Limitazioni alla circolazione per una migliore qualità dell'aria

Il divieto in vigore da venerdì 27 novembre a martedì 31 dicembre 2020

Il Comune di Jesi, con ordinanza n. 150 del 24/11/2020, ha stabilito la limitazione della circolazione per alcune categorie di veicoli in determinate fasce orarie al fine di consentire la riduzione delle concentrazioni delle polveri sottili nell'atmosfera.

Il divieto di transito nel territorio comunale, da parte dei veicoli diesel  di più vecchia immatricolazione a decorrere dal 27 Novembre al 31 Dicembre 2020, è in vigore nei giorni del lunedì e venerdì di ogni settimana, nelle fasce orarie 8.30-12.30 e 14.30-18.30.

1) CATEGORIE DI VEICOLI PER I QUALI SONO STABILITE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE SU STRADA:
a) autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e Euro 2 senza filtro antiparticolato;
b) veicoli commerciali leggeri ≤ 3,5 t di MTT diesel pre Euro e Euro 1 senza filtro antiparticolato;
c) veicoli commerciali pesanti > 3,5 t e ≤ 7,5 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
d) veicoli commerciali pesanti > 7,5 t e ≤ 14 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
e) veicoli commerciali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
f) veicoli commerciali pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e Euro 2, senza filtro antiparticolato;
g) trattori stradali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato;
h) trattori stradali pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1e Euro 2 senza filtro antiparticolato;
i) autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro, Euro 1 e Euro 2 senza filtro antiparticolato;
l) motocicli > 50 cm3 2 tempi pre Euro;
m) ciclomotori < 50 cm3 pre Euro.

Nota: MTT = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi).

2) IN DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO POSSONO CIRCOLARE I SEGUENTI VEICOLI:
1. veicoli elettrici, ibridi (motore elettrico e termico);
2. veicoli a metano e GPL, o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl);    
3. automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuola-bus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);
4. taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti;
5. veicoli delle Forze di Polizia;
6. veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
7. veicoli delle Forze Armate;
8. veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli della Guardia Medica; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti Locali e dei servizi tecnici delle aziende che eserciscono pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, ecc.) dotati di contrassegno, carri attrezzi adibiti al soccorso stradale;
9. veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità ed urgenza; veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica, o per esigenze sanitarie urgenti autocertificabili (in carta libera);
10. veicoli adibiti all’igiene urbana, limitatamente ai servizi di raccolta, allontanamento dei rifiuti e vuotatura fosse biologiche; 
11. veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della Strada;
12. auto funebri e veicoli al seguito delle cerimonie funebri, o veicoli al seguito di altre cerimonie se muniti di autocertificazione in (carta libera)in cui sia dichiarato anche il motivo ed il percorso da seguire;
13. autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato, con almeno tre persone a bordo (car-pooling);
14. veicoli speciali: mezzi agricoli e macchine operatrici. E’ consentito l’utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, siti nei luoghi compresi nelle aree interessate dal divieto di transito di cui al punto 3, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.
15. veicoli di cui al punto 1 lettere b) c) d) e) f) g) h) che effettuano operazioni di carico e scarico;
16. veicoli di aziende, di cui al punto 1 lettere b) c) d) e) f) g) h), che hanno la propria sede o il deposito all’interno del perimetro dell’area ove vige il divieto di transito;
17. veicoli attrezzati per il pronto intervento di impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici, i cui conducenti devono essere in possesso di autocertificazione (in carta libera) indicante gli estremi del veicolo, l’orario, l’indicazione del luogo di partenza e di destinazione ed il motivo dell’intervento;
18. veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell’’Ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri di revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
19. veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti; 
20. veicoli storici nell’ambito di manifestazioni, purchè con a bordo, ed esibibile agli addetti al controllo, l’attestato di storicità o il certificato di idoneità/omologazione rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici.                                                                                               
3) IL PERIMETRO DELL’AREA OVE VIGE IL SUDDETTO DIVIETO E’ FORMATO DALLE SEGUENTI INTERSEZIONI O VIE:
- INTERS. VIA ACQUASANTA  - VIA PARADISO – VIA  AGRARIA;
- INTERS. VIA TABANO – VIA MONTESECCO;
- INTERS. VIA DEL BURRONE – VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ – VIA MONTECAPPONE –  
  VIA COLLE ONORATO;
- INTERS. VIA ROMA – VIA BALDESCHI BALEANI;
- INTERS. VIA SPINA – VIA BALDESCHI BALEANI;
- INTERS. VIA MINONNA – VIA MISA – VIA PIANDELMEDICO;
- INTERS. VIA MISA – VIA MINONNA;
- INTERS. VIA FONTEDAMO – VIA RONCAGLIA
- INTERS. VIA FONTEDAMO – VIA PASTORE;
- INTERS. VIA FONTEDAMO – VIALE  DELL’INDUSTRIA;
- INTERS. VIA FONTEDAMO – VIA BRODOLINI;
- INTERS. VIA FONTEDAMO – VIA  ANCONA – VIA GHISLIERI;
- INTERS. VIA GHISLIERI – VIA DELLA FIGURETTA;
- INTERS. VIA ACQUATICCIO – VIA S. LUCIA;
- INTERS. VIA S. LUCIA  - VIA FRIULI;
- INTERS. VIA SAN MARCELLO – VIA LA LARGA;
- INTERS. VIA CALABRIA – VIA SABBIONI.

Limitazioni alla circolazione per una migliore qualità dell'aria

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