Regolamento dei contratti

 

  • Approvato con delibera di  Consiglio Comunale n.33 del 20.02.2019
  • Modificato con delibera di  Consiglio Comunale n.17 del 23.01.2020
  • Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 27.05.2021
  • Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.161 del 30.09.2021

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto
Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente, l'attività negoziale rientrante nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici autonomamente svolta dal Comune di Jesi (di seguito Comune), nelle sue varie articolazioni organizzative, e quindi:
- affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro e affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;
- affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario e affidamento di lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro effettuati mediante utilizzo di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione delle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente per i quali il Comune possieda la necessaria qualificazione.

Art. 2 – Normativa di riferimento
L'attività contrattuale resta in ogni caso disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, dalla normativa vigente ed in particolare:
- dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii. (di seguito Codice),
- dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore,
- dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
nonché dalle Direttive Comunitarie in vigore in materia di contrattualistica pubblica e da ogni altra normativa disciplinante la materia, ivi comprese la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e il codice civile in quanto applicabili.
Dovranno essere altresì applicate le previsioni in materia del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dall’ente per il periodo di riferimento e del codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune.
Si terrà conto inoltre delle linee guida vincolanti emanate dalla competente Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC.

Art. 3 – Principi generali
L'attività contrattuale del Comune, in tutte le sue fasi, persegue gli obiettivi della efficacia, efficienza ed economicità, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi generali di libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità come definiti dalle linee guida ANAC n. 4.
Essa si ispira inoltre a criteri di sostenibilità energetica e ambientale secondo quanto previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 50/2016, prevedendo nella documentazione progettuale e di gara i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare. 
L’affidamento avviene nel rispetto dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e quindi in maniera tale da prevenire e risolvere fin dall’origine ogni ipotesi di conflitto di interessi, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto.

Le negoziazioni avvengono altresì:
- nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, come meglio specificato al successivo Art. 4;
- in maniera tale da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese anche attraverso la fissazione di adeguati e proporzionati requisiti speciali di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al necessario livello qualitativo delle prestazioni, ne consentano la partecipazione nonché mediante la suddivisione dell’affidamento in lotti prestazionali e/o funzionali laddove possibile.

Art. 4 – Principio di rotazione
Il principio di rotazione si applica in riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti che abbia oggetto rientrante nella stessa categoria merceologica, nello stesso settore di servizi o nella stessa categoria di opere e valore ricompreso nella medesima fascia. A tal fine si individuano le seguenti fasce di importo:
- affidamenti di valore inferiore a 40.000,00 euro, ad esclusione di quelli di importo inferiore a 1.000,00 euro;
- affidamenti di valore pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro;
- affidamenti di valore pari o superiore a 150.000,00 euro  e inferiore alla soglia di rilievo comunitario per servizi e forniture ovvero affidamenti di valore pari o superiore a 150.000,00 euro  e inferiore a 500.000,00 euro per lavori;
- affidamenti di valore pari o superiore a 500.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro per lavori.
Al ricorrere dei suddetti presupposti non possono essere invitati a presentare offerta sia l’operatore uscente che quelli invitati e non affidatari relativamente al contratto precedente, salvo la possibilità di reinvito o riaffidamento, 
a) per il contraente uscente, al ricorrere di circostanze eccezionali in riferimento:
- alla particolare struttura del mercato e alla riscontrata effettiva assenza di alternative;
- al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale;
- alla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
b) per il concorrente già in precedenza invitato in presenza di una aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali  o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità a fornire le prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
c) in caso di affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro.
In ogni caso il reinvito o riaffidamento va adeguatamente motivato.
La rotazione non si applica in caso di ricorso alle procedure ordinarie o in caso di procedure comunque aperte al mercato, quali la procedura negoziata previa manifestazione di interesse che  non preveda criteri limitativi del numero di operatori da invitare o la RDO aperta attraverso il sistema Mepa con contestuale avviso nel profilo del committente. 
In presenza di un Albo fornitori già approvato, e periodicamente aggiornato, la rotazione avviene di norma mediante scorrimento sistematico degli elenchi per categoria, ed eventualmente per fasce di importo se previste, seguendo l’ordine cronologico di iscrizione degli operatori economici, ferma restando la facoltà di invitare altri operatori ritenuti idonei, dandone adeguata motivazione, soprattutto qualora per il numero di iscritti all’Albo non sia garantita un adeguato confronto concorrenziale.

Art. 5 – Clausola sociale
Nelle procedure negoziate per l’affidamento di appalti caratterizzati da alta intensità di manodopera, ad eccezione degli affidamenti aventi ad oggetto prestazioni di natura intellettuale, forniture e prestazioni di natura occasionale, la documentazione di gara deve prevedere specifiche clausole sociali. 
Nella documentazione di gara dovrà essere inserita una apposita clausola la quale preveda che al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.  L’aggiudicatario è comunque tenuto all’applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015. 
La suddetta clausola deve essere espressamente accettata dai partecipanti alla procedura.
I capitolati di gara prevedono apposite clausole che stabiliscono l'obbligo per l'operatore economico aggiudicatario di fornire alla scadenza del contratto i dati relativi al personale impiegato nel corso dell'esecuzione del contratto e da riassorbire al fine di consentire alla stazione appaltante di renderli noti ai concorrenti alla nuova procedura di affidamento.

Art. 6 – Responsabile Unico del Procedimento
Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, il dirigente del Servizio che procede all’affidamento con atto formale individua un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. La nomina avviene con i documenti di programmazione di cui all’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 o, per le acquisizioni non incluse in programmazione, con la determina a contrarre o altro atto con il quale si dia avvio all’intervento. L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
Il RUP è individuato dal dirigente preposto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti al Servizio inquadrati come dirigenti o dipendenti con profilo di istruttore direttivo o, in caso di carenza in organico del Servizio stesso, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di conflitto di interessi di cui al comma 2 dell’art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001.
Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere, in particolare il RUP deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all’entità dei lavori, servizi o forniture da affidare in base a quanto previsto nelle specifiche linee guida emanate dall’ANAC ai sensi dell’art. 31, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 (linee guida n. 3).

Qualora l’organico dello specifico Servizio e del Comune presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della professionalità necessaria, il competente dirigente può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti, affidando lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dalle suddette Linee guida, individuati secondo le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del Codice. Nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano necessariamente valutazioni e competenze specialistiche è data la possibilità di richiedere il sostegno, per l’intera procedura o parte di essa, della centrale unica di committenza di riferimento.
Nel caso di affidamento di servizi di ingegneria e architettura, il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti, come meglio specificato dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dalle suddette linee guida ANAC. Il RUP adottata gli atti della procedura, ad eccezione degli atti che comportano impegno di spesa, se non appositamente delegato. In difetto di delega, ne propone l’adozione al competente dirigente.
Il RUP negli affidamenti di lavori può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore di lavori entro i limiti massimi e a condizione che sia in possesso dei requisiti previsti dalle suddette linee guida ANAC.
Il RUP negli affidamenti di servizi e forniture svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione del contratto, salvo il caso in cui, ai sensi delle suddette linee guida, il progettista e/o il direttore dell’esecuzione debba essere un soggetto diverso.

Art. 7 – Commissione giudicatrice
Qualora l’aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
La Commissione è nominata dal Dirigente del Servizio che ha indetto la procedura dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è di norma composta da tre membri, salvo il caso in cui per la pluralità di specifiche competenze tecniche necessarie alla valutazione delle offerte sia necessaria la nomina di 5 componenti.
Fino alla data in cui l’Autorità nazionale Anticorruzione dichiarerà operativo l’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso la stessa Autorità e superato il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il Presidente della commissione è scelto tra i Dirigenti del Comune dotati di specifiche competenze o, in mancanza tra i dipendenti di altri enti preferibilmente con qualifica dirigenziale o apicale ovvero tra esperti esterni dotati di adeguate competenze professionali. I restanti componenti della commissione giudicatrice sono scelti, di norma, tra i dipendenti del Comune, con profilo almeno pari a quello di istruttore direttivo, dotati di adeguate competenze professionali, nel rispetto del principio di rotazione.
Successivamente alla data di inizio dell’operatività dell’Albo di cui sopra i componenti saranno scelti dal Dirigente del Servizio, mediante consultazione ed esame dei relativi curricula, tra i dipendenti del Comune iscritti nell’Albo stesso, ad eccezione del Presidente che verrà scelto tra i dipendenti di altre stazioni appaltanti o esperti nello specifico settore iscritti nella corrispondente sezione ordinaria dell’Albo. 
I componenti della commissione non devono in ogni caso versare nelle ipotesi di astensione e incompatibilità di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6 e ne dichiarano l’assenza all’atto dell’accettazione dell’incarico con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, impegnandosi a comunicare al Dirigente competente per la nomina l’eventuale sopravvenienza di tali motivi ostativi.
Nell’atto di nomina della commissione vengono altresì individuati un segretario verbalizzante ed un eventuale sostituto per il caso di assenza o impedimento, scelti tra i dipendenti del Comune, anche non iscritto all’Albo.
Nei documenti di gara devono essere fornite informazioni dettagliate sul numero di componenti della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione, specificando se la stessa supporterà il RUP nella eventuale procedura di valutazione dell’anomalia dell’offerta. La determina a contrarre specifica i costi relativi ad eventuali commissari esterni ed impegnata la relativa spesa.
Il provvedimento di nomina dei commissari ed i relativi curricula sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
La Commissione costituisce un collegio perfetto che opera con il plenum dei suoi componenti. La Commissione può avvalersi di esperti interni e/o esterni all'Amministrazione per la soluzione di specifici quesiti, fermo restando che la presenza degli esperti ai lavori della Commissione è limitata all'esposizione dei pareri e di eventuali chiarimenti.

