Dichiarazione Raccolta Uve e Produzione Vinicola

Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che producono uve, destinate alla produzione del vino a denominazione d'origine controllata, devono presentare una dichiarazione su apposito modello disponibile presso la Confederazione Italiana Agricoltori in Via Battisti 7.
La dichiarazione deve essere presentata,  dal 01/11 al 10/12 di ogni anno, alla Confederazione Italiana Agricoltori oppure direttamente alla A.G.E.A." - Via Torino n.45 - 00184 ROMA.
Per i VIGNETI DOC la denuncia è da presentare entro il 30 giugno, gli stampati possono essere reperiti presso i sindacati di categoria.

Casi di esonero
Sono esonerate dalla presentazione della dichiarazione i seguenti soggetti:
  • persone fisiche o giuridiche la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, o essiccata, o trasformata in succo d'uva;
  • coloro che hanno ottenuto un quantitativo di vino inferiore a 10 hl e che non sarà commercializzato.
  • i produttori con meno di dieci aree di vigneto la cui produzione non è commercializzata;
  • coloro che consegnano la produzione ad un organismo associativo. Tali soggetti devono comunque compilare l'allegato F2, da ritirare presso l'ufficio della Confederazione Italiana Agricoltori in Via C. Battisti n. 7.

Trasporto del vino
Per il trasporto del vino e surrogati (uva, feccia, vinacce, aceto, ecc.) del privato o del piccolo imprenditore (cioè colui che non ha il registro di carico e scarico) l'Ufficio Tributi provvede alla vidimazione delle bollette di accompagno prima dell'uso.
E' di competenza dei Vigili Urbani mettere il visto nelle bolle di accompagno.

Denunce di Giacenze Vini e/o Mosti
Sono obbligate a presentare la dichiarazione di giacenza di vini e/o mosti tutte le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che detengono vino e/o mosti alla data del 31 luglio.

Sono esonerati dall'obbligo alla presentazione della denuncia di giacenza:
  • i consumatori privati;
  • i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
  • i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.

Le denunce di giacenza vanno presentate attraverso la Confederazione Italiana Agricoltori in Via Battisti n. 7 oppure direttamente alla  "A.G.E.A." - Via Torino n.45 - 00184 ROMA.
La denuncia deve riferirsi ai prodotti detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. Eventuali quantità di vini e/o mosti viaggianti devono essere dichiarate dal destinatario.

Sanzioni
Le sanzioni nazionali previste a carico dei produttori prevedono una sanzione amministrativa compresa tra € 309,00 e € 3.098,00 per ogni anno di omessa dichiarazione o constatazione di non conformità.

Normativa di riferimento
  • D.P.R. 12 febbraio 1965, n.162 e succ. modificazioni;
  • Regolamento CE n.1294/96 del 4/7/96, pubblicato in G.U. delle Comunità Europee serie L n.166 del 5/7/96;
  • Art. 4, comma 12 della L. n. 460 del 4/11/97.

Dichiarazione Raccolta Uve e Produzione Vinicola

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