Regolamento del corpo di polizia locale

  • Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 29/04/2015
  • Modificato con Delibera di Giunta Comunale n. n. 21 dell’11/02/2020
  • Modificato con Delibera di Giunta Comunale n. n. 9 dell’19/01/2022

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione del Corpo di Polizia Locale
1. Il Corpo ha origini storiche risalenti all’unità d’Italia, ed è stato istituito nella seduta del Consiglio Comunale del 27 maggio 1861.
2. Il Corpo di Polizia Locale si configura, nell'ambito dell'organizzazione del Comune di Jesi, come Struttura Autonoma. Il Corpo può dotarsi di un proprio stemma approvato con decreto Sindacale. Il logo non dovrà e non potrà sostituire l’araldica comunale.
3. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale, in conformità alle leggi statali e regionali che regolano la materia e allo Statuto del Comune di Jesi. Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.

Art. 2 – Funzioni del Sindaco
1 Il Sindaco o l’Assessore da lui delegato, stabilisce gli indirizzi politici dell’attività di polizia locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti. ai sensi dell’ art. 2 della legge 7 marzo 1986, n, 65, e delle leggi regionali vigenti in materia.

Art. 3 – Funzioni, compiti e ambito territoriale degli appartenenti al Corpo
1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono, funzioni e compiti istituzionali previsti da leggi, regolamenti, ordinanze ed altri provvedimenti amministrativi, al fine di garantire l’ordinata e civile convivenza nell’intero territorio comunale.
Inoltre:

  1. svolgono anche tutti i compiti di interesse generale che l’Amministrazione Comunale ritenga di attribuire al Corpo di Polizia Locale, nel rispetto dei compiti istituzionali e della dignità della funzione;
  2. collaborano allo studio e alla pianificazione dei provvedimenti di interesse viabilistici e di disciplina e sicurezza del traffico;
  3. espletano servizio di educazione stradale;
  4. nell’ambito delle proprie attribuzioni, svolgono anche servizi di scorta e di rappresentanza, in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e di scorta al GonfaIone del Comune.

2. Gli appartenenti al Corpo collaborano con gli Organismi della Protezione Civile, inoltre collaborano con le Forze di Polizia dello Stato, nell'ambito delle proprie attribuzioni, previa disposizione del Sindaco quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.
3. L’ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Locale è quello del Comune, fatti salvi i casi previsti dalla legge.
4. L’attività di Polizia Locale inoltre, può essere svolta fuori dall’ambito territoriale di appartenenza nel caso di forme di collaborazione con altre amministrazioni comunali, nell’osservanza delle normative vigenti.

Art. 4 – Funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale, pubblica sicurezza
1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nell'ambito territoriale comunale, nei limiti delle proprie attribuzioni, svolgono:

  1. funzioni di polizia giudiziaria ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57 Codice Procedura Penale, assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli agenti e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita al Comandante e agli addetti al coordinamento e al controllo, così come stabilito all'art. 5 comma 1 lettera a della legge 7 marzo 1986, n. 65;
  2. funzioni di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. n. 285 del 30 aprile 1992 e s. m. i., così come stabilito all'art. 5 comma 1 lettera b della legge 7 marzo 1986, n. 65;
  3. funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5 lettera c della legge 7 marzo 1986 n. 65. La qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 della legge 7 marzo 1986 n. 65.

Art. 5 – Distacchi e comandi all'interno del Comune
1. I distacchi ed i comandi del personale del Corpo di Polizia Locale, presso altri Uffici del Comune, ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge 7 marzo 1986, n.65, sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di Polizia Locale e purché la disciplina rimanga quella prevista dall'organizzazione del Corpo stesso. 

Art. 6 – Missioni e comandi  esterni al territorio comunale
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a della legge 7 marzo 1986, n. 65 e delle leggi regionali vigenti in materia, sono consentite le missioni esterne al territorio comunale per soli fini di collegamento e di rappresentanza del Corpo di Polizia Locale o del Comune.
2. Le missioni a fini di collegamento sono ordinate e disposte dal Comandante o, in sua assenza, dal suo sostituto.
3. Le missioni a fini di rappresentanza sono ordinate dal Sindaco e disposte dal Comandante o, in sua assenza, dal suo sostituto.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera b della legge 7 marzo 1986, n. 65 e delle leggi regionali vigenti in materia, sono ammesse le operazioni di polizia, esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale di appartenenza. 
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera c della legge 7 marzo 1986, n. 65 e delle leggi regionali vigenti in materia, sono ammesse le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate e, previa comunicazione al Prefetto, ove richiesto dalle disposizioni richiamate. 

TITOLO Il - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CORPO

Art. 7 - Ordinamento strutturale del Corpo
1. Il Corpo di Polizia Locale, tenuto conto dei criteri di funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, è strutturato in Sezioni che, per ragioni organizzative, possono essere a loro volta articolate in unità organizzative.
2. L’istituzione, le competenze, le funzioni, le dotazioni di personale e tecniche delle singole Sezioni sono determinate con apposito provvedimento del Comandante, al fine di garantirne la funzionalità e rispondenza agli obiettivi prefissati.

Art. 8 - Organico del Corpo
1. L'organico numerico del Corpo è improntato secondo criteri di funzionalità, di efficienza e di economicità, onde assicurare tutti i servizi in base alle funzioni di istituto indicate nei precedenti  articoli 3 e 4.
2. L’organico è determinato in base ai criteri del Regolamento Generale per il personale del Comune di Jesi, nonché da quanto previsto dall'art. 7, comma 2, legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalle leggi regionali vigenti in materia.
3. L'organico del Corpo è diviso nel modo seguente:

  1. Responsabile del Corpo (Comandante)
  2. Ufficiali responsabili di Sezione (Istruttore direttivo di vigilanza)
  3. Ufficiali responsabili di Unità Organizzativa (Istruttore direttivo di vigilanza)
  4. Ufficiali (Istruttore direttivo di vigilanza)
  5. Sottufficiali (Istruttore di vigilanza)
  6. Agenti (Istruttore di vigilanza).

4. Le attribuzioni e i compiti sono stabiliti per ciascuna qualifica dagli articoli successivi.

TITOLO IlI - ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Art. 9 - Attribuzioni del Comandante
1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, ai sensi dell’ art. 9 della legge 7 marzo 1986, n, 65, è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo. 
2. Il Comandante della Polizia Locale sovrintende a tutti i servizi del Corpo, per i quali risponde direttamente al Sindaco o all'Assessore delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9, legge 7 marzo 1986, n. 65 e delle leggi regionali vigenti in materia.
3. In particolare al Comandante spetta di:

  1. emanare le direttive di carattere generale, vigilare sull'espletamento dei servizi svolti dalle Sezioni e dalle Unità Organizzative e verificare la realizzazione dei servizi medesimi conformemente alle finalità della Amministrazione Comunale;
  2. coordinare i servizi del Corpo con quelli delle Forze di Polizia dello Stato e della Protezione Civile, secondo le intese stabilite dalla Amministrazione Comunale;
  3. rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti esterni ed in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche, anche tramite un Ufficiale suo delegato;
  4. prendere le opportune iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale del Corpo di Polizia Locale, anche su proposta dei singoli collaboratori;
  5. disporre tutti i servizi del Corpo, in base ai compiti prioritari da svolgere e agli obiettivi da conseguire indicati dalla Amministrazione Comunale;
  6. assegnare gli Ufficiali alla direzione delle Sezioni;
  7. disporre l'assegnazione e la destinazione del personale nelle varie Sezioni, secondo le priorità di intervento indicate dal Sindaco o dall’Assessore delegato, ed in conformità con le norme che disciplinano lo stato giuridico e la materia riguardante la mobilità interna del personale.

4. In caso di assenza temporanea, il Comandante è sostituito dal Vice Comandante designato formalmente dal Comandante, previo parere favorevole del Sindaco o dell’Assessore delegato.

Art. 10 - Attribuzioni e compiti degli Ufficiali responsabili di Sezione
1. I responsabili delle Sezioni, così come qualificati ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. b) del presente Regolamento, coadiuvano il Comandante nella direzione del Corpo e sono titolari delle attribuzioni di seguito elencate:

  1. secondo le rispettive competenze e nell'ambito delle direttive generali impartite dal Comandante, per l'attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Amministrazione Comunale, svolgono attività di direzione del personale sottoposto, di analisi, ricerca, studio e progettazione nelle materie affidate alla loro competenza;
  2. dispongono l'impiego tecnico operativo del personale dipendente, emanando all’occorrenza disposizioni di servizio e stabilendo le modalità di esecuzione.

2. Nell'ambito della struttura operativa che dirigono, gli Ufficiali responsabili di Sezione svolgono inoltre i seguenti compiti:

  1. curano l'aggiornamento professionale del personale dipendente, secondo una programmazione definita in via preventiva;
  2. provvedono eventualmente all’assegnazione del personale, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;
  3. curano l'efficacia e l'efficienza del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
  4. forniscono direttive ed istruzioni normative ed operative al personale subordinato, vigilando sull’esecuzione delle stesse;
  5. curano l'organizzazione ed il coordinamento degli appartenenti alle qualifiche inferiori accertando la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni affinchè l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite;
  6. verificano che il personale dipendente sia curato nella persona e l'uniforme sia indossata correttamente;
  7. controllano con ispezioni la buona conservazione delle dotazioni;
  8. sono responsabili della disciplina del personale dipendente;
  9. curano il rapporto con il personale, verso il quale sono di supporto e di controllo;
  10. studiano i problemi di funzionamento della struttura di competenza, analizzano le eventuali disfunzioni, avanzando al Comandante proposte e suggerimenti utili;
  11. espletano ogni altro incarico loro affidato dal Comandante, nell'ambito dei compiti istituzionali.

