Tutta l’Italia diventa zona protetta. Con l’ultimo dpcm sottoscritto la sera 9 marzo dal presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, le misure restrittive già applicate per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal contagio di coronavirus vengono estese a tutto il territorio nazionale con il Dpcm 8 marzo. I nuovi provvedimenti entrano in vigore a partire dal 10 marzo e avranno efficacia fino al 3 aprile.
Muoversi solo se necessario
Evitare gli spostamenti in entrata e in uscita dal proprio territorio salvo che per ragioni di lavoro o di salute o per situazioni di necessità. Per potersi muovere si deve avere il modulo di autocertificazione scaricabile da internet. Una falsa dichiarazione è un reato.
Va evitato ogni spostamento, anche nella propria città. Si può uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità. Ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia o scaricati da Internet (modulo di autocertificazione). Una falsa dichiarazione è un reato.
Sospensione delle attività didattiche
sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie.
Divieto di assembramento
Sull'intero territorio nazionale é vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Ristoranti e bar chiusi alle 18
Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo da parte del gestore di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
Centri commerciali chiusi nei fine settimana (eccetto farmacie, parafarmacie e alimentari)
Chiusi centri commerciali e mercati nei giorni festivi e prefestivi. Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio commerciale deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La chiusura non é disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari (che comunque devono garantire distanza di un metro tra le persone)
Sospesi eventi e competizioni sportive
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Restano consentite solo quelle organizzate da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico.
Allenamenti per gli atleti a porte chiuse
Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali.
Stop a palestre, piscine, spa e centri ricreativi
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Inoltre rimangono in vigore le seguenti prescrizioni:
- sospensione manifestazione eventi e spettacoli, inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, pubblico o privato;
- sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- sospesa l'apertura dei musei e degli istituti e luoghi della cultura;
- nelle attività di ristorazione e bar, obbligo a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- sospensione eventi e manifestazioni sportive (salvo quelli senza presenza di pubblico);
- sospensione delle cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri (nei luoghi di culto l'apertura è condizionata dalla presenza di misure organizzative per evitare assembramenti e nel rispetto della distanza minima interpersonale di un metro;
- si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti ai casi strettamente necessari;
- alle persone anziane o con patologie croniche, si raccomanda di evitare di uscire, e di evitare comunque luoghi affollati;
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, e contattare il proprio medico curante.