Provvedimenti per la riduzione delle polveri sottili PM10

Tutti i provvedimenti in vigore

In considerazione dei sempre più frequenti superamenti del valore limite della media giornaliera prevista per il PM10 (50 μg/mc), l’Amministrazione Comunale intende proporre una serie di provvedimenti, che tarati sugli effettivi eventi di superamento dei limiti, consentano di tenere sotto controllo la concentrazione di polveri sottili (PM10) nell’aria ambiente del territorio comunale di Jesi. 

PROVVEDIMENTI DI LIVELLO 1

I provvedimenti seguenti sono attuati indipendentemente dal numero di superamenti del limite di concentrazione del PM10 di 50 μg/mc, e sono costituiti da:

  1. Divieto dal 1 gennaio al 31 marzo e dal 1 ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, su tutto il territorio comunale, di accensione di fuochi liberi a cielo aperto per la combustione di qualunque materiale di origine vegetale, quali, ad esempio, gli scarti vegetali originati da potature o sfalci.
  2. Riduzione dal 1 Novembre al 15 Aprile (stagione termica) del periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento, che potranno rimanere in funzione al massimo per 8 (otto) ore giornaliere (ai sensi del DPR 412/93 e smi il Comune di Jesi rientra in zona climatica D con periodo di accensione 1 Novembre – 15 Aprile per 12 ore giornaliere).
    Sono esclusi:
    • gli impianti degli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi gli edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
    • gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.1 (3) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
    • gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.6 (1) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero piscine, saune e assimilabili;
    • le strutture che per fini istituzionali o di servizio o per processi produttivi devono necessariamente rimanere in funzione per 24 ore (es: centrali operative di Forze dell’Ordine, impianti a ciclo produttivo continuo, ecc.);
    • gli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
    • gli impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, al solo fine di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.
  3. Riduzione, dal 1 Novembre al 15 Aprile (stagione termica), della temperatura dell’aria negli ambienti, misurata come indicato all’art.1 comma 1, lettera w, del DPR n. 412/1993, a max 17° C con tolleranza di ± 2°C per gli edifici rientranti nella categoria E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) di cui al D.P.R. n. 412/1993, e max 19° con tolleranza di ± 2°C per gli edifici non rientranti nella categoria E.8 dello stesso decreto.
    Sono esclusi:
    • gli ambienti adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
    • gli edifici rientranti nella categoria E.6 (1) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero piscine, saune e assimilabili;
    • gli ambienti degli edifici classificati come E.8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili) nel caso in cui la presente prescrizione osti con le esigenze tecnologiche o di produzione (vedi ad es. impianti a ciclo produttivo continuo).
  4. divieto di utilizzo, nella pulizia stradale, delle spazzatrici non dotate di impianto di aspirazione con filtro antiparticolato e dei soffiatori.
  5. obbligo di  bagnatura costante e periodica delle aree di cantiere (cumuli di materiale, strade di cantiere, etc.) nonché delle ruote dei mezzi in uscita dalle stesse, intensificando tali operazioni nei periodi di massima attività anemologica e di siccità.
  6. Nelle attività produttive di panificazione e ristorazione che ricadono nell’intero territorio comunale è vietata la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie inclusi i forni chiusi o aperti ed i foconi per le griglie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili che garantiscano un abbattimento almeno dell’80% delle emissioni di polveri e che inoltre abbiano predisposto una presa fiscale a monte di tali sistemi ed una a valle per eventuali controlli.
    • Censimento e controllo: Obblighi dei titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione 
      I titolari delle attività produttive di panificazione e ristorazione devono comunicare al Comune, mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., le seguenti informazioni:
      ragione sociale, indirizzo dell’attività, descrizione del sistema di combustione della biomassa, tipo, denominazione commerciale e marca dell’impianto di abbattimento delle polveri eventualmente già operante o installato in attuazione del presente regolamento, efficienza del medesimo impianto installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM10, ditta installatrice, copia delle fatture IVA di fornitura dell’impianto e di installazione del medesimo.
  7. nell’ambito del procedimento per il rinnovo dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera per le attività produttive, gli uffici comunali preposti propongono all’ente competente al rilascio di prescrivere  una riduzione delle emissioni di polveri totali ed ossidi di azoto in modo da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai  limiti già autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti pari o inferiori al 45% di quelli nazionali e fatti salvi in ogni caso i limiti di emissione previsti dalla normativa di settore qualora più restrittivi.
  8. è vietato l’utilizzo di olio combustibile BTZ ai sensi del Dlgs. 152/2006 parte quinta.
  9. obbligo a partire dalla stagione termica 2021/2022, nel caso di accensione di apparecchi termici a biomassa solida (caminetti, stufe, etc.), di utilizzo di pellet certificato classe A1 (UN EN 17225-2:2014);
  10. per gli impianti o apparecchi a biomassa solida istallati negli anni solari precedenti, a partire dalla  stagione termica 2021/2022 e prima dell’accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull’impianto o sull’apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l’operazione.

PROVVEDIMENTI DI LIVELLO 2

Tale provvedimento risulta aggiuntivo ai provvedimenti di livello 1 e viene invece adottato dal Sindaco, entro le ore 13 del primo giorno feriale successivo a quello di pubblicazione del superamento del valore limite di 50 μg/mc di PM10, rilevata dalla centralina della Provincia di Ancona dopo il 15° superamento di tale limite:

  • Durante la stagione di riscaldamento limitazione all'accesso e alla circolazione, dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30, sul territorio comunale individuato nell’Appendice 1 per n. 3 (tre) giorni a settimana da definirsi nell’Ordinanza di adozione per le categorie di veicoli di cui all’Appendice 2.

Qualora l’anno solare dovesse chiudersi con un numero di superamenti maggiore del limite di legge (35 superamenti del valore limite di PM10 nell’arco dell’anno), i provvedimenti di cui al presente articolo potranno essere applicati fino a conclusione della stagione termica dell’anno successivo al fine di prevenire per l’anno in corso il verificarsi di elevati livelli di PM10 attribuibili al cumulo delle emissioni derivanti da traffico e da riscaldamento ed alle particolari condizioni meteorologiche che ostacolano la dispersione degli inquinanti.

PROVVEDIMENTI DI LIVELLO 3

I provvedimenti seguenti sono attuati, in base al numero di superamenti del limite di concentrazione del PM10 di 50 μg/mc, come di seguito specificato:

  • dopo la verifica di avvenuto superamento per il terzo giorno naturale consecutivo e se tale evento avviene tra il 15° ed il 35° superamento del limite giornaliero di 50 μg/mc;
  • dopo ogni superamento, se tale evento avviene dopo il 35° superamento del limite giornaliero di 50 μg/mc;

Tali provvedimenti avranno durata di 4 (quattro) giorni e saranno prorogati di ulteriori 4 (quattro) giorni, qualora il quarto giorno dall’emanazione dell’ordinanza del Sindaco, permanga il superamento del limite di concentrazione del PM10 di 50 μg/mc. Tale principio sarà applicato anche al quarto giorno di ogni eventuale proroga.

I provvedimenti di livello 3 integrano i provvedimenti previsti dal livello 2 e sono costituiti da:

  1. limitazione dell'accesso e della circolazione dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30, nella viabilità ad uso pubblico sul territorio comunale individuato nell’Appendice 1, per le categorie di veicoli di cui all’Appendice 2, per 4 (quattro) giorni consecutivi ed eventuali proroghe;
  2. limitazione dell’accesso e della circolazione per tutti gli altri veicoli, con targhe alterne: è consentita la circolazione, nei giorni pari, dei veicoli con le targhe che terminano con cifra pari, nei giorni dispari dei veicoli con le targhe con ultima cifra dispari;
  3. Divieto, durante la stagione termica (1 Novembre – 15 Aprile), negli edifici pubblici e privati, di accensione di caminetti, stufe, termocamini o termostufe alimentati a biomasa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.) utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni e solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell’unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato. Il divieto è esteso anche agli impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio dehors invernali). 
    Sono esentati dal divieto tutti i sistemi a combustione superiore o uguale alla classe 3 di cui al DM 7/11/2017 n. 186 ossia che abbiano prestazioni emissive superiori a quelle indicate nella tabella 1 dell’allegato 1 del medesimo DM in relazione alla classe 3 o superiore.

