozionali 
  • Per i viaggi effettuati con la compagnia Blue Panorama, le agevolazioni verranno applicate su tutti i voli nazionali con il marchio “Blue-express.com”.

In entrambi i casi, le agevolazioni si applicheranno solo ai biglietti rilasciati per viaggi di andata e ritorno.

Per usufruire delle agevolazioni di cui sopra, l’elettore dovrà presentare al check-in e/o all’imbarco la tessera elettorale o, in mancanza di essa, per il solo viaggio di andata, una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 48 del T.U. n. 445/2000; al ritorno l’elettore dovrà comunque esibire la tessera elettorale regolarmente vidimata dalla sezione elettorale recante la data di votazione.

I documenti di viaggio hanno un periodo di validità di sette giorni antecedenti la data della consultazione e sino a sette giorni successivi alla data di chiusura delle operazioni di votazione.

Per ulteriori informazioni gli elettori interessati potranno rivolgersi direttamente alle predette compagnie aeree. “

ALTRE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO PER ALCUNE CATEGORIE DI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO

Si rammenta, altresì, che in occasione delle consultazioni referendarie, del 12 e 13 giugno 2011, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dell’art. 22 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n.104, gli elettori residenti all’estero negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, negli Stati con i cui governi non sia stato possibile concludere intese in forma semplificata e negli Stati che si trovino in situazioni tali da non garantire, anche temporaneamente, l’esercizio per via postale del diritto di voto, avranno diritto – presentando apposita istanza all’ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all’ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata della tessera elettorale munita del timbro della sezione attestante l’avvenuta votazione nonché del biglietto di viaggio – ad ottenere il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio stesso riferito alla seconda classe per il trasporto ferroviario (o marittimo) oppure riferito alla classe turistica per il trasporto aereo.

 

Gallerie

Agevolazioni in favore degli elettori per viaggi aerei, ferroviari ed autostradali

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