Regolamento del servizio di assistenza educativa individuale per soggetti in situazione di handicap



NORMATIVA


Art. 1 - Definizione:
Il servizio di Assistenza Educativa Individuale si prefigge il sostegno:
a) dei soggetti in situazione di handicap sia in età prescolare che scolare;
b) dei soggetti che abbiano concluso l'obbligo scolastico e che possiedano una autonomia tale da poter avviare un percorso di inserimento lavorativo;
c) dei soggetti gravissimi non trasportabili nei Centri diurni.
Il servizio è a carattere individuale, si realizza in ambito domiciliare, scolastico, extrascolastico, territoriale e nei luoghi di lavoro in una fascia oraria compresa dalle ore 7 alle ore 19.


Art. 2 - Finalità:
Il servizio ha per obiettivo di sviluppare la massima autonomia della persona e di favorire l'inserimento sociale e lavorativo ai fini della piena integrazione sociale. Si propone, inoltre, come sostegno al nucleo familiare anche al fine di evitare o ritardare il ricorso a strutture residenziali.


Art. 3 - Sedi:
Il servizio è a carattere individuale, svolto a domicilio e nei luoghi di integrazione sociale e lavorativa.


Art. 4 - Destinatari:
Soggetti in situazione di handicap grave di cui all'art. 1 del presente regolamento.


Art. 5 - Durata:
Il servizio è continuativo e garantito per almeno 47 settimane all'anno. La dotazione oraria massima copre un monte di 600 ore annue per i soggetti che frequentano la scuola e 960 ore annue per chi non frequenta la scuola . Per i soggetti gravissimi , su motivata richiesta da parte dell'UM, all'atto della predisposizione del PEI, il monte ore massimo può essere elevato ed il servizio garantito per l'intero anno senza interruzioni.


Art. 6 - Tipologia:
Il servizio è rivolto ai soggetti di cui all'art.1 , lettere a), b) e c) del presente regolamento. Il programma dell'intervento deve essere specificato sui PEI compreso il tempo di attuazione, gli obbiettivi prefissati e le verifiche.


Art. 7 - Divieti:
E' vietato all'operatore educativo introdurre, nelle diverse sedi del servizio, persone estranee allo stesso e porre in essere interventi in contrasto con il progetto educativo concordato.
E' vietato alle famiglie richiedere interventi diversi per mansioni e orario da quelli specificati nel programma concordato e riportato nella scheda operativa depositata nell'abitazione degli utenti.


Art. 8 - Prestazione:
Il servizio di assistenza educativa individuale fornisce le seguenti prestazioni:
- attività dirette alla cura del sé ( compreso, se indicato, sostegno nel pasto e igiene personale);
- sviluppo di conoscenze spazio - temporali ;
- sviluppo delle capacità di apprendimento e delle abilità cognitive;
- attività mirate all'acquisizione di abilità lavorative;
- miglioramento delle capacità comunicative e di relazione;
- sviluppo dell'autonomia personale.

In caso di malattia non contagiosa dell'utente che pregiudica l'attuazione del Piano Educativo, il servizio viene comunque assicurato con modalità stabilite dall'UM e concordate con la famiglia dell'utente.

Su specifico progetto dell'Unità Multidisciplinare - in assenza o nell'impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici - e con modalità concordate con il Comune, dovrà essere attivato il servizio di trasporto a favore degli utenti.


Art. 9 - Personale educativo:
L'operatore educativo richiesto per tale tipo di servizio è personale in possesso del diploma di scuola media superiore e di un'esperienza almeno biennale maturata nel campo dell'handicap. L'operatore educativo è impegnato nelle attività dirette con il soggetto sia in ambito familiare che extrafamiliare e in attività di programmazione e verifica.
Redige ogni 6 mesi e ogni qualvolta avvengono variazioni di programma, una relazione sull'attività svolta concernente le ore impiegate. Tale relazione viene consegnata, per tramite della cooperativa, al coordinatore tecnico.
Dovrà essere conservata presso il domicilio dell'utente la "scheda operativa" dell'operatore educativo che sarà verificata di norma trimestralmente con le UM della ASUR- Zona Sanitaria n.5 (salvo diverse indicazioni stabilite nel PEI dalla UM competente), e trasmessa al Coordinatore tecnico del Comune una volta l'anno e comunque in ogni caso di variazione.


Art. 10 - Collegamento tra gli operatori e le famiglie:
Per favorire il collegamento tra gli operatori e le famiglie si istituiscono riunioni quadrimestrali divise per tipologie di utenti con il Coordinatore Tecnico del Comune e con la Cooperativa. Le riunioni intendono rilevare le problematiche e creare un momento di incontro per elaborare proposte comuni. Le riunioni verranno convocate dal Coordinatore tecnico del Comune.


Art. 11 - Assegnazione del personale- Sostituzioni:
L'ente gestore del servizio nell'assegnare l'operatore educativo all'utenza è tenuta a rispettare i seguenti criteri:
- formazione professionale rispondente alle necessità dell'utente sulla base del P.E.I. redatto dalle Unità Multidisciplinari dell'ASUR-Zona Sanitaria n.5;
- assicurare il rispetto del principio della continuità educativa, da parte del medesimo operatore presso l'utente.

Le sostituzioni dell'operatore educativo (salvo che si tratti di sostituzione per malattia) devono essere comunicate con almeno 10 giorni di anticipo al Comune capofila. Il Coordinatore tecnico, sentito il parere dell'operatore di riferimento dell'U.M. e della famiglia, valuterà e concorderà con il Coordinatore Operativo dell'ente gestore l'opportunità tecnica della proposta di cambiamento.
L'Operatore sostituito dovrà curare il passaggio delle consegne all'operatore subentrante, ragguagliandolo mediante la trasmissione della scheda operativa individualizzata e circa le situazioni di gravità segnalate nei P.E.I., dovrà altresì assicurare un periodo di compresenza per almeno complessive tre ore e comunque per un monte ore che consenta la completa conoscenza dell'utente.

 

Nel caso in cui si verifichi l'assenza per malattia di un operatore, si dovrà garantire la sostituzione entro le 12 ore successive. L'Ente gestore del servizio dovrà avvertire la famiglia interessata.
Per i soggetti gravissimi di cui al regolamento per l'A.E.I. non trasportabili ai Centri o quelli in particolare gravità in lista di attesa per l'inserimento ai C.D., la ditta dovrà garantire che almeno due operatori conoscano la persona ed il relativo PEI al fine di assicurare sostituzioni che rispettino il principio della continuità educativa.


Art. 12 - Contenzioso:
Nell'ipotesi di contenzioso, la decisione in ordine al caso viene demandata ad apposita Commissione costituita dalla famiglia (la quale potrà farsi assistere da esperti di propria fiducia), dal Dirigente del Servizio del Comune capofila, dal Coordinatore Tecnico e dal referente dell'U.M.
Le dimissioni possono, altresì, essere decise dalla medesima U.M., con parere conforme del Coordinatore Tecnico, quando il progetto educativo abbia esaurito la sua validità di intervento e si imponga la necessità di attivare un nuovo e diverso progetto assistenziale.

Regolamento del servizio di assistenza educativa individuale per soggetti in situazione di handicap

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