MISURE INTEGRATIVE

Bike Sharing
Nell’ambito della mobilità sostenibile, è in essere il sistema di Bike Sharing "JESINBICI", tramite il quale è possibile muoversi liberamente contribuendo a migliorare la mobilità e la qualità dell’aria. Sono attualmente installate n. 4 stazioni per un totale di 36 postazioni e dalle 15 alle 21 biciclette a pedalata assistita. Il suddetto servizio prevede l'utilizzo di biciclette elettriche pubbliche, dislocate in quattro distinte zone della città: stazione ferroviaria, Piazza Pergolesi, ai giardini pubblici di viale Cavallotti e all’Oasi di Ripa Bianca. L’energia per alimentare le biciclette elettriche sarà garantita da una pensilina fotovoltaica a copertura del ciclo posteggio della stazione, così da garantire un servizio a zero impatto ambientale. Ogni cittadino, munito della tessera elettronica, può effettuare il prelievo della bicicletta da uno dei quattro posteggi e raggiungere il luogo di destinazione, avendo poi cura di ricollocarla nel medesimo o in un altro posteggio. 
La dislocazione dei ciclo posteggi è studiata sia per favorire la mobilità dei pendolari (chi viene in treno da Ancona o dalla Vallesina e deve raggiungere il centro o viceversa), sia per incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi da parte dei cittadini di Jesi che hanno modo di avere a disposizione le biciclette elettriche in due punti centrali della città, come piazza Pergolesi ed i giardini, oltre che in una zona a forte valenza ambientale come l’Oasi di Ripa Bianca.

Progetto Piedibus
Per ridurre la concentrazione di traffico attorno alle scuole e contribuire contestualmente a ridurre l’inquinamento atmosferico, attualmente è in essere il progetto “Piedibus”: un servizio gratuito costituito da un autobus umano fatto di una carovana di bambini in movimento accompagnati da due adulti, con capolinea, fermate e orari e un percorso prestabilito che accompagna i bambini nel tragitto fino a scuola, e al ritorno a casa, in modo sicuro, ecologico e salutare, incentivando così anche la regolare attività fisica e supportando i bambini nell’apprendimento di nozioni sulla sicurezza stradale, in modo da avviarli verso una graduale autonomia. 
Car-pooling
Il Comune promuove le iniziative da parte dei cittadini finalizzate ad organizzare i propri spostamenti in auto con il sistema della domanda e dell’offerta di un passaggio in auto. Per car-pooling si intende l’uso condiviso di automobili private tra un gruppo di persone, con il fine principale di ridurre i costi di spostamento. Il carpooling è uno degli ambiti di intervento della cosiddetta mobilità sostenibile, in quanto consente di ridurre il numero di auto in circolazione con effetti benefici su inquinamento, congestione stradale e necessità di infrastrutture. 

Domeniche ecologiche
Saranno previste durante l’anno almeno n. 5 “Domeniche ecologiche” da attuarsi fra Novembre e Marzo realizzate tramite limitazioni e/o divieti al traffico veicolare in porzioni del territorio Comunale.

Limitazioni alla velocità dei veicoli
Riduzione della velocità di transito dei veicoli in particolari aree del centro abitato da individuare in sede di emanazione della relativa ordinanza o atto equipollente.

Il lavaggio delle strade
Avviare l’attività di lavaggio delle strade urbane: tale operazione verrà riproposta sistematicamente quale intervento integrativo per il controllo delle polveri sottili ad integrazione dei provvedimenti di livello 2 e 3.

Campagne di sensibilizzazione
Verrà predisposta una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sull’inquinamento prodotto dagli impianti ed apparecchi di riscaldamento domestico a biomasse solide invitando a non utilizzare tali sistemi contestualmente ad altro impianto di riscaldamento.

Provvedimenti per la riduzione delle polveri sottili PM10

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