Unioni civili

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Costituzione di Unione Civile tra persone dello stesso sesso a Jesi.

Cos'è

La Costituzione dell’Unione Civile è regolata dalla Legge n. 76 del20 maggio 2016, ed è la formazione sociale costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni, con la quale le parti si scambiano il reciproco consenso a condividere la vita ed assumono reciproci obblighi.

Le parti, quando si uniscono, hanno infatti la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione oppure la legge straniera applicabile ai loro rapporti patrimoniali (se una o entrambe le parti sono cittadini stranieri). Invece, qualora non si optasse per la separazione dei beni o la legge straniera del caso, saranno soggetti al regime della comunione dei beni. Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.

Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

A chi si rivolge

Cittadini italiani, comunitari o extracomunitari maggiorenni, dello stesso sesso e di stato libero.

Chi può fare domanda

La richiesta di costituzione di unione civile, debitamente sottoscritta e corredata dai documenti di identità in corso di validità delle parti, può essere presentata da loro stesse, da una sola di loro oppure da una persona da loro delegata.

Accedere al servizio

Al fine di costituire un’unione civile ai sensi della citata legge due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente, richiesta all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di loro scelta.

L'iter precedurale si divide in 2 fasi:
- prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale;
- seconda fase: costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile.

La richiesta di costituzione dell'Unione Civile

Processo verbale

La richiesta di costituzione dell'unione civile prevede che le parti dichiarino davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di loro scelta: i propri dati anagrafici, l'intenzione di costituire unione civile e la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento. Tale richiesta viene formalizzata con la redazione di un verbale redatto dall’Ufficiale dello Stato Civile e sottoscritto dallo stesso unitamente alle parti. Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile ciascuna  parte dovrà dichiarare:

  • nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
  • l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all'art. 1, comma 4 della legge;

Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’Ufficiale dello Stato Civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.

Il processo verbale redatto dall’Ufficiale dello Stato Civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti.

Dal giorno dopo il processo verbale può avvenire la costituzione dell’Unione Civile, che deve comunque essere costituita entro 180 giorni.

Nello stesso verbale viene concordata la data (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso)  in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione. 

La Costituzione dell'Unione Civile

La costituzione dell’unione
Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.

Contestualmente le parti potranno:

  • rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale  della separazione dei beni.
  • scegliere un cognome comune, scelto fra  i  loro cognomi, da assumere per la durata dell’unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio.

Il Sindaco o un suo delegato, vestito in forma ufficiale, officerà la costituzione dove le parti dichiareranno di volersi unire civilmente alla presenza di due testimoni comunicando la scelta del regime patrimoniale

Verrà data lettura dei commi 11 e 12 dell’art. 1 della Legge 76/2016.

L’atto così formato verrà sottoscritto dall’Ufficiale dello Stato Civile, dalle parti e dai testimoni.

- Le sedi, il costo e le modalità di pagamento

Nel Comune di Jesi si può costituire un unione civile presso la Casa Comunale individuata nei seguenti luoghi:

  • Sede Municipale Piazza Indipendenza 1 - Jesi - Sala Giunta;
  • Sede Municipale Piazza Indipendenza 1 - Jesi - Sala Consiglio;
  • Pinacoteca Civica Via XV Settembre 10 - Jesi - Galleria di Palazzo Pianetti;

Per informazioni sulla disponibilità della sede prescelta, i relativi costi e le modalità di pagamento contattare l'ufficio della segreteria del sindaco telefonicamente ai numeri 0731-538301/538200 o per posta elettronica all'indirizzo mail segreteria.sindaco@comune.jesi.an.it.

Cause impeditive:
Non è possibile costituire unioni civili nel caso in cui sussista:
a) per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
c) tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento

Gallerie

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