Nel Comune di Jesi è istituita l’Imposta di Soggiorno, prevista dall’art. 4 del D. Lgs. 23/2011, con Delibera di Consiglio Comunale n. 155 del 18.12.2017.
CHI DEVE PAGARE
Soggetti passivi dell’imposta di soggiorno sono i soggetti non residenti nel Comune di Jesi che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale.
TARIFFE
L’imposta di soggiorno è applicata sulla base di fasce di prezzo, riferite al costo per persona per singolo pernottamento (comprensivo della colazione e al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi).
Le tariffe per persona per singolo pernottamento sono le seguenti:
- 1,50 euro per fascia di pernottamento da 1,00 a 180,00 euro;
- 2,00 euro per fascia di pernottamento oltre 180,01 euro;
QUANTO SI DEVE PAGARE
L’imposta dovuta si calcola moltiplicando la tariffa relativa alla categoria della struttura ricettiva in cui i soggetti passivi pernottano per il numero dei pernottamenti, fino ad un massimo di sei pernottamenti consecutivi, purché effettuati nella medesima struttura.
ESENZIONI
Sono esentati dal pagamento:
- i minori di anni sedici;
- coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, per un massimo di un accompagnatore per paziente;
- i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore;
- i volontari appartenenti ad organismi riconosciuti che prestano servizio in occasione di calamità;
- soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- gli studenti non residenti che frequentano istituti superiori o universitari situati nel territorio comunale.
- i soggetti regolarmente iscritti a concorsi pubblici indetti dal Comune di Jesi, per i soli giorni interessati dalle prove concorsuali.
OBBLIGHI DEI GESTORI
I Gestori delle strutture ricettive devono:
- rendere disponibili ai propri ospiti, in appositi e visibili spazi fisici e sul sito internet della struttura, se predisposto, le informazioni riguardanti l’applicazione, le tariffe le esenzioni dell’imposta di soggiorno;
- rendere disponibili i modelli di dichiarazione per fruire delle esenzioni e richiederne la compilazione ai soggetti passivi;
- riscuotere l’imposta dai soggetti che hanno pernottato, rilasciando apposita ricevuta, essendo il gestore della struttura ricettiva responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
- riversare al Comune le somme riscosse entro il sedicesimo giorno dal termine di ogni trimestre mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (cosiddetto “modello F24”) ovvero mediante versamento sul conto corrente di tesoreria comunale, in tal caso indicando con chiarezza, nella causale del versamento: Imposta di soggiorno (o I.D.S.), nome della struttura e periodo di riferimento;
- in qualità di responsabili del pagamento dell’imposta, presentare la dichiarazione annuale cumulativa entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. In attesa dell’approvazione del modello di dichiarazione ministeriale, l'obbligo di dichiarazione è assolto utilizzando il modulo predisposto dal Comune oppure inserendo i dati sui pernottamenti imponibili nella dichiarazione generata tramite il programma di gestione online dell'imposta di soggiorno (il cui utilizzo è facoltativo);
- conservare tutta la documentazione utile alla determinazione dell’imposta almeno fino al termine del quinto anno successivo a quello in cui il soggetto passivo avrebbe dovuto versare l’imposta.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Art. 4 D. Lgs. 23/2011
- Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno