Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche in edifici privati

La legge n. 13 del 09/01/1989si ha la possibilità di richiedere contributi per l'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche in edifici privati, per facilitare la vita di relazione dei mutilati ed invalidi civili, che hanno difficoltà di accesso o di fruibilità e visitabilità dell'alloggio in cui abitano.

SERVIZI PREVISTI
Le domande di contributo sono ammesse solo per interventi finalizzati all'eleminazione di barriere architettoniche e sono concedibili per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti.
I lavori sottoindicati possono avere inizio soltanto dopo il sopralluogo effettuato dall'ufficio competente ed :

- rampa di accesso
- servo scala
- piattaforma o elevatore
- ascensore (installazione / adeguamento)
- ampliamento porte di ingresso
- adeguamento percorsi orizzontali condominiali
- installazione dispositivi di segnalazione per favorire mobilità dei non vedenti all'interno degli edifici
- installazione meccanismi di apertura e chiusura porte
- acquisto bene mobile non elettrico idoneo al raggiungimento del medesimo fine, essendo l'opera non realizzabile per impedimenti materiali
- adeguamento spazi interni dell'alloggio (bagno, cucina, camere ecc.)
- adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni all'alloggio
       
CHI NE HA DIRITTO
Hanno diritto a presentare le domande di contributo:
  • i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;
  • i condomini i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
  • i condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari;
  • i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata all'assistenza di persone con disabilità.
       
CHI PUO' FARE LA RICHIESTA
- l'interessato
- l'esercente la potestà o tutela
- colui che ha a carico il soggetto portatore di handicap
- amministratore del condominio
- responsabile del centro o istituto ex. art. 2 Legge 27.2.89 n. 62
       
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

1) La domanda di concessione contributo, debitamente compilata e firmata, indirizzata al Sig. Sindaco del Comune in marca da bollo da euro 10,33;
2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
3) certificato medico in carta semplice attestante la malattia;
4) certificato AUSL (o fotocopia autenticata) attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
5) codice fiscale;
6) preventivo di spesa comprensivo di IVA

Le domande dei cittadini vanno presentate entro e non oltre il 1° marzo di ogni anno. Sarà cura del Comune di Jesi inoltrare la graduatoria delle domande pervenute in Regione, presso l'Ufficio Edilizia Pubblica entro il 30 aprile di ogni anno.
       
CONTRIBUZIONE
La legge n. 13/ 89 stabilisce che il contributo è concesso in misura alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 euro, è aumentato del 25% per i costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 e di un ulteriore 5% per i costi al di sopra 12.911,42 euro.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n° 13 del 09/01/1989 " " Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati"

Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche in edifici privati

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy