Regolamento del servizio di illuminazione votiva cimiteriale

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 154 del 15/12/2015

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina il servizio per l’illuminazione votiva dei cimiteri comunali di Jesi, nel rispetto  delle norme di cui:
a) al Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
b) il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
c) al “Regolamento comunale di Polizia Mortuaria” approvato con deliberazione di C.C. n. 141 del 22/07/2005 e modificato con deliberazione di C.C. n. 124 dell’11/07/2008;
d) ogni altra disposizione generale e speciale applicabile in materia.

Il servizio non ha carattere di obbligatorietà e verrà concesso a seguito di richiesta al competente ufficio comunale, da parte dei soggetti interessati purché intestatari di concessione funeraria. Con la sottoscrizione della richiesta, l’interessato si assume l’impegno di pagare le spese di allacciamento ed il canone di consumo dell’energia elettrica.

Articolo 2 - Richiesta del servizio
La domanda di fruizione del servizio deve essere redatta su apposita modulistica fornita dal  Comune.
Essa deve obbligatoriamente contenere, pena il rigetto:

  • Cognome e nome del richiedente;
  • Indirizzo del richiedente;
  • Recapito telefonico / e-mail / pec;
  • Il nominativo del/i defunto/i per il/i quale/i viene richiesta l’installazione di una o più lampade di illuminazione votiva;
  • La data del decesso o dei decessi.

Inoltre, nell’eventualità che il richiedente risulti già intestatario di altre lampade di illuminazione votiva, devono essere indicati i nominativi dei corrispondenti defunti.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio in questione viene svolto sotto la titolarità del Comune di Jesi. La gestione delle funzioni di ordine tecnico possono essere affidate a ditta esterna a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 4 - Campo di applicazione
Il servizio sarà assicurato, a richiesta degli interessati , per l’illuminazione votiva:
a) nei loculi cimiteriali;
b) nelle tombe e cappelle di famiglia;
limitatamente alle zone già servite di linea principale.

Tutti gli interventi di edificazione di nuove tombe o cappelle dovranno prevedere la predisposizione per l’allacciamento alla linea generale.

L’Amministrazione Comunale si riserva di attivare, alle medesime condizioni del presente regolamento, il servizio anche nei campi di inumazione e presso colombari e ossari.

Articolo 5 - Orario del servizio e sospensione
Il servizio di illuminazione votiva del cimitero è continuativo.
L’eventuale sospensione del servizio, per interruzione dell’energia elettrica dovuta a lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comporterà rimborsi agli utenti.

Articolo 6 - Tariffe - Pubblicità delle tariffe
Il servizio a domanda individuale (D.M. 31/12/1983) sarà assicurato con l’applicazione delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale.

Le tariffe risultano così costituite:

1) spese fisse di impianto comprendenti:
     a) le spese contrattuali;
     b) la compartecipazione delle spese di allacciamento;
2) canone di abbonamento per ogni punto luce comprendente:
     a) il ricambio delle lampade;
     b) l’erogazione dell’energia elettrica.
Il canone è, per il primo anno:

  • interamente dovuto se la domanda di allaccio perviene all'Ufficio competente entro il 30 Giugno;
  • ridotto della metà se la domanda perviene dopo il 30 Giugno.

La tariffa per l’illuminazione votiva dei cimiteri sarà pubblicata sul sito della rete civica del Comune di Jesi ed esposta ben visibile nell’apposita bacheca all’ingresso dei Cimiteri cittadini con l’indicazione esatta delle modalità di pagamento.

Qualsiasi modifica della tariffa s’intenderà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione. L’utente che non accetterà tali modifiche dovrà procedere a disdire il contratto.

