IUC/IMU - Imposta Municipale Propria - Anno 2016

Anno 2016

PRESUPPOSTO

Presupposto per l’applicazione dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.


CHI DEVE PAGARE

Sono soggetti passivi di imposta, sia persona fisica che società, in base alle quote di proprietà possedute:

  • i proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili);

  • i titolari del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione;

  • i titolari di locazione finanziaria;

  • i titolari di suolo su cui è costituito il diritto di superficie (se concesso il diritto di superficie su area di proprietà comunale a cooperativa edilizia, è quest'ultima, fino alla realizzazione della costruzione, obbligata al pagamento dell'imposta gravante sul suolo);

  • i titolari del diritto di enfiteusi circa l'utilizzazione di un fondo agricolo;

  • i titolari di concessione su aree demaniali.


ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016 (delibera di Consiglio Comunale n. 207 del 17 dicembre 2014)

3,0 per mille:

  • abitazioni principali ed assimilate classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 assume l’aliquota dell’abitazione cui si riferisce, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) applicando la detrazione di Euro 200,00;


7,6 per mille:

  • abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero);

  • alloggi regolarmente assegnati dall’ERAP (Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica), applicando la detrazione di Euro 200,00;


8,1 per mille:

  • fabbricati del gruppo catastale B e D (eccetto la categoria D10);

  • fabbricati delle categorie catastali C1, C3, C4 e C5;


9,0 per mille:

  • abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, con eventuale riduzione del 50% della base imponibile se sussistono tutti i requisiti di cui al comma 10, lett. 0a), L. n. 208/2015 (v. Risoluzione Ministeriale n. 1/DF del 17.02.2016);


10,0 per mille:

  • aree fabbricabili;


10,6 per mille:

  • altri fabbricati, tra cui quelli del gruppo catastale A non abitazione principale e categorie catastali C2 – C6 – C7 non pertinenza di abitazioni principali, con eventuale riduzione d’imposta del 25% se locati a canone concordato;

  • terreni agricoli (eccetto quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola).


ESCLUSIONI ED ESENZIONI

L’imposta non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili:

  • abitazione principale (con relative pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale s’intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo famigliare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo famigliare si applicano per un solo immobile (in tal caso vi è l’obbligo di dichiarazione);

  • fattispecie assimilate all’abitazione principale:

      1. unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
      2. una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, purché pensionati nei rispettivi Paesi di residenza ed a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

      3. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

      4. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche a prescindere dalla residenza anagrafica;

      5. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministro Infrastrutture del 22.04.2008;

      6. casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

      7. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale (immobili di cat. D/10 e fabbricati di altre categorie catastali che presentano l’annotazione di ruralità);

  • terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola;

  • fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

  • gli immobili di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n. 504/1992.


CALCOLO DELL’IMPOSTA

Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, l’occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l’occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

La base imponibile si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati e del 25% il reddito dominicale dei terreni, applicando al valore ottenuto i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7;

  • 140 per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5;

  • 135 per i terreni (anche se coltivati occasionalmente o incolti);

  • 80 per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5;

  • 65 per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5);

  • 55 per i fabbricati categoria catastale C/1.

La base imponibile delle aree edificabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione. La Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili (vedasi tra i Documenti Allegati).

La base imponibile ottenuta viene moltiplicata per l'aliquota di competenza, ottenendo così l’imposta dovuta.

Dall'imposta ottenuta si tolgono le detrazioni, se spettanti. La detrazione va suddivisa in parti uguali tra coloro che ne possono usufruire e nel rispetto del numero di mesi di occupazione.


RIDUZIONI

La base imponibile è ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998. L’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’applicazione della riduzione si ritiene assolto, per quanto riguarda l’inizio della locazione, con il deposito del contratto di locazione presso il Comune, come richiesto dall’apposito accordo territoriale.

La base imponibile è ridotta del 50%:

  • per i fabbricati di interesse storico e artistico e per i fabbricati dichiarati  inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (per il periodo in cui sussistono le condizioni). L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data in cui lo stato di inagibilità o di inabitabilità è accertato dall’ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. Resta fermo l’obbligo dichiarativo in caso di perdita dei requisiti per usufruire della predetta riduzione per inagibilità/inabitabilità;

  • per le unità immobiliari concesse in comodato dal possessore ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Tale riduzione si applica dall’anno 2016 a condizione che sussistano tutti i requisiti elencati nella seguente tabella (per ulteriori chiarimenti si rimanda alla Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell’Economia e Finanze del 17.02.2016):

COMODANTE
(possessore)

  1. Deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso comune (Jesi) in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
  2. Non deve possedere altri immobili di tipo abitativo in Italia, ad eccezione di quello concesso in comodato e di quello adibito a propria abitazione principale, purché non rientrante nelle categorie catastali di lusso A1, A8 e A9.

COMODATARIO

(utilizzatore)

  1. Deve essere un parente in linea retta entro il primo grado (figlio o genitore) del comodante.

  2. Deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nell’immobile ottenuto in comodato.

TIPO DI IMMOBILE

  1. Godono della riduzione l’abitazione concessa in comodato e le sue pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se iscritta a catasto unitamente all’unità abitativa.

  2. Sono escluse dal beneficio le abitazioni rientranti nelle categorie catastali di lusso A1, A8 e A9.

CONTRATTO DI COMODATO

Il contratto di comodato deve essere registrato.

BENEFICIO FISCALE E DECORRENZA

Il comodante-possessore ha diritto ad una riduzione del 50% della base imponibile IMU, decorrente dalla data di stipula del contratto di comodato o, se successiva, dalla data in cui il comodatario acquisisce la residenza anagrafica nell’immobile ottenuto in comodato.

OBBLIGO DICHIARATIVO

Il comodante-possessore deve presentare la dichiarazione IMU utilizzando l’apposito modello ministeriale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. A tal fine, in attesa dell’eventuale aggiornamento del modello, nelle note in calce alla dichiarazione va riportata la seguente od analoga dicitura:“abitazione data in comodato: si attesta il possesso dei requisiti previsti dalla Legge di Stabilità 2016 per la riduzione del 50%”.

Avendo il Comune di Jesi già fissato, a decorrere dal 2014, l’aliquota IMU al 9,0 per mille per le «abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale», senza richiedere ulteriori requisiti, si precisa che:
  1. i possessori di tali abitazioni, anche se non sussistono tutti gli ulteriori requisiti elencati nella precedente tabella, verseranno l’IMU con l’aliquota del 9,0 per mille, senza però beneficiare della riduzione del 50%. In tal caso, resta fermo l’obbligo dichiarativo: va utilizzato il modello già messo a disposizione dal Comune, scaricabile anche dal sito internet, oppure il modello ministeriale riportando nelle note la seguente od analoga dicitura: “abitazione data in comodato: aliquota del 9,0% senza riduzione del 50%”. Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI-IMU per immobili eventualmente già concessi in comodato, se non si sono verificate modificazioni di quanto dichiarato;

  2. se invece sussistono tutti i nuovi requisiti sopra elencati, i contribuenti applicheranno l’aliquota del 9,0 per mille alla base imponibile ridotta del 50%.


VERSAMENTI E SCADENZE

L’IMU è versata attraverso il modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario, con arrotondamento all’unità di euro per difetto / eccesso se la frazione è inferiore o uguale / superiore a € 0,49, alle seguenti scadenze:

  • entro il 16 giugno 2016: versamento del 50% dell’imposta dovuta (oppure è facoltà pagare in un’unica soluzione annuale entro la stessa data);

  • entro il 16 dicembre 2016: versamento del saldo dell’imposta.

Esclusivamente per gli enti non commerciali è previsto il versamento dell’IMU in tre rate con scadenza:

  • 16 giugno 2016 prima rata;

  • 16 dicembre 2016 seconda rata;

  • 16 giugno 2017 rata a saldo.

L’importo delle prime due rate è pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per lo scorso anno, mentre l’ultima rata va versata a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno corrente.


Codici tributo da utilizzare per il versamento:

  • 3912 abitazione principale;

  • 3914 terreni agricoli;

  • 3916 aree edificabili;

  • 3918 altri fabbricati;

  • 3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato;

  • 3930 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Comune.

N.B.: l’imposta va versata interamente al Comune ad eccezione di quella relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per la quale è prevista la seguente ripartizione: 7,60 per mille quota Stato e 0,50 per mille quota Comune.


IMPORTO MINIMO

Non è dovuta l'imposta se complessivamente è inferiore o uguale a € 12,00, considerando tutti gli immobili posseduti o detenuti dal contribuente e per l’intero periodo d’imposta.

 

COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA (cosiddetto “ravvedimento operoso”)

In caso di omesso o insufficiente versamento, il contribuente può versare l'imposta unitamente alle sanzioni ridotte, calcolate come segue:

  • 0,10% dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;

  • 1,50% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;

  • 1,67% dell’imposta se la regolarizzazione avviene dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;

  • 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno ad un anno dalla scadenza prevista per il versamento dell’acconto o del saldo;

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (per l’anno 2015 fissati nella misura dello 0,50% e dal 1° gennaio 2016 nella misura dello 0,20%) con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.

E' necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi.


COME CHIEDERE IL RIMBORSO

Il contribuente può richiedere, entro 5 anni dal giorno del versamento oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, il rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta, utilizzando l'apposita istanza.


DICHIARAZIONI

La dichiarazione IMU, redatta sul modello ministeriale, e le richieste di riduzione vanno presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo pena decadenza, consegnandole direttamente all'Ufficio Tributi o spedite per posta con raccomandata senza avviso di ricevimento, indirizzata a: Comune di Jesi, Servizio Tributi, piazza Ghislieri n. 3, Jesi (AN) o tramite pec: protocollo.comune.jesi@legalmail.it.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Le dichiarazioni ICI valgono anche con riferimento all’IMU.

Gli enti non commerciali inviano esclusivamente in modalità telematica l’apposito modello ministeriale «IMU/TASI ENC».

Gallerie

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