Avviso per servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi a lavoro pubblico - Chiarimenti

Chiarimenti

Codesta Stazione Appaltante ha prodotto l'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse per poter reperire una team di professionisti dotati di  adeguata esperienza per poter svolgere con tempestività l'incarico da conferire, sulla base di interventi simili.

Si raccomanda di produrre le dichiarazioni richieste nel disciplinare di procedura, anche aggiungendole, se necessario, alla modulistica predisposta.

In merito ai quesiti pervenuti finora si specifica quanto segue:

I servizi tecnici di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento per la salute e sicurezza, direzione lavori e assistenza specialistica al progetto di cui al punto 2.3 lettera a) del disciplinare, devono essere stati svolti tutti insieme per ogni lavoro? Oppure si può dichiarare un lavoro in cui sia stata svolta anche solo una delle prestazioni sopra elencate?
No, possono anche essere stati svolti per lavori distinti.

In sostanza si deve dimostrare di aver svolto tutti i servizi sopra elencati per ogni categoria della tavola Z-1 o specializzazione dell’allegato O? Oppure i requisiti si possono dimostrare anche solo con un tipo di servizio?
Si, devono essere stati svolti tutti i servizi elencati per ogni categoria, con gli importi minimi distinti alla prima pagina dell'avviso esplorativo per ciascuna categoria e destinazione funzionale (ID OPERE) .

I due o più lavori da dichiarare di cui al punto 2.3 lettera b) del disciplinare, possono far parte anche tutti di un solo gruppo e specializzazione dell’allegato O purché si raggiungano almeno i 500.000 € dell’importo stimato dei lavori? (ad esempio posso dichiarare solo lavori nel gruppo 2°, specializzazione 11?) Oppure devo dichiarare lavori per dimostrare 200.000 € in E.22, 150.000 € in E.19 e 150.000 € in IA.10, IA.02 e IA.03?
Al fine di avere un team di tecnici adeguatamente specializzati, il gruppo di progettazione (raggruppamento o altra forma societaria) deve dimostrare di avere complessivamente svolto, per ciascuna categoria indicata, almeno un importo totale, quale somma di due o più lavori della stessa categoria, pari o superiore ai parziali indicati alla prima pagina dell'avviso esplorativo. Quindi ad esempio 200.000 € in E.22, 150.000 € in E.19 e 150.000 € in IA.10, IA.02 e IA.03.

Nel caso della categoria E.19, i requisiti possono essere dimostrati anche con opere che facciano parte di una categoria con grado di complessità uguale o maggiore come prevede il dm 143/2013?
Si riporta a tal fine l'art. 8 del citato D.M.
Art. 8. Classificazione delle prestazioni professionali
1. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, i requisiti tecnici possono  essere dimostrati anche tutti da un solo professionista del raggruppamento?
Si, le figure tecniche possono teoricamente anche coincidere in una stessa persona fisica.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, la quota di partecipazione o parte di servizi assegnata ad ogni professionista è slegata da quanti requisiti ha dichiarato ogni professionista?
No, ciascun professionista del raggruppamento dovrà avere svolto una quantità tale di lavori almeno pari ai requisiti dichiarati per la categoria di servizi che gli viene assegnata.

Vorrei partecipare alla gara come un raggruppamento temporaneo che costituiremo solo se assegnatari dell'incarico come previsto dal disciplinare di procedura punto 2. f.2)
Come raggruppamento temporaneo leggo nel sottotitolo dell'Allegato A.1 che ogni professionista (definito studio) deve compilare la modulistica specificando se sia mandatario o mandante e al punto 1.b) dovrà fare l'elenco di tutte le persone del raggruppamento.
Come definisco in questo caso il rapporto di lavoro (ultima colonna della tabella)? Socio? anche se ad oggi non siamo formalmente una società di professionisti? oppure dovrò indicare il tipo di rapporto con un'altra dicitura?

Si, è sufficiente indicare “socio”, specificando nella prima pagina, prima delle dichiarazioni, che “il raggruppamento verrà costituito ai sensi di legge in caso di aggiudicazione”.

I punti 2-3 distinguono sempre la parte riguardante il libero professionista individuale dall'associazione di professionisti. Quale parte devo compilare?
In caso di raggruppamento temporaneo, vanno compilate le parti relative al professionista individuale (studio), quelle comuni a tutte le tipologie di soggetto (indicate nella modulistica con “in ogni caso”) e soprattutto il punto 9, specifico per i raggruppamenti temporanei.

Il restauratore ha un curriculum che difficilmente si riesce ad uniformare al modello dell'Allegato O del d.P.R. n. 207 del 2010. Posso allegare il suo curriculum così com'è?
Si è possibile allegare altra documentazione, quando strettamente necessario, al fine di dimostrare i requisiti richiesti.

Cosa si intende per tecnico incaricato della integrazione tra le prestazioni specialistiche Modello A.1. - Capoverso - 1.d ?
Si intende il professionista previsto dal comma 7 dell'art. 90 del d.lgs. 163/2006, che sarà il soggetto “incaricato dell'intregrazione tra le varie prestazioni specialistiche”, di conseguenza tale figura avrà un ruolo di coordinamento e referenza nei confronti dell'amministrazione.

I requisiti dell'avviso relativi alle categorie del dm 143/2013 sono servizi tecnici dimostrabili da progettisti (es. architetto o ingegnere), ma non da archeolgo o restauratore, che invece svolgeranno un ruolo specialistico diverso dalla progettazione. In questo caso, formando un raggruppamento temporaneo di professionisti in cui saranno presenti tutte queste figure, cosa si deve scrivere riguardo le percentuali di svolgimento dell'incarico, se i requisiti sono stati dichiarati solo dall'architetto e dall'ingegnere?
Per l'archeologo ed il restauratore, non è necessario indicare percentuali.

Inoltre, il raggruppamento temporaneo di professionisti prevede la presenza di un giovane professionista abilitato da meno di 5 anni. Anche per questa figura, cosa bisogna riportare come percentuale di svolgimento dell'incarico se non dichiarerà requisiti?
Per il giovane professionista non sono vincolanti le percentuali indicate di partecipazione, purché il gruppo, complessivamente possa dimostrare i requisiti richiesti.

Chiarimento sulla modalità di complilazione dell'allegato O.
Non essendo vincolante la modulistica riportata, a titolo esemplificativo si rimanda alle note di complilazione indicate dalla avcp al link sottostante.
http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/PDF/regolamentoCodice/all_o.pdf

Nell’allegato O né il restauratore né l’archeologo possono inserire nulla, sono tutte richieste legate alla progettazione strettamente inerente ai lavori di ingegneria o architettura. Va bene se certificano i requisiti professionali tramite l’attestato SOA?
Analogamente a quanto già chiarito, il restauratore e l'archeologo possono dimostrare i loro requisiti con ogni altra documentazione diversa dall'allegato “O” .

Al raggruppamento temporaneo di professionisti possono far parte una società di ingegneria e 3 liberi professionisti (architetto, restauratore e archeologo)?
Si, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del d.lgs 163/2006 s.m.i.

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