Certificato di godimento dei diritti politici

Il certificato attesta la capacità elettorale del richiedente, cioè la sua qualità di elettore. Tale capacità è attribuita a tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età e che non si trovino nelle seguenti condizioni:

a) essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata;
b) avere subìto l'interdizione dai pubblici uffici.

Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni, pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con ‘istituzioni private’: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445).
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.

Contribuzione
Il rilascio del certificato è soggetto al pagamenti dei diritti comunali e delle marche da bollo.

Tempi di erogazione del servizio
Il rilascio è immediato

Normativa di riferimento
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223
- Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;
D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
- Legge 183 del 12/11/2011

Certificato di godimento dei diritti politici

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy