Bando per la concessione dei contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione di cui all’art. 11 L. 431/1998 - Anno 2022

LA DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI TECNICI

Visto l’art. 11 della L. 431/1998 che ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici, ora Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

Visto l’art. 12 della Legge Regionale n. 36/2005 e ss.mm.ii concernente il riordino del sistema regionale delle politiche abitative, il quale dispone che la Regione Marche preveda interventi di sostegno alle locazioni private, secondo le finalità e i modi stabiliti dall’art. 11 della L. 431/98;

Vista la DGR n. 1288 del 03/08/2009 e ss.mm.ii che disciplina le modalità di funzionamento del fondo per il sostengo all’accesso agli alloggi in locazione;

Vista la nota prot. 52217 del 22/08/2022 con la quale la Regione Marche ha comunicato ai Comuni che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022 (G.U. n 187 del 11/08/2022) sono state ripartite le risorse del Fondo suddetto per l’anno 2022 e che alla Regione Marche sono stati assegnati € 7.844.900,69;

RENDE NOTO

che, in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 1279 del 29/09/2022, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la richiesta di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione per l’anno 2022.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 31 OTTOBRE 2022

Art. 1 - OGGETTO

Il presente bando ha per oggetto modalità e condizioni per l’accesso al Fondo per l’erogazione di contributi ad inquilini che sostengano un canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare, per l’anno 2022, previsto dall’art. 11 della Legge 431/1998, come modificato dal D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni nella L. 23 maggio 2014 n. 80, nonché dalla DGR n. 1288/2009 e ss.mm.ii.

Art. 2 – REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda per l’accesso al contributo i conduttori in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione dell’istanza, pena l’esclusione della domanda stessa:

  • essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea muniti di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori di un permesso di soggiorno almeno biennale, rilasciati ai sensi degli articoli 5 e 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 come modificati dalla Legge 30.7.2002 n. 189, in corso di validità;

  • per i possessori di permesso di soggiorno di lungo periodo e di permesso di soggiorno almeno biennale, esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi dell’art. 40 comma 6 del D.lgs. 286/98 come modificato dalla L. 189/02;

  • possedere, alla data di presentazione della domanda, la residenza anagrafica presso l’alloggio sito nel Comune di Jesi per il quale si chiede il contributo;

  • essere titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi di legge; l’alloggio di cui si è conduttori deve essere fabbricato di civile abitazione, che non sia di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, né reperito attraverso iniziative intraprese dal Comune, e che non sia iscritto alle categorie A/1, A/8, A9 e A/10 del Catasto Urbano;

  • non essere titolari di una quota superiore al 25% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 36/2005, che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della abitazione coniugale. Non si considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento;

  • pagare un canone mensile di locazione non superiore ad € 600,00 e non inferiore ad € 50,00, al netto degli oneri accessori;

  • avere un I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) di valore non superiore ai valori di seguito indicati:

1- FASCIA A: € 6.085,43 (pari all’importo annuo di un assegno sociale 2022)

2 -FASCIA B: € 12.170,86 (pari all’importo annuo di due assegni sociali 2022)

  • avere un rapporto fra valore ISEE e importo canone annuo di affitto, come di seguito determinato:

1- FASCIA A: non inferiore al 30%

2- FASCIA B: non inferiore al 40%

Il valore ISEE è ridotto del 20% in presenza di un solo reddito da lavoro dipendente o da pensione in un nucleo familiare composto da una sola persona.

Art. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18.00 del 31 OTTOBRE 2022.

La domanda deve essere presentata in modalità esclusivamente telematica attraverso apposito portale messo a disposizione dal Comune di Jesi, accessibile al seguente link https://frontoffice.comune.jesi.an.it/FrontOffice/areariservata/presenta-domanda-locale/E388/CE/1615

mediante una delle modalità previste per l’accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

  • Carta d’Identità Elettronica dei Servizi CIE;

  • Carta Nazionale dei Servizi CNS.

Il portale non consentirà di presentare domande oltre la data di scadenza del presente bando sopra indicata, pertanto le istanze presentate tardivamente o con modalità diverse da quelle stabilite dal presente bando verranno automaticamente escluse.

Il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata in tempo utile, l’Ente non assume responsabilità alcuna.

La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l’indirizzo mail o pec al quale dovranno pervenire le eventuali comunicazioni da parte del Comune. Tutte le comunicazioni e/o richieste di integrazioni da parte del Comune di Jesi verranno recapitate tramite il portale agli indirizzi indicati dall’utente. Le informazioni richieste dovranno essere fornite tramite il portale stesso.

Eventuali successivi cambi di indirizzo dovranno essere comunicati tempestivamente. In mancanza di ciò, il Comune non assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati delle comunicazioni, né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo. E’ possibile presentare domanda anche mediante un intermediario (CAF, Organizzazioni Sindacali del settore abitativo, Sportelli territoriali …), purché all’interno dell’apposito campo del portale venga indicato che la domanda viene compilata da intermediario e non dal richiedente. Resta inteso che in tal caso la sottoscrizione della domanda, sia in modalità digitale per i possessori di firma digitale, che autografa, deve essere effettuata dal richiedente il contributo.

Ai fini della corretta presentazione della domanda telematica, all’esito dell’inserimento delle informazioni e dei documenti richiesti, occorre effettuare il download del pdf prodotto dal sistema e una volta sottoscritto – digitalmente per i possessori di firma digitale o con firma autografa – lo stesso va caricato come allegato all’istanza.

3.1 – Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata la seguente documentazione:

  • Domanda di partecipazione sottoscritta dal richiedente (con firma digitale o autografa);

  • Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;

  • Copia della ricevuta del pagamento dell’imposta di registro relativa all’anno 2022 ovvero, nel caso in cui il proprietario abbia optato per la cedolare secca, copia della comunicazione o della ricevuta di registrazione del contratto di locazione attestante la suddetta opzione;

  • Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione delle mensilità dell’anno 2022 o autodichiarazione sottoscritta dal proprietario dell’immobile, corredata da suo documento di riconoscimento in corso di validità, attestante l’avvenuta riscossione dei canoni 2022 fino alla data della presentazione della domanda;

  • Fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda in corso di validità, solo in caso di presentazione della domanda per tramite di soggetto intermediario;

  • Copia del permesso di soggiorno per i cittadini di Paesi non aderenti all’UE. Sono riconosciuti validi anche più permessi di soggiorno singolarmente inferiori a due anni, purché siano continuativi e che sommati siano comunque superiori a due anni;

Art. 4CRITERI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, la cui entità verrà calcolata in dodicesimi, in funzione del numero di mensilità effettivamente pagate, viene attributo per il periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 ed è erogato fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Il contributo è calcolato avvalendosi del software di gestione messo a disposizione dalla Regione Marche, sulla base dell’incidenza del canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE calcolato ai sensi della normativa vigente.

Il contributo massimo concedibile per la FASCIA A è pari ad € 3.042,72 mentre per la FASCIA B è pari ad € 1.251,36.

Al fine di evitare procedimenti che non portino benefici apprezzabili ai richiedenti, non si darà comunque corso all’erogazione del contributo qualora di importo inferiore alla soglia minima di € 50,00. In ogni caso il contributo concesso non può superare l’importo del canone di locazione.

Il valore del canone è quello indicato nel contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, come risultante dall’ultimo aggiornamento ai fini del pagamento dell’imposta di registro. Il canone massimo riconoscibile ai fini del contributo è fissato in € 600,00 mensili, al netto degli oneri accessori. Qualora la domanda di contributo provenga da persona diversa dal titolare del rapporto locativo, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta la dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell'appartamento ha presentato domanda di contributo.

I valori per il calcolo della capacità economica devono essere desunti dai redditi prodotti nell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora l’abitazione per la quale si chiede il contributo sia occupata da più nuclei familiari anagraficamente tra loro distinti (coabitanti), deve essere inoltrata una sola richiesta, indicando nella domanda di accesso al contributo l’importo della dichiarazione ISEE relativa a tutti i nuclei ivi residenti; in tal caso, il contributo potrà essere concesso esclusivamente se i valori delle singole certificazioni ISEE rientrano nel limite sopra stabilito.

Se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda, trasferisce la propria residenza in altro Comune, può essere erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio cui si riferisce la domanda. Il richiedente è obbligato a comunicare al Comune tutte le variazioni che dovessero intervenire in corso d’anno: riduzione del canone di locazione, trasferimento di residenza in altra abitazione, acquisto di un immobile, ecc. In caso di decesso del richiedente il contributo è erogato alla persona appartenente allo stesso nucleo familiare che succede nel rapporto locatizio. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune provvedere a ricalcolare l’incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all’avvenuto decesso ed eroga il contributo, così ricalcolato, agli eredi.

Art. 5 – NON CUMULABILITA’ CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI

Sulla domanda di contributo il richiedente deve specificare altresì se ha già percepito o se ha fatto richiesta di contributi per il pagamento dei canoni di locazione relativi al medesimo periodo; in tal caso, dovrà indicare:

  1. l’importo richiesto o già percepito;

  2. la normativa in base alla quale fu presentata la domanda.

Al ricorrere delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il Comune potrà concedere un contributo massimo pari alla differenza tra l’ammontare dell’importo concedibile ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 431/1998 e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo; restano salvi ulteriori divieti di cumulo espressamente stabiliti con legge.

Il contributo verrà erogato agli aventi diritto in maniera proporzionale all’effettivo finanziamento regionale.

Art. 6 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Servizio Coordinamento Amministrativo e Patrimonio del Comune di Jesi procederà all’istruttoria delle domande pervenute nei termini indicati dal presente Avviso e alla formulazione di una graduatoria.

La graduatoria provvisoria verrà formulata tenendo conto dei requisiti previsti dal presente Bando e della documentazione obbligatoria da allegare alla domanda.

Se il richiedente, risultante nella graduatoria provvisoria, non produrrà entro il 31 gennaio 2023, la documentazione richiesta a dimostrazione dell’avvenuto pagamento dei canoni di locazione fino al 31 dicembre 2022 (ricevute di pagamento o dichiarazione del proprietario circa l’avvenuto pagamento), la domanda verrà automaticamente esclusa dalla graduatoria definitiva.

La graduatoria verrà formulata in base ad un rapporto decrescente tra il canone di locazione annuo che il richiedente corrisponde ed il reddito dello stesso desumibile dal modello ISEE.

Nel caso in cui i fondi siano insufficienti a soddisfare il fabbisogno complessivo risultante dalle domande presentate, il contributo verrà determinato a favore di tutti i conduttori ammessi, tenuto conto del rapporto "fabbisogno complessivo/fondo disponibile". Qualora il contributo risultasse di importo inferiore ai € 50,00, non si procederà ad alcuna liquidazione;

Una volta acquisita la documentazione a dimostrazione del pagamento del canone di locazione anno 2022 si provvederà all’approvazione della graduatoria definitiva che sarà pubblicata in forma anonima (con il n. pratica indicato nella ricevuta telematica di presentazione dell’istanza rilsciata dal portale al momento dell’invio della domanda) sul sito internet del Comune di Jesi per 30 giorni consecutivi.

Non verranno effettuate comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo in merito all’ammissione e al loro collocamento in graduatoria.

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente diritto all’erogazione del contributo riconosciuto, restando l’effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse.

Art. 7 – VERIFICHE

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000 in sede di richiesta di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli (eventualmente su un campione non inferiore al 50% ove le domande presentate fossero di un numero tale da non consentire verifiche su tutti gli istanti), conformemente alla vigente normativa statale in materia, con particolare riguardo ai casi di certificazione I.S.E.E. in cui i redditi dichiarati risultino pari a zero.

In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci il dichiarante decade dai benefici e si procede alla denuncia alla Procura della Repubblica. Se il beneficio è già stato erogato, si procederà al recupero delle somme indebitamente erogate. In caso di dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese, il Comune si riserva di richiedere all’interessato la documentazione giustificativa. Qualora il cittadino si rifiuti, in sede di controllo, decade immediatamente dal beneficio.

Art. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Agnese Montironi, Servizio Coordinamento amministrativo e Patrimonio del Comune di Jesi, mail a.montironi@comune.jesi.an.it

Tutte le richieste di assistenza relative alla presentazione della domanda, sia di carattere tecnico che amministrativo, devono essere inoltrate tramite mail all’indirizzo helpsue@comune.jesi.an.it indicando un proprio recapito mail e telefonico.

Art. 9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il procedimento per la richiesta di contributo per il sostegno alle locazioni di cui al presente Bando comporta il trattamento dei dati personali dei richiedenti da parte del Comune di Jesi. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento suddetto, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatiche. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con la compilazione dell’apposita procedura telematica e saranno elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni e norme di legge. I vostri dati possono essere comunicati all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., e per l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.lgs 33/2013. I vostri dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni così come previsto dalla normativa in vigore. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016, nei limiti previsti dagli artt. 23 GDPR, 2-undecies e 2-duodecies Codice Privacy, ivi compreso il diritto al Reclamo: www.garanteprivacy.it. Non sono previsti processi decisionali automatizzati né trasferimenti extra UE. I dati saranno conservati come da massimario di scarto dell’Ente. Il Comune è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del RPD sono disponibili nel sito web del Comune o presso gli appositi uffici.

 

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