Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) - Testamento Biologico

E' possibile esprimere indicazioni in merito ai trattamenti sanitari e terapeutici che si intendono ricevere in caso di incapacità di scegliere in modo autonomo.

Cos'è

Con la Disposizione Anticipata di Trattamento (c.d. D.A.T. o anche "testamento biologico"), regolamentata dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

A chi si rivolge

Possono depositare una Disposizione Anticipata di Trattamento (D.A.T.), le persone che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • Maggiore età;
  • Capacità di intendere e di volere;
  • Residenza nel Comune di Jesi.

Come fare le DAT

È importante prima di scrivere una DAT acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale). Non esistono moduli previsti dalla Legge, tuttavia alcuni Comuni hanno predisposto dei modelli facsimili.

Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare in maniera consapevole.

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

  • dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio), in entrambe i casi il notaio conserva l’originale

  • presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito (vedi la circolare del Ministero dell’interno)

  • presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata)

  • presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni".

Accedere al servizio

La D.A.T.  può essere redatta per atto pubblico o scrittura privata (autenticata o meno) recante firma autografa e consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Jesi.

L’accesso all’ufficio di Stato Civile avviene solo su appuntamento, per richiedere il deposito della D.A.T. occorre ottenere un appuntamento allo sportello. Si deve inviare una mail all’indirizzo  protocollo.comune.jesi@legalmail.it specificando la richiesta e comunicando un recapito telefonico per il successivo contatto da parte dell’ufficio. Saranno inoltre inviati, all'indirizzo mail dal quale è stata inviata la richiesta, la copia dei moduli per la prestazione del consenso, quale disponente e quale fiduciario, al trattamento dati per il deposito delle DAT, che dovranno essere consegnati all'Ufficiale di Stato Civile, debitamente compilati e firmati, con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità sia del disponente che del fiduciario, il giorno dell'appuntamento allo sportello.

All'atto del deposito della D.A.T., l'Ufficiale dello Stato Civile consegna una ricevuta al disponente.

L'Ufficiale dello Stato Civile provvederà al deposito sulla piattaforma della Banca Dati Nazionale, qualora lo stesso deposito venga espressamente autorizzato dall'interessato.

Sulla base di quanto disposto dal D.M. n. 168 del 10/12/2019:

  • a partire dal 1° febbraio 2020, ai fini della trasmissione delle copie delle D.A.T. alla Banca Dati Nazionale, dovrà essere acquisito l'esplicito consenso del disponente, al quale, pertanto, dovrà essere informato di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 sulla privacy, noto anche come GDPR, relativo alla protezione dei dati personali;
  • le copie delle D.A.T. depositate prima del 01/02/2020, sono state trasmesse alla Banca Dati Nazionale entro il 31/07/2020, poiché prive di esplicito consenso del disponente, potranno, su richiesta dello stesso disponente, essere cancellate con le modalità previste  dall'informativa rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 per il trattamento dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale per le D.A.T.

CONSULTAZIONE D.A.T. DEPOSITATA SULLA BANCA DATI NAZIONALE

Possono accedere ai servizi di consultazione delle D.A.T. registrate alla Banca Dati Nazionale, attraverso autenticazione SPID o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.

Cosa serve

Per la redazione e predisposizione della D.A.T. - Testamento Biologico non esiste un modulo prestampato. Il contenuto e le scelte sui trattamenti sanitari da ricevere sono indicate dall'interessato.

La DAT è depositata insieme alla copia dei documenti di identità in corso di validità del disponente e dell'eventuale fiduciario, se nominato.

Si precisa che l'addetto dell'Ufficio ricevente:

  • non è responsabile di quanto dichiarato nella D.A.T. e dei documenti eventualmente ad essa allegati; 
  • non partecipa alla redazione del né può fornire informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna, con riguardo all'identità, alla residenza del consegnante nel Comune e alla presenza della firma autografa sulla disposizione.
Modulistica

Costi e vincoli

Il deposito della DAT alla Banca Dati Nazionale non prevede costi
GRATUITO

Casi particolari

FIDUCIARIO

Nella D.A.T. il disponente ha la facoltà di nominare un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponent, che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione della D.A.T. o con atto successivo, che deve essere allegato alla D.A.T. L'incarico al fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione, così lo stesso fiduciario può rinunciarvi.

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con  il fiduciario qualora:

  • le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
  • sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Nel caso in cui la D.A.T. non contenga l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, la DAT mantiene efficacia in merito alla volontà del disponente e, in caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.

REVOCA DELLA D.A.T.

L’iscrizione al Registro potrà essere revocata dal Disponente in qualunque momento, ritirando la disposizione depositata in precedenza.

MODIFICA DELLA D.A.T.

Il Disponente può modificare la propria D.A.T. in qualunque momento. Ciò sarà possibile ritirando la D.A.T. precedentemente consegnata e presentandone una nuova.

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