Dichiarazione di nascita

L'evento di una nuova nascita deve essere dichiarato presso la Direzione sanitaria dell'Ospedale o all'Ufficio dello Stato Civile

Consiste nella dichiarazione che debbono rendere i genitori, a seguito della nascita del figlio.

Cos'è

La dichiarazione di nascita è la denuncia, obbligatoria per legge, della nascita di ogni nuovo nato per l'iscrizione nel registro comunale dello stato civile e l'eventuale successiva iscrizione d'ufficio in anagrafe.

L'atto di nascita è il documento che viene redatto dall'Ufficiale di Stato civile in occasione di una dichiarazione di nascita. Esso indica il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato; sono inoltre indicate le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori.

Chi può rendere la dichiarazione di nascita

Per i genitori uniti in matrimonio:

  • uno dei due genitori o entrambi
  • un loro procuratore speciale
  • medico/ostetrica che ha assistito al parto
  • persona che ha assitito al parto

Per i genitori non uniti in matrimonio:

  • dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
  • dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio

La denuncia di nascita è resa senza la presenza di testimoni.

COGNOME DEL BAMBINO

Nel caso in cui il figlio sia nato da almeno un genitore italiano e:

  • i genitori sono sposati assume il solo cognome paterno. Tuttavia, in caso di comune accordo tra i genitori, questi possono richiedere di attribuire al neonato anche il cognome materno, in modo da risultare nell'ordine cognome paterno seguito da quello materno;
  • i genitori non sposati tra loro assume il cognome del padre in caso di riconoscimento contestuale alla denuncia di nascita resa da entrambi i genitori. Tuttavia, anche in questo caso, se vi è accordo tra i genitori, questi possono richiedere di attribuire al neonato anche il cognome materno, in modo da risultare nell'ordine cognome paterno seguito da quello materno.

Nel caso invece il figlio sia nato da genitori entrambi stranieri, per la determinazione del cognome del neonato si applica la legge del Paese di appartenenza.

NOME DEL BAMBINO

Per i cittadini italiani il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da un solo nome oppure da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'Ufficiale dello Stato Civile e dall'Ufficiale di Anagrafe verrà riportato solo il primo dei nomi. Quindi solo i nomi antecedenti la virgola formeranno le generalità anagrafiche del bambino.

Per il figlio nato da genitori entrambi stranieri, così come per il cognome, si applica la legge del Paese di appartenenza.

CITTADINANZA DEL BAMBINO

Se uno dei genitori è cittadino italiano, il neonato assume automaticamente la cittadinanza italiana. Se i genitori invece sono entrambi stranieri, la cittadinanza che verrà attribuita al figlio dipende dalle norme giuridiche dei Paesi di appartenenza dei genitori.

A chi si rivolge

Possono presentarsi a rendere la dichiarazione di nascita presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Jesi, sempre che la stessa non sia stata già resa presso la Struttura Sanitaria:

  • i genitori di un bimbo nato nel Comune di Jesi, indipendentemente dalla residenza;
  • i genitori di un bimbo nato in un altro Comune ma residenti a Jesi.
Chi può fare domanda

La dichiarazione deve essere presentata da:

  • nel caso di genitori coniugati: dal padre e/o dalla madre, da un loro procuratore speciale (nominato con scrittura privata non autenticata), dal medico o anche da altra persona che abbia assistito al parto;
  • nel caso di genitori non coniugati tra di loro: deve essere presentata congiuntamente dai genitori se intendono entrambi riconoscere il neonato come proprio figlio in quanto la dichiarazione ha valore anche di riconoscimento del figlio, oppure dal solo genitore che intende riconoscere il figlio.

In caso di nascita avvenuta fuori dal matrimonio, il rapporto che intercorre fra i figli e i loro genitori, infatti, non sorge automaticamente al momento della nascita, ma è l'effetto di un atto, compiuto da uno o da entrambi i genitori, che si chiama riconoscimento e che può essere effettuato prima, al momento o dopo la nascita:

  • nel caso in cui il riconoscimento dei genitori non sia contestuale, occorre il consenso del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, affinché abbia efficacia il riconoscimento successivo;
  • nell'ipotesi di figlio con più di 14 anni il riconoscimento non produce effetto senza l'assenso di quest'ultimo (art. 250 c.c.).

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo autorizzazione del giudice.

Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

Accedere al servizio

E' possibile rendere la dichiarazione di nascita presso:

  • il centro di nascita (es: Ospedale Carlo Urbani): entro 3 giorni dalla nascita, il/i dichiarante/i deve/devono presentarsi alla Direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita. La Direzione Sanitaria invierà l'atto al Comune competente alla trascrizione;
  • l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascitaentro 10 giorni dalla nascita;
  • l'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dei genitori: entro 10 giorni dalla nascita. Se i genitori risiedono in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due Comuni. Tuttavia l'iscrizione anagrafica del figlio verrà comunque registrata presso il Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A) D.P.R. 30.5.1989 n. 223).

Se la dichiarazione di nascita deve essere resa nel Comune di Jesi si ricorda che l’accesso all’ufficio di Stato Civile avviene solo su appuntamento, per richiedere un appuntamento allo sportello si deve inviare una mail all’indirizzo demografici@comune.jesi.an.it specificando la richiesta e comunicando un recapito telefonico per il successivo contatto da parte dell’ufficio.

DICHIARAZIONE TARDIVA

E' comunque possibile rendere la dichiarazione di nascita oltre al termine dei 10 giorni dal parto, ma al momento della registrazione il dichiarante dovrà indicare le ragioni del ritardo, che verranno inserite nello stesso atto di nascita. L’Ufficiale dello Stato Civile dovrà poi segnalare i motivi di tale ritardo al Procuratore della Repubblica.

Cosa serve

1) attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto.
2) documento valido di identità personale del o dei dichiaranti.
- Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d'identità valida ed aggiornata di entrambi, (o documento equipollente, ai sensi dell'art. 35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000)
- Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.

CODICE FISCALE

L’Ufficiale dello Stato Civile che registra la nascita oltre a rilasciare il certificato di nascita, per i soli figli di genitori residenti in Jesi, consegna una visura anagrafica riportante il codice fiscale attribuito. La tessera sanitaria con il codice fiscale verrà in seguito spedita a mezzo posta dall’Agenzia delle Entrate all'indirizzo di residenza.

Per i figli di persone non residenti, l’Ufficiale dello Stato Civile provvederà alla trasmissione tempestiva dell’atto al Comune di residenza della madre. L’atto verrà trascritto dal Comune che provvederà all’iscrizione anagrafica e all’assegnazione dei codice fiscale.

Dichiarazione di nascita

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy