Regolamento comunale per il corretto insediamento degli impianti di telefonia mobile e di trasmissione dati - 2019-2021

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 21/12/2016
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 20/02/2019

ARTICOLO 1
FINALITÀ

Il presente Regolamento Campi Elettromagnetici (CEM) disciplina il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati originanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di:
a) minimizzare l’esposizione della popolazione ai suddetti campi elettromagnetici;
b) minimizzare i fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti;
c) minimizzare i vincoli all’uso del territorio, con particolare riferimento alle destinazioni edificatorie e alle funzioni assentibili, in connessione con la realizzazione delle istallazioni fisse per la telefonia mobile e trasmissione dati;
d) garantire trasparenza dell’informazione alla cittadinanza ed attivare i meccanismi di partecipazione alle scelte.

ARTICOLO 2
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento CEM si applica a tutti gli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori, nonché gli impianti di ponti radio, a servizio di reti di telefonia mobile e trasmissione dati, installati nel territorio del Comune di Jesi.
1bis. Il regolamento, alla luce della normativa vigente, si applica a tutti gli impianti con potenza massima in singola antenna maggiore di 10W e con dimensione della superficie radiante superiore a 0,5 metri quadrati.
2. Le planimetrie allegate al presente regolamento costituiscono la mappatura di localizzazione degli impianti sopra definiti, di cui al successivo art. 6. Tali planimetrie riguardano esclusivamente la localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile e la trasmissione dati.
3. Non sono pertanto riportati: gli impianti di emittenza radiofonica e televisiva, gli apparati di radioamatori, gli impianti di cui al comma 5 art. 3 della Legge Regionale n. 12/2017, gli impianti operanti sempre nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 Hz e 300 GHz che si intendano installare nel territorio comunale per motivi di sicurezza ad uso esclusivo di reti e infrastrutture a carattere nazionale.
Per tali impianti si rimanda alle norme attualmente vigenti.
4. E' vietata l'installazione degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati secondo quanto indicato al comma 1 precedente, al di fuori dei siti individuati nelle planimetrie allegate al presente regolamento e costituenti regolamento triennale di localizzazione degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati.

ARTICOLO 3
ATTO AUTORIZZATIVO
1. Le procedure autorizzative relative agli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi fanno riferimento alle norme contenute negli articoli 86 e seguenti del D.Lgs. 01/08/2003 n. 259 e ssmi ed all’art. 4 della L.R. 12/2017 e ssmi. Sono fatte salve le successive modifiche e semplificazioni apportate dalle sopravvenute normative nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. 12/2017, fermo restando il parere tecnico dell’ARPAM, ove previsto dalle disposizioni statali vigenti in materia, il Comune è l’ente locale competente per le procedure abilitative previste dagli articoli 86 e seguenti del D.Lgs. 259/2003, nonché per la procedura semplificata di cui all’articolo 35 commi 4 e 4bis del Decreto Legge 6 Luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111.

ARTICOLO 4
LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione dei campi elettromagnetici, sono quelli prescritti dal D.P.C.M. 08.07.2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28.08.2003 all’art. 3.
2. Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative di carattere nazionale intervengano con disposizioni diverse.

ARTICOLO 5
OBIETTIVI DI QUALITA’

1. Fermi restando i limiti di cui all’articolo 4, la progettazione, la realizzazione, nonché la modifica degli impianti, di cui all’Art. 2 del presente regolamento, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione.
2. Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall’art. 4 del D.P.C.M. 08/7/2003.
3. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti valgono le disposizioni contenute nell’art. 5 del D.P.C.M. 08/07/2003.