Art. 8 – Obblighi di trasparenza
Gli atti delle procedure di affidamento e le informazioni ad esse relative sono pubblicate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, dalla legge n. 190/2012 e dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

TITOLO II – GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Art. 9 – Norme procedurali
(per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021, e comunque fino alla data di vigenza delle disposizioni derogatorie di cui al D.L. 76/2020, come convertito in legge n. 120/2020, si veda la disciplina sostitutiva transitoria di cui all’art. 25 del presente regolamento che recepisce le predette disposizioni).
L’affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene, nel rispetto dei principi di cui ai precedenti artt. 3 e 4, mediante affidamento diretto ovvero, in caso di lavori, mediante amministrazione diretta.
L’affidamento è disposto con determina a contrarre semplificata dopo adeguata indagine di mercato informale volta all’acquisizione di informazioni, dati, documenti che consentano di individuare le soluzioni presenti sul mercato più idonee in riferimento al bisogno che l’affidamento deve soddisfare nonché la platea dei potenziali affidatari.
La determina a contrarre deve contenere:

1) l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare;
2) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
3) l’importo dell’affidamento in caso di prezzo a corpo o, in caso di contratti a misura, l’importo unitario e massimo stimato e la relativa copertura contabile;
4) le modalità di individuazione dell’affidatario e di eventuale svolgimento di preventive indagini di mercato, con espressa indicazione delle ragioni di eventuale mancato ricorso al Mepa o agli altri strumenti obbligatori in base alle normative sulla centralizzazione e aggregazione delle committenze;
5) le principali condizioni contrattuali.

Art. 10 – Requisiti degli affidatari
Prima di procedere all’aggiudicazione il RUP verifica che non ricorrano nei confronti dell’aggiudicatario i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 80/2016, nonché che lo stesso sia in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecniche e professionali eventualmente richiesti dalla stazione appaltante per lo specifico affidamento.
L’affidatario inoltre non deve incorrere nella condizione ostativa di cui all’art. 53, comma 16 bis del D.Lgs. 165/2001 ai sensi del quale i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Jesi, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività del Comune stesso svolta attraverso i medesimi poteri, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
A tal fine prima di procedere all’affidamento il RUP acquisisce dall’aggiudicatario apposita dichiarazione in ordine al possesso dei suddetti condizioni e requisiti,  resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000. Il Comune procede al controllo a campione delle predette dichiarazioni sostitutive in misura del 10% annuo, escludendo dal computo gli affidamenti effettuati mediante Mepa.

Art. 11 – Modalità di selezione del contraente
Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo stimato inferiore a 5.000,00 euro il Rup può procedere all’affidamento diretto tramite trattativa con un unico operatore. In tal caso il Rup attesta la congruità tecnica ed economica dell’offerta selezionata, anche in riferimento a listino di mercato o a prezzi praticati in precedenti commesse analoghe anche di altre amministrazioni. Ai fini del controllo in ordine al possesso dei requisiti in capo all’affidatario il RUP acquisisce la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente art. 10 e provvede:
- alla consultazione del casellario ANAC
- alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- alla verifica del possesso dei requisiti speciali eventualmente richiesti e del ricorrere delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per determinate professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. per specifiche attività.

Per affidamenti di  servizi e forniture di importo stimato pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo stimato pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore a 150.000,00, il RUP svolge una indagine di mercato mediante chiamata diretta di almeno tre operatori economici richiedendo agli stessi la presentazione di un preventivo da comparare per l’affidamento che si intende realizzare. Qualora per la particolarità del prodotto, per la presenza di diritti di esclusiva o per altre cause oggettive il lavoro, servizio o fornitura possa essere acquisito unicamente da un determinato operatore economico, il RUP ne dà adeguata motivazione nella determina a contrarre. 
Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo stimato inferiore a 20.000,00 euro, ai fini del controllo in ordine al possesso dei requisiti in capo all’affidatario il RUP acquisisce la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente art. 10 e provvede:
- alla consultazione del casellario ANAC
- all’acquisizione dei certificati del casellario generale in riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- alla acquisizione dalla competente Agenzia delle Entrate di certificazione in ordine alla regolarità fiscale
- all’acquisizione del certificato fallimentare
- alla verifica del possesso dei requisiti speciali eventualmente richiesti e del ricorrere delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per determinate professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. per specifiche attività.
Per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo stimato pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 ai fini del controllo in ordine al possesso dei requisiti in capo all’affidatario il RUP acquisisce le necessarie certificazioni in ordine ai requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai requisiti speciali eventualmente richiesti e al ricorrere delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per determinate professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. per specifiche attività.
Quando ciò sia possibile, il controllo in ordine al possesso dei requisiti avviene, fino all’operatività della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici di cui all’art. 81 del D.Lgs. 50/2016,  mediante il sistema Avcpass.
L’affidamento avviene di norma sulla base del criterio del minor prezzo, selezionando l’offerta che presenti il prezzo più basso, a parità delle restanti condizioni contrattuali e caratteristiche tecniche delle prestazioni o prodotti da acquisire
Qualora, a giudizio del Rup, per le particolari caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da acquisire sia necessario valutare anche gli aspetti qualitativi delle prestazioni offerte, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In tal caso le offerte sono valutate dal RUP motivando sinteticamente nell’atto con cui si dispone l’aggiudicazione le motivazioni della scelta effettuata e indicando le caratteristiche dell’offerta che ne hanno comportato la preferenza rispetto alle altre. Qualora la valutazione delle offerte richieda particolari competenze professionali, il RUP può essere assistito nella valutazione da una commissione composta dallo stesso, che la presiede, e da altri 2 dipendenti e/o soggetti esterni esperti nello specifico settore, purché questi non versino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c. e all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 e di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016.
Il Rup compie ogni valutazione in ordine all’eventuale anomalia dell’offerta, anche richiedendo spiegazioni al concorrente in ordine al basso livello di prezzi praticato, qualora ravvisi la presenza di elementi specifici di anomalia.

I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applicano comunque le procedure di cui ai periodi precedenti. 

Art. 12 – Garanzie richieste all’affidatario
La garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 non è richiesta per gli affidamenti di cui al presente titolo.
Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro è altresì omessa la prestazione della garanzia definitiva, salvo che il RUP la ritenga necessaria in riferimento alle caratteristiche del singolo specifico affidamento. Per gli affidamenti di importo superiore, la garanzia definitiva e, ove previsto la polizza CAR di cui all’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, possono essere omesse quando l'esonero dalla prestazione della garanzia comporti un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e l’affidatario dimostri:
- in caso di affidamenti di lavori e servizi di avere idonea copertura assicurativa per rischi e oneri professionali ovvero per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento dell’attività oggetto del contratto;
- in caso di forniture di beni, che la fornitura è assistita da apposita garanzia commerciale per difetti di conformità del bene offerta dal produttore con caratteristiche almeno pari alla garanzia legale di cui al D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).
L’avvenuta prestazione delle garanzie richieste deve essere documentata prima della stipula del contratto.

Art. 13 – Stipula del contratto
La stipulazione del contratto deve avvenire esclusivamente in modalità elettronica nelle seguenti forme:
- esclusivamente per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante scambio di corrispondenza, quando lo preveda l’uso del commercio, unicamente a mezzo pec;
- mediante scrittura privata con sottoscrizione digitale.
Non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto.
Per gli affidamenti di importo inferiore a 20.000,00 euro, per i quali la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario avviene in modalità semplificata, il contratto contiene una apposita clausola che preveda, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del contratto stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva o, qualora la stessa non sia stata richiesta, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Art. 14 – Affidamenti mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione
(per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021, e comunque fino alla data di vigenza delle disposizioni derogatorie di cui al D.L. 76/2020, come convertito in legge n. 120/2020, si veda la disciplina sostitutiva transitoria di cui all’art. 25 del presente regolamento che recepisce le predette disposizioni).
Restano ferme le disposizioni normative che prevedono l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri strumenti di acquisto o di negoziazione.
In caso di ricorso al Mepa, la procedura prende avvio con la determina a contrarre che contiene, oltre a quanto stabilito nel precedente art. 9, l’individuazione delle modalità da seguire tra ordine diretto d’acquisto (ODA), trattativa diretta, richiesta di offerta (RDO). In particolare:

- per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo stimato inferiore a 5.000,00 euro, il RUP procede mediante ODA, svolgendo una previa indagine di mercato mediante i cataloghi messi a disposizione dal Mepa in caso di acquisizione di prestazioni o prodotti standardizzati, ovvero mediante trattativa diretta o RDO, anche rivolta ad unico operatore, in caso che il lavoro, servizio o bene da acquisire necessiti di essere adeguato alle esigenze della stazione appaltante;
- per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo stimato pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro il RUP svolge l’indagine di mercato attraverso la consultazione del catalogo Mepa ovvero provvedendo a definire le specifiche tecniche del lavoro, servizio o bene richiesto e procede ad acquisire i necessari preventivi e procede all'affidamento nei confronti dell'operatore prescelto mediante Trattativa Diretta sul portale Mepa. Qualora, ai sensi del precedente art. 11, la richiesta di più preventivi non sia possibile, procede mediante trattativa diretta con l'operatore economico individuato.
A conclusione della procedura, con apposito provvedimento viene aggiudicato il contratto. In caso di ODA l’affidamento è preceduto da determina in forma semplificata ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 - nella quale sono individuati, previa consultazione del catalogo reso disponibile dal mercato elettronico, l’affidatario, l’oggetto dell’affidamento, il prezzo e le modalità di affidamento - e si conclude con l’inserimento dell’ODA nel mercato elettronico.
Le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti in ordine all’aggiudicatario vengono acquisite dal sistema, il Mepa provvede al controllo a campione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dall’art. 36, comma 6-ter del D.Lgs. 50/2016, prima della stipula del contratto, che avviene in modalità elettronica attraverso il Mepa, vengono eseguiti i controlli previsti dal precedente art. 11 e vengono acquisite le garanzie di esecuzione eventualmente richieste.

TITOLO III – GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE CON PROCEDURA NEGOZIATA

Art. 15 – Procedura di affidamento
(per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021, e comunque fino alla data di vigenza delle disposizioni derogatorie di cui al D.L. 76/2020, come convertito in legge n. 120/2020, si veda la disciplina sostitutiva transitoria di cui all’art. 25 del presente regolamento che recepisce le predette disposizioni).
L’affidamento di appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro avviene mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato con le modalità di cui agli articoli seguenti, con invito rivolto
- per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilievo comunitario ad almeno 5 operatori economici nel rispetto del principio di rotazione;
- per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro  ad almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione;
- per lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 di euro ad almeno 15 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione.
La procedura prende avvio con la determina a contrarre che:

  • approva il progetto del servizio o della fornitura redatto dal Rup, comprensivo degli elementi di cui all’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, del capitolato speciale d’appalto e dello schema di contratto, ovvero richiama il progetto esecutivo dell’opera o dei lavori già approvato;
  • individua la modalità di selezione degli operatori da invitare;
  • approva la documentazione di gara comprensiva del disciplinare di gara contenente l’indicazione dei requisiti di partecipazione generali e speciali, le modalità di presentazione dell’offerta, il termine di scadenza per la presentazione, le garanzie richieste, il criterio di selezione delle offerte sulla base di quanto previsto all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e, in caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di selezione delle offerte e la relativa ponderazione.

Art. 16 – Selezione degli operatori economici da invitare
La selezione degli operatori economici da invitare può avvenire esclusivamente con le seguenti modalità:
- indagini di mercato svolte mediante un avviso, relativo allo specifico affidamento, pubblicato per almeno 15 giorni nel sito istituzionale comunale;
- scelta da elenchi di operatori economici costituiti dal Comune in conformità a quanto indicato al successivo art. 18, messi a disposizione dal Mepa o da altri soggetti aggregatori, centrali di committenza o stazioni appaltanti, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, scorrendo l’elenco del necessario numero di soggetti da invitare sulla base dell’ordine di iscrizione degli stessi, o secondo altra modalità prevista dal soggetto gestore dell’elenco.
La determina a contrarre da conto della modalità che verrà adottata per la selezione degli operatori economici da invitare. Qualora l’utilizzo delle suddette modalità non consenta l’individuazione di un numero di operatori da invitare almeno pari a quello minimo previsto in relazione all’oggetto e al valore dell’affidamento, è facoltà del RUP, al fine di garantire un adeguato livello di concorrenza, invitare ulteriori operatori economici dotati dei necessari requisiti di qualificazione.

Art. 17 – Indagine di mercato mediante avviso pubblico
In relazione a singoli contratti da affidare, con avviso pubblico è resa nota l’intenzione di procedere all’affidamento e la possibilità per gli operatori economici interessati di manifestare interesse ad essere invitati alla relativa procedura di gara presentando apposita candidatura. L’avviso contiene almeno:

  • l’oggetto e le caratteristiche tecniche del lavoro, servizio o fornitura da acquisire;
  • il prezzo eventualmente posto a base di gara;
  • i requisiti generali e speciali richiesti ai candidati, l’eventuale necessità di iscrizione al Mepa per concorrere all’affidamento con la possibilità di partecipare per quanti alla data di invio della RDO risultino iscritti per il bando e categoria di riferimento;
  • le modalità di invio della manifestazione di interesse e la relativa data di scadenza;
  • il numero minimo ed eventualmente massimo degli operatori che saranno invitati. In caso di fissazione di un limite massimo agli inviti devono essere altresì indicati i criteri adottati per la selezione dei candidati da invitare o la previsione che, in caso di candidature in numero superiore al massimo previsto, si ricorrerà al sorteggio;
  • il nominativo del responsabile del procedimento e i relativi punti di contatto.
  • L’avviso è pubblicato per almeno 15 giorni in apposita sezione del sito istituzionale comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di gara e contratti. Per motivate ragioni di urgenza il periodo di pubblicazione può essere ridotto a non meno di 5 giorni.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il RUP esamina le domande pervenute, decide in ordine alla loro ammissibilità e compila l’elenco degli operatori economici da invitare che rimane secretato e non soggetto a pubblicazione fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. 
Nel caso di fissazione di un numero massimo di operatori da invitare, il RUP seleziona gli operatori che hanno presentato la propria candidatura sulla base di criteri oggettivi predeterminati e resi noti nell’avviso per manifestazione di interesse. In mancanza dei predetti criteri, procede mediante sorteggio in seduta pubblica degli operatori da invitare, individuando ciascuno di essi con un codice univoco che non ne renda possibile al pubblico l’identificazione. Operata la selezione procede come al precedente paragrafo alla compilazione dell’elenco e all’invio degli inviti ai soggetti selezionati.
In ogni caso, l’istruttoria in ordine all’ammissibilità delle candidature, la selezione dei soggetti da invitare e l’eventuale sorteggio vengono verbalizzate a cura del RUP.

Art. 18 – Indagine di mercato mediante elenchi di operatori economici
Per la selezione dei soggetti da invitare in relazione all’affidamento di lavori vengono costituiti appositi elenchi di operatori economici suddivisi in base alle categorie di qualificazione e alle relative fasce di importo.
Gli elenchi di operatori economici possono essere costituiti anche per tipologie di servizi o forniture il cui affidamento sia ricorrente nel corso di ciascuna annualità quando il mercato di riferimento è caratterizzato da un elevato numero di operatori economici.
La costituzione dei suddetti elenchi è preceduta da apposito avviso con il quale viene resa nota la volontà di istituzione dello specifico elenco e vengono individuati i requisiti soggettivi, eventualmente parametrati in relazione alle singole categorie e fasce di importo in cui è suddiviso, nonché le modalità per l’iscrizione. L’avviso è pubblicato almeno 15 giorni prima della costituzione dell’elenco in apposita sezione del sito istituzionale comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di gara e contratti e rimane permanentemente consultabile per l’intero periodo di valenza dell’elenco.
Gli operatori economici possono richiedere l’iscrizione per singole categorie e, all’interno di ciascuna categoria, per una o più fasce di importo. Dopo la prima costituzione è comunque possibile in ogni momento presentare domanda di iscrizione che verrà istruita entro 30 giorni dall’ufficio competente. 
L’ufficio provvede alla revisione almeno annuale dell’elenco, acquisendo dagli iscritti dichiarazione attestante il permanere dei requisiti per l’iscrizione e cancellando i soggetti per i quali i requisiti stessi siano venuti meno o che ne abbiano fatto espressa domanda. È facoltà del competente dirigente provvedere alla cancellazione degli operatori economici che si siano resi colpevoli di grave negligenza o malafede nell’esecuzione di contratti nei confronti del comune di Jesi. La mancata presentazione di offerta anche in riferimento ad uno o più inviti non comporta la cancellazione dall’elenco.
Gli elenchi così costituiti non sono soggetti a pubblicazione, in quanto la stessa renderebbe conoscibili i nominativi dei potenziali invitati.
Nella selezione degli operatori economici da invitare la rotazione si effettua mediante scorrimento degli operatori economici in relazione a ciascuna categoria e fascia di importo, seguendo l’ordine di iscrizione degli operatori economici, fino a completo esaurimento della lista e riprendendo dal primo iscritto.
In alternativa alla costituzione di un elenco proprio, è possibile utilizzare:
- gli elenchi del Mercato elettronico della pubblica Amministrazione, gestito da Consip spa;
- gli elenchi costituiti da altre centrali di committenza o soggetti aggregatori di riferimento, ovvero da altre stazioni appaltanti, previa individuazione degli stessi con apposito provvedimento, pubblicato permanentemente in apposita sezione del sito istituzionale comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di gara e contratti.
In caso di utilizzo degli elenchi istituiti da altri soggetti, vengono applicate ai fini delle rotazione le modalità stabilite dal soggetto che gestisce l’elenco stesso.
L’invito rivolto a tutti i fornitori del mercato elettronico della P.A. iscritti per la categoria di riferimento, c.d. RDO aperta, costituisce procedura sostanzialmente aperta, con conseguente inapplicabilità dell’obbligo di rotazione, quando l’avviso di indizione della RDO è altresì pubblicata nell’apposita sezione del sito internet comunale.
L’invito rivolto a tutti i fornitori del mercato elettronico della P.A. iscritti per la categoria di riferimento, c.d. RDO aperta, costituisce procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 qualora l’avviso di indizione della RDO sia altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana ed osservi le restanti forme di pubblicazione previste in ambito nazionale per tale tipologia di procedura. Anche in tal caso non sussiste l’obbligo di rotazione.

Art. 19 – Il confronto competitivo tra operatori economici
Una volta selezionati gli operatori economici da invitare sulla base delle modalità di cui ai precedenti artt. 16 e seguenti, il RUP provvede all’invio contestuale degli inviti nelle forme normativamente previste, fatto salvo l’obbligo di ricorso al Mepa. In tal caso il Rup procede all’invio di RDO secondo le modalità previste dal sistema. Tutta la documentazione di gara è messa immediatamente a disposizione dei concorrenti invitati anche in formato elettronico mediante invio in allegato all’invito o contestuale pubblicazione nel sito comunale o nelle piattaforme telematiche di negoziazione attraverso le quali si svolge la procedura.
Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Rup in seduta pubblica, provvede a verificare la regolarità della presentazione dell’offerta e il rispetto del termine, quindi procede all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e, verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di partecipazione richieste dal disciplinare di gara, provvede in ordine all’ammissibilità delle offerte, attivando, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio.
Qualora la selezione delle offerte avvenga con il criterio del miglior prezzo, salvo il caso degli affidamenti che presentino carattere transfrontaliero, la lettera di invito prevede l'esclusione automatica delle offerte alle condizioni previste per legge. In tal caso il RUP procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi e procede alla formazione della relativa graduatoria. Il Rup provvede al calcolo della soglia di anomalia secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 2, 2 bis e 2 ter, e all'esclusione delle offerte che superino la predetta soglia. In ogni caso il RUP può valutare la congruità delle offerte che presentino elementi specifici di anomalia. Quindi aggiudica o, in difetto di idonea delega, propone al competente dirigente l’aggiudicazione alla prima migliore offerta non anomala.
Qualora la selezione delle offerte avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il Rup trasmette gli atti alla Commissione giudicatrice appositamente nominata che provvede  in seduta pubblica all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e alla verifica in ordine alla completezza e regolarità della documentazione in esse contenuta. Procede quindi, salvaguardando comunque il principio di speditezza e concentrazione degli atti di gara, in una o più sedute riservate alla valutazione dell’offerta tecnica. Completate le operazioni di valutazione, in seduta pubblica rende noti i punteggi attribuiti e procede all’apertura delle offerte economiche ammesse e all’attribuzione del relativo punteggio, quindi determina il punteggio complessivo da attribuire alle offerte, formula la relativa graduatoria finale e conclude le operazioni con la trasmissione degli atti al Rup.
Il Rup valuta la presenza di eventuali elementi specifici di anomalia in ordine all’offerta prima classificata, richiede se del caso le spiegazioni per iscritto e procede alla loro valutazione. Il disciplinare può prevedere che la Commissione giudicatrice assista il Rup nella verifica in ordine all’anomalia dell’offerta. Al termine di tale fase il Rup aggiudica o, in difetto di idonea delega, propone al competente dirigente l’aggiudicazione alla prima migliore offerta non anomala.
Tutte le operazioni di gara debbono essere verbalizzate, anche qualora le stesse siano svolte mediante sistemi telematici di negoziazione.

Art. 20 – L’aggiudicazione
Fermo restando quanto previsto dall’art. 36 comma 6 ter del D.Lgs. 50/2016, il Rup procede di norma alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione prima del provvedimento di aggiudicazione, mediante il sistema Avcpass e, per le verifiche che questo non renda disponibili, mediante richiesta diretta al soggetto che detiene l’informazione. In tal caso l’aggiudicazione è immediatamente efficace. Qualora le verifiche siano effettuate dopo il provvedimento di aggiudicazione, con apposito provvedimento viene dato atto della intervenuta efficacia al positivo esito delle stesse.
Ai soli fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo all’operatore economico che partecipa alla procedura, ai soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi dell’art. 89 nonché ai subappaltatori, i certificati e gli altri documenti, fatta eccezione per il DURC, hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio e, entro sessanta giorni dalla loro scadenza, qualora sia pendente il procedimento di acquisto, si può procedere alla verifica dell’assenza dei motivi di esclusione con richiesta diretta agli enti certificatori di eventuale conferma del contenuto dell’attestazione già rilasciata. Gli enti certificatori provvedono a fornire riscontro entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali  il contenuto dei certificati e degli altri documenti si intende confermato. I certificati e gli altri documenti in corso di validità possono essere utilizzati nell’ambito di diversi procedimenti di acquisto.
L’aggiudicazione è comunicata ai partecipanti ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ne viene data pubblicità mediante pubblicazione degli esiti in apposita sezione del sito istituzionale comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di gara e contratti, nel sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e nel portale Anac.

Art. 21 – La stipula del contratto
In presenza di aggiudicazione efficace si può procedere alla sottoscrizione del contratto, che dovrà avvenire entro 60 giorni dalla stessa, previa acquisizione delle garanzie previste per legge e per capitolato e del DURC in corso di validità.
La stipula del contratto ha luogo in forma di scrittura privata elettronica, utilizzando le modalità previste per legge per garantire all’atto data certa e provvedendo alla sua conservazione.
Per contratti di importo pari o superiore ad € 150.000,00 la stipula avviene in forma di atto pubblico amministrativo elettronico, decorso ove applicabile il termine dilatorio di 35 giorni di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, previa acquisizione delle garanzie previste per legge e per capitolato, del DURC in corso di validità, della prescritta documentazione antimafia, e, comunque, nel rispetto di eventuali protocolli di legalità sottoscritti dall’ente.

