TASI - Tributo per i servizi indivisibili - Anno 2019

Anno 2019

PRESUPPOSTO
Presupposto di legge per l’applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, fatte salve tutte le eccezioni ed esenzioni stabilite dalle norme di legge.

CHI DEVE PAGARE
La TASI è dovuta sia dai proprietari e/o titolari di diritti reali di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie), sia dagli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei suddetti fabbricati.

Per le unità immobiliari alle quali si applica un’aliquota diversa da zero (ad es.: immobili dei gruppi catastali B e D e categorie C1, C3, C4 e C5), se occupate da un soggetto diverso dal possessore, il detentore versa la TASI nella misura del 10% dell’ammontare dovuto; il restante 90% è versato dal possessore.

ALIQUOTE ANNO 2019 (delibera di Consiglio Comunale n. 212 del 18 dicembre 2018)

  • 3,0 per mille:
    abitazioni principali ed assimilate classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 assume l’aliquota dell’abitazione cui si riferisce, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
  • 2,5 per mille:
    fabbricati del gruppo catastale B e D (con esclusione categoria D10)
    fabbricati delle categorie catastali C1, C3, C4 e C5;
    fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati (cosiddetti beni merce);
  • 0,0 per mille:
    aree fabbricabili;
    tutti gli altri fabbricati.


DETRAZIONI
Per gli immobili ai quali si applica l’aliquota del 3,0 per mille sono deliberate le seguenti detrazioni:

Rendita catastale (abitazione + pertinenze)

Detrazione

Fino a € 450,00

€ 100,00

Da € 450,01 a € 550,00

€ 75,00

Da € 550,01 a € 700,00

€ 50,00

Da € 700,01 a € 850,00

€ 25,00

Oltre € 850,00

€ 0,00

La detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita, va rapportata alla quota di possesso ed al periodo dell’anno in cui l’utilizzo dell’immobile è tale da rendere applicabile la suddetta aliquota.

CALCOLO DELL’IMPOSTA
Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il  possesso, l’occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l’occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In caso di più possessori, ognuno di essi determina la TASI in ragione della propria percentuale di possesso avendo riguardo, per la propria quota, alla destinazione dell’immobile, ferma restando, in caso di inadempimento, la solidarietà dell’obbligazione tributaria.

La base imponibile della TASI è la stessa dell’IMU: si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati, moltiplicata per i seguenti coefficienti:

  • 160 per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7;
  • 140 per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5;
  • 80 per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5;
  • 65 per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5);
  • 55 per i fabbricati categoria catastale C/1;

Al valore imponibile si applica l’aliquota deliberata dal Comune, ottenendo così l’imposta dovuta (alla quale va sottratta la suddetta detrazione, se spettante).

L’imposta dovuta, determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale sull’immobile, va infine suddivisa tra possessore ed occupante, se l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal possessore, nelle rispettive percentuali del 90% e 10%.


CASI PARTICOLARI
Si illustrano di seguito alcuni casi particolari di calcolo della quota del tributo (10%) a carico degli eventuali occupanti delle unità immobiliari.

In caso di più occupanti dell’intero immobile (ad esempio cointestatari dello stesso contratto) il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’occupazione è eseguito da uno di essi, ferma restando, in caso di inadempimento, la solidarietà dell’obbligazione tributaria tra i suddetti occupanti.

In caso di occupazioni solo parziali o frazionate dello stesso immobile, ciascun occupante (compreso il titolare del diritto reale) determina l’imposta da versare in ragione della quota di utilizzo oggettivamente desumibile dal titolo in base al quale è effettuata la singola occupazione (ad esempio in rapporto alla superficie occupata).
In quest’ipotesi ricadono, per esempio, gli immobili a destinazione produttiva parzialmente o totalmente locati a più imprese, che detengono l’immobile ciascuna per la propria quota.

