Obbligo rinnovabili negli edifici ai sensi del Dlgs. 28/2011

L’art. 11 del Dlgs. 28/2011 sancisce l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Per edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera m) i si intende un edificio che che ricade in una delle due seguenti categorie:

a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria”.

L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Inoltre gli impianti installati ai fini di adempiere agli obblighi del presente decreto possono accedere agli incentivi statali per la promozione delle fonti rinnovabili solo per la quota eccedente quella necessaria al rispetto dei limiti. E’ comunque possibile l’accesso a fondi di garanzia e di rotazione.

Gli obblighi si applicheranno alle richieste di titoli edilizi presentate a partire dal 31 maggio 2012.

Per le percentuali di copertura dei consumi con fonti rinnovabili, che peraltro sono crescenti nel tempo, si rimanda all’Allegato 3 della norma.

Obbligo rinnovabili negli edifici ai sensi del Dlgs. 28/2011

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy