TASI - Tributo per i servizi indivisibili - Anno 2014

Anno 2014

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) si applica ai possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli

CHI DEVE PAGARE
La TASI è dovuta sia dai proprietari e/o titolari di diritti reali di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie), sia dai detentori a qualsiasi titolo dei suddetti fabbricati.

N.B.: per l'anno 2014, l’imposta non è dovuta né dal proprietario, né dall’eventuale occupante se l’unità immobiliare è classificata nel gruppo A non abitazione principale o nelle categorie C2, C6, C7 non pertinenza, avendo il Comune azzerato l’aliquota per tali categorie di immobili.
Per gli immobili per i quali è stata deliberata un’aliquota diversa da zero (ad es.: immobili gruppo B e D e categorie C1, C3, C4 e C5), se occupati da un soggetto diverso dal possessore, l’occupante versa la TASI nella misura del 10% dell’ammontare dovuto; il restante 90% è versato dal possessore.

In caso di più possessori o detentori, ogni possessore od ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione avendo riguardo, per la propria quota, alla destinazione dell’immobile, ferma restando la solidarietà dell’obbligazione tributaria tra possessori o tra detentori.

ALIQUOTE ANNO 2014 (delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 22 maggio 2014)

3,0 per mille:

  • abitazione principale e relative pertinenze (incluse categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze);
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministro Infrastrutture 22.04.2008;
  • abitazione principale e relative pertinenze del coniuge assegnatario della ex casa coniugale in caso di separazione legale o divorzio;
  • unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata;

 

2,5 per mille:

  • immobili categoria C1, C3, C4 e C5;
  • immobili gruppo B e D (con esclusione categoria D10 fabbricati rurali strumentali);
  • fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati;

 

0,0 per mille:

  1. immobili gruppo A non abitazione principale e categorie C2, C6, C7 non pertinenza
  2. fabbricati rurali ad uso strumentale
  3. aree fabbricabili
  4. alloggi regolarmente assegnati dall’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica;
  5. abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE, purché non locate.

 

L’abitazione principale e le relative pertinenze sono quelle definite dalla disciplina IMU, confermando le relative assimilazioni (a tal proposito si precisa che l’abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente e certificata, purché non locata, è equiparata all’abitazione principale, anche ai fini dell’applicazione delle detrazioni).

DETRAZIONI

Per le abitazioni principali e relative pertinenze e per le fattispecie a queste assimilate si applicano le seguenti detrazioni: 
 

Rendita catastale (abitazione principale + pertinenze)
Detrazione
Fino a € 450,00
100,00
Da € 450,01 a € 550,00
75,00
Da € 550,01 a € 700,00
50,00
Da € 700,01 a € 850,00
25,00
Oltre € 850,00
0,00


CALCOLO DELL'IMPOSTA

Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, l’occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l’occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

La base imponibile della TASI è la stessa dell’IMU: si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati (N.B.: l'aumento percentuale va applicato sempre, anche sulle nuove rendite catastali), moltiplicata per i seguenti coefficienti:

  • 160 per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7;
  • 140 per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5;
  • 80 per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5);
  • 55 per i fabbricati categoria catastale C/1;

Al valore imponibile ottenuto si applica l’aliquota deliberata dal Comune, ottenendo così l’imposta dovuta.

Dall'imposta ottenuta per l’abitazione principale e relative pertinenze si toglie la detrazione, se spettante. La detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita, va rapportata al periodo dell’anno in cui l’immobile è utilizzato come abitazione principale ed alla quota di possesso.

RIDUZIONI

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico e artistico e per i fabbricati dichiarati  inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (per il periodo in cui sussistono le condizioni), così come previsto anche ai fini IMU.

VERSAMENTI
La TASI è autoliquidata dai contribuenti e versata attraverso il modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario, con arrotondamento all’unità di euro per difetto / eccesso se la frazione è inferiore o uguale / superiore a € 0,49, alle seguenti scadenze:

  • entro il 16 giugno versamento del 50% dell’imposta dovuta con applicazione delle aliquote deliberate per l’anno 2014 e pubblicate alla data del 31 maggio (è facoltà pagare in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno 2014);
    I cittadini con immobili nel Comune di Jesi che non riusciranno a rispettare la scadenza del 16 giugno fissata dallo Stato per il versamento della prima rata della TASI non dovranno pagare né sanzioni né interessi se il pagamento avverrà entro il 30 giugno
  • entro il 16 dicembre versamento del saldo dell’imposta con applicazione delle aliquote deliberate per l’anno 2014.


Codici tributo da utilizzare per il versamento:

  • 3958 abitazione principale e relative pertinenze;
  • 3961 altri fabbricati. 

 

IMPORTO MINIMO

Non è dovuta l'imposta se complessivamente è inferiore o uguale a € 6,00, considerando tutti gli immobili posseduti o detenuti dal contribuente e per l’intero periodo d’imposta. 

COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA

In caso di omesso o insufficiente versamento, il contribuente può versare l'imposta unitamente alle sanzioni ridotte, calcolate come segue:

  • 0,2% dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;
  • 3,00% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
  • 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 31° giorno ad un anno dalla scadenza prevista per il versamento dell’acconto o del saldo;

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (per l’anno 2014 fissati nella misura dell’1,00% e dal 1° gennaio 2015 nella misura dello 0,50%) con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.

E' necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi, e comunicare l'avvenuto versamento all'ufficio.

 

COME CHIEDERE IL RIMBORSO

Il contribuente può richiedere, entro 5 anni dal giorno del versamento oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, il rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta, utilizzando l'apposita istanza. 

DICHIARAZIONI

La dichiarazione, redatta sul modello che verrà messo a disposizione dal Comune, va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, consegnandola direttamente all'Ufficio Tributi o spedita per posta con raccomandata senza avviso di ricevimento, indirizzata a: Comune di Jesi, Servizio Tributi, p.zza Ghislieri n. 3, Jesi (AN) o tramite pec: protocollo.comune.jesi@legalmail.it

Ai fini della dichiarazioni TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Gallerie

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