ESCLUSIONI ED ESENZIONI
L’imposta non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili:

  • terreni agricoli;
  • abitazione principale (con relative pertinenze nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L’abitazione principale e le relative pertinenze sono quelle individuate e definite dalla disciplina dell’IMU, a cui si rimanda;
  • fattispecie assimilate all’abitazione principale:
    • unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
    • una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, purché pensionati nei rispettivi Paesi di residenza ed a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
    • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
    • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche a prescindere dalla residenza anagrafica;
    • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministro Infrastrutture del 22.04.2008;
    • casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    • unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • fabbricati rurali ad uso strumentale (immobili di cat. D/10 e fabbricati di altre categorie catastali che presentano l’annotazione di ruralità);
  • immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • immobili di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. n. 504/1992.


RIDUZIONI
La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico e artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (per il periodo in cui sussistono le condizioni), così come previsto anche ai fini IMU.

È ridotta di due terzi l’imposta dovuta per una ed una sola unità immobiliare delle categorie catastali A1, A8 e A9 posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, purché pensionati nei rispettivi Paesi di residenza ed a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

VERSAMENTI E SCADENZE
La TASI è versata attraverso il modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario, con arrotondamento all’unità di euro per difetto / eccesso se la frazione è inferiore o uguale / superiore a € 0,49, alle seguenti scadenze:

    • entro il 17 giugno 2019 (cadendo il 16 giugno di domenica): versamento del 50% dell’imposta dovuta (oppure è facoltà pagare in un’unica soluzione annuale entro la stessa data);
    • entro il 16 dicembre 2019 (cadendo il 16 dicembre di domenica): versamento del saldo dell’imposta.
Esclusivamente per gli enti non commerciali è previsto il versamento in tre rate con scadenza:

  • 17 giugno 2019 prima rata;
  • 16 dicembre 2019 seconda rata;
  • 16 giugno 2020 rata a saldo.

L’importo delle prime due rate è pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per lo scorso anno, mentre l’ultima rata va versata a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno corrente.

Codici tributo da utilizzare per il versamento:

  • 3958 abitazione principale e relative pertinenze;
  • 3961 altri fabbricati.

IMPORTO MINIMO
Non è dovuta l'imposta se complessivamente è inferiore o uguale a € 6,00, considerando tutti gli immobili posseduti o detenuti dal contribuente e per l’intero periodo d’imposta.

COME PAGARE IN CASO DI DIMENTICANZA (cosiddetto “ravvedimento operoso”)
In caso di omesso o insufficiente versamento, il contribuente può versare l'imposta unitamente alle sanzioni ridotte, calcolate come segue:

  • 0,10% dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;
  • 1,50% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
  • 1,67% dell’imposta se la regolarizzazione avviene dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;
  • 3,75% dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno ad un anno dalla scadenza prevista per il versamento dell’acconto o del saldo;

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali (per l’anno 2018 fissati nella misura dello 0,30% e dal 1° gennaio 2019 nella misura dello 0,80%) con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.

E' necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi. 

COME CHIEDERE IL RIMBORSO
Il contribuente può richiedere, entro 5 anni dal giorno del versamento oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, il rimborso della maggiore imposta versata e non dovuta, utilizzando l'apposita istanza.

DICHIARAZIONI
Ai fini della TASI l’obbligo dichiarativo sorge nei casi in cui i dati necessari per la determinazione del tributo non sono fruibili da parte del Comune, applicandosi a tal fine le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. Di conseguenza, l’ipotesi più frequente di obbligo dichiarativo sorge in capo ai possessori ed ai detentori di immobili, che non siano abitazioni principali o assimilate, occupati da uno o più soggetti diversi dal possessore (immobili del gruppo B e D e categorie C1, C3, C4 e C5), non essendo tale informazione in possesso dell’ufficio impositore.
La dichiarazione, redatta sul modello messo a disposizione dal Comune od anche il modello ministeriale IMU, in quanto compatibile, va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Modalità di presentazione: consegna diretta all'Ufficio Tributi; spedizione per posta con raccomandata indirizzata a: Comune di Jesi - Servizio Tributi, p.zza Ghislieri n. 3, 60035 Jesi (AN); via pec: protocollo.comune.jesi@legalmail.it.
Le dichiarazioni già presentate ai fini ICI o IMU si considerano valide anche per la TASI, in quanto compatibili.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Gli enti non commerciali inviano esclusivamente in modalità telematica l’apposito modello ministeriale «IMU/TASI ENC».

TASI - Tributo per i servizi indivisibili - Anno 2019

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