Regolamento comunale per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Approvato con delibera di C.C. n. 101 del 24.06.2019

Normativa di riferimento

• LRM n. 36 del 16.12.2005 e succ. modifiche ed integrazioni
• DGRM n. 492 del 07.04.2008
• RRM n. 3 del 20.05.2014
• D.L. 28 Marzo 2014 n.47, coordinato con la L. 23 maggio 2014 n.80
• L.R. 49 del 27.12.2018

Art 1 - Ambito di applicazione del regolamento
Il presente regolamento comunale redatto ai sensi della L.R. 16/12/2005 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata nel Comune di Jesi.

Art. 2 - Nozione di alloggio di E.R.P. - Art. 2, comma 1, lett. a), LR 36/2005
Ai sensi della L.R. 36/2005 si intende per edilizia residenziale pubblica sovvenzionata gli alloggi di proprietà dello Stato, dei Comuni e degli E.R.A.P., recuperati, acquistati o realizzati, in tutto o in parte, con fondi statali o regionali per le finalità proprie del settore. Sono quindi esclusi gli alloggi recuperati, acquistati o realizzati con fondi propri del bilancio comunale, destinati a situazioni di emergenza sociale, ed assegnati a norma dell'apposito regolamento approvato con deliberazione di CC n. 176 del 20/12/2013.

Art. 3 - Nozione di nucleo familiare - Art. 2, comma 1, lett. c), LR 36/2005
Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dal componente dell’unione civile o dal convivente nella coppia di fatto di cui alla Legge 02/05/2016 n. 76, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l’ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo.
Non fanno invece parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro.
La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli Bandi per l’assegnazione di alloggi ERP. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione o tutela.
Il ricongiungimento familiare di parenti in linea retta o collaterale o affini, di qualunque grado, derivante da trasferimento di residenza da altri Comuni italiani o da altri Stati Comunitari ed extracomunitari, non costituisce incremento naturale ai fini dell’attribuzione del punteggio, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di legge sull’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’ampliamento stabile del nucleo familiare (diverso da quello naturale conseguente a matrimonio, nascita o adozione/tutela/affidamento di figli) deve essere autorizzato dall’Ente gestore, su richiesta dell’assegnatario. L’autorizzazione medesima può essere rilasciata esclusivamente a favore di soggetti legati ai componenti dell’originario nucleo familiare da vincolo di parentela fino al secondo grado, previa verifica della permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 11 del presente Regolamento e puchè l’alloggio risulti comunque adeguato alle esigenze del nuovo nucleo familiare. (ex art. 20/septies, comma 3, della LR n. 36/2005)

Art. 4 - Nozione di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare - Art. 2, comma 2, LR 36/2005
Si considera abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare quella avente una superficie utile calpestabile non inferiore a:
a) mq. 30 per un nucleo familiare composto da una persona;
b) mq. 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
c) mq. 54 per un nucleo familiare composto da tre persone;
d) mq. 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
e) mq. 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
f) mq. 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.

Art. 5 - Nozione di alloggio improprio ed antigienico - Art. 2, comma 2/ter e 2/quater, LR 36/2005
Per alloggio improprio si intende l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di fatto incompatibili con l'utilizzazione ad abitazione o priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 05 luglio 1975. Rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages, le cantine e gli alloggi per i quali ricorrono tutte le fattispecie previste per alloggio antigienico.
Per alloggio antigienico si intende l'abitazione per la quale ricorrono almeno una delle seguenti fattispecie:
1) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore a metri 2,50, ridotta a metri 2,20 per i vani accessori;
2) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'art. 7, ultimo comma, del D.M. 05 luglio 1975.

Art. 6 - Avviso pubblico
Per assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata si procede ai sensi dell’art. 20-quiquies, comma 1, lettera b) della L.R.16/12/2005 n. 36, mediante la formazione di una graduatoria aperta da aggiornarsi con cadenza annuale, previa pubblicazione di apposito Avviso, in fase di prima predisposizione, secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del presente regolamento. L'avviso viene pubblicato per 60 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di Jesi, nel sito internet e nei giornali a carattere locale.
L'avviso pubblico deve indicare:
• l'ambito territoriale di assegnazione;
• i requisiti soggettivi di partecipazione;
• il termine perentorio di 60 giorni per la presentazione delle domande
• le modalità di presentazione della domanda;
• le procedure di formazione e il termine di validità della graduatoria.
• la normativa regionale in materia di e.r.p. sovvenzionata per la determinazione dei canoni locativi
• l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 10/08/2018 n. 101)

Art. 7 - Requisiti per l’accesso e la permanenza - art. 20 quater, L.R. 36/05
Per conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori di permesso di soggiorno di durata biennale;

b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi. Nell’ipotesi in cui il numero delle domande di assegnazione pervenute sia inferiore rispetto al numero degli alloggi disponibili, il Comune, al fine di assegnare gli alloggi residui, può ridurre il suddetto periodo ad un massimo di due anni, previa autorizzazione da parte della Regione Marche;

c) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Jesi, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di applicare quanto previsto dall’art. 20/quater, comma 1, lett b), seconda parte;

d) non essere titolari di una quota superiore al 50% della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un'altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti, ovvero – limitatamente ad altra abitazione situata nel territorio nazionale – che non risulti unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell’abitazione per effetto di provvedimento giudiziario. Per l’individuazione delle modalità di attestazione dei suddetti requisiti si rimanda ai criteri definiti dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 20/quinquies della l. 36/2005 e ss.mm.ii.

e) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalle norme nazionali sull’ISEE, non superiore al limite fissato dalla Giunta Regionale. In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l’attribuzione del punteggio di cui all’art. 11, l’interessato dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare, che verrà valutata dalla Commissione preposta;

f) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

I requisiti, debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere d) ed f) anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.
La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite di reddito di cui alla precedente lettera e) del comma 1 del presente articolo fino ad un massimo pari a 2,5 volte tale limite e nella fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 20 septies della L.R. 36/2005 e s.m.i.

Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.
I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva (Art. 5 Comma 1 e 1-bis del Decreto Legge 28 Marzo 2014 n.47, coordinato con la Legge di conversione 23 maggio 2014 n.80).

Art. 8 - Presentazione delle domande
La domanda di assegnazione deve essere presentata entro i termini stabiliti nel Bando pubblico, utilizzando gli appositi modelli predisposti.
Tali modelli assumono forma e contenuto di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà per favorire il ricorso all'autocertificazione dei cittadini ove ciò sia consentito dalle vigenti normative. Gli stessi modelli indicano la documentazione obbligatoria da allegare per acquisire i relativi punteggi.

La domanda, in regola con la normativa sul bollo, può essere consegnata a mano presso i competenti uffici, che ne rilasciano l'attestazione di ricevuta, ovvero spedita tramite PEC o con lettera raccomandata A.R. In questo ultimo caso, per la verifica del termine di presentazione farà fede il timbro postale di spedizione.
L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali.
La mancata sottoscrizione della domanda, la mancata presentazione di copia del documento di identità in corso di validità, ovvero la mancata presentazione del permesso di soggiorno valido da parte dei cittadini di paesi che non aderiscono all'Unione Europea, comporterà l'esclusione della domanda stessa.

Art. 9 - Subentro nella domanda e nell'assegnazione
In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare nel seguente ordine: il coniuge o il convivente more uxorio, il componente dell’unione civile o il convivente nella coppia di fatto di cui alla Legge 02/05/2016 n. 76, i figli, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli affini.
La notizia del decesso del richiedente è a carico dell'aspirante al subentro ed è formalmente comunicata al Servizio Patrimonio del Comune di Jesi.
Il Comune, avuta notizia del decesso, invita tali soggetti a confermare la domanda presentata. In caso di separazione, il coniuge diverso da quello che ha presentato la domanda può subentrare nella domanda nei seguenti casi: previo accordo tra i coniugi medesimi; se stabilito dal Giudice in sede di separazione.
Le norme per il subentro nell’assegnazione dell’alloggio sono stabilite nell’art. 20 septies della L.R. 36/2005 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 10 - Ampliamento stabile del nucleo familiare e ospitalità temporanea
L’ampliamento stabile del nucleo familiare (diverso da quello conseguente a matrimonio, nascita o adozione figli, convivenza more uxorio) è autorizzato dall’ente gestore ERAP, su richiesta dell’assegnatario a favore di persone legate ai componenti del nucleo familiare (come definito dall’art. 2, comma 1, lett_c della LR 49/2018), dal vincolo di parentela in line a retta sino al secondo grado, previa verifica della permanenza dei requisiti e purché l’abitazione sia adeguata alle esigenze del nuovo nucleo familiare. L’autorizzazione all’ampliamento stabile del nucleo familiare deve essere rilasciata dall’ERAP entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della domanda dell’assegnatario. Trascorso tale termine, senza che l’ente gestore si sia pronunciato, la domanda di ampliamento si intende accolta.
L’ospitalità temporanea non può superare i 6 (sei) mesi, a pena di decadenza dell’assegnazione, salvo che sia stata autorizzata in favore di persone legate all’assegnatario da vincoli di parentela per esigenze di assistenza sanitaria certificata da strutture pubbliche.

Art. 11 - Istruttoria delle domande
L'istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi sulla base del bando di concorso.
L’Azienda pubblica servizi alla persona (ASP) “Ambito 9” procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta.
La mancata dichiarazione dei requisiti e delle condizioni previsti dal Regolamento comporterà:
a) per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione dalla domanda;
b) per gli altri casi la mancata attribuzione del punteggio.
L'ASP 9, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 procederà ad effettuare idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazione sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.

Art.12 - Punteggi da attribuire
La Commissione procede alla formazione della graduatoria provvisoria delle domande attribuendo esclusivamente i punteggi di cui al presente articolo, conformemente a quanto stabilito all’allegato A della L.R.36/2005, introdotto dall’art. 1 della L.R. 22/2006 e successivamente modificato dalla L.R. 49/2018, come di seguito vengono riportati e distinti in relazione alle condizioni soggettive ed oggettive del nucleo familiare richiedente.

A - CONDIZIONI SOGGETTIVE
(devono sussistere alla data di scadenza del bando di concorso/avviso )

1. Reddito del nucleo familiare
Reddito ISEE fino a € 3.500,00: punti 5
Reddito ISEE da € 3.500,01 fino ad € 6.000,00: punti 4
Reddito ISEE da € 6.000,01 fino ad € 9.500,00: punti 2
Reddito ISEE superiore a € 9.500,00: punti 0

2. Numero dei componenti del nucleo familiare
1 persona: punti 1
2 o 3 persone: punti 2
4 o più persone: punti 3

3. Presenza di persone anziane nel nucleo familiare del richiedente
Anziano di età superiore a 65 anni punti 1
Anziano con età superiore a 75 anni punti 2
Qualora siano presenti più anziani nello stesso
nucleo familiare, verrà attribuito un punto per
ciascuno fino ad un massimo di punti 4

4. Presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare :
4.1_affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore al 66 per cento e inferiore al 100 per cento o da menomazione di qualsiasi genere in caso di minorenne: punti 2;
4.2_affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento: punti 4
4.3_aumento di punti 1 per ogni ulteriore componente, presente nel nucleo familiare, affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore al 66 per cento, e comunque fino ad un massimo di 5 punti

5. Presenza di minori di età non superiore ai 14 anni nel nucleo familiare
1 minore: punti 0,5
2 minori: punti 1
3 minori: punti 2
4 o più minori: punti 3

6. Nuclei familiari monoparentali con minori a carico
1 minore: punti 3
2 o più minori: punti 4

7. Nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni
una sola persona: punti 2;
due persone: punti 3
tre o più persone: punti 4

8. Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane:
1 persona ultra-sessantacinquenne: punti 2
1 persona ultra-settantenne: punti 3
per ogni ulteriore persona anziana ultra-sessantacinquenne: punti 1
(fino ad un massimo di 4 punti)

9. presenza continuativa in graduatoria:
ogni anno per un massimo di 10 anni: punti 0,5

10. Residenza continuativa nel Comune di Jesi:
per ogni anno superiore al decimo fino al ventesimo: punti 0,25

Non sono cumulabili tra loro i punteggi 3) e 8)

B - CONDIZIONI OGGETTIVE
(devono sussistere alla data di pubblicazione del Bando di Concorso/Avviso)

1. abitazione in un alloggio improprio (certificata dall’ASUR MARCHE di Jesi):
da almeno 2 anno dalla pubblicazione del bando: punti 2
da almeno 3 anno dalla pubblicazione del bando: punti 3
da oltre 5 anni dalla pubblicazione del bando: punti 4

2. abitazione in un alloggio antigienico (certificata dall’ASUR 5 di Jesi):
da almeno 1 anno dalla pubblicazione del bando: punti 1
da almeno 5 anni dalla pubblicazione del bando: punti 2

3. abitazione in un alloggio inadeguato (certificata dall’ASUR 5 di Jesi):
da almeno 1 anno dalla pubblicazione del bando: punti 1
da almeno 5 anni dalla pubblicazione del bando: punti 2

4. abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita, per cause non transitorie, dell’ausilio della sedia a ruote. (Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione di strutture sanitarie pubbliche): punti 2

5. sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all’assistenza pubblica (rientrano in questa categoria anche i Centri di Accoglienza autorizzati e gli alloggi di emergenza sociale): punti 3

6. abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:

  • a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, con rilascio entro un anno dalla data di pubblicazione del Bando di Concorso/avviso fatti salvi i casi di morosità incolpevole: punti 4
  • a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale con rilascio oltre un anno dalla data di pubblicazione del Bando di Concorso/avviso: punti 3
  • a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria con rilascio entro un anno dalla data di pubblicazione del Bando di Concorso/avviso: punti 3
  • a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria con rilascio oltre un anno dalla data di pubblicazione del Bando di Concorso/avviso: punti 2
  • a seguito di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità: punti 4
  • a seguito di sentenza del tribunale che sancisca la separazione tra coniugi e il richiedente sia la parte soccombente ai sensi dell’art. 20 septies, comma 2 della L.R. 36/05: punti 4

Non sono cumulabili tra loro i punteggi 1) 2) 3) e 5) riferiti alle condizioni oggettive.
Al fine di accertare l'adeguatezza dell'abitazione, in sede di attribuzione del punteggio, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare del richiedente l'alloggio. Quanto alla dimensione dell’alloggio, la condizione di inadeguatezza autocertificata dal richiedente, verrà verificata dai tecnici del settore competente del Comune di Jesi prima della formale assegnazione. Il mancato riscontro di quanto autodichiarato comporta la perdita del relativo punteggio con conseguente aggiornamento della posizione in graduatoria. La presentazione di false autocertificazioni comporta l’automatica esclusione dalla graduatoria degli alloggi ERP e la segnalazione alle autorità giudiziarie competenti.

Art. 13 – Sussistenza requisiti e attribuzione punteggi
I requisiti soggettivi e le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento della presentazione della domanda.
I punteggi da attribuire alle domande sono esclusivamente quelli di cui all'art.11.
Le condizioni di punteggio connesse:

  • all'ampliamento del nucleo familiare derivante da nascita o adozione;
  • alla fattispecie del rilascio forzoso dell'alloggio di cui all'art. 11 lett. B (Condizioni Oggettive) punto 6 del presente Regolamento
  • che siano sopravvenute al momento della presentazione della domanda

possono essere fatte valere dall'aspirante assegnatario entro il termine di 15 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria.
I punteggi relativi a condizioni soggettive ed oggettive , che richiedono un accertamento da parte di organi della P.A. vengono riconosciuti purché l'aspirante assegnatario produca la necessaria documentazione attestante dette condizioni entro il termine di 15 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni alla graduatoria provvisoria. In caso di dichiarazioni ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del punteggio di cui all'Art. 11 lett. A (Condizioni soggettive) n. 1 del presente Regolamento, l’ASP “Ambito 9” richiede all'interessato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.
Il punteggio relativo alla presenza in graduatoria di cui all'art. 11 A (Condizioni Soggettive), punto n. 9 del presente Regolamento viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi E.R.P. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate.
Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio ed ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.
Il punteggio relativo alla “residenza nel Comune” di cui all'art. 11 - Condizioni Soggettive – PUNTO 10) del presente Regolamento, viene attribuito conteggiando la residenza continuativa. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate.

Art. 14 - Priorità
In caso di parità di punteggio viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito i punteggi per le seguenti condizioni:

  • alloggio da rilasciarsi per i motivi indicati dall’art. 1\2, lettera B, punto 6 del presente Regolamento
  • alloggio improprio;
  • alloggio procurato a titolo precario;
  • alloggio inadeguato al nucleo familiare;
  • presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
  • presenza di minori nel nucleo familiare.

Se continua a permanere la parità di condizione viene data precedenza alle famiglie con reddito ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

Art. 15 - Procedimento per la formazione della prima graduatoria
L’ASP Ambito 9 provvede alla redazione dello schema del primo bando (ai sensi della L.R. n. 36/1998 e ss.mm.ii. e del presente Regolamento) recante la disciplina della presentazione delle domande e della formazione della prima graduatoria per l’assegnazione degli alloggi ERP. Tale schema viene inviato al Comune di Jesi che procederà alla sua approvazione tramite adozione di apposita decreto del Dirigente dell’Area Servizi Tecnici.
Ai fini della formazione della prima graduatoria, si stabilisce che le domande debbano essere presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando pubblico. Tale bando viene pubblicato -nel rispetto della privacy- all’albo pretorio , sul sito del Comune di Jesi e su ogni altro mezzo di informazione al quale si ritenesse di ricorrere, comprese le affissioni pubbliche.
La istruttoria delle domande e la definizione della prima graduatoria provvisoria sono eseguite dall’apposita Commissione, composta dai soggetti di seguito indicati:

- Direttore dell’ASP o suo delegato, in qualità di presidente della commissione;
- Responsabile dell’U.O. “Disagio e povertà” dell’ASP o suo delegato;
- Dirigente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Jesi o suo delegato

La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da personale ASP, esterno alla Commissione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di tutti i membri e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

La suddetta Commissione trasmette al Comune la graduatoria redatta in base alla valutazione delle domande pervenute; il Dirigente dell’Area Servizi Tecnici approva la medesima gratuatoria con proprio atto dirigenziale e procede alla sua pubblicazione -nel rispetto della privacy- sul sito web del Comune di Jesi e presso la sede regionale dell’ERAP Marche, per 15 giorni consecutivi. Dell’avvenuta pubblicazione della medesima graduatoria provvisoria verrà data diffusione anche tramite appositi comunicati stampa. Entro il termine dei suddetti 15 giorni, i soggetti interessati possono presentare al Direttore dell’ASP Ambito 9 eventuali opposizioni; trascorso tale periodo la Commissione di cui sopra esamina i ricorsi pervenuti ed aggiorna, se ritenuto opportuno, la graduatoria nella sua versione definitiva, la quale sarà approvata con decreto del Dirigente dell’Area Servizi Tecnici.

La graduatoria così approvata costituisce provvedimento definitivo ed è pubblicata -nel rispetto della privacy- all’Albo pretorio, sul sito web del Comune di Jesi e presso la sede regionale dell’ERAP Marche, per ulteriori 15 giorni consecutivi. Dell’avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva verrà data diffusione anche attraverso comunicati stampa.
La graduatoria definitiva è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Art. 16 - Aggiornamenti della graduatoria
Con cadenza annuale, il Presidente dell’AST Ambito 9 procede alla redazione di appositi avvisi pubblici, al fine di invitare i cittadini, in possesso dei i requisiti di cui al precedente art. 7, a presentare domanda per la prima volta o ad integrare quella precedentemente presentata. Ai fini dell’aggiornamento della prima graduatoria, le domande devono essere presentate all’ASP Ambito 9 entro 6 mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui sopra. Tale avviso viene pubblicato -nel rispetto della privacy- all’albo pretorio, sul sito del Comune di Jesi e su ogni altro mezzo di informazione al quale si ritenesse di ricorrere, comprese le affissioni pubbliche.
Le domande ammesse che compaiono nell’ultima graduatoria definitiva, alle quali non sia seguita l’assegnazione di alcun alloggio, entrano di diritto nelle graduatorie successive e vi permangono, unitamente alle nuove domande, tenuto conto del disposto dell’art. 20-quinquies, comma 1, lett. b) della L.R. 36/2005.
I richiedenti che ritengono di aver diritto ad una maggiorazione del punteggio acquisito nell’ultima graduatoria definitiva, a causa dell’avvenuto mutamento delle condizioni precedentemente dichiarate, possono integrare la domanda producendo la relativa documentazione, al fine di ottenere un migliore posizionamento al primo aggiornamento utile della graduatoria medesima.
Le domande oggetto di integrazione sono esaminate dalla Commissione di cui al precedente art. 14. Tali domande, qualora ammissibili, sostituiscono integralmente quelle precedentemente presentate. Le stesse, qualora dovessero ricevere un punteggio pari ad altre già comprese nella graduatoria vigente, verranno collocate nella graduatoria tenendo conto dei criteri di priorità di cui all’art. 13, ed in caso di reddito ISEE uguale, le stesse domande saranno collocate in coda alla classe di punteggio relativa.
La graduatoria provvisoria del primo aggiornamento e di quelli successivi è definita dalla suddetta Commissione che provvede a trasmetterla al Dirigente dell’Area Servizi Tecnici il quale la approverà con proprio Provvedimento dirigenziale.
Tale graduatoria provvisoria è pubblicata -nel rispetto della privacy- all'Albo Pretorio e sui siti internet del Comune e dell'ASP. Il Direttore dell’ASP Ambito 9 provvederà tramite i propri uffici a dare notizia ai concorrenti dell’avvenuto aggiornamento della graduatoria, tramite comunicazione scritta, fornendo ad ognuno l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.
Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria viene fornita specifica informativa per garantire la presentazione di controdeduzioni, nel termine massimo di 15 giorni.
Nel corso dei suddetti 15 giorni, potranno essere presentate opposizioni; trascorso tale periodo la Commissione di cui all’art. 14 esamina i ricorsi pervenuti ed aggiorna, se ritenuto opportuno, la graduatoria, la quale viene infine approvata definitivamente con decreto del Dirigente dell’Area Servizi Tecnici.
L'aggiornamento così approvato costituisce provvedimento definitivo ed è pubblicato -nel rispetto della privacy- all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune nonché presso l’ERAP Marche, per quindici giorni consecutivi. Dell'avvenuta pubblicazione delle graduatorie definitive verrà data diffusione anche attraverso comunicati stampa. La graduatoria definitiva, conseguente all’avvenuto procedimento di aggiornamento, è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione.
L'ultima graduatoria approvata sostituisce a tutti gli effetti la precedente.

Le domande possono essere escluse d’ufficio dalla graduatoria in qualunque momento nei seguenti casi:
a) decesso di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente;
b) emigrazione dal Comune di Jesi di tutti i componenti il nucleo familiare richiedente e contestuale conferma dell’assenza di attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Jesi da parte del richiedente.

Art. 17 - Controllo dei requisiti e dei punteggi prima dell'assegnazione
Prima dell'assegnazione, l’ASP Ambito 9 accerta la permanenza in capo all'assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione.
Il mutamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempre che permangano i requisiti, ad eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita del punteggio di cui all'art. 11 lett. B (Condizioni oggettive) n. 1-2-3 del presente Regolamento.
La perdita dei requisiti ed il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dal Direttore dell’ASP Am,bito 9 con lettera raccomandata, all'interessato. Questi, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione di cui all’art. 14, che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'ufficio preposto all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o mutandone la posizione. In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima. L’esito della valutazione viene comunicato al Comune di Jesi che procederà all’approvazione dell’aggiornamento definitivo della graduatoria, tramite l’adozione di apposito decreto da parte del Dirigente dell’Area Servizi Tecnici

Art. 18 - Scelta dell'alloggio e assegnazione - Rinuncia
In base alla disponibilità degli alloggi, gli aspiranti assegnatari - secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria nonchè la composizione ed la consistenza del proprio nucleo familiare - vengono convocati dall’ASP Ambito 9 per prendere visione dell'appartamento e dichiarare l’accettazione dell’assegnazione; tale accettazione viene dichiarata per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata, anche in considerazione dell’incidenza delle spese condominiali e dei tempi di consegna previsti.
L'aspirante assegnatario è tenuto a dichiarare la propria accettazione dell’alloggio entro e non oltre 10 giorni dalla proposta ‘ASP; la mancata scelta equivale a rinuncia per cui l’ASP procederà a contattare gli altri soggetti aventi diritto, scorrendo la graduatoria, finché non avrà individuato il nucleo familiare interessato all’assegnazione di cui trattasi.

I concorrenti convocati per l’assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti, senza perdere la posizione nella graduatoria definitiva, solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte dell’ASP. La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all’assegnazione e la cancellazione dalla graduatoria, fatta salva la possibilità di riproporre domanda di assegnazione in occasione della definizione della prossima graduatoria annuale utile, con le modalità previste dal precedente art. 16.
L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione. A tal fine il Comune di Jesi invia all'ente gestore, il provvedimento di assegnazione entro 10 giorni dalla sua adozione. La mancata presenza alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.
Fatto salvo quanto disposto dall’art. 4 del presente Regolamento, al fine di evitare fenomeni di sotto-utilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene, di norma, senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5%:

a) famiglie monopersonali mq. 44;
b) famiglie composte da due persone mq. 59
c) famiglie composte da tre persone mq. 68
d) famiglie composte da quattro persone mq. 77
e) famiglie composte da cinque persone mq. 94
f) famiglie composte da sei o più persone mq. 105.
In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, su indicazione da parte dell’ASP Ambito 9, il Comune può derogare a tali limiti procedendo all’emanazione di apposito decreto motivato da parte del Dirigente dell’Area Servizi Tecnici. Se però, il superamento del rapporto è pari o superiore a mq. 14, l'assegnazione avviene a titolo provvisorio. In tal caso il Comune e l'E.R.A.P. competente propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo della assegnazione provvisoria.

I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente un portatore di handicap con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili.
Il concorrente, convocato dall’ASP Ambito 9 per l'assegnazione, può comunque accettare un alloggio di superficie inferiore ai limiti minimi stabiliti dall'art. 2 comma 2 della L.R. 36/2005 nonché dall'art. 4 del presente Regolamento, previa apposita accettazione scritta.

Con apposito decreto dirigenziale, il il Dirigente dell’Area Servizi Tecnici procede all’annullamento dell’assegnazione, anche su segnalazione dell’Ente Gestore, nel caso in cui:

  • l’assegnazione si avvenuta in contrasto con la normativa vigente; in tal senso il Comune interviene in autotutela
  • l’assegnazione sia avvenuta in base a dichiarazione mendaci o documentazione falsificata

Art. 19 - Riserve di alloggi e graduatorie speciali
Il Consiglio Comunale del Comune di Jesi , con apposito atto di indirizzo, può riservare una quota annuale non superiore al 25% degli alloggi disponibili da assegnare a una o più delle categorie tra quelle appresso indicate, per far fronte a situazioni di particolare criticità opportunamente documentate:

  • anziani;
  • disabili;
  • giovani coppie;
  • sfrattati non per motivi di inadempienza contrattuale
  • nuclei familiari monoparentali con figli a carico.

La costituzione della riserva viene resa nota al pubblico mediante bando speciale di concorso, che può dar luogo anche ad una graduatoria aperta.
La graduatoria viene compilata conformemente ai criteri stabiliti per le graduatorie ordinarie e tramite l’espletamento di una procedura del tutto simile a quella indicata dai precedenti articoli dal n. 14 al n. 17.
Ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 36/05, a specifiche categorie di cittadini per espresso vincolo di destinazione del finanziamento, si procede mediante bandi speciali riservati a tali categorie.
Il Comune può altresì individuare gli assegnatari degli alloggi collocando d'ufficio in graduatorie speciali i concorrenti già presenti nella graduatoria generale di assegnazione, che appartengono alle categorie sociali destinatarie degli alloggi.

Art. 20 - Mobilità e Morosità
La gestione della mobilità degli assegnatari degli alloggi di ERP sovvenzionata è affidata dalla L.R. n. 36/2005 e ss.mm.ii. all’Ente Gestore che è chiamato a predisporre apposito Regolamento in materia, secondo i principi definiti dall’art. 20/octies della medesima legge.
La mobilità da un alloggio ad un altro può essere:
1. richiesta dall’assegnatario per variazioni in aumento o in diminuzione del proprio nucleo familiare, per esigenze di avvicinamento al posto di lavoro o per gravi e comprovate esigenze familiare, legate alla salute o a particolari situazioni personali
2. disposta d’ufficio per eliminare gravi condizioni di sottoutilizzazione, per esigenze di ristrutturazione dell’alloggio, per vendita a terzi. In tal caso l’Ente gestore dispone il trasferimento degli assegnatari in altri alloggi disponibili (anche in deroga ai limiti di cui all’art. 4 del presente Regolamento) e si fa carico delle spese di trasloco e di allaccio pubbliche forniture.
Il mancato trasferimento da parte dell’assegnatario nel termine assegnato dall’ente gestore comporta la risoluzione del contratto di locazione; d’altra parte lo stesso Ente Gestore deve garantire all’assegnatario la possibilità di rientrare nell’alloggio precedentemente abitato, in un tempo stabilito.

Allo stesso modo il controllo del corretto e puntuale pagamento dei canoni di locazione, nonchè l’assunzione dei provvedimenti conseguenti al verificarsi di casi di morosità sono funzioni assegnate dall’art. 20/undecies della L.R. n. 36/2005 all’Ente Gestore
In caso di morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione l’Ente gestore procede alla risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dell’assegnazione.
Tutti i componenti del nucleo familiare rispondono in solido del pagamento dovuto e possono sanare la morosità on le modalità di cui all’art. 20 undecies , commi 3, 4 e 5, della LR 36/2005 ss.mm.ii.
In caso di morosità incolpevole documentata dall’assegnatario, l’ente gestore verifica con il Comune la possibilità di attivare interventi di sostegno sociale ed economico; in tal caso non si procede alla risoluzione del contratto né alla decadenza dell’Assegnazione, fermo restando il recupero successivo da parte dell’Ente gestore delle somme non riscosse, anche informa rateizzata.

Art. 21 – Decadenza dall’assegnazione
L’art. 20 quinquiesdecies della LR n. 36/2005 pone in capo all’Ente Gestore l’onere di acquisire dagli assegnatari la documentazione attestante la sussistenza nel tempo dei requisiti per la permanenza nell’alloggio già assegnato e quindi la verifica dell’insorgenza degli eventuali presupposti per la decretazione della decadenza.
La competenza per l’emanazione degli atti relativi alla decadenza (che devono essere assunti nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla legge n. 241/1990 ss.mm.ii.) viene assegnata dalla legge regionale allo stesso soggetto che precedentemente decreta l’assegnazione degli alloggi, cioè dire il Comune, il quale può agire nei seguenti modi:
• su richiesta dell’ente gestore, al quale competono i controlli di cui sopra
• d’ufficio, nel caso in cui sia venuto in possesso notizie certe ed inequivocabili, da parte di soggetti qualificati Uufficio anagrafe comunale, Polizia Municipal, Polizia di stato, Magistratura, ecc.) circa l’insorgenza a carico dell’assegnatario delle cause di decadenza come elencate dall’art. 20 decies, comma 1.
La dichiarazione di decadenza comporta la risoluzione di diritto al contratto ed il rilascio immediato dell’alloggio.

Art. 22 - Partecipazione e concertazione
Ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 36/2005 e succ. mod. ed integr., il Comune assicura forme di partecipazione e concertazione nel procedimento di formazione degli atti con le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente significative a livello locale.

Art. 23 - Trattamento dati personali
I dati personali e sensibili forniti dagli interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e succ. mod. e del Regolamento 27/04/2016 n. 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR). Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico, esclusivamente nell’ambito delle attività inerenti i bandi di E.R.P. sovvenzionata, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza. Inoltre, i dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici coinvolti nell'attività dei predetti bandi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. In sede di presentazione della domanda di assegnazione, il richiedente dovrà dichiarare di accettare il trattamento dei propri dati personali nei limiti previsti dalla normativa sopra citata.

Art. 24 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge Regionale e alla ulteriore normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Regolamento comunale per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy