Covid, la Regione Marche in zona rossa fino al 30 marzo

Con ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 12 marzo 2021, partire da lunedì 15 Marzo, e per 15 giorni, la Regione Marche entra in zona rossa.

Inolre con Decreto Legge del 12 Marzo 2021 nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

Ecco le regole in vigore:

  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
    Non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute
    È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
    Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
  • Tutte le attività motorie e sportive anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
  • È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
    È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
  • Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
  • È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.
  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi
  • Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
  • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. È possibile senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • Per i bar e altri esercizi simili senza cucina, l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.
  • Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti. Attività servizi alla persona
  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, ad esclusione da lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.
  • Chiusi musei, mostre, teatri, cinema, palestre e piscine e centri sportivi.

Covid, la Regione Marche in zona rossa fino al 30 marzo

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