Iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari

DESCRIZIONE

Il cittadino straniero che ha la propria dimora abituale nel Comune di Jesi, deve chiedere l’iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente, per sé e per gli eventuali componenti il nucleo familiare.

Se il dichiarante è in possesso di un permesso o carta di soggiorno con indicata la residenza diversa da quella nella quale richiede la residenza deve prima provvedere alla regolarizzazione presso la Questura o Commissariato o ufficio postale competente.

REQUISITI

Essere in possesso di regolare permesso di soggiorno

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  1. Passaporto valido;
  2. Permesso o carta di soggiorno in corso di validità;
  3. Nell’ipotesi di permesso di soggiorno scaduto, ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo ( la suddetta domanda deve essere stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso), unitamente al permesso di soggiorno scaduto;
  4. Presenza dell’intestatario scheda anagrafica in caso di coabitazione munito di documento di identità valido;
  5. Codice fiscale;
  6. Eventuali atti di nascita- matrimonio-divorzio, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale ( come previsto dall’art.2 DPR394/1999 e dall’art.2 del DPR 334/2004;
  7. Qualora titolari di patente di guida italiana e/o intestatari di veicoli dovrà essere compilato un modulo da ritirare presso l’ufficio anagrafe.


Per motivi di lavoro (circolare Ministero dell’Interno 20 febbraio 2007)

  1. Passaporto valido;
  2. Ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno
  3. Nulla osta dello sportello unico per l’immigrazione;
  4. Contratto di soggiorno stipulato presso lo sportello unico per l’immigrazione;
  5. Presenza dell’intestatario scheda anagrafica in caso di coabitazione munito di documento di identità valido;
  6. Codice fiscale del richiedente e degli eventuali familiari;
  7. Eventuali atti di nascita- matrimonio-divorzio, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale ( come previsto dall’art.2 DPR394/1999 e dall’art.2 del DPR 334/2004;


Per ricongiungimento familiare (circolare Ministero dell’Interno 43/ 2007)

  • Passaporto valido;
  • Visto d’ingresso per ricongiungimento;
  • Ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno;
  • Nulla osta della Questura o dello Sportello unico per l’immigrazione al ricongiungimento;
  • Presenza dell’intestatario scheda anagrafica in caso di coabitazione munito di documento di identità valido
  • Eventuali atti di nascita- matrimonio-divorzio, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale ( come previsto dall’art.2 DPR394/1999 e dall’art.2 del DPR 334/2004;


RINNOVO DELLA DIMORA ABITUALE

I cittadini extracomunitari devono rinnovare all’ufficiale di Anagrafe, presentandosi personalmente agli sportelli la dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno ( art.7 comma 3 DPR 223/89).

La mancata dichiarazione comporta, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno, previo avviso da parte dell’ufficio a provvedere nei successivi 30 giorni, la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente
(art. 11 DPR 223/1989 ).

ITER

L’Ufficiale di anagrafe, ricevuta la richiesta , effettua gli accertamenti necessari per verificare l’esistenza della dimora abituale avvalendosi anche degli Agenti di Polizia municipale; qualora proveniente da altro Comune trasmette al Comune di Precedente iscrizione anagrafica il relativo modello per la cancellazione.

Se l’accertamento è positivo il richiedente risulterà iscritto nell’anagrafe della popolazione residente.

Se l’accertamento risulta negativo verrà notificato al richiedente il motivo del mancato accoglimento.

Dalla data della notifica decorre il termine di trenta (30) giorni per inoltrare ricorso al Prefetto, ai sensi dell’art.2 Legge n. 1228/1954.

DECORRENZA

La cancellazione dall’anagrafe del Comune di precedente residenza e l’iscrizione nell’anagrafe del Comune di Jesi avranno la stessa decorrenza, cioè quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato all’Ufficio Anagrafe.

L’iscrizione anagrafica è gratuita

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge 24 dicembre 1954 n.1228
  • D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223
  • Legge 06 marzo 1998 n. 40
  • D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334
  • Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286
  • D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394
  • Circolare Ministeriale n. 42/2006
  • Circolare Ministero dell’Interno 20 febbraio 2007
  • Legge 28 maggio 2007 n. 68

Iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari

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