Come si vota

Elezioni regionali 2010

L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo (articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 27/2004).

In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista (articolo 16, comma 8, della legge regionale n. 27/2004).

L’elettore può esprimere un solo voto di preferenza scrivendo solo il cognome oppure il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista votata (articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 27/2004).

L'elettore puo' anche esprimere il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista per la quale esprime il voto (articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 27/2004).

L’elettore può anche esprimere soltanto il voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, senza alcun voto di lista, tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato prescelto. In tal caso il voto si intende validamente espresso anche a favore della coalizione cui il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale votato è collegato (articolo 16, comma 7, della legge regionale n. 27/2004).

Sono nulli i voti espressi a favore di una lista provinciale e di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non collegato alla lista stessa (articolo 16, comma 9, della legge regionale n. 27/2004).

 

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