TASI - Tributo per i servizi indivisibili - Anno 2015

Anno 2015

PRESUPPOSTO
Presupposto di legge per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

CHI DEVE PAGARE
La TASI è dovuta sia dai proprietari e/o titolari di diritti reali di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie), sia dagli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei suddetti fabbricati.

Per le unità immobiliari alle quali si applica un’aliquota diversa da zero (ad es.: immobili gruppo B e D e categorie C1, C3, C4 e C5), se occupate da un soggetto diverso dal possessore, il detentore versa la TASI nella misura del 10% dell’ammontare dovuto; il restante 90% è versato dal possessore.

N.B.: se l’unità immobiliare è classificata nel gruppo catastale A e non è abitazione principale del proprietario oppure se è classificata nelle categorie C2, C6, C7 e non è pertinenza di abitazioni principali, la TASI non è dovuta né dal proprietario, né dall’eventuale inquilino od occupante, avendo il Comune azzerato l’aliquota per tali immobili (ad esempio le cosiddette seconde case tenute a disposizione oppure locate).

ALIQUOTE ANNO 2015 (delibera di Consiglio Comunale n. 206 del 17 dicembre 2014)

3,0 per mille:

  • abitazione principale e relative pertinenze (incluse categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze);
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministro Infrastrutture 22.04.2008;
  • casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • l’unità immobiliare e relative pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, purché non adibite ad uso commerciale o locate, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • una ed una sola unità immobiliare di tipo abitativo posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, purché pensionati nei rispettivi Paesi di residenza ed a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;


2,5 per mille:
  • fabbricati del gruppo catastale B e D (con esclusione categoria D10)
  • fabbricati delle categorie catastali C1, C3, C4 e C5;
  • fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati (cosiddetti beni merce);


0,0 per mille:

  • aree fabbricabili;
  • altri fabbricati (immobili gruppo A non abitazione principale; categorie C2, C6, C7 non pertinenza di abitazione principale; fabbricati rurali ad uso strumentale; alloggi regolarmente assegnati dall’ERAP; abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE).
L'abitazione principale e le relative pertinenze sono quelle individuate e definite dalla disciplina dell’IMU, a cui si rimanda.


DETRAZIONI
Per le suddette categorie di immobili alle quali si applica l’aliquota del 3,0 per mille sono deliberate le seguenti detrazioni:

Rendita catastale (abitazione + pertinenze)
Detrazione
Fino a € 450,00
100,00
Da € 450,01 a € 550,00
75,00
Da € 550,01 a € 700,00
50,00
Da € 700,01 a € 850,00
25,00
Oltre € 850,00
0,00


La detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita, va rapportata alla quota di possesso ed al periodo dell’anno in cui l’utilizzo dell’immobile è tale da rendere applicabile la suddetta aliquota.

 

CALCOLO DELL’IMPOSTA

Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, l’occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l’occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

In caso di più possessori, ognuno di essi determina la TASI in ragione della propria percentuale di possesso avendo riguardo, per la propria quota, alla destinazione dell’immobile, ferma restando, in caso di inadempimento, la solidarietà dell’obbligazione tributaria.
Per esempio, se un’abitazione è posseduta in parte da un soggetto che la utilizza come abitazione principale ed in parte da un altro soggetto che la utilizza come immobile a disposizione, il primo verserà la TASI con l’aliquota del 3,0 per mille, rapportata alla propria quota di possesso (e così anche la detrazione, se spettante), mentre il secondo non verserà nulla a titolo di TASI (ma verserà l’IMU), in quanto l’aliquota deliberata per le abitazioni diverse da quelle principali è pari a zero.

La base imponibile della TASI è la stessa dell’IMU: si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati (N.B.: anche le nuove rendite catastali), moltiplicata per i seguenti coefficienti:

  • 160 per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7;
  • 140 per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5;
  • 80 per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5);
  • 55 per i fabbricati categoria catastale C/1;

Al valore imponibile si applica l’aliquota deliberata dal Comune, ottenendo così l’imposta dovuta (alla quale va sottratta la suddetta detrazione, se spettante).

L’imposta dovuta, determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale sull’immobile, va infine suddivisa tra possessore ed occupante, se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal possessore, nelle rispettive percentuali del 90% e 10%.

CASI PARTICOLARI
Si illustrano di seguito alcuni casi particolari di calcolo della quota del tributo (10%) a carico degli eventuali occupanti delle unità immobiliari.

