Regolamento del centro diurno socio - educativo riabilitativo per disabili



REGOLAMENTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO PER DISABILI


Art. 1 - Definizione:
Il Centro Diurno Socio-Educativo riabilitativo - di seguito denominato "Centro" - è una struttura territoriale rivolta a soggetti in situazione di handicap intellettivo grave, di norma ultradiciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per i quali, non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.


Art. 2 - Finalità:
Il Centro offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo riabilitativo e di assistenza tutelare finalizzati a:
- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti.
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequentazione di strutture esterne, sportive e sociali;
- favorire lo sviluppo di competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
E' prevista la frequentazione di strutture esterne per favorire l'incontro e la socializzazione ad ogni livello.


Art. 3 - Utenza:
Il Centro è strutturato per accogliere soggetti in situazione di grave handicap intellettivo, non autosufficienti e con un grado di autonomia gravemente ridotto per i quali non è possibile al momento prevedere percorsi di inserimento lavorativo. Non possono accedere al servizio i soggetti con patologia psichiatrica per i quali è competente il Servizio Sanitario.
Sempre nell'ottica di proporre interventi individualizzati si prevedono forme part time di fruizione del servizio purché supportate da precisi programmi rilevabili dal PEI.


Art. 4 - Capacità ricettiva:
I Centri sono strutturati per una ricettività contemporanea massima di circa 16 presenze giornaliere, suddivisi in gruppi omogenei per grado di autonomia e per età.


Art. 5 - Prestazioni:
I centri assicurano le seguenti prestazioni:
a) prestazioni e attività educative, riabilitative,occupazionali, ludiche, culturali e formative;
b) prestazioni di assistenza tutelare;
c) prestazioni sanitarie programmate in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza;
d) servizio mensa;
e) servizio trasporto.


Art. 6 - Caratteristiche:
Il Centro risponde ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali prescritti dalle norme statali e regionali per tale tipologia di struttura, in modo particolare si fa riferimento alla L.R. n.20 del 6 novembre 2002 e al Regolamento attuativo n. 1 del 25.02.2004.


Art. 7 - Apertura e funzionamento:
Il Centro ha carattere continuativo e permanente ed è aperto per almeno 48 settimane (i periodi di sospensione non possono essere superiori a due settimane) all'anno per 5 giorni alla settimana per otto ore giornaliere. Durante il periodo estivo l'apertura del Centro è assicurata con modalità di funzionamento rapportate alla effettiva domanda avanzata dalle famiglie, entro la prima metà del mese di giugno.


Art. 8 - Modalità di ammissione:
L'ammissione al Centro è subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti agli artt.1 e 3 del presente Regolamento.
L'ammissione al Centro viene disposta, su richiesta della famiglia, dal Dirigente dei Servizi Sociali del Comune capofila, sulla base dei seguenti elementi:
- Valutazione da parte dell'UM di idoneità dell'utente per l'accesso al Centro;
- Elaborazione del progetto educativo-ribilitativo da parte della competente UM;
- Parere positivo del Coordinatore Tecnico del Servizio.
L'ammissione deve essere concordata con il Coordinatore.


Art. 9 - Criteri di priorità:
Qualora le richieste di ammissione al Centro siano superiori all'offerta, viene approntata una lista d'attesa depositata presso il Comune capofila. Avranno priorità di inserimento i soggetti nel cui nucleo familiare siano presenti particolari ed urgenti problemi di ordine socio - sanitario valutabili congiuntamente da parte del coordinatore tecnico del comune e della UM.


