Le attività rumorose temporanee

Introdotti i diritti di segreteria

Per attività temporanea rumorosa si intende qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o che si svolge in modo non permanente nello stesso sito. Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica ai sensi del Regolamento delle attività rumorose.

Le attività rumorose temporanee possono riguardare in particolar modo:

Le attività temporanee che superano i limiti (orari e/o acustici) stabiliti dal Regolamento per le Attività Temporanee devono presentare, all’Ufficio Tutela Ambientale, apposita richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica comunale.

Diritti di segreteria

La D.G.C. n. 325 del 06/11/2014 ha introdotto il pagamento dei diritti di segreteria per il rilascio di autorizzazioni in deroga per manifestazioni a carattere temporaneo.
Se tali manifestazione rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale (scheda tipo 3), i relativi diritti di segreteria risultano fissati in € 30,00; in caso di manifestazioni che non rispettano gli orari ed i valori limite fissati dal Regolamento Comunale (scheda tipo 4) l'importo è di € 60,00.
L'attestazione di pagamento dovrà essere presentata unitamente alla richiesta di deroga e alla fotocopia del Documento d'identità.

Sanzioni

- Le violazioni alle prescrizioni impartite dal Comune di Jesi in applicazione alla presente disciplina sono punite con le sanzioni previste dall’art. 23 della L.R. n. 28 del 14/11/2001.

- L'Art. 23 “Sanzioni” della L. R. n. 28/2001 recita:
“1. La violazione delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dalla Regione, dalle province e dai comuni è punita con sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 20.000.000 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 447/1995.
2. Nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione previsti dalle disposizioni della presente legge e della legge n. 447/1995, il responsabile della violazione, oltre alla sanzione pecuniaria di cui al comma 1, è tenuto a porre in essere le azioni di risanamento per il rispetto dei limiti e dei valori suddetti. Nel caso di più violazioni della medesima specie, commesse nell'arco di centoventi giorni dalla precedente contestazione, al responsabile è revocato il provvedimento amministrativo abilitante all'esercizio dell'attività, laddove previsto.
3. Per l'erogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applica la L.R. 10 agosto 1998, n. 33.”

- Ai sensi della lett. a) comma 2 dell’art. 20 del Regolamento regionale n. 5 del 04/08/2011: “L’autorizzazione o l’attività soggetta a SCIA è sospesa:
a)per un periodo non inferiore a tre e non superiore a novanta giorni, nel caso di violazione delle disposizioni in materia … OMISSIS … di inquinamento acustico.”.

 

Gallerie

Le attività rumorose temporanee

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