Imposta di soggiorno

L'imposta decorre dal 1 aprile 2018

Nel Comune di Jesi è istituita l’Imposta di Soggiorno, prevista dall’art. 4 del D. Lgs. 23/2011, con Delibera di Consiglio Comunale n. 155 del 18.12.2017 e ss.mm.ii.

CHI DEVE PAGARE
Soggetti passivi dell’imposta di soggiorno sono i soggetti non residenti nel Comune di Jesi che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale.

CHIARIMENTI SU COMUNICAZIONE DI AIRBNB IN MERITO A RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER LOCAZIONI BREVI
Dal mese di febbraio 2024 anche alle locazioni brevi viene applicata l’imposta di soggiorno.
Il Comune di Jesi non ha aderito ad alcun accordo con Airbnb, di conseguenza le strutture ricettive, comprese le tipologie relative all’art. 32 L.R. 9/2006, devono riscuotere direttamente l'imposta di soggiorno e riversarla al Comune di Jesi con le modalità sotto descritte.

Airbnb, diversamente da quello che ha comunicato ai gestori aderenti al portale, non è autorizzato a riscuotere l'imposta per conto delle strutture ricettive.

TARIFFE
L’imposta di soggiorno è applicata sulla base di fasce di prezzo, riferite al costo per persona per singolo pernottamento (comprensivo della colazione e al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi).
Le tariffe per persona per singolo pernottamento sono le seguenti:

  • 1,50 euro per fascia di pernottamento da 1,00 a 180,00 euro;
  • 2,00 euro per fascia di pernottamento oltre 180,01 euro;

QUANTO SI DEVE PAGARE
L’imposta dovuta si calcola moltiplicando la tariffa relativa alla categoria della struttura ricettiva in cui i soggetti passivi pernottano per il numero dei pernottamenti, fino ad un massimo di sei pernottamenti consecutivi, purché effettuati nella medesima struttura. In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti l’imposta si applica limitatamente ai primi 6 pernottamenti nella stessa struttura, anche non consecutivi, su ciascun mese solare.

ESENZIONI
Sono esentati dal pagamento:

  • i minori di anni sedici; 
  • coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, per un massimo di un accompagnatore per paziente; 
  • persone con disabilità, la cui condizione sia certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 194/1992 e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri. È riconosciuta l’esenzione anche per un accompagnatore.
  • i volontari appartenenti ad organismi riconosciuti che prestano servizio in occasione di calamità; 
  • soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario; 
  • gli studenti non residenti che frequentano istituti superiori o universitari situati nel territorio comunale.
  • i soggetti regolarmente iscritti a concorsi pubblici indetti dal Comune di Jesi, per i soli giorni interessati dalle prove concorsuali.
  • entrambi i genitori che assistono la figlia o il figlio di età inferiore a 18 anni in regime di Day hospital o di ricovero ospedaliero

OBBLIGHI DEI GESTORI
I Gestori delle strutture ricettive devono:

  • rendere disponibili ai propri ospiti, in appositi e visibili spazi fisici e sul sito internet della struttura, se predisposto, le informazioni riguardanti l’applicazione, le tariffe le esenzioni dell’imposta di soggiorno;
  • rendere disponibili i modelli di dichiarazione per fruire delle esenzioni e richiederne la compilazione ai soggetti passivi;
  • riscuotere l’imposta dai soggetti che hanno pernottato, rilasciando apposita ricevuta, essendo il gestore della struttura ricettiva responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
  • riversare al Comune le somme riscosse entro il sedicesimo giorno dal termine di ogni trimestre mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (cosiddetto “modello F24”) ovvero tramite Pago PA;
  • in qualità di responsabili del pagamento dell’imposta, presentare il Mod. 21 (riepilogativo di incassi e riversamenti) entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e la dichiarazione annuale telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento (DM 29 Aprile 2022);
  • conservare tutta la documentazione utile alla determinazione dell’imposta almeno fino al termine del quinto anno successivo a quello in cui il soggetto passivo avrebbe dovuto versare l’imposta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Art. 4 D. Lgs. 23/2011
  • Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta di Soggiorno

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