TITOLO IV – AFFIDAMENTO DI SPECIFICI SERVIZI

Art. 22 - Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria
(per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021, e comunque fino alla data di vigenza delle disposizioni derogatorie di cui al D.L. 76/2020, come convertito in legge n. 120/2020, si veda la disciplina sostitutiva transitoria di cui all’art. 25 del presente regolamento che recepisce le predette disposizioni).
L’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria avviene:
- per servizi di valore inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto, in base a quanto previsto nel precedente Titolo II, dando comunque conto della idoneità professionale del soggetto affidatario ad eseguire il contratto in riferimento allo specifico oggetto dello stesso, sulla base dei titoli abilitativi e dell’esperienza professionale documentata dal professionista affidatario stesso;
- per servizi di valore pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiori a 100.000,00 euro mediante procedura negoziata secondo quanto previsto dal precedente titolo III, selezionando i professionisti da invitare sulla base di appositi elenchi o previo avviso pubblico per manifestazione di interesse. Il criterio di selezione è comunque quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- per servizi di valore pari o superiore a 100.000,00 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria mediante procedura aperta pubblicizzata in ambito nazionale. In particolare, in caso di ricorso al Mepa per l’affidamento del servizio, si procede mediante RDO aperta, dando notizia della sua  pubblicazione mediante apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale Contratti, e pubblicato altresì nel sito istituzionale comunale in apposita sezione fungente da profilo committente e nelle restanti piattaforme telematiche previste per legge o in quelle ulteriori nelle quali si ritenga opportuno, quali ad esempio i siti degli ordini professionali, nazionali e territoriali.

Art. 23 – Servizi sociali 
(per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021, e comunque fino alla data di vigenza delle disposizioni derogatorie di cui al D.L. 76/2020, come convertito in legge n. 120/2020, si veda la disciplina sostitutiva transitoria di cui all’art. 25 del presente regolamento che recepisce le predette disposizioni).
L’affidamento dei servizi sociali di cui all’allegato IX del D.Lgs. 50/2016 avviene secondo quanto previsto dal presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 142, comma 5 ter e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

È fatto salvo il ricorso alle convenzioni di cui all’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e all’art. 5 della legge 381/1991. In tal caso trovano comunque applicazioni i principi generali di cui all’art. 3, comma 1, del presente regolamento nonché l’art. 42 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, la stipula delle predette convenzioni è preceduta da procedura negoziata adeguatamente pubblicizzata volta a selezionare soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei particolari requisiti tecnico-professionali e sociali richiesti per l’esecuzione del servizio.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 – Abrogazione di norme
Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente “Regolamento dei contratti” approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 20.03.2012.
È altresì abrogata ogni altra norma dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risulti in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 25 – Disposizioni transitorie
Fino alla data del 30/06/2023, il presente regolamento di applica alle procedure sotto-soglia di qualsiasi importo, qualora svolte autonomamente dal Comune di Jesi in forza della provvisoria sospensione del comma 4 dell’art. 37 del Codice.
Fino alla data del 30/06/2023 si applicano, in deroga alle soglie di importo previste dal presente regolamento, le soglie di cui all'art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, come modificato dal
decreto-legge del 31/05/2021 n. 77, convertito in legge del 29/07/2021 n. 108,  per l’individuazione della procedura da applicare. Tali soglie trovano applicazione per l’intero periodo di vigenza del predetto art. 1 del D.L. 76/2020 e comunque fino ad eventuale successivo termine fissato da disposizioni normative sopravvenute. Conseguentemente:
a) l’affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro avviene, nel rispetto dei principi di cui ai precedenti artt. 3 e 4, mediante affidamento diretto ovvero, in caso di lavori, mediante amministrazione diretta. Si applicano le disposizioni degli artt. 9 e ss. del presente regolamento in materia di affidamento diretto anche con riferimento al numero di operatori economici da interpellare;
b) l’affidamento di appalti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000,00 euro e di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro avviene mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato con le modalità di cui agli articoli 15 e seguenti del presente regolamento e secondo le disposizioni di cui all’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, con invito rivolto
- per servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilievo comunitario ad almeno 5 operatori economici nel rispetto del principio di rotazione;
- per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro ad almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione;
- per lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 di euro ad almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione;
- per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria ad almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del principio di rotazione.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al suddetto D.L. 76/2020 il termine di avvio del procedimento è dato dall'approvazione della determina a contrarre. 
In caso di utilizzo della procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 viene data evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di apposito avviso nel sito istituzionale comunale.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 216, comma 27 octies del Codice, le vigenti linee guida ANAC trovano applicazione ai sensi del precedente art. 2 in quanto compatibili con il D.Lgs. 50/2019 e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273.

Art. 26 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all’albo pretorio online del Comune della delibera di approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale.

Regolamento dei contratti

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