3. Gli Ufficiali sono assegnati alla direzione delle Sezioni dal Comandante con provvedimento formale e sono responsabili delle attività svolte direttamente, delle istruzioni impartite al personale subordinato, nonché del conseguimento degli obiettivi eventualmente previsti dai programmi di lavoro rispondendo, nei confronti del Comandante, del buon andamento e del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Art. 11 - Compiti e funzioni degli Ufficiali non responsabili di Sezione
1. Gli Ufficiali responsabili di Unità organizzative, nell'ambito delle unità in cui operano, svolgono principalmente i seguenti compiti:

  1. coordinano e controllano l’esecuzione dei servizi interni ed esterni e sono di supporto tecnico-operativo al personale subordinato ed in caso di necessità si sostituiscono ad esso, segnalando immediatamente all’Ufficiale da cui dipendono, o che dirige i servizi, eventuali problematiche o comportamenti tali da costituire infrazioni disciplinari;
  2. controllano il comportamento in servizio del personale subordinato, compreso l'uso della tipologia dell'uniforme da indossare per i diversi servizi come previsto dalle disposizioni del Comando e secondo quanto stabilito dagli ordini di servizio giornalieri, curando altresì che il risultato dei compiti corrisponda alle direttive ricevute;
  3. avanzano proposte e suggeriscono soluzioni per il miglioramento del servizio all’Ufficiale da cui dipendono;
  4. comandano il picchetto di rappresentanza in occasione di cerimonie pubbliche;
  5. nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletano ogni altro incarico loro affidato dai superiori cui direttamente dipendono.

2. Gli Ufficiali non responsabili di Unità organizzativa, nell'ambito delle unità in cui operano, svolgono principalmente i seguenti compiti:

  1. sono di supporto tecnico-operativo agli agenti ed in caso di necessità si sostituiscono ad essi;
  2. svolgono servizi interni ed esterni di affiancamento agli agenti, conformemente con le disposizioni ricevute ed in attuazione degli ordini di servizio giornalieri;
  3. svolgono ruolo di coordinamento di un nucleo ristretto di agenti nell’esecuzione dei servizi loro assegnati;
  4. espletano ogni altro incarico loro affidato, nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge;
  5. comandano il picchetto di rappresentanza in occasione di cerimonie pubbliche.
  6. Art. 12 - Compiti dei Sottufficiali
    1. I compiti dei Sottoufficiali assorbono anche quelli degli Agenti ed operano per garantire alla comunità un ordinato svolgimento della vita cittadina e rappresentano un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la comunità locale e l’Amministrazione.
    2. I Sottoufficiali sono impiegati in attività di prevenzione, controllo e repressione in materia di Polizia Locale, nonché nelle funzioni previste dalla legge n. 65/86 e da leggi e regolamenti regionali vigenti in materia. 
    3. I Sottoufficiali svolgono inoltre i seguenti compiti:
  7. l'istruzione di pratiche connesse all'attività di Polizia Locale che implicano conoscenza e applicazione di Leggi e Regolamenti;
  8. la redazione di relazioni, segnalazioni e rapporti all'Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, per quanto di competenza;
  9. la predisposizione di atti, nei settori di competenza del Corpo, che comportano l'elaborazione di dati che implicano conoscenza tecnico-giuridica, nel rispetto delle direttive di massima.

4. Lo svolgimento dei compiti e la predisposizione degli atti può comportare anche il coordinamento delle attività svolte dagli Agenti, nonché l'uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi e la guida dei veicoli di servizio. In caso di attività che comportino il coordinamento di Agenti, è obbligo dei Sottoufficiali segnalare al Comando eventuali comportamenti tali da costituire infrazione disciplinare;
5. I Sottoufficiali che sono addetti al coordinamento ed al controllo nell'esecuzione dei servizi interni ed esterni, curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio degli Agenti subordinati.

Art. 13 – Compiti degli Agenti di Polizia Locale
1. Gli Agenti operano per garantire alla comunità un ordinato svolgimento della vita cittadina e rappresentano un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la comunità locale e l’Amministrazione. Essi agiscono sulla base delle direttive e degli ordini ricevuti e devono tenere in pubblico contegni e modi corretti ed urbani, al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza. 

2. I compiti degli Agenti di Polizia Locale consistono principalmente in:

  1. attività rivolta ai controlli esterni nelle materie attribuite da leggi e regolamenti (es: viabilità, commercio, edilizia, infortunistica stradale, servizi informativi, ecc.). Tale attività può comportare la conduzione di tutti i mezzi in dotazione al Corpo e l’utilizzo degli strumenti tecnici;
  2. espletano le mansioni secondo le direttive impartite dai superiori gerarchici, nei limiti previsti da leggi e regolamenti.

Art. 14 - Rapporto gerarchico
1. Le funzioni del Corpo di Polizia Locale si esplicano secondo i rapporti del principio gerarchico, richiamato dall'art. 9, comma 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65.
2. La gerarchia si esprime secondo la precedenza di grado. A parità di grado la gerarchia è determinata dalla posizione occupata all’interno del Corpo nel seguente ordine:
Comandante, Vice-Comandante, Ufficiale Responsabile di Sezione, Ufficiale Responsabile di unità organizzativa, Ufficiale, Sottoufficiale, Agente. 
3. A parità di posizione la gerarchia è determinata dall’anzianità di servizio nel grado, a parità di anzianità di servizio nel grado, dalla graduatoria di merito per la nomina nella qualifica e a parità di merito nella graduatoria, dalla maggiore età. 
4. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
5. Il superiore gerarchico ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale subordinato e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.
6. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale subordinato.

TITOLO IV - ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 15 - Modalità di accesso al Corpo
1. Oltre ai requisiti previsti dal Regolamento Generale del personale per il Comune di Jesi, sono richiesti per l'accesso a qualsiasi posto d'organico del Corpo di Polizia Locale, i seguenti indispensabili requisiti particolari:

  1. idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere;
  2. possesso della patente di guida di categoria da determinarsi in sede di deliberazione di indizione del concorso;
  3. possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le qualifiche di cui all'art. 5, legge 7 marzo 1986, n.65;
  4. dichiarazione di disponibilità all’eventuale porto dell'arma.

2. Il requisito di cui al precedente punto d), in relazione ai contenuti del successivo art. 24, comporta la non ammissione ai concorsi per qualsiasi qualifica esistente nel Corpo, degli obiettori di coscienza.
3. I titoli di studio per l'accesso alle posizioni funzionali del Corpo di Polizia Locale sono stabiliti dalla vigente normativa contrattuale.

Art. 16 - Trattamento economico e giuridico
1. Il trattamento economico e giuridico del personale appartenente al Corpo di Polizia Locale è determinato dai contratti nazionali di lavoro, integrati dalla contrattazione decentrata a livello locale.

Art. 17 - Formazione professionale
1. Il Corpo di Polizia Locale assume il metodo della formazione permanente e ricorrente, nonché dell'aggiornamento professionale degli operatori, come modalità ordinaria di funzionamento. Particolare rilievo ha l'attività formativa erogata dalla Scuola di Formazione della Regione Marche.
2. Il Comandante cura la formazione e l'istruzione professionale di tutti gli appartenenti al Corpo, mediante corsi ed altre iniziative di cui dovrà essere data la massima diffusione. 
3. Le attività relative alla formazione, all'aggiornamento e alla specializzazione per tutti gli appartenenti al Corpo, sono svolte avvalendosi di attrezzature interne ed esterne all'Amministrazione Comunale.
4. I docenti sono scelti tra gli appartenenti al Corpo e tra altri operatori qualificati interni od esterni all'Amministrazione. 
5. La frequenza dei corsi e delle conferenze, tenuti in orario di servizio, è obbligatoria per il personale cui gli stessi sono destinati. I corsi e le conferenze possono essere organizzati in più sessioni, per consentire la più ampia partecipazione.

Art. 18 - Altri corsi di istruzione professionale
1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale debbono frequentare altri corsi, appositamente organizzati, al fine di acquisire conoscenze e nozioni utili allo svolgimento di attività attinenti la funzione svolta.
2. Onde preservare l'incolumità personale degli operatori e di terzi, potranno essere organizzati corsi di addestramento per la difesa personale, per le tecniche d'arresto e piantonamento di persone sottoposte ad atti giudiziari, per le tecniche di gestione di situazioni a rischio e qualsiasi altra azione inerente alle operazioni di servizio di competenza.

Art. 19 - Aggiornamento e specializzazione professionale
1. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti a curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale e culturale, secondo le modalità indicate dal Comando.
2. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza da tenersi, per quanto possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio, almeno una volta al mese.
3. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e giornate di studio e con la partecipazione a corsi e convegni fuori sede. I partecipanti hanno l’obbligo di riferire quanto appreso ai colleghi, verbalmente o con relazione scritta, e di fornire alla Segreteria del Comando il materiale acquisito.
4. L'aggiornamento e la specializzazione degli addetti alla Polizia Locale vengono effettuati in conformità alla normativa prevista dall'art. 6 comma 2 punto 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalle leggi regionali vigenti in materia.

TITOLO V - DOTAZIONI

Art. 20 - Uniforme di servizio
1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme le cui caratteristiche sono definite con le modalità di cui alla normativa regionale vigente, in attuazione della norma di cui all'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
2. E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche all'uniforme assegnata, inoltre non possono essere indossati in modo visibile indumenti od oggetti non in dotazione.
3 Il deterioramento dei capi di vestiario dovuto a negligenza può essere addebitato, secondo le norme sulla responsabilità dei pubblici dipendenti.
4. È autorizzato l'uso dell'uniforme per l'espletamento di missioni esterne al territorio comunale.
5. Il Comandante può autorizzare il personale dipendente, individualmente e per un periodo di tempo limitato, ad indossare in servizio l'abito civile per lo svolgimento di un particolare compito ovvero per gravi motivi.

Art. 21 - Gradi e distintivi
1. I distintivi di riconoscimento individuale fanno parte integrante dell’uniforme. I distintivi sono:
a) la placca di riconoscimento personale;
b) il distintivo di grado.
2. I gradi inerenti alle qualifiche rivestite degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sull'uniforme, conformemente alle determinazioni adottate dalle leggi regionali vigenti in materia.
3. Gli appartenenti al Corpo possono portare sull'uniforme esclusivamente le decorazioni previste dalle norme vigenti.

Art. 21/bis – Disciplina dei distintivi di grado
1. Quanto ai segni e distintivi di grado, il tesserino e la placca di riconoscimento, i contrassegni di incarico e di specialità, le onorificenze, gli encomi, le decorazioni e distintivi di merito si fa rinvio a quanto previsto testualmente dalla DGR 159/17 e ai relativi allegati in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 febbraio
2014, n. 1 (Disciplina in materia di ordinamento della polizia locale).

2. I distintivi di grado non possono, in ogni caso, rappresentare una gerarchia funzionale nei servizi in quanto è lo stesso art. 8 del CCNL del 31/12/99 a prevedere la possibile istituzione di posizioni di lavoro che richiedono lo svolgimento di particolari attività o di funzioni direttive.

3. Al personale di polizia locale è consentito apporre sull’uniforme di servizio ulteriori onorificenze ricevute dalle autorità statali, regionali, provinciali, comunali, civili e militari, ottenute per meriti connessi al servizio prestato alla collettività, purché l’apposizione sull’uniforme sia autorizzata con atto specifico del comando. Le onorificenze ricevute dalle  autorità  statali,  regionali,  provinciali,  comunali, civili e militari già conseguite possono essere apposte sull’uniforme senza specifici atti del Comando.

Art. 21/ter Criteri per l’attribuzione dei segni distintivi di grado
1. Ai fini dell’attribuzione dei segni distintivi di grado si rimanda integralmente alla normativa  regionale  di  cui  alla  DGR  159/17,  relativi allegati e successivi atti amministrativi regionali, fatto salvo quanto successivamente indicato.

2. L’assegnazione di uno o più riconoscimenti regionali o locali comporta la riduzione del periodo utile al passaggio al grado superiore per ogni singolo riconoscimento di 12 mesi per periodo.

3. Qualora il riconoscimento pervenisse da un’autorità nazionale l’anticipazione sarà di mesi 24; qualora il riconoscimento giungesse dall’autorità giudiziaria, provinciale di Governo o provinciale di pubblica sicurezza l’anticipazione sarà di mesi 18. Nel caso in cui il riconoscimento di cui al superiore comma e al presente venisse assegnato per il medesimo fatto da più autorità, ai fini della riduzione si terrà conto esclusivamente di quello dell’autorità superiore.

4. L’applicazione di provvedimenti disciplinari comporta la posticipazione del periodo utile al passaggio al grado superiore fino a un massimo di due anni in relazione alla gravità della violazione accertata. Nell’atto di irrogazione verrà stabilita la durata della posticipazione, che sarà efficace a definizione dell’illecito. Nessuna posticipazione verrà imposta nel caso del rimprovero verbale.

5. L’assegnazione di incarichi per specifiche responsabilità, formalmente assegnate ai sensi del vigente CCNL, comporta l’anticipazione del periodo utile al passaggio a quello successivo di un anno per una sola volta nel medesimo grado anche nel caso di successive riconferme. Se l’incarico è di durata inferiore all’anno, l’anticipazione viene conseguentemente ridotta.

6. Il conseguimento di diplomi di laurea, master di primo o secondo livello, dottorati di ricerca o titoli equipollenti dà diritto a un’anticipazione del periodo di tempo utile al passaggio  al  segno  distintivo  di  grado  superiore  fino  a  un  massimo  di  sei  mesi applicabile una sola volta nella progressione nell'ente nel modo indicato al successivo comma. Ad eccezione del personale già in categoria D per il quale il possesso della laurea non è stato titolo per il relativo inquadramento, l’istruttore direttivo di vigilanza – ai fini che qui interessano – non avrà diritto ad anticipazioni per il possesso del primo titolo accademico in quanto elemento indispensabile per l’accesso alla categoria. La specifica attinenza con l’attività di polizia locale dei citati titoli verrà valutata da apposita commissione triadica formata dal Comandante della PL, con funzioni di Presidente, da un  istruttore direttivo di vigilanza e da una risorsa impiegata presso l’ufficio del personale. La predetta commissione sarà istituita con separato atto.

7. Per la laurea triennale viene disposta l'anticipazione di due mesi. Per la laurea superiore alla triennale viene disposta l’anticipazione di quattro mesi. Per i master di primo e secondo livello viene disposta l'anticipazione di due mesi per ciascun master fino a un massimo di sei mesi complessivi applicabile una sola volta nella progressione nell'ente.

Art. 21 quater (Formazione e aggiornamento)
1. Al fine dell’attribuzione del segno distintivo di grado, è necessaria la partecipazione a
corsi di formazione e aggiornamento per un monte ore minimo di dodici ore annue, organizzati e certificati da uno dei seguenti soggetti:

  1. Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione;
  2. associazioni od organizzazioni accreditate dalla Regione;
  3. enti di appartenenza.

Sono considerati alla stregua dei corsi di cui alla superiore lettera c) quelli, attinenti alle materie di specifica competenza della polizia locale anche in relazione al proprio profilo, cui il personale abbia partecipato, documentati da apposito attestato di frequenza o partecipazione.

2. Il Corpo favorisce e promuove la partecipazione di tutto il personale ai corsi di formazione e aggiornamento.

Art. 22 – Tesserino di riconoscimento
1. Gli appartenenti al Corpo sono muniti di un tesserino di riconoscimento fornito dall'Amministrazione Comunale, conforme al modello previsto dalle leggi regionali vigenti in materia.
2. Gli appartenenti al Corpo devono portare con  sé il tesserino di riconoscimento che deve essere sempre mostrato, a richiesta e comunque prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.
3. L’eventuale smarrimento del tesserino deve essere tempestivamente segnalato al Comando.

Art. 23 - Strumenti e mezzi in dotazione
1. I mezzi, gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono date in dotazione ad uffici o a singoli individui e debbono essere usati solo per ragioni di servizio.
2. Ogni addetto è responsabile dei mezzi, dei materiali e delle apparecchiature di cui è assegnatario ed è tenuto ad usarle correttamente ai fini del servizio ed a conservarle in buono stato, segnalando eventuali incidenti o inconvenienti e ogni necessità di manutenzione o sostituzione.
3. E’ fatto obbligo di denunciare al superiore gerarchico lo smarrimento o la sottrazione degli strumenti o delle apparecchiature in dotazione.
4. Eventuali danneggiamenti dei beni in dotazione, dovuti ad incuria o negligenza, verranno addebitati ai diretti responsabili e/o assegnatari. 

Art. 24 - Arma d'ordinanza e strumenti di autotutela e contenzione fisica
1. Gli appartenenti al Corpo possono svolgere servizio armato, l’armamento del personale è disciplinato da apposito atto deliberativo e regolamento.
2. Il personale di Polizia Locale neoassunto viene addestrato all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale, trattandosi di requisito essenziale per il rilascio, da parte del Prefetto, della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
3. Gli appartenenti al Corpo possono essere muniti di strumenti di autotutela e di contenzione fisica.

TITOLO VI - NORME PER IL SERVIZIO

Art. 25 - Finalità generali dei servizi
1. Il servizio effettuato sul territorio consiste nella presenza costante del personale sull'area di competenza territoriale assegnatagli.
2. Tutti i servizi disposti non precludono l'esercizio delle altre funzioni generali, spettanti agli appartenenti al Corpo e previste dai precedenti artt. 3. e 4. 
3. Il Comando determina le modalità di svolgimento delle diverse tipologie di servizio.
4. I servizi interni sono riferiti esclusivamente a compiti di istituto ed attività di supporto. A tali servizi si provvede sia con personale appartenente al Corpo, sia con personale amministrativo. 
5. I servizi d’istituto sono organizzati in modo da salvaguardare il personale da pericoli per la propria incolumità e salute, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
6. I servizi esterni appiedati, quando il personale è in numero sufficiente, sono svolti da 2 unità munite di apparati ricetrasmittenti. I servizi esterni motorizzati, sono sempre svolti da pattuglie composte da 2 unità e munite di apparati ricetrasmittenti.

Art. 26 - Assegnazione del personale alle Sezioni
1. Il personale viene assegnato alle diverse Sezioni, previste dal presente Regolamento, con provvedimento del Comandante, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro. 
2. All’interno delle Sezioni l’assegnazione del personale compete al responsabile della stessa, previo parere del Comandante. 
3. L’assegnazione non esime nessun dipendente dall’obbligo di espletare, durante il servizio, qualsiasi compito istituzionale appartenente alla Polizia Locale.

Art. 27 - Piani operativi ed ordine di servizio
1. La competente Sezione elabora l’ordine di servizio mensile e gli ordini giornalieri di servizio. 
2. L’ordine di servizio mensile costituisce il documento che registra la situazione organica per ogni Sezione e ne programma le normali attività operative. Lo stesso viene redatto a cadenza mensile e deve essere esposto, per essere visionato dal personale, prima dell'inizio del mese al quale si riferisce. Eventuali successive variazioni vanno comunicate tempestivamente al personale interessato a cura dell'ufficio preposto alla programmazione del servizio. 
3. L'ordine di servizio mensile contiene cognome e nome e turno di servizio. Tutto il personale ha l'obbligo di prenderne visione.
4. Gli ordini di servizio giornalieri ed i piani operativi sono di norma scritti, fatte salve eventuali situazioni di urgenza.
5. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di conoscere il proprio servizio. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite dal superiore gerarchico, sia in linea generale, sia per il servizio specifico.
6. Gli ordini di servizio giornalieri sono firmati dal Comandante o, su delega, dal personale all’uopo incaricato e sono esposti nelle apposite bacheche.

Art. 28 - Obbligo di intervento e di rapporto
1. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire di iniziativa per tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto.
2. L'intervento diviene prioritario ed esclusivo nelle situazioni indicate con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero se stabilito nell'ordine di servizio. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartiti dai superiori gerarchici. Qualora l’appartenente al Corpo riceva dal proprio superiore un ordine che ritenga palesemente illegittimo, deve darne rimostranza allo stesso superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni. Se l’ordine è rinnovato per iscritto, l’appartenente al Corpo è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde, a tutti gli effetti, il superiore che lo ha impartito. Non deve comunque essere eseguito l’ordine del superiore quando l’atto sia palesemente vietato dalla legge e ne costituisca illecito penale o amministrativo. In tal caso, l’appartenente al Corpo ne informa immediatamente i superiori.
3. Gli appartenenti al Corpo devono redigere i conseguenti rapporti per gli interventi effettuati. Inoltre, tali rapporti devono essere redatti anche nei casi in cui il personale in servizio, pur non essendo intervenuto direttamente, ha assistito a fatti o ne è stato informato che possono determinare conseguenze giuridiche e pertanto sia necessaria una documentazione scritta a titolo di prova.
4. Qualora gli operatori siano più di uno, la redazione del rapporto compete alla figura gerarchicamente superiore.
5.Gli appartenenti al Corpo hanno l’obbligo di comunicare immediatamente al superiore di turno ogni novità urgente ed importante inerente il servizio.
6 Il Comandante deve essere sempre informato, anche telefonicamente, di eventuali situazioni di rilievo e che possono pregiudicare il normale servizio di istituto.

Art. 29 - Servizi effettuati per conto di privati
1. Il Corpo di Polizia Locale può svolgere, nell’ambito delle proprie attribuzioni, a titolo oneroso, servizi a favore di privati nei casi, modalità e limiti stabiliti da apposito atto deliberativo, quando coesistano motivi di pubblico interesse.
2. La tariffa, stabilita dall'Amministrazione Comunale per il servizio, viene incamerata nel bilancio Comunale.

Art. 30 - Guida di veicoli ed uso di strumenti
1. Per determinati servizi, il Comando affida al personale, munito del titolo abilitativo previsto dal Codice della Strada, la guida dei veicoli in dotazione al Corpo. L'incarico non può essere rifiutato senza giustificato motivo.
2. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche, dati in consegna per le necessità dei servizi.
3. L'uso della sirena, dettato da situazioni contingenti e comunque sempre in caso di assoluta necessità, deve essere sempre comunicato alla Centrale Operativa.

Art. 31 - Prestazioni straordinarie e prolungamento del servizio
1. Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate, su disposizione del Comando, per necessità dei servizi o degli uffici inerenti ai compiti istituzionali del Corpo.
2. Inoltre, le prestazioni oltre l'orario ordinario sono effettuate obbligatoriamente e per tutto il tempo necessario nei seguenti casi:

  1. al fine di portare a compimento una operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
  2. in tutte le situazioni di emergenza, per manifestazioni o altri motivi tali da richiedere la presenza di personale del Corpo;
  3. in attesa dell'arrivo in servizio del collega del turno successivo, quando è previsto il cambio sul posto.

Art. 32 – Servizi in situazioni di emergenza
1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione competente, qualora non venga ritenuto sufficiente il personale in servizio, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità, a disposizione per l’effettuazione dei servizi che si rendano necessari.
2. Il Comandante può sospendere le licenze ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intero personale occorrente, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 33 - Servizi necessari garantiti
1. Salve diverse disposizioni di legge, ed in deroga a quanto eventualmente previsto dal Regolamento Generale del Personale, il Comandante, al fine di garantire i servizi minimi istituzionali che competono al Corpo ed onde conseguire gli obiettivi indicati dalla Amministrazione Comunale, può sospendere le licenze ed i permessi e porre in essere qualsiasi altra iniziativa che assicuri sempre un organico numerico necessario nei vari gradi e servizi.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai congedi straordinari.

Art. 34 - Obbligo di avviso in caso di assenza
1. Gli appartenenti al Corpo che, per qualsiasi causa, non possono prendere servizio, debbono darne tempestiva comunicazione entro l’orario d’inizio del servizio medesimo, al Comandante o al superiore gerarchico presente in servizio. Tale comunicazione va fatta anche in caso di proseguimento della malattia e cioè nel primo giorno previsto per la ripresa del servizio, in modo da permettere l’eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro. 

Art. 35 - Procedimenti disciplinari
1. Oltre la disciplina in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, la violazione delle norme del presente regolamento comporta responsabilità disciplinare.
2. I procedimenti disciplinari sono conformi a quanto stabilito in materia dalla normativa vigente e dal codice disciplinare previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
3. Il Comandante provvede direttamente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigenti disposizioni normative e contrattuali.
4. Per l'irrogazione di sanzioni di maggior gravità, il Comandante segnala i fatti da contestare all'ufficio provvedimenti disciplinari dell'ente.
5. Il Comando assicura l’applicazione del codice disciplinare, in relazione alla peculiarità delle funzioni svolte dalla Polizia Locale.

Art. 36 - Encomi ed elogi
1. Al personale del Corpo di Polizia Locale che si sia particolarmente distinto per impegno, diligenza o capacità professionale nello svolgimento di specifici compiti ovvero per il compimento di atti di merito, di coraggio o di abnegazione, che abbiano arrecato un beneficio d'immagine all'Istituzione, possono essere conferiti encomi ed elogi nel seguente ordine di importanza:

  1. encomio solenne del Sindaco
  2. encomio semplice ed elogio scritto del Comandante.

2. L'encomio solenne, tributato dal Sindaco su proposta del Comandante è attribuito per rilevanti atti di valore, di coraggio o di abnegazione ovvero per eccezionali meriti di servizio. Lo stesso è specificatamente motivato e non può in alcun caso riferirsi in forma generica allo svolgimento delle funzioni proprie della categoria o profilo di appartenenza.
3. L'encomio semplice è tributato dal Comandante per comportamenti particolarmente significativi dai quali sono emersi capacità operativa, impegno, intuizione e spirito di iniziativa nell'espletamento dell’attività d'istituto. 
4. L'elogio scritto è tributato dal Comandante, allorché, al di fuori dei casi per i quali viene conferito l'encomio semplice, si rende opportuno attribuire un riconoscimento ai dipendenti che si siano distinti nel compimento di un'attività di istituto.
5. Gli encomi e gli elogi sono comunicati agli interessati e sono registrati sul foglio matricolare dei dipendenti stessi.
6. Di essi viene data comunicazione all'interessato e pubblica attestazione in occasione della manifestazione celebrativa annuale della Festa per la Fondazione del Corpo.

TITOLO VII - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 37 - Norme generali di comportamento
1. Il Corpo di Polizia Locale esplica i compiti istituzionali con personale femminile e maschile con parità di attribuzioni, funzioni e compiti.
2. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del presente Regolamento e di dare completa esecuzione alle disposizioni del Comandante e dei superiori gerarchici. 
3. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti vigente per il Comune di Jesi, il personale del Corpo deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità, cortesia, non discriminazione e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni ricercando la collaborazione della popolazione per la migliore attuazione dei compiti di istituto e per riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
4. Sia in servizio che in fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al rapporto tra i cittadini, l’Amministrazione o il Corpo.

Art. 38 - Doveri degli appartenenti al Corpo
1. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio come disposto dalle vigenti norme di legge e non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, notizie relative ai servizi d'istituto o ad operazioni di qualsiasi natura qualora ne possa derivare danno all'Amministrazione Comunale, a terzi ovvero all'interesse pubblico tutelato dalla norma. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto all'informazione ed all'accesso alla documentazione amministrativa, così come disciplinato dal relativo regolamento comunale e dalle vigenti norme di legge in materia.
2. Durante il servizio il personale di Polizia Locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici. 
3.Deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità e non abusare a proprio vantaggio dell'autorità che deriva dalla funzione esercitata.
4. Deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Corpo e dei colleghi.
5. Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenze di servizio e previa autorizzazione dei superiori gerarchici, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.
6. Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.
7. Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è comunque vietato tenere comportamenti non consoni al decoro dell’uniforme.
8. Ferme restando le disposizioni di legge e regolamenti in materia di responsabilità penale e di procedimento disciplinare, la violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo ed in quello precedente comportano l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Art. 39 - Cura della persona e dell'uniforme
1. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e del proprio aspetto esteriore e mantenere un comportamento consono al decoro dell’uniforme e alla dignità della funzione, al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro della Polizia  Locale e dell’Amministrazione Comunale.

Art. 40 - Orario e posto di lavoro
1. L'attività del Corpo si svolge ininterrottamente per tutti i giorni dell'anno.
2. Gli appartenenti al Corpo devono accertarsi sempre in tempo utile circa l'orario e le modalità del servizio da svolgere, nonché il tipo di uniforme da indossare.
3. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che sta per ultimare il servizio deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, l'operatore deve avvisare prontamente il Comando, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto.

Art. 41 - Rapporti interni al Corpo
1. I rapporti gerarchici e funzionali tra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente al rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità ed il prestigio di essi.

Art. 42 - Comportamento in pubblico
1. Il personale di Polizia Locale deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge, ed esprimersi con essa in corretta lingua italiana, salvo l'uso della lingua straniera da impiegare in caso di necessità.
2. L'appartenente al Corpo, quando richiesto, deve fornire elementi atti ad identificarlo e quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 22.
3. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, deve mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività di istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza, l'Amministrazione e il Corpo.

Art. 43 - Saluto
1. Il saluto, in forma militare, è un obbligo per gli appartenenti al Corpo verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano.
2. Il saluto si effettua secondo le istruzioni impartite durante i corsi di formazione.
3. Si ha la dispensa dal saluto nei seguenti casi:

  1. per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
  2. per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di veicoli;
  3. per il personale inquadrato in drappello.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 – Spirito di Corpo
1. Lo spirito di Corpo è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni e sulla storia del Corpo di Polizia Locale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevato il prestigio.

Art. 45 – Festa per l’Anniversario della Fondazione del Corpo della Polizia Locale e celebrazione del patrono San Sebastiano Martire
1. La festa del Corpo di Polizia Locale viene celebrata il 27 maggio di ogni anno o in giornata prossima alla stessa, in funzione delle necessità di servizio, con manifestazione pubblica in quanto anniversario della sua costituzione.
2. La ricorrenza di San Sebastiano, patrono dei Vigili Urbani, viene celebrata il 20 gennaio, di ogni anno, con cerimonia religiosa.

Art. 46 - Entrata in vigore
1. Dalla entrata in vigore del presente  regolamento è abrogato il preesistente regolamento del Corpo di Polizia Municipale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.1014 del 9 Dicembre 1987 e successive modificazioni.
2. Copia del presente regolamento viene trasmessa alla Regione Marche, nonché al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Ancona

Regolamento del corpo di polizia locale

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Privacy policy