Nelle ipotesi in cui l’unità è abitazione principale o assimilata, così come definita ai fini IMU, l’obbligo di versamento ricade interamente sul possessore e non anche sull’occupante.

In caso di più occupanti aventi lo stesso titolo (es.: cointestatari dello stesso contratto) il versamento del tributo complessivamente dovuto è eseguito da uno di essi, ferma restando, in caso di inadempimento, la solidarietà dell’obbligazione tributaria.

In caso di occupazioni solo parziali o frazionate dello stesso immobile, ciascun occupante (compreso il titolare del diritto reale) determina l’imposta da versare in ragione della quota di utilizzo oggettivamente desumibile dal titolo in base al quale è effettuata la singola occupazione (ad esempio in rapporto alla superficie occupata). 

In quest’ipotesi ricadono, per esempio, gli immobili a destinazione produttiva parzialmente o totalmente locati a più imprese, che detengono l’immobile ciascuna per la propria quota.

RIDUZIONI
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico e artistico e per i fabbricati dichiarati  inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (per il periodo in cui sussistono le condizioni), così come previsto anche ai fini IMU.

È ridotta di due terzi l’imposta dovuta per una ed una sola unità immobiliare di tipo abitativo posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, purché pensionati nei rispettivi Paesi di residenza ed a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

ESENZIONI

  • Immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • Immobili di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. n. 504/1992.


VERSAMENTI E SCADENZE
La TASI è versata attraverso il modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario, con arrotondamento all’unità di euro per difetto / eccesso se la frazione è inferiore o uguale / superiore a € 0,49, alle seguenti scadenze:

  • entro il 16 giugno 2015: versamento del 50% dell’imposta dovuta con applicazione delle aliquote deliberate per l’anno 2014 (coincidenti con quelle deliberate per il 2015);
  • è facoltà pagare in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno 2015, applicando le aliquote già deliberate per l’anno 2015;
  • entro il 16 dicembre 2015: versamento del saldo dell’imposta con applicazione delle aliquote deliberate per l’anno 2015;


Codici tributo da utilizzare per il versamento:

  • 3958 abitazione principale e relative pertinenze;
  • 3961 altri fabbricati.


IMPORTO MINIMO 
Non è dovuta l'imposta se complessivamente è inferiore o uguale a € 6,00, considerando tutti gli immobili posseduti o detenuti dal contribuente e per l’intero periodo d’imposta.

COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA
In caso di omesso o insufficiente versamento, il contribuente può versare l'imposta unitamente alle sanzioni ridotte, calcolate come segue:

  • 0,2% dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;
  • 3,00% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
  • 3,33% dell’imposta se la regolarizzazione avviene dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
  • 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno ad un anno dalla scadenza prevista per il versamento dell’acconto o del saldo;

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (per l’anno 2014 fissati nella misura dell’1,00% e dal 1° gennaio 2015 nella misura dello 0,50%) con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.

' necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi, e comunicare l'avvenuto versamento all'ufficio. 

COME CHIEDERE IL RIMBORSO
Il contribuente può richiedere, entro 5 anni dal giorno del versamento oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, il rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta, utilizzando l'apposita istanza. 

DICHIARAZIONI
Ai fini della TASI l’obbligo dichiarativo sorge nei casi in cui i dati necessari per la determinazione del tributo non sono fruibili da parte del Comune, applicandosi a tal fine le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. Di conseguenza, l’ipotesi più frequente di obbligo dichiarativo sorge in capo ai possessori ed ai detentori di immobili, che non siano abitazioni principali o assimilate, occupati da uno o più soggetti diversi dal possessore (immobili del gruppo B e D e categorie C1, C3, C4 e C5), non essendo tale informazione in possesso dell’ufficio impositore.
La dichiarazione, redatta sul modello messo a disposizione dal Comune (disponibile tra i documenti allegati di questa pagina), va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, consegnandola direttamente all'Ufficio Tributi o spedita per posta con raccomandata, indirizzata a: Comune di Jesi, Servizio Tributi, p.zza Ghislieri n. 3, Jesi (AN) o tramite pec: protocollo.comune.jesi@legalmail.it.
Le dichiarazioni già presentate ai fini ICI o IMU si considerano valide anche per la TASI, in quanto compatibili.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Gli enti non commerciali non utilizzano il modello messo a disposizione dal Comune, ma inviano in modalità telematica l’apposito modello ministeriale «IMU/TASI ENC».

 

Gallerie

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