Sentenza di divorzio

Col termine "sentenza di divorzio" si intendono le seguenti sentenze emesse dall'Autorità Giudiziaria italiana:

  • di scioglimento del matrimonio civile;
  • di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
  • di delibazione di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio.

Il "divorzio" acquista validità a tutti gli effetti di legge, anche nei confronti dei terzi, a seguito dell'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio cui si riferisce.

Presso l'ufficio di Stato Civile di Jesi si annotano le sentenze relative ai matrimoni celebrati a Jesi oppure celebrati all'estero e trascritti sui registri di Stato Civile di Jesi.

L'Ufficiale di stato civile provvede ad eseguire l'annotazione a seguito del ricevimento della sentenza (passata in giudicato, quindi definitiva) da parte della Cancelleria del Tribunale, della Corte d'Appello, del Consolato Italiano per le sentenze straniere di divorzio.

Il cittadino può verificare l'avvenuta variazione del suo stato civile recandosi presso l'Ufficio Stato Civile, munito di un valido documento di riconoscimento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGE 1.12.1970, n. 898 e successive modificazioni
D.P.R. 3.11.2000 N. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.

Sentenza di divorzio

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy