Regolamento comunale per lo svolgimento di un mercato del contadino ai sensi del D.M. 20/11/2007 riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 146 del 29/10/2013

Art. 1 - Oggetto e ambito del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile.
2. L’esercizio delle attività nell’ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall’art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente Regolamento, e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.
3. L’esercizio dell’attività nell’ambito del mercato è disciplinata oltre che dal presente regolamento e dalle norme di cui al comma precedente, dai regolamenti e dalle leggi nazionali e regionali in materia di sanità, igiene, ordine e sicurezza pubblici, urbanistica, polizia stradale; norme cui si rimanda per quanto non espressamente qui indicato.

Art. 2 - Localizzazione e caratteristiche dei mercati
1. I mercati del contadino autorizzabili dal Comune possono essere realizzati:

  • su area pubblica;
  • in locali aperti al pubblico;
  • su aree di proprietà privata.

2. I mercati del contadino autorizzabili su area pubblica hanno le seguenti caratteristiche:

  • svolgimento: annuale/stagionale;
  • periodicità: mensile, quindicinale, settimanale, quotidiana;
  • numero minimo: 5.

3. I mercati del contadino autorizzabili in locali aperti al pubblico o su aree di proprietà privata hanno le seguenti caratteristiche:

  • svolgimento: annuale/stagionale;
  • periodicità: mensile, quindicinale, settimanale, quotidiana;
  • ubicazione: l’individuazione del locale aperto al pubblico o dell’area privata compete al soggetto richiedente nel rispetto delle vigenti normative in materia edilizio-urbanistica, di destinazione d’uso ed igienico-sanitaria;
  • numero minimo di posteggi: 4.

4. Per i mercati del contadino che si svolgano in locali aperti al pubblico o su aree private la tipologia di svolgimento (annuale/stagionale), la periodicità di svolgimento e l’ubicazione devono essere indicati sulla domanda ed approvati nell’atto autorizzatorio.

5. Gli orari di vendita, di accesso e di sgombero, nel caso di mercati su area pubblica, sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Art. 3 - Domanda per l'apertura di un mercato del contadino
1. L'autorizzazione all’apertura di un mercato del contadino in locali aperti al pubblico o su aree private deve essere richiesta al Comune, con apposita domanda in bollo.
2. Nella domanda devono essere indicati generalità, codice fiscale e qualifica del richiedente/i e/o denominazione e dati dell’azienda agricola.
3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) denominazione e ubicazione del mercato;
b) dati relativi al locale aperto al pubblico o area privata d’interesse;
c) planimetria del locale in scala 1:200 oppure 1:500 in duplice copia con l’indicazione analitica del posizionamento dei posteggi;
d) tipologia di svolgimento del mercato (annuale/stagionale) e periodicità di svolgimento (mensile, settimanale, giornaliero o altro);
e) numero dei produttori partecipanti e tipologia di prodotti da porre in vendita come da elenco allegato;
f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i.;
g) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente/richiedenti; se associazione copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’associazione stessa;
h) proposta del disciplinare di mercato conforme al regolamento di mercato, modalità di organizzazione del mercato con la specifica indicazione dei criteri per la determinazione del canone per la partecipazione al mercato del contadino e per i posteggi, nonché le modalità di controllo del mercato, da sottoporre ad autorizzazione;
i) copia del titolo di disponibilità del locale o dell’area privata;
j) n. 1 marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione.

4. L'autorizzazione all’apertura di un mercato del contadino su area pubblica è rilasciata al soggetto selezionato a seguito dell’avviso pubblico di selezione.

Art. 4 - Soggetti richiedenti
1. L'autorizzazione all’apertura di un mercato del contadino può essere richiesta dai soggetti previsti all’articolo 1, c. 2 del D.M. 20.11.2007: imprenditori agricoli singoli, associati, associazioni di produttori e associazioni di categoria.
2. L’apertura di un mercato del contadino su area pubblica è stabilita dalla Giunta Comunale con apposito atto. Con lo stesso atto la Giunta Comunale individua l’ubicazione dell’area - coperta o scoperta - di realizzazione del mercato, definisce le caratteristiche specifiche del mercato stesso, ed approva l’avviso pubblico di selezione del soggetto da autorizzare.
3. Il soggetto da autorizzare deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 4, c. 6 del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i..

Art. 5 - Autorizzazione all’apertura di un mercato del contadino
1. L’apertura di un mercato del contadino ai sensi del presente regolamento è subordinata al rilascio dell’autorizzazione comunale.
2. L’autorizzazione comunale è rilasciata in capo al soggetto richiedente, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti e di quanto stabilito nel D.M. 20/11/2007 e nel presente regolamento.
3. L’autorizzazione è rilasciata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta, fatti salvi i tempi di sospensione del procedimento in caso di richiesta incompleta.
4. L’autorizzazione è rilasciata al soggetto richiedente, unitamente al disciplinare di vendita del mercato, predisposto sulla base dello schema del disciplinare tipo approvato dal Consiglio Comunale.
5. Nell’autorizzazione sono indicati: la denominazione e l’ubicazione del mercato, la tipologia di svolgimento (annuale/stagionale), la periodicità di svolgimento, il numero dei posteggi e, se su area pubblica, la suddivisione merceologica dei posteggi stessi.
6. Con il rilascio dell’autorizzazione il soggetto richiedente assume il ruolo di organizzatore del mercato. Il soggetto autorizzato dal Comune è tenuto ad organizzare il mercato e vigilare sul corretto funzionamento dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento nonché dal relativo disciplinare di mercato.

Art. 6 - Disciplinare di mercato
1. L’attività di vendita e la partecipazione ai mercati del contadino sono regolati da un disciplinare di vendita del mercato redatto sulla base dello schema di disciplinare tipo approvato dal Comune.
2. Il soggetto organizzatore autorizzato dal Comune, nonché gli imprenditori agricoli ammessi alla partecipazione al mercato, sono tenuti al puntuale rispetto di quanto stabilito nel disciplinare stesso.
3. L’articolo del disciplinare di mercato recante “Compiti del soggetto organizzatore autorizzato”, deve essere espressamente accettato dal soggetto organizzatore all’atto del rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente articolo 5.

Art. 7 – Comitato di Gestione
1. Al fine di ottenere un valido risultato organizzativo è possibile costituire, da parte degli stessi imprenditori agricoli ammessi, un soggetto di coordinamento e gestione del “Mercato del Contadino” denominato “Comitato Di Gestione”.
2. Il “Comitato di Gestione” dovrà essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 soggetti da individuarsi, tramite votazione con cadenza annuale, tra i soggetti ammessi al “Mercato del Contadino”.
3. Al “Comitato di Gestione” sono affidate le seguenti attività:
a. Coordinamento tra gli imprenditori ammessi e il soggetto autorizzato;
b. Controllo delle presenze con aggiornamento del relativo Registro;
c. Controllo sul rispetto del presente regolamento da parte degli operatori del mercato;
d. Verifica del buon utilizzo delle strutture assegnate ai singoli imprenditori agricoli;
e. Verifica del buon utilizzo dei punti di approvvigionamento di luce e acqua.
4. Il comitato agisce nei confronti dell’Amministrazione/Soggetto autorizzato in nome e per conto degli operatori che ad esso conferiscono poteri di rappresentanza.

Art. 8 - Soggetti ammessi al mercato e alla vendita
1. Il soggetto autorizzato dal Comune organizza ed ammette a partecipare al “Mercato del Contadino” gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi ai sensi dell’art. 1 c. 2 del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i. nonché le società di cui all'art. 1, c. 1094, della legge n. 296/2006.
2. L’assegnazione degli spazi/posteggi compete al soggetto autorizzato, nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria e, se su area pubblica esterna, nel rispetto delle vigenti normative in materia di circolazione stradale.
3. L’ammissione degli imprenditori agricoli di cui al comma 1, è subordinata al rispetto di quanto segue: l’azienda agricola o, in caso di società, le aziende agricole dei soci dei soggetti ammessi al mercato, devono essere ubicate nel territorio della Regione Marche con preferenza per quelle provenienti dai Comuni della Vallesina, con riferimento alla sede principale risultante dal Registro delle Imprese.
4. I soggetti ammessi a partecipare al mercato devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i. e prima dell’inizio dell’attività devono presentare al Comune la comunicazione di inizio attività e “adesione al “Mercato del Contadino” prevista all’art. 4 del succitato decreto legislativo redatta su apposita modulistica predisposta dal Comune o su modulistica a questa conforme. La comunicazione deve essere corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 4 c. 6 del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., e dalla sottoscrizione dell’impegno al rispetto del disciplinare. La suddetta comunicazione, correttamente compilata e completa degli allegati suindicati, ha efficacia immediata. L’inizio dell’attività di vendita è subordinato al possesso della documentazione prevista dalle vigenti normative in materia igienico-sanitaria e, più precisamente, all'avvenuta notifica della NIA.
5. Nei mercati del contadino ubicati su area pubblica, qualora il numero degli imprenditori agricoli interessati alla partecipazione al mercato sia superiore al numero dei posteggi disponibili, l’ammissione degli stessi sarà effettuata sulla base di una graduatoria che il soggetto autorizzato stilerà, tenendo conto prioritariamente della suddivisione merceologica.
Nei mercati del contadino è ammessa la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell’ambito territoriale di cui al comma 3 nel rispetto del limite della prevalenza di cui all’art 2135 c.c..
6. Le aziende ammesse alla vendita potranno, per esigenze legate alla mancanza di prodotti locali ed al solo fine di assicurare la continuità del servizio, porre in vendita anche prodotti stagionali extra aziendali comunque provenienti da altre imprese agricole nel limite del 20% della tipologia e della quantità dei prodotti posti in vendita.
7. L’attività di vendita all’interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell’impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all’art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 9 - Esercizio dell’attività e utilizzo del posteggio
1. Lo svolgimento dell’attività di vendita all’interno del mercato, compreso l’esercizio delle altre attività consentite, specificamente indicate nel disciplinare del relativo Mercato del contadino, deve avvenire nel rispetto delle condizioni, caratteristiche, limitazioni e modalità di vendita indicate nel disciplinare di mercato stesso.
2. E’ vietato cedere a terzi l’uso totale o parziale del proprio spazio/posteggio.
Nei mercati del contadino autorizzati su area pubblica, i veicoli adibiti al trasporto di merce o altro materiale da impiegare nello svolgimento dell’attività di vendita possono sostare nell’area mercatale purché l’area lo permetta e lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3. L’occupante lo spazio/posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l’esercizio dell’attività.
4. Gli operatori, nell’utilizzo dello spazio/posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

Art.10 – Condizioni e modalità di partecipazione: oneri ed obblighi
1. Gli imprenditori agricoli ammessi al mercato, sono tenuti all’osservanza di quanto previsto nel disciplinare del relativo Mercato del contadino.
2. Gli imprenditori agricoli ammessi al mercato, al fine di garantire un idoneo servizio ai consumatori, assicurano la propria partecipazione al mercato con continuità ed assiduità.
3. Le assenze effettuate dagli imprenditori agricoli ammessi al mercato, debbono essere giustificate al soggetto autorizzato.
4. Il soggetto autorizzato dal Comune provvede alla sostituzione dell’imprenditore agricolo che risulta assente in un anno per un numero di giornate superiori ad un terzo di quelle previste in relazione alla periodicità di svolgimento.
5. Gli operatori che partecipano ad un mercato del contadino devono rispettare inoltre le seguenti regole:
a. gli orari di apertura e chiusura del mercato devono essere rispettati;
b. gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita;
c. ogni operatore dovrà ripristinare le condizioni di pulizia e ordine dell’area concessa alla fine di ogni giornata di vendita, provvedendo a smaltire i propri rifiuti;
d. ogni operatore è tenuto al pagamento del canone già pattuito con il soggetto autorizzato.

Art. 11 – Prodotti agricoli in vendita
1. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l’indicazione del luogo di origine territoriale. All’interno dei mercati agricoli di vendita diretta sono ammesse, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata, possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati. Non sono ammesse altre tipologie di espositori oltre ai produttori agricoli. Nell’elenco allegato al disciplinare sono individuati i generi alimentari posti in vendita all’interno del mercato del contadino.
2.

Art. 12 – Prezzi
1. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, nonché con l’indicazione della varietà e della provenienza.

