P.g.t.u. - 13. Classifica funzionale delle strade e regolamento viario

13.1 Premessa

Il presente regolamento si riferisce alla classificazione della rete viaria tenendo in considerazione le infrastrutture da realizzare.

La tavola riferita alla utilizzazione della rete infrastrutturale e allegata nella pagina successiva, riporta l'attuale percezione dell'automobilista rispetto al sistema viario del Comune di Jesi. Parallelamente e' stata costruita la tavola riferita alla classificazione della viabilita'. Cio' consente di ottenere una adeguata valutazione dell'utilizzo del sistema e della sua gerarchizzazione. Le norme di Regolamento (distanze, veicoli annessi, etc.) sono quindi riferite alla tavola di classificazione della rete infrastrutturale e si applicano per il centro abitato (cosi' come definito dal D.L. n. 285 del 30.04.92 e della delibera comunale n. 976 del 4.10.1993) e per le aree esterne. 

 

13.2 Principali definizioni relativa alla viabilita'

Le principali definizioni relative alla viabilita' e il regolamento viario e' stato elaborato tenendo conto del nuovo codice della strada (D.L. Aprile 1992 n. 285), della direttiva emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici (G.U. del 24 giugno 1995 n. 146), della normativa C.N.R. sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade (B.U. 26 aprile 78 n. 60) e del decreto n. 147 del 26 Aprile 1993.
 
 

Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

Banchina: franco di sicurezza laterale normalmente trattata con lo stesso materiale della corsia.

Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o piu' corsie di marcia delimitata da segnaletica orizzontale di margine.

Piattaforma: insieme delle carreggiata e delle banchine laterali.

Piattaforma stradale

Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprieta' stradale normalmente soggetta ad esproprio e puo' essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

Fascia di rispetto 
 
 

13.3 Definizione e classificazione delle strade

La classificazione delle strade fa riferimento all'art. 2 del codice della strada e alle direttive, emesse dal Ministero dei lavori pubblici, per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico.

La principale causa di congestione del traffico urbano si identifica nella promiscuita' d'uso delle strade (tra veicoli e pedoni, tra movimenti e soste, tra veicoli pubblici collettivi e veicoli privati individuati). Pertanto la definizione della circolazione stradale richiede in primo luogo la definizione di un'idonea classifica funzionale delle strade.

Detta classifica individua, infatti, la funzione preminente o l'uso piu' opportuno, che ciascun elemento viario deve svolgere all'interno della rete stradale urbana, per risolvere i relativi problemi di congestione e sicurezza del traffico, in analogia e stretta correlazione agli strumenti urbanistici che determinano l'uso delle diverse aree esterne alle sedi stradali.

Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A: Autostrade

A1: Strade di scorrimento veloce

B: Strade extraurbane principali

C: Strade extraurbane secondarie

D: Strade urbane di scorrimento

D1: Strade interquartiere

E: Strade urbane di quartiere

E1: Strade locali interzonali

F: Strade locali 
 
 

13.4 Descrizione delle differenti tipologie di strade

a - autostrade: strade extraurbane o urbane a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, prive di intersezioni a raso e di accessi privati, dotate di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservate alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinte da appositi segnali di inizio e fine. Devono essere attrezzate con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi di corsie di decelerazione e di accelerazione. La funzione delle autostrade e' quella di rendere avulso il centro abitato dai problemi del suo traffico di attraversamento, traffico - questo - che non ha interessi specifici con il centro medesimo in quanto ad origine e destinazioni degli spostamenti. Nel caso di vaste dimensioni del centro abitato, alcuni tronchi terminali delle autostrade extraurbane - in quanto aste autostradali di penetrazione urbana - hanno la funzione di consentire un elevato livello di servizio anche per la parte finale (o iniziale) degli spostamenti di scambio tra il territorio extraurbano e quello urbano. Per questa categoria di strade sono ammesse solamente le componenti di traffico relative ai movimenti veicolari nei limiti di quanto previsto all'articolo 175 del nuovo Codice della Strada ed all'articolo 372 del relativo Regolamento di esecuzione. Ne risultano pertanto escluse, in particolare, le componenti di traffico relative ai pedoni, ai velocipedi, ai ciclomotori, alla fermata ed alla sosta (salvo quelle di emergenza).

a1 - strade di scorrimento veloce: intermedie tra le autostrade e le strade di scorrimento (e' una classificazione intermedia prevista dalle direttive). Le strade di scorrimento assolvono la funzione, oltre a quella precedentemente indicata per le autostrade nei riguardi del traffico di attraversamento e del traffico di scambio, di garantire un elevato livello di servizio per gli spostamenti a piu' lunga distanza propri dell'ambito urbano (traffico interno al centro abitato).

Per questa categoria di strade e' prevista dall'articolo 142 del nuovo Codice della Strada la possibilita' di elevare il limite generalizzato di velocita' per le strade urbane, pari a 50 km/h, fino a 70 km/h. Nel caso di presenza di corsie o sedi riservate ai mezzi pubblici di superficie, i veicoli devono comunque disporre di ulteriori due corsie per senso di marcia. Su tali strade di scorrimento sono ammesse tutte le componenti di traffico, escluse la circolazione dei veicoli a trazione animale, dei velocipede e dei ciclomotori e' ed esclusa altresi' la sosta dei veicoli, salvo che quest'ultima risulti separata con idonei spartitraffico.

b - strade extraurbane principali: strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, prive di intersezioni a raso, con accessi alle proprieta' laterali coordinati, contraddistinte dagli appositi segnali di inizio e fine, riservate alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Devono essere attrezzate con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

c - strade extraurbane secondarie: strade ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

d - strade urbane di scorrimento: strade a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

d1 - strade interquartiere: sono classificate strade interquartiere quelle intermedie tra quelle di scorrimento e quelle di quartiere (e' una classificazione intermedia prevista dalla direttiva).

E - strade urbane di quartiere: strade ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata. Le strade di quartiere hanno funzione di collegamento tra settori e quartieri limitrofi o, per i centri abitati di piu' vaste dimensioni, tra zone esterne di un medesimo settore o quartiere (spostamenti di minore lunghezza rispetto a quelli eseguiti sulle strade di scorrimento, sempre interni al centro abitato). In questa categoria rientrano, in particolare, le strade destinate a servire gli insediamenti principali urbani e di quartiere (servizi, attrezzature, etc.), attraverso gli opportuni elementi viari complementari. Sono ammesse tutte le componenti di traffico, compresa anche la sosta delle autovetture purche' esterna alla carreggiata e provvista di apposite corsie di manovra.

e1 - strade locali interzonali: le strade locali interzonali sono intermedie tra quelle di quartiere e quelle locali (classificazione intermedia prevista dalla direttiva).

f - strade locali: strade urbane ed extraurbane opportunamente sistemate non facenti parte degli altri tipi di strade. Le strade locali sono al servizio diretto degli edifici per gli spostamenti pedonali e per la parte iniziale o finale degli spostamenti veicolari privati. In questa categoria rientrano, in particolare, le strade pedonali e le strade parcheggio; su di esse non e' comunque ammessa la circolazione dei mezzi di trasporto pubblico collettivo. 
 
   

13.5 Classificazione delle strade extraurbane per esigenze di carattere amministrativo

Le strade extraurbane si distinguono in:

a - statali, quando:

a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;

b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;

c) congiungono tra loro i capoluoghi dei regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;

d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;

e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

b - regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione, ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se cio' sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

c - provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o piu' capoluoghi di comuni tra loro, ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se cio' sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

d - comunali, quanto congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le localita' che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettivita' comunale. Ai fini del presente codice la strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.

Le strade urbane sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti. 
   

13.6 Fasce di rispetto e aree di visibilita' nei centri abitati

Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel presente regolamento viario in relazione alla tipologia delle strade.

A1 Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati

1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 30 m per le strade di tipo A (autostrade);

b) 20 m per le strade di tipo D (strada urbana di scorrimento);

c) 10 e 5 m per le strade di tipo D1 (strada interquartiere); in particolare va previsto:

- 10 m per le zone con destinazione urbanistica di espansione (zone C);

- 5 m per tutte le altre destinazioni di zona, fatte salve le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti.

d) per le strade di quartiere (E) e locali (F) non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione; si rimanda alle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti.

Le fasce di rispetto devono essere congruenti alle norme sismiche, (minima distanza tra il contorno dell'edificio e il ciglio opposto della strada, compresa la carreggiata), in attuazione alla legislazione vigente e in relazione al grado di sismicita'.

2. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

a) 3 m per strade di tipo A;

b) 2 m per strade di tipo D.

Non sono stabilite distanze minime dal confine stradale per le altre strade.

A2 Disposizioni di carattere generale nei centri abitati

1. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel punto 1 devesi aggiungere l'area di visibilita' determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitati le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento (paragrafo A1) a seconda del tipo di strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

2. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati e' vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalita' dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

3. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformita' ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese. 
 
 

13.7 Fasce di rispetto ed aree di visibilita' fuori dai centri abitati

Fuori dai centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti le fasce di rispetto e tutela delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel presente regolamento viario in relazione alla tipologia delle strade.

B1 Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

1. Fuori dei centri, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 60 m per strade di tipo A (Autostrade);

b) 40 m per strade di tipo B (Strade extraurbane principali);

c) 30 m per strade di tipo C (Strade extraurbane secondarie);

d) 20 m per strade di tipo F (Strada extraurbana locale);

e) 10 m per le strade vicinali sempre di tipo F (definite dall'art. 3, comma 1, n. 52 del codice).

2. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano gia' esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

a) 30 m per strade di tipo A;

b) 20 m per strade di tipo B;

c) 10 m per strade di tipo C.

3. Le distanze dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e costituzione, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

a) 5 m per strade di tipo A, B;

b) 3 m per strade di tipo C ed F.

B2 Disposizioni di carattere generale fuori dai centri abitati

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non puo' essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

2. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non puo' essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre i 30 cm dal suolo.

3. La distanza dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non puo' essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 4, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

4. La distanza dal confine stradale, fuori dei centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non puo' essere inferiore alla profondita' dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non puo' essere inferiore a 3 m.

5. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel punto B1 devesi aggiungere l'area di visibilita' determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

6. In corrispondenza e all'interno degli svincoli e' vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.

7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.

8. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

B3 Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurarsi, fuori della proprieta' stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal presente regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.

2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.

3. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, e' soggetta alle seguenti norme:

a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati al paragrafo B1.

b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto e' delimitata verso le proprieta' latistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata al paragrafo B1 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

P.g.t.u. - 13. Classifica funzionale delle strade e regolamento viario

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