IUC/IMU - Imposta Municipale Propria - Anno 2014

Anno 2014

L'Imposta Municipale Propria si applica ai possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. 

CHI DEVE PAGARE
Sono soggetti passivi di imposta, sia persona fisica che società, in base alle quote di proprietà possedute:

  • i proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili);
  • i titolari del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione;
  • i titolari di locazione finanziaria;
  • i titolari di suolo su cui è costituito il diritto di superficie (se concesso il diritto di superficie su area di proprietà comunale a cooperativa edilizia, è quest'ultima, fino alla realizzazione della costruzione, obbligata al pagamento dell'imposta gravante sul suolo);
  • i titolari del diritto di enfiteusi circa l'utilizzazione di un fondo agricolo;
  • i titolari di concessione su aree demaniali.

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014 (delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 22 maggio 2014)

10,6 per mille

  • terreni agricoli;
  • fabbricati gruppo A (compresi A10) non abitazione principale e categorie C2-C6-C7 non pertinenza;

 

10,0 per mille

  • aree fabbricabili;

 

9,0 per mille

  • abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, come di seguito definita;

 

8,1 per mille

  • fabbricati in genere (gruppo B, gruppo D, eccetto D10 fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, categorie C1, C3, C4 e C5);

 

7,6 per mille

  • abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, purché non locate;
  • alloggi regolarmente assegnati dall’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica, applicando la detrazione di euro 200,00;

 

3,8 per mille

  • abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e fattispecie equiparate per legge o per regolamento e relative pertinenze, applicando la detrazione di euro 200,00.

 

Abitazione principale: s’intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo famigliare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo famigliare si applicano per un solo immobile (in tal caso vi è l'obbligo di dichiarazione).

Pertinenze dell’abitazione principale: s’intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 – C6 – C7 nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ESCLUSIONI ED ESENZIONI

L’imposta non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili:

  • abitazione principale (con relative pertinenze) e, in quanto equiparata all’abitazione principale dal Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata (escluse, in entrambi i casi, categorie catastali A/1, A/8 e A/9); ;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministro Infrastrutture 22.04.2008;
  • abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di separazione legale o divorzio;
  • unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • gli immobili di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992.

 

CALCOLO DELL'IMPOSTA

 

Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, l’occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l’occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

La base imponibile si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati e del 25% il reddito dominicale dei terreni (NB – l'aumento percentuale va applicato sempre, anche sulle nuove rendite catastali), applicando al valore ottenuto i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7;
  • 140 per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5;
  • 135 per i terreni (anche se coltivati occasionalmente o incolti);
  • 75 (dal 2014) per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  • 80 per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5);
  • 55 per i fabbricati categoria catastale C/1;

 

La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione. La Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili (vedi allegato).

La base imponibile ottenuta viene moltiplicata per l'aliquota di competenza, ottenendo così l’imposta dovuta.

Dall'imposta ottenuta si tolgono le detrazioni, se spettanti. La detrazione va suddivisa in parti uguali tra coloro che ne possono usufruire e nel rispetto del numero di mesi di occupazione.

Non è tassabile come fabbricabile, ma come terreno agricolo, previa comunicazione presentata nei termini, il terreno destinato all'attività agro-silvo-pastorale a cura del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto negli elenchi della previdenza agricola, salvo il caso di reale utilizzazione edificatoria.

RIDUZIONI

Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli l'imposta si calcola sul valore eccedente gli € 6.000,00 con la riduzione:

  • del 70% superiore a € 6.000,00 fino a 15.500,00
  • del 50% superiore a € 15.500,00 fino a 25.500,00
  • del 25% superiore a € 25.500,00 fino a 32.000,00
  • senza riduzioni oltre € 32.000,00

 

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico e artistico e per i fabbricati dichiarati  inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (per il periodo in cui sussistono le condizioni).
L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data in cui lo stato di inagibilità o di inabitabilità è accertato dall’ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. Resta fermo l’obbligo dichiarativo in caso di perdita dei requisiti per usufruire della predetta riduzione per inagibilità/inabitabilità.

VERSAMENTI

L'IMU è versata attraverso il modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario, con arrotondamento all’unità di euro per difetto / eccesso se la frazione è inferiore o uguale / superiore a € 0,49, alle seguenti scadenze:

  • entro il 16 giugno versamento del 50% dell’imposta dovuta con applicazione delle aliquote deliberate per l’anno 2014 (è facoltà pagare in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno 2014);
  • entro il 16 dicembre versamento del saldo dell’imposta con applicazione delle aliquote deliberate per l’anno 2014.

 

Esclusivamente per gli enti non commerciali è previsto il versamento dell’IMU in tre rate con scadenza:

  • 16 giugno 2014 prima rata
  • 16 dicembre 2014 seconda rata;
  • 16 giugno 2015 rata a saldo.

L’importo delle prime due rate è pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per lo scorso anno (2013), mentre l’ultima rata va versata a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno corrente (2014).

Codici tributo da utilizzare per il versamento:

  • 3912 abitazione principale;
  • 3914 terreni agricoli;
  • 3916 aree edificabili;
  • 3918 altri fabbricati;
  • 3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato;
  • 3930 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Comune. 

 

N.B.: l’imposta va versata interamente al Comune ad eccezione di quella relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per la quale è prevista la seguente ripartizione: 7,60 per mille quota Stato e 0,50 per mille quota Comune.

IMPORTO MINIMO

L'imposta non è dovuta se complessivamente è inferiore o uguale a € 12,00, considerando tutti gli immobili posseduti o detenuti dal contribuente e per l’intero periodo d’imposta. 

COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA

In caso di omesso o insufficiente versamento, il contribuente può versare l'imposta unitamente alle sanzioni ridotte, calcolate come segue:

  • 0,2% dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;
  • 3,00% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
  • 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 31° giorno ad un anno dalla scadenza prevista per il versamento dell’acconto o del saldo;

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (per l’anno 2014 fissati nella misura dell’1,00% e dal 1° gennaio 2015 nella misura dello 0,50%) con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.

E' necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi, e comunicare l'avvenuto versamento all'ufficio.

 

COME CHIEDERE IL RIMBORSO

Il contribuente può richiedere, entro 5 anni dal giorno del versamento oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, il rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta, utilizzando l'apposita istanza.

DICHIARAZIONI

La dichiarazione IMU e le richieste di riduzione vanno presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, pena decadenza, consegnandole direttamente all'Ufficio Tributi o spedite per posta con raccomandata senza avviso di ricevimento, indirizzata a: Comune di Jesi, Servizio Tributi, piazza Ghislieri n. 3, Jesi (AN) o tramite pec:  protocollo.comune.jesi@legalmail.it .

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Le dichiarazioni ICI valgono anche con riferimento all’IMU.

N.B: in caso di uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado deve essere presentata apposita dichiarazione entro il 30 giugno 2015, solo nel caso in cui non sia già stata presentata analoga dichiarazione ai fini ICI.

Gallerie

IUC/IMU - Imposta Municipale Propria - Anno 2014

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