Art. 13 – Norme igienico-sanitarie
1. I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili, dei vigenti regolamenti comunali di Igiene.
2. Le strutture mobili, i locali e distributori automatici per la vendita di alimenti debbono, essere situate, progettate e costruite - nonché mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione - in modo tale da evitare rischi di contaminazione - in particolare da parte di animali - e di intrusione di animali infestanti.
3. In particolare, ove necessario, devono essere rispettate le disposizioni che seguono:
a. Devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un’adeguata igiene personale, compresi servizi igienici riservati agli addetti provvisti di attrezzature per lavarsi e asciugarsi le mani, quali lavandini con comando di erogazione non manuale, dispenser di sapone liquido e asciugamani a perdere o elettrici;
b. Le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; devono essere composti da materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all’autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo;
c. Devono essere previste opportune misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;
d. Laddove le operazioni connesse al settore alimentare prevedano il lavaggio degli alimenti, occorre provvedere affinché esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate;
e. Deve essere disponibile un’adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda;
f. Devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l’eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o solidi); g. Devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per controllare e mantenere adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
h. I prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione;
i. Per la vendita di alimenti deperibili sia sfusi che confezionati, tutti gli ambulanti/punti vendita devono essere provvisti di vetrine espositrici e di utensili in grado di garantire la necessaria protezione, conservazione, nonché separazione tra i diversi prodotti;
l. L’area mercatale deve essere provvista di colonnine o di altri dispositivi di fornitura di energia elettrica per alimentare le attrezzature di conservazione degli alimenti deperibili detenute/vendute dagli imprenditori agricoli;
m. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti;
n. Gli imprenditori agricoli dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 852/2004 CE e degli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità.

Art. 14 – Disciplina amministrativa e controlli
1. L'esercizio dell'attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli nell’ambito dei Mercati del contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio. L’attività di vendita all’interno dei mercati del contadino deve essere svolta nel rispetto del presente regolamento, del disciplinare di mercato e della normativa vigente in materia.
2. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all’attività di controllo del Comune. Il Comune accerta il rispetto del presente Regolamento e delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 e degli organi competenti previsti dalle vigenti normative. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti a consentire ai competenti organi di controllo di effettuare verifiche nella propria azienda sulle effettive produzioni e rispettive quantità ed inoltre sono tenuti a dimostrare l’osservanza di tutte le normative sulla sanità dei prodotti. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento comunale e dal disciplinare di mercato, comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e amministrative previste al successivo articolo 15 del presente regolamento comunale.

Art. 15 – Sanzioni e revoca dell’autorizzazione
1. La violazione delle disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni del disciplinare di vendita del relativo mercato del contadino, commesse dal soggetto organizzatore autorizzato dal Comune o dai soggetti ammessi alla vendita nei mercati del contadino sono soggette alle sanzioni previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
2. E’ comunque fatta salva l’applicazione di specifiche sanzioni previste da leggi, regolamenti ed altre normative di settore eventualmente vigenti.
3. Il procedimento sanzionatorio si svolge secondo i principi e gli istituti della legge n. 689/1981 e s.m.i. e i proventi spettano al Comune.
4. Ai sensi dell’art 3 c. 3 del D.M. 20/11/2007 l'accertamento da parte del Comune di più violazioni agli obblighi del presente regolamento o del disciplinare di mercato, commesse dal soggetto autorizzato anche in tempi diversi nell'arco dello stesso anno solare, può comportare la revoca dell'autorizzazione.
5. La revoca dell’autorizzazione al soggetto autorizzato è preceduta da un diffida con contestazione delle violazioni riscontrate e, quando possibile, assegnazione di un termine per ottemperare. Nel caso il soggetto autorizzato non ottemperi a quanto prescritto nella diffida nel termine stabilito, il Dirigente competente procede alla revoca dell’autorizzazione.
6. Qualora nell’arco di un anno solare, vengano accertate più di 3 (tre) violazioni degli obblighi previsti dal presente disciplinare di vendita del mercato, da parte dello stesso imprenditore agricolo partecipante al mercato, il Comune ne dà notizia al soggetto autorizzato che deve vigilare affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi. Il soggetto autorizzato ha facoltà di estromettere dal mercato l’imprenditore agricolo in capo al quale sono state accertate più di tre violazioni.

Art.16 – Norme finali
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il 15° giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione nell’Albo Pretorio del Comune. Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme del D.M. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, emanato in attuazione della legge 27/12/2006 n. 296, la normativa statale e regionale vigente in materia nonché quanto previsto nel Disciplinare di Mercato redatto secondo lo schema approvato dal Consiglio Comunale. L’entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comporta l’adeguamento automatico delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Regolamento comunale per lo svolgimento di un mercato del contadino ai sensi del D.M. 20/11/2007 riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli

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