Articolo 7 - Modalità per il pagamento del canone
La tariffa di allaccio ed il canone annuale verranno stabiliti dalla Giunta Comunale.
Il pagamento del canone, che avrà cadenza annuale, dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento del bollettino che l’Amministrazione Comunale provvederà ad inviare agli utenti.
Unitamente al bollettino verrà inviata una informativa indicante luogo e modalità di pagamento.
In caso di mancato pagamento del canone, l’ufficio comunale competente provvederà ad inviare apposito sollecito all’utente moroso, tramite raccomandata A.R. con invito al pagamento.
Trascorso tale termine, senza che l’utente abbia effettuato il pagamento, l’Amministrazione Comunale provvederà, senza preavviso alcuno, a sospendere l’erogazione dell’energia elettrica ed al recupero della somma dovuta nelle forme coattive previste dalla legge.
Qualora l’utente intenda riallacciare la lampada del proprio defunto, dovrà estinguere il relativo debito, presentare nuova domanda e pagare la relativa quota di allacciamento.

Articolo 8 - Durata dell’utenza
La durata delle utenze è di un anno e coincide con l’anno solare.
La durata si intende rinnovata di anno in anno per tacito consenso, per tutta la durata della relativa concessione cimiteriale, se l’interessato non ne abbia dato disdetta scritta entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

Articolo 9 - Richiesta di utenza
La richiesta di utenza potrà essere effettuata in qualsiasi momento e l’accoglimento sarà effettuato entro il termine di 7 giorni lavorativi previa stipula del contratto e dopo aver provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Ogni utenza può essere riferita ad una o più lampade votive dello stesso cimitero, anche per sepolture non contigue.
Le lampade (a basso consumo energetico - Led) verranno fornite dal Comune e l’allacciamento dovrà essere effettuato esclusivamente da personale autorizzato.

Articolo 10 - Divieto di manomissione agli impianti e competenze
E’ assolutamente vietato:
a) manomettere gli impianti;
b) asportare, strappare i cavi di alimentazione di illuminazione votiva;
c) asportare e/o sostituire le lampadine;
d) provvedere in proprio all’allaccio dell’utenza o al riallaccio di utenza disattivata;
e) sostituire lampade di potenza superiore a quella stabilita dal Comune, ovvero modificare gli impianti, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica, servirsi di     speciali installazioni per adattarle ad altri sistemi di illuminazione.

Ricorrendone le circostanze prima descritte, il Comune avrà il diritto di sospendere la fornitura senza obbligo di avviso e chiedere le eventuali spese per il ripristino.

Articolo 11 - Competenze manutentive a carico del Comune:
Compete al Comune:

  • la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto elettrico sino al punto luce;
  • la sostituzione della lampadina esaurita.

Articolo 12 – Competenze manutentive a carico dell'utente:
Compete all'utente:

  • la cura della parte di impianto di sua pertinenza mantenendo sempre in stato di efficienza il porta lampada con gli annessi accessori di protezione;
  • la comunicazione di ogni guasto o rottura dell’impianto al Comune;
  • la comunicazione tempestiva agli uffici comunali di ogni variazione del proprio domicilio od eventualmente del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere il bollettino di canone.

Articolo 13 - Censimento e regolarizzazione delle utenze in atto
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’ufficio comunale provvederà al censimento delle utenze in atto.
Tutte le utenze non perfezionate con apposito contratto dovranno  essere regolarizzate entro i successivi sei mesi.
A tal fine l’ufficio comunale notificherà agli interessati apposito invito a regolarizzare l’utenza  fissando un termine di  30 giorni.
Trascorso tale termine senza aver avuto alcun riscontro, il Comune senza ulteriore preavviso, sospenderà l’erogazione del servizio senza alcun diritto di rivalsa da parte dell’utente.

Articolo 14 - Tutela dei dati personali
Il trattamento dei dati personali sarà svolto nel rispetto del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Articolo 15 - Pubblicità del regolamento
A norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall’art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, copia del presente regolamento sarà a disposizione del pubblico presso i Cimiteri cittadini affinché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
L'atto sarà altresì pubblicato sul sito web del Comune di Jesi.
Tutti gli uffici interessati dal servizio saranno dotati di copia del presente regolamento.

Articolo 16 - Entrata in vigore e pubblicità del regolamento
Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento del servizio di illuminazione votiva cimiteriale

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