Regolamento del sistema integrato dei controlli interni

  • Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 156 del 15/12/2015
  • Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 23/03/2018

TITOLO I - PRINCIPI

Art. 1
Finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai fini dell’istituzione di un sistema integrato di controlli interni sull’attività dell’Ente, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213 del 7.12.2012.

Art. 2
Finalità dei controlli interni

1. Il sistema integrato dei controlli interni, inteso come strumento di lavoro, di guida e di stimolo dell’organizzazione, è finalizzato al monitoraggio e alla valutazione dei risultati, dei rendimenti e dei costi dell’attività amministrativa svolta dal Comune di  Jesi.

Art. 3
Sistema dei controlli interni

1. Il Comune di Jesi  disciplina il sistema dei controlli interni, articolato nelle funzioni ed attività descritte dal D.Lgs. 267/2000, per il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati. Il sistema dei controlli interni è articolato in:
a) controllo di gestione: finalizzato a verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
b) controllo strategico: finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
c) controllo della qualità dei servizi erogati: finalizzato a verificare l’efficacia dell’azione dell’Amministrazione rivolta ai cittadini;
d) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
e) controllo della gestione e della vigilanza sugli organismi gestionali esterni: al fine di verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
f) controllo di verifica degli equilibri finanziari della gestione.

2. Partecipano all’organizzazione del Sistema integrato dei controlli interni  il Segretario Generale, i Dirigenti e il Nucleo di Valutazione, nonché le strutture di controllo previste dal presente Regolamento.


TITOLO II

CAPO I
CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 4
Il controllo di gestione

1. Il controllo di gestione effettua un costante monitoraggio delle funzionalità dell’organizzazione del Comune, dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.

2. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.

3.La verifica dell’efficacia dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite con i costi di servizio.

4. L’esercizio del controllo di gestione compete principalmente all’Area Risorse Finanziarie.

5. Per garantire la maggiore efficacia nell’esercizio della funzione l’Area Risorse Finanziarie è coadiuvato per la raccolta dei dati necessari da una struttura “a rete” costituita dai "referenti" di Area  di cui al comma seguente.

6. In relazione alle attività organizzative e gestionali di competenza  delle diverse Aree e agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del P.E.G. ogni dirigente  individua uno o più referenti responsabili della rilevazione e monitoraggio dei dati economici e non,  rilevanti ai fini del controllo di gestione.

7. Il controllo di gestione  viene effettuato in base alle norme del D.lgs 267/2000 e s.m.i  e alle norme del regolamento di contabilità.

CAPO II
CONTROLLO STRATEGICO

Art. 5
Il controllo strategico

1. La Pianificazione strategica è la funzione unificante mirata a: formulare in maniera esplicita gli obiettivi di medio-lungo periodo, individuare le scelte strategiche adatte al raggiungimento di tali obiettivi, definire i piani d’azione necessari per tradurre in pratica le intenzioni strategiche.

2. Il controllo strategico,  è finalizzato a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani programmi ed altri strumenti di indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

3. L’attività di controllo strategico consiste nell’analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

4. Il controllo strategico è finalizzato in particolare a:

  • verificare il grado di raggiungimento dei risultati in relazione alle scelte strategiche;
  • rilevare l’efficacia delle azioni strategiche misurandone l’impatto sugli ambiti di intervento;
  • verificare il grado ed i tempi di realizzazione delle azioni previste dal PEG Piano dettagliato degli obiettivi.

5. La funzione di controllo strategico è affidata al Segretario generale che la esercita avvalendosi dei Dirigenti delle varie Aree con la operatività già prevista all’art. 7.

6. Ai fini del controllo strategico, il titolare della funzione predispone annualmente una relazione sulle risultanze di tale controllo da sottoporre al Sindaco, alla Giunta comunale e al Consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.


CAPO III
CONTROLLO DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI

Art. 6
Il controllo della qualità dei servizi

1. L’erogazione dei servizi, nelle forme di gestione prescelte, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione e tutela delle esigenze degli utenti, nonché garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia.

2 Coerentemente con tali principi vanno, per quanto possibile, rese pubbliche le modalità di prestazione del servizio ed i fattori che ne determinano la qualità, anche attraverso la predisposizione di apposite Carte dei servizi e per prevedere idonei meccanismi di tutela, procedure di reclamo e modi di informazione degli utenti.

Art. 7
Il monitoraggio della soddisfazione degli utenti

1. Nell’ambito del sistema di gestione per la qualità sono previste modalità per il monitoraggio sistematico della soddisfazione degli utenti esterni e dei clienti interni.

2. Gli esiti di tale monitoraggio formano oggetto di specifica reportistica che viene aggiornata e resa disponibile semestralmente al Sindaco e alla giunta, ai dirigenti e a quant'altri ne abbiano titolo.


CAPO IV
CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 8
Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

1. La verifica di regolarità amministrativa e contabile è la forma di controllo tradizionale per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa nel rispetto dei principi di legittimità ed imparzialità.

2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene svolto dai Dirigenti e dai titolari di Posizione Organizzativa nella predisposizione ed adozione degli atti di propria competenza e si sostanzia nell’apposizione dei pareri e dei visti necessari e nella sottoscrizione dell’atto.

3. Gli schemi di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale, muniti dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 T.U., devono essere trasmessi al Segretario Generale, prima della seduta di Giunta in cui è previsto l’esame della relativa proposta al Consiglio, entro un termine congruo tale da consentire al Segretario il relativo esame e che verrà definito dal medesimo con apposite disposizioni.

4. Le proposte di deliberazione di competenza della Giunta Comunale, munite dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 T.U., devono essere parimenti trasmesse al Segretario Generale, prima della seduta di Giunta in cui è prevista la relativa approvazione, con le medesime modalità definite al comma precedente.

5. L’organo deputato ad adottare l’atto, in presenza di parere negativo, può discostarsene purché venga riportata nel testo della deliberazione apposita motivazione circa le ragioni che inducono a disattendere il parere stesso. In questo caso il Segretario Generale viene incaricato da tale organo di verbalizzare le motivazioni che hanno comportato il superamento del parere negativo, avvalendosi del personale degli Uffici deputati all’assistenza agli organi.

Art. 9
Attribuzione delle attività di controllo

1. Ai controlli di regolarità contabile provvedono il Servizio finanziario e il Collegio dei Revisori, rispettando, in quanto applicabili, i principi generali della revisione aziendale asseverati dagli organi e collegi professionali operanti nel settore.

2. Il Servizio finanziario certifica la regolarità contabile dell’azione amministrativa attraverso gli strumenti del visto sulle determinazioni e del parere di regolarità contabile sulle delibere.

Art. 10
Controllo successivo di regolarità amministrativa

1. E’ istituito il sistema di controllo di regolarità amministrativa degli atti monocratici assunti dai Dirigenti e dai titolari di Posizioni Organizzativa, effettuato in fase successiva all’emanazione dell’atto, secondo le modalità di seguito indicate.

2. Il sistema di controllo è svolto da una apposita struttura intersettoriale, posto sotto il coordinamento del Segretario Generale, composta da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti con conoscenze e competenze giuridico-amministrative e specialistiche sulle materie oggetto degli atti monocratici sottoposti a verifica. Qualora il controllo verta su atti gestionali adottati dal Segretario Generale anche in qualità di Dirigente, il coordinamento della predetta struttura sarà svolto dal Dirigente che esercita le funzioni di Vice Segretario Generale.

3. Sono soggette a controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi individuati con successive disposizioni gestionali. Le determinazioni sono pubblicate sul sito del comune di Jesi ai soli fini della pubblicità per giorni 10, atteso che ai soli fini dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 sono esecutive con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Attraverso le disposizioni gestionali richiamate al primo capoverso del presente comma, verranno altresì individuate motivate tecniche di campionamento atte a garantire la casualità della selezione.

4. La Struttura organizzativa effettua un report semestrale sull’attività di controllo, che viene trasmesso ai Dirigenti delle aree, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Nucleo di Valutazione, ai Revisori dei Conti e al Consiglio Comunale.

5. Il sistema di valutazione del personale apicale dovrà prevedere una correlazione fra le risultanze dei controlli di regolarità amministrativa e la valutazione dei Dirigenti e i titolari di Posizione Organizzativa.


CAPO V
IL CONTROLLO SULLE SOCIETA’ PARTECIPATE

Art. 11
Finalità

1. Il controllo sulle società partecipate è finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la qualità delle attività da esse svolte, nonché a valutare i possibili effetti che la loro situazione economico-finanziaria può determinare sugli equilibri economico-finanziari del Comune di Jesi.

Art. 12
Modalità di effettuazione del controllo sulle società partecipate

1. Il controllo sulle società partecipate si realizza mediante la rilevazione e le verifiche degli obiettivi delle società, della loro situazione contabile, gestionale e organizzativa, dei contratti di servizio, della qualità dei servizi e del rispetto delle specifiche norme di legge sulle società a partecipazione pubblica.

2. Il controllo sulle società partecipate viene effettuato dalla struttura interna preposta alle partecipazioni societarie. Per gli aspetti connessi ai contratti di servizio e agli standard qualitativi e quantitativi dei servizi, i controlli vengono effettuati dagli uffici competenti, cui afferisce il contratto di servizio o la competenza per materia in relazione all'ambito di attività della società partecipata. Nel caso in cui il soggetto titolare del contratto di servizio sia un ente diverso dal Comune, l’ufficio competente per materia si raccorda con quest’ultimo per la definizione degli obiettivi e per la verifica di eventuali scostamenti.

Art. 13
Società soggette al controllo

1. Sono soggette al controllo di cui al presente titolo le società nelle quali la partecipazione del Comune di Jesi è almeno pari al 10%, con esclusione delle società quotate e di quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, secondo quanto stabilito dall’art. 147-quater del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Per le società nelle quali la partecipazione del Comune di Jesi è inferiore al 10% il controllo è circoscritto alla verifica dell’andamento economico-finanziario, al fine di valutarne gli eventuali effetti sugli equilibri finanziari del Comune.

3. Le società soggette al controllo sono tenute a fornire tutte le informazioni necessarie per l’effettuazione dei controlli medesimi, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e dei rispettivi statuti.

Art. 14
Verifiche infrannuali

1. Almeno una volta l’anno viene effettuato il monitoraggio sull'andamento delle società, attraverso l’analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi e al budget e l’individuazione delle eventuali azioni correttive anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente, nonché al fine del rispetto da parte delle società partecipate delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Art. 15
Bilancio consolidato

1. Le verifiche, il monitoraggio periodico ed i risultati complessivi del Comune di Jesi e delle società partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato, secondo la competenza economica e le disposizioni di legge.


CAPO VI


Art. 16
Il controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel Regolamento di Contabilità ed è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
a) equilibrio tra entrate e spese complessive;
b) equilibrio di parte corrente;
c) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
d) equilibri relativi al patto di stabilità interno.

3. A cadenza trimestrale i dirigenti comunicano al responsabile del servizio finanziario le situazioni anomale o gli scostamenti significativi di entrata rispetto alle previsioni di bilancio.

4. Il responsabile del servizio finanziario  formalizza con cadenza periodica il controllo sugli equilibri finanziari, redigendo apposito verbale . Copia del verbale viene trasmessa ai Dirigenti ed alla Giunta Comunale.

TITOLO III
ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 17
Abrogazioni
1. Le disposizioni regolamentari in contrasto con la disciplina recata dal presente regolamento cessano di avere efficacia dalla data della sua entrata in vigore.

2. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente ad oggetto: “Regolamento per la disciplina dei controlli interni ai sensi degli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000- Approvazione” di cui alla delibera di C.C. n. 8 del 28.01.2013.

Art.18
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel momento di acquisizione di efficacia della relativa delibera di approvazione.

Regolamento del sistema integrato dei controlli interni

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