Art. 10 - Frequenza, Assenze, Dimissioni:
L'utente e la sua famiglia si impegnano a garantire una frequenza continuativa. Qualora si verifichi una assenza per malattia pari o superiore ai 5 giorni la riammissione è subordinata alla presentazione di adeguata certificazione medica, attestante la possibilità di essere riammesso nel servizio.
Nel caso di certificata malattia che impedisca la fruizione del Centro diurno - al fine di mantenere la continuità del rapporto con gli utenti in carico al servizio - la famiglia può richiedere l'attivazione del servizio domiciliare direttamente al Coordinatore tecnico del servizio. Entro 48 ore dalla richiesta il Coordinatore tecnico, accertata la compatibilità del servizio, dispone l'attivazione del servizio domiciliare per almeno 15 ore settimanali.
La dimissione dal servizio può essere richiesta dall'utente, dalla famiglia o dal Responsabile del Distretto di appartenenza e dal Comune di appartenenza tramite il Coordinatore tecnico.
Nei casi di prolungate assenze che impediscano all'utente la fruizione del servizio la famiglia può chiedere al Distretto competente la modifica del PEI. La UM competente valuterà la richiesta e concorderà con il Comune capofila la variazione del servizio.
In ogni caso non vi può essere sospensione del servizio senza il preventivo coinvolgimento della famiglia.
Nell'ipotesi di contenzioso, la decisione in ordine al caso viene demandata ad apposita Commissione costituita dalla famiglia (la quale potrà farsi assistere da esperti di propria fiducia), dal Dirigente del servizio del Comune capofila, dal Coordinatore Tecnico e dal referente dell'U.M.
Le dimissioni possono, altresì, essere decise dalla medesima U.M., con parere conforme del Coordinatore Tecnico, quando il progetto educativo abbia esaurito la sua validità di intervento e si imponga la necessità di attivare un nuovo e diverso progetto assistenziale.

Art. 11 - Ordinamento del personale:
Il personale che presta servizio presso il Centro è in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale n. 1 del 25.02.2004 e può essere il seguente:
a) Coordinatore del Centro;
b) Educatore;
c) Operatore socio-sanitario.
E' ammessa la presenza del volontariato, di obiettori di coscienza e di volontari del servizio civile, previa programmazione degli interventi.


Art. 12 - Gruppo intercentri:
Al fine di promuove uno stile di intervento comune tra tutti i Centri dell'ambito territoriale 9 si terranno riunioni almeno semestrali tra gli operatori su convocazione del Coordinatore tecnico del Comune.


Art. 13 - Comitato di partecipazione sociale:
Al fine di promuovere la partecipazione alle attività del Centro da parte delle famiglie, viene istituito per ogni Centro un "Comitato di partecipazione", con compiti consultivi e informativi, costituito da due a quattro rappresentanti degli utenti da loro eletti, dal referente del Centro, dal Coordinatore tecnico del Comune e dal Coordinatore tecnico della Cooperativa. Il Comitato di partecipazione si riunisce almeno tre volte all'anno, su convocazione del Coordinatore tecnico del Comune ovvero su richiesta di uno dei suoi membri.
Almeno una volta all'anno il Comitato si incontra con le famiglie degli utenti con l'obiettivo di informare sulla programmazione delle attività e per raccogliere informazioni e proposte.
I membri del Comitato di partecipazione e i rappresentanti delle Associazioni di tutela degli utenti da loro delegati e segnalati al Comune capofila hanno libero accesso al Centro.

Art. 14 - Documentazione:
Il Coordinatore del Centro è tenuto a custodire la seguente documentazione:
· cartella personale degli utenti contenente la documentazione anagrafica, le schede di valutazione dell'autonomia, le relazioni socio-educative, di progettazione e verifica compilate dagli educatori, i verbali delle riunioni di equipe sul caso individuale, le registrazioni dei colloqui con i familiari, gli aggiornamenti, la certificazione sanitaria (verbale di invalidità, diagnosi funzionale, profilo funzionale, certificati medici, ecc.), il registro delle presenze degli utenti. La cartella personale è custodita e tutelata salvaguardando i principi della riservatezza.
· Documentazione amministrativa costituita da: registro del personale contenente dati anagrafici, domicilio, recapito, telefonico, mansioni, orari, rapporto di lavoro, turnazione lavoratori, registri inventari e di carico-scarico del materiale.
· Documentazione sanitaria costituita da ogni documento sanitario previsto dalla legislazione vigente per il personale (libretto sanitario) e per la struttura e dalla tabella dietetica e dal menù.
· Documentazione tecnica costituita da: relazioni programmatiche e di verifica delle attività socio-educative-riabilitative, verbali delle riunioni del personale concernenti la distribuzione dei compiti e la organizzazione interna del servizio, calendario settimanale delle attività, verbali delle assemblee dei familiari e del Comitato di partecipazione sociale, relazioni sull'attività del volontariato.

Art. 15 - Volontariato:
E' previsto e auspicato il contributo del volontariato, previo accordo con il Coordinatore tecnico del servizio e il Coordinatore del Centro, per attività di animazione e di sostegno alle attività del CD e alle famiglie.
Per la realizzazione dei progetti di collaborazione concordati, le Associazioni di volontariato possono accedere alla struttura liberamente.

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