ARTICOLO 6
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE
1. Fermo restando i divieti di installazione di impianti di telefonia mobile indicati all’art.10 “Criteri di localizzazione” comma 1 lettere c) ed e) della Legge Regionale n.12 del 30/03/2017, i siti nei quali è consentita l’installazione per gli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati sono individuati nelle planimetrie allegate costituenti la localizzazione, completa di legenda e di codice identificativo, degli impianti già esistenti ed in programma, di cui alla tabella riepilogativa aggiornata d’ufficio a conclusione di ogni singola procedura autorizzativa; tali siti, identificati per il triennio di riferimento, risultano disponibili per l’installazione di eventuali nuovi operatori nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità e del principio di condivisione dei siti/strutture fra operatori, laddove consentito dagli aspetti radioprotezionistici.
2. Sono da adottarsi, di norma, istallazioni in area di proprietà pubblica, in relazione alle maggiori possibilità di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all’interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana superiore alle quattro ore. A tale scopo saranno stipulate fra i soggetti gestori e l’amministrazione apposite convenzioni sulla base dello schema da approvarsi con apposito atto.
3. In sede di progettazione esecutiva, nel rispetto dei condizionamenti imposti dallo stato dei luoghi, potranno essere apportati spostamenti della localizzazione su aree limitrofe a quelle individuate nel regolamento senza che ciò costituisca variante, se finalizzati alla minimizzazione della esposizione della popolazione o all’ottimizzazione del servizio fornito, e previa acquisizione di parere favorevole da parte di apposita Conferenza dei Servizi a cui partecipano ARPAM e Comune di Jesi.
4. In ogni caso l’istallazione dovrà derivare da una definizione concordata dell’intervento, che dovrà essere progettato in funzione dello specifico contesto urbanistico, in genere caratterizzandosi come completamento d’arredo urbano, o, eventualmente, riguardare pali di illuminazione e altri apparati tecnologici.
5. I proventi derivanti dalle locazioni, da collocare in apposito capitolo di spesa, saranno destinati a finalità di interesse pubblico ed in particolare ad interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per finanziare campagne di monitoraggio e di informazione alla popolazione sui temi ambientali.
6. L’aggiornamento e l’approvazione dei successivi regolamenti triennali per l’istallazione di apparati per la telefonia mobile e trasmissione dati, sarà effettuata secondo la procedura concertata che garantisca la partecipazione, l’informazione e la trasparenza secondo quanto previsto dall’art. 6 comma 3 della L.R. 12/2017 e dopo aver valutato gli aspetti legati alla tutela della salute pubblica ai fini di una migliore funzionalità del servizio.
7. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 89 del D.Lgs. 259/03, nonché di quanto previsto dall’art. 10 comma 1 lettera f) della L.R. 12/2017, nei siti individuati per la installazione degli impianti, ove tecnicamente possibile, e laddove consentito dagli aspetti radioprotezionistici, è preferibile la co-ubicazione fisica degli impianti mediante la condivisione delle strutture sulla base anche dei programmi presentati ai sensi dell’art. 11 della L.R. 12/2017 dalle società di gestione della telefonia mobile e trasmissione dati. A tal fine i gestori di impianti dovranno progettare le nuove istallazioni in maniera tale che la somma dei campi elettromagnetici prodotti dalla realizzazione dei nuovi impianti, considerando anche il fondo preesistente, rispetti i limiti previsti dalla normativa vigente.
8. Ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16 comma 7, del DPR 06/06/2001 n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad essi si applica la normativa vigente in materia.

ARTICOLO 7
INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO
1. Per l’istallazione degli impianti di cui al presente regolamento dovranno essere preferenzialmente perseguite le seguenti soluzioni:

  • Zone per la viabilità e relative fasce di rispetto, grandi spazi a verde, comunque secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento;
  • Istallazioni in zona industriale e/o artigianale e/o per attrezzature tecnologiche, e/o in aree attrezzate per il parcheggio, etc. ove può essere ammissibile anche la realizzazione di vani tecnici fuori terra;
  • Alloggiamento degli impianti emittenti su strutture già esistenti (pali per l’illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, serbatoi acquedottistici ecc) prevedendo a carico dei concessionari le eventuali sostituzioni funzionali all’utilizzazione.

2. Anche in tali contesti sono ammissibili soluzioni a palo preferibilmente in area pubblica, da progettare, anche in questo caso come complementi di arredo, e comunque privilegiando localizzazioni che diano luogo all’interessamento di aree immediatamente viciniori in cui non si preveda, di norma, una permanenza umana superiore alle quattro ore.
3. Le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze tipiche locali integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; ove, a seconda dei contesti, non risulti disponibile una sufficiente superficie al fine di realizzare un’adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le apparecchiature a terra dovranno essere interrate. In allegato alla comunicazione di avvenuta attivazione dell'impianto, si dovrà inoltre presentare apposita documentazione fotografica attestante l'avvenuta piantumazione di cui all'oggetto.
4. Le opere direttamente funzionali all’istallazione e all’esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile e trasmissione dati, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters), la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, etc. nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all’accoglimento delle apparecchiature tecnologiche sono assoggettati al provvedimento autorizzatorio appropriato alla consistenza edilizia dell’intervento proposto, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia edilizia, nell’ambito del procedimento istruttorio relativo al rilascio dell’autorizzazione prevista dal D.Lgs. 259/2003 e ssmi.

ARTICOLO 8
MINIMIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE
1. Oltre al rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 6, l’installazione dell’impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che l’intensità di campo elettromagnetico generato, oltre a rispettare i limiti di esposizione prescritti dalla normativa vigente come indicato negli articoli 4 e 5, risulti il più basso possibile compatibilmente con l’esigenza del servizio espletato. A tal fine le istallazioni dovranno essere progettate tenendo conto della possibilità di co-ubicazione prevista al precedente articolo 6 comma 7.

ARTICOLO 9
CONTROLLI
1. Il Comune provvederà, con il supporto tecnico dell'Arpam e/o di professionisti incaricati dall’amministrazione, ad effettuare misure periodiche a campione dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia e di trasmissione dati installati nel territorio comunale,  tramite la propria rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici o con strumentazione di terzi  (Arpam/professionisti incaricati).
2. Le verifiche saranno eseguite per ogni impianto esistente e regolarmente autorizzato sulla base degli aspetti radioprotezionistici legati all’impianto stesso e della tipologia della zona dove l’impianto è installato.
3. Il Comune si riserva la facoltà di verificare le istallazioni e gli impianti per motivi di intrusione visiva e di negativo impatto sul paesaggio visuale, urbano o extraurbano, alla luce di nuove previsioni urbanistiche che rendano incompatibile la presenza degli impianti nelle immediate vicinanze.

ARTICOLO 10
CATASTO DEGLI IMPIANTI
1. Il Catasto degli impianti è istituito presso l’ARPAM ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2017 ed opera in coordinamento con il catasto nazionale ai sensi dell’art. 7 della Legge 36/2001 e ssmi.
2. Il Comune provvede periodicamente all’aggiornamento dell’elenco dei siti attivi sul proprio territorio ai fini del monitoraggio.

ARTICOLO 11
RISANAMENTO
1. A seguito delle verifiche effettuate dall’ARPAM, il Comune in caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità  previsti dal D.P.C.M. dell’08.07.2003 e ss.mm.ii., ordina le azioni di risanamento necessarie, secondo quanto previsto dall’art. 14 della L.R. 12/2017, a carico dei titolari degli impianti.
2. Le modalità e i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento sono determinati dal Comune, sentita l’ARPAM, secondo quanto disposto dall’art. 14 della L.R. 12/2017.

ARTICOLO 12
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA INSTALLAZIONE DEI PONTI RADIO ED IMPIANTI DEDICATI A EMERGENZE SANITARIE E DI PROTEZIONE CIVILE
1. Per quanto attiene ai ponti radio ed agli impianti dedicati a emergenze sanitarie e di protezione civile si rimanda alle norme attualmente vigenti.

ARTICOLO 13
IMPIANTI PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE
1. L’installazione di impianti provvisori di telefonia mobile di cui all’art.8 della L.R. 30/03/2017 n. 12, avviene nel rispetto dei criteri localizzativi di cui all’art. 10 della L.R. 12/2017 e delle procedure abilitative di cui all’art. 4 della medesima legge, nonché di quanto previsti dall’art. 8 commi 1, 2 e 3 della L.R. 12/2017, per una durata massima di sessanta giorni salvo proroga, su richiesta, di ulteriori trenta giorni al termine della quale il gestore è tenuto a rimuovere l’impianto.
2. La realizzazione di impianti mobili può essere prevista:

  • per interventi di protezione civile e sue esercitazioni;
  • a servizio di manifestazioni temporanee, in tali ipotesi risultando consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi restando i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;
  • per garantire il servizio in attesa del rilascio dell’autorizzazione per un impianto fisso già identificato;
  • per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune.

ARTICOLO 14
COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO
1. Per ciascun impianto, regolarmente autorizzato, il soggetto gestore fornisce entro 15 giorni dall’attivazione del medesimo apposita comunicazione di entrata in esercizio al Comune e all'ARPAM con l’indicazione dei sistemi effettivamente attivati (art. 5 comma 1 L.R. 12/2017).
2. L’ARPAM provvede alle verifiche dei livelli di esposizione secondo quanto previsto dal comma 2 e dal comma 3 dell’art. 5 della L.R. 12/2017.

ARTICOLO 15
ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE MINISTERIALE
1. I Gestori di impianti per la telefonia mobile e trasmissione dati sono tenuti a rimuovere l’impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spesa entro tre mesi dalla scadenza della Concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata, o l’impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante.
2. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano anche in tutti quei casi in cui l’impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della concessione, e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l’installazione abbia esaurito la propria efficacia.

ARTICOLO 16
SANZIONI
1. In tutti i casi di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale.

ARTICOLO 17
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE
1. L'Amministrazione Comunale rende disponibile sul proprio sito istituzionale gli esiti dei monitoraggi effettuati sul territorio comunale riservandosi di predisporre una campagna informativa rivolta alla popolazione riguardante la percezione dei pericoli e dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 potrà essere predisposto del materiale divulgativo redatto di concerto con l’A.R.P.A.M competente per territorio.
3. Per le finalità di cui ai precedenti commi potranno essere utilizzati i proventi delle locazioni di cui al precedente articolo 6.

ARTICOLO 18
DURATA DEL REGOLAMENTO E DELLE PLANIMETRIE ALLEGATE
1. Il presente regolamento ha validità fino alla prossima revisione e/o aggiornamento che l'amministrazione ha facoltà di apportare in qualsiasi momento anche per effetto di sopravvenuta normativa.
2. Le planimetrie di localizzazione degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati, allegate al presente regolamento, hanno durata triennale a partire dalla data di approvazione della relativa delibera e comunque fino alla successiva revisione  delle stesse. La tabella riepilogativa relativa ai Gestori insediati sarà aggiornata d’ufficio a conclusione di ogni singola procedura autorizzativa.
3. Entro 180 giorni dalla scadenza l'amministrazione comunale avvierà la revisione del regolamento e delle planimetrie allegate per il triennio successivo.
4. L'approvazione dei successivi regolamenti triennali avverrà secondo le modalità previste dall'art. 6 della L.R. 12/2017 e come già citato nel comma 6, dell'art. 6 del presente documento.
5. I gestori ed i titolari di impianti trasmettono entro il 31 Marzo di ogni anno i propri piani di rete ed i programmi di sviluppo, anche ai fini di un eventuale adeguamento della disciplina comunale ai sensi dell’art. 6 del presente regolamento. Il Comune in occasione degli eventuali adeguamenti promuove iniziative di razionalizzazione e coordinamento della distribuzione degli impianti in questione. Il Comune in occasione degli eventuali adeguamenti promuove iniziative di razionalizzazione e coordinamento della distribuzione degli impianti in questione. Il Comune si riserva di valutare le richieste pervenute in funzione della  tipologia di modifica (nuovo insediamento, delocalizzazione) secondo le modalità previste dall'art. 6 della L.R. 12/2017, fatto salvo quanto previsto all’art. 6 comma 3.

ARTICOLO 19
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Regolamento comunale per il corretto insediamento degli impianti di telefonia mobile e di trasmissione dati - 2019-2021

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy