Regolamento di Assistenza


  • Approvato con delibera C.C. n. 285 del 17/06/1991
  • Modificato con delibere C.C. n. 155 del 11/06/1993 e n. 407 del 18/12/1995
  • Modificato con determina n. 206 del 17/10/2002

 

TITOLO I - FINALITA’ DELL’ASSISTENZA


ARTICOLO 1

Gli interventi di assistenza che il Comune effettua sono principalmente rivolti:

  1. all’assistenza, sostegno e tutela dei cittadini anziani;
  2. alla promozione e all’inserimento sociale e lavorativo dei disabili;
  3. alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovino momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
  4. alla protezione e tutela di minori e giovani in età evolutiva.

 

TITOLO II - FORME E LIMITI DELL’ASSISTENZA

 

ARTICOLO 2

(1) Il Comune eroga sussidi di assistenza alle famiglie ed ai singoli che risiedono nel territorio comunale e si trovano nelle condizioni di disagio economico previsto nel successivo Art. 6. Con gli stessi criteri vengono altresì erogati contributi a quei nuclei senza fisa dimora che, iscritti all’anagrafe del comune di Jesi, vi risiedono di fatto per la maggior parte dell’anno.

(2) I sussidi vengono erogati, a secondo delle rispettive necessità, nelle forme seguenti:

  • alloggio
  • sussidi continuativi ordinari e straordinari
  • sussidi occasionali o eccezionali
  • esoneri parziali o totali dal pagamento di servizi comunali
  • rimborsi vari
  • prestazione strumentali diverse
  • contributi per inserimenti lavorativi a carattere terapeutico
  • contributi per aiuti domestici ad anziani ed inabili;
  • integrazione della retta per ricovero presso Case di Riposo per anziani o presso altri istituti per disabili;
  • contributi, sovvenzioni, ausili a favore di soggetti privati o pubblici che operano nel campo di attività finalizzate agli scopi del presente regolamento.


ARTICOLO 3

(1) Ciascun soggetto può usufruire contemporaneamente anche di più forme di sussidio purché il valore complessivo delle erogazioni non spinga il reddito oltre i limiti previsti per godere dei sussidi stessi.

(2) A tal fine il valore delle prestazioni strumentali viene determinato sulla base:

dell’equo canone per la fornitura gratuita dell’abitazione;

della differenza tra questo e l’importo pagato in caso di concessione a prezzo ridotto;

dei prezzi di mercato per la concessione del riscaldamento e di altri analoghi servizi;

del valore effettivo delle merci fornite;

della differenza tra la somma eventualmente pagata e la minima contribuzione prevista nel caso di esonero parziale o totale dal pagamento di servizi comunali.


ARTICOLO 4

(1) Ogni anno l’Amministrazione comunale iscrive a bilancio la somma da destinare alle diverse forme di sussidi assistenziali. La stessa, aggiunta al valore delle prestazioni rese (fornitura dell’abitazione, esonero dal pagamento dei diversi servizi ecc.) costituisce il tetto massimo delle contribuzioni erogabili e deve essere ripartita tra tutti i soggetti che avendone le condizioni ne facciano richiesta.

 

TITOLO III - REQUISITI E MODALITA’ PER GODERE DELL’ASSISTENZA


ARTICOLO 5

(1) Hanno diritto a sussidi assistenziali le famiglie o i singoli che abbiano redditi inferiori al minimo vitale calcolato sulla base dei criteri a suo tempo indicati dalla commissione parlamentare d’indagine, presieduta, dall’onorevole Gorrieri, sui limiti dell’indigenza in Italia". Criteri che valutano, oltre che della situazione finanziaria ed economica, anche le diverse situazioni di disagio, quali ad esempio la presenza di portatori di handicap in famiglia, la vedovanza o altra analoga situazione, che determinano effettivo livello di vita della famiglia. Tali limiti, soggetti a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, nonché i criteri per la loro determinazione, sono indicati nella tabella A dell’allegato 1 al presente regolamento.

(2) Ai fini del calcolo, si considerano i redditi di tutti i componenti il nucleo familiare di convivenza, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche, dovendosi prendere in considerazione la situazione di fatto.

(3) Costituiscono reddito tutti gli emolumenti percepiti a qualsiasi titolo, redditi da lavoro, da pensione, da fabbricati, da partecipazione azionaria, ecc. ivi compresi quelli non soggetti a tassazione quali: rendite INAIL, assegni o indennità di accompagno, pensioni di guerra, invalidità civile, contributi di Enti vari ecc, nonché le provvidenze di varia natura erogate sulla base del presente regolamento dall’Amministrazione comunale.

(4) Ai fini dell’ammissibilità ai contributi assistenziali, sono oggetto di valutazione i redditi percepiti nel periodo immediatamente precedente alla richiesta di intervento da parte dell’assistenza comunale pur tenendo conto di quelli complessivamente prodotti nell’anno precedente.

(5) Possono altresì essere erogati sussidi di carattere occasionale od eccezionale a coloro che, pur possedendo redditi superiori al minimo vitale calcolato come sopra descritto, abbiano affrontato spese straordinarie e documentabili di carattere non voluttario e non procastinabile. In questo caso, la decisione è riservata alla Giunta che vi provvede con motivata deliberazione.

(6) Contributi di pronta assistenza, con il limite massimo di lire 150.000, possono essere erogati a quanti, di passaggio nella nostra città, si trovino nella condizione di non poter soddisfare necessità primarie.

(7) Hanno altresì diritto ad un sussidio coloro che, sulla base di motivata relazione della competente autorità sanitaria, sono inseriti in attività lavorativa tendente a favorirne il recupero sociale. L’inserimento anzidetto si attua compatibilmente con le disponibilità di idonei luoghi di lavoro e nei limiti dei fondi iscritti a bilancio.

(8) Il comune provvede inoltre ad integrare la retta di degenza dei cittadini ricoverati presso Case di Riposo per anziani od Istituti per disabili nel caso in cui i loro redditi non la coprano integralmente. L’intervento si effettua solamente nel caso in cui non vi siano parenti obbligati a norma dell’Art. 433 del Codice Civile ovvero gli stessi non siano in grado di provvedere al proprio congiunto. Esso è in ogni caso limitato a coprire la somma eventualmente rimasta allo scoperto dopo l’intervento dei parenti obbligati. La loro capacità di intervento a sostegno del proprio congiunto è valutata sulla base della tabella B dell’allegato 1 al presente regolamento.


ARTICOLO 6

(1) I cittadini che ritengono di essere nelle condizioni di reddito o di bisogno previste dal precedente Art. 5 possono inoltrare richiesta di sussidio da erogarsi nelle forme previste all’Art. 2 del presente regolamento.

(2) La domanda deve essere a seconda dei casi rivolta:

  • all’ufficio casa per ottenere l’alloggio;
  • all’ufficio assistenza nel caso di richiesta di sussidi economici sotto forma di contributi assistenziali, continuativi, straordinari o eccezionali che siano:

- per la fornitura di eventuali prestazioni strumentali

- per rimborsi vari

- per inserimenti lavorativi a carattere terapeutico

- per l’integrazione della retta di degenza presso Case di Riposo per anziani o Istituti per disabili;

  • all’ufficio servizi educativi:

    - per l’esonero totale o parziale dal pagamento dei servizi di Asilo nido, Mensa scolastica e Trasporto scolastico

    - per la richiesta del rimborso parziale dell’abbonamento del servizio di trasporto urbano e per l’acquisto dei libri scolastici agli studenti delle scuole medie inferiori;

  • all’ufficio partecipazione:

    - per contributi

    - per aiuti domestici ad anziati ed inabili

  • agli eventuali altri uffici interessati alle ulteriori forme di assistenza

(3) La domanda deve essere redatta su apposito stampato e deve essere sottoscritta dal richiedente. In essa devono essere indicati tutti i redditi che comunque contribuiscono al sostentamento del richiedente e della famiglia. Deve altresì essere allegato ogni documento idoneo a consentire più agevole riscontro del reddito (ultima busta paga, libretto di pensione, mod. 740, modello 101, mod. 102, ecc.) ovvero ogni altra certificazione utile per la valutazione di particolari condizioni di disagio.

(4) La domanda non potrà in ogni caso essere accettata se priva della documentazione prevista ed indicata nello stampato.


ARTICOLO 7

(1) Le domande, presentate e raccolte con le modalità descritte al precedente Art. 5, entro il giorno successivo vengono trasmesse all’ufficio assistenza affinchè predisponga le schede informatiche per i nuclei familiari di fatto interessati. I diversi uffici dovranno inoltre comunicare le diverse provvidenze assistenziali concesse per il costante aggiornamento delle schede stesse.

(2) Le domande vengono trasmesse in copia ai competenti consigli circoscrizionali che possono in merito esprimere motivato parere.

(3) L’ufficio competente riscontra, attraverso gli organismi informativi di cui dispone il comune, la veridicità dei dati di reddito, di disagio o di bisogno esposti sulle domande e accerta se esistono o meno le condizioni per l’erogazione del sussidio richiesto.

(4) Dalla presentazione della domanda alla concessione, ovvero al diniego, del sussidio non deve passare un periodo superiore a 30 giorni. Tuttavia, nel caso di dichiarazione palesemente infedele o tale da richiedere lo svolgimento di particolari indagini conoscitive, il suddetto termine potrà essere superato per non più di una volta fino ad un massimo di altri 30 giorni. Della circostanza dovrà in ogni caso darsi avviso scritto al richiedente entro la scadenza dei primi 30 giorni.

(5) La domanda di assistenza deve essere annualmente rinnovata mentre l’ufficio può provvedere semestralmente alla verifica del perdurare delle condizioni di bisogno. Per ciò che riguarda la degenza in Case di Riposo o in Istituti per disabili, nei casi in cui il comune provvede ad integrare la retta, l’ufficio assistenza provvede annualmente alla revisione della situazione reddituale dei soggetti obbligati. Sia la verifica che la revisione avviene mediante richiesta di ulteriore documentazione agli interessati ovvero tramite gli organismi informativi del comune.

(6) In ogni caso, la concessione dei benefici cessa in qualsiasi momento vengano meno le condizioni che li determinarono.

 

TITOLO IV - EROGAZIONE DELL’ASSISTENZA


ARTICOLO 8

(1) Sulla base della somma appositamente stanziata in bilancio, valutate le domande già ricevute ed il resoconto dell’anno precedente, l’ufficio provvede ad erogare i sussidi monetari in misura compatibile con lo stanziamento disponibile. Con gli stessi criteri, l’ufficio provvede altresì ad autorizzare la fornitura di sussidi sotto forma di beni strumentali ed esoneri, totali o parziali, dal pagamento di servizi comunali.

(2) Ciascun ufficio competente a ricevere la domanda di sussidio provvede anche all’istruttoria della pratica restandone responsabile fino alla definizione.


ARTICOLO 9

(1) Le richieste di inserimento lavorativo di tipo terapeutico, corredate della prescritta relazione della competente autorità sanitaria, vengono vagliate da una commissione costituita dal responsabile dell’UOC Servizi Sociali, da quello dell’UOC Personale e Stipendi e da quello dell’UOC all’interno della quale dovrebbe avvenire l’inserimento lavorativo, che hanno rispettivamente competenza nell’erogazione del sussidio e nella gestione del personale.

(2) Gli inserimenti avvengono, di norma, due volte l’anno, a settembre ed a marzo, tenuto conto delle possibilità di ricezione delle strutture e delle disponibilità di bilancio.


ARTICOLO 10

(1) L’inserimento lavorativo di tipo terapeutico ha, di norma, durata annuale. Tre mesi prima della scadenza del suddetto periodo l’ufficio chiede alla competente autorità sanitaria di relazionare circa gli effetti dell’inserimento nonché sull’opportunità di continuarlo, di modificarlo ovvero di sospenderlo.

(2) L’inserimento lavorativo impegna il soggetto inserito al rispetto dell’orario, stabilito in 4 ore giornaliere, e ad un impegno compatibile con le proprie condizioni psico-fisiche. Nell’arco dell’anno è previsto un periodo di riposo non superiore a 30 giorni.

(3) La persona inserita non perde la natura giuridica di disoccupato mantenendo il diritto alla timbratura del cartellino presso ufficio di collocamento.

(4) Per ogni inserito in attività lavorativa a carattere terapeutico viene attivata a carico del comune una polizza assicurativa INAIL ed una per la copertura della responsabilità civile.


ARTICOLO 11

(1) Il sussidio erogato per l’inserimento lavorativo non può essere cumulato con il beneficio di personale di sostegno, pagato in tutto o in parte dall’Ente, affiancato al soggetto nell’ambiente e nell’orario di lavoro.

(2) Esso è annualmente stabilito sulla base dei fondi stanziati in bilancio e delle richieste di inserimento attuate. E’ compreso tra un minimo di 100 ed un massimo di 400 mila lire mensili ed è individualmente rapportato alla capacità di recupero sociale realmente realizzabile da ciascuno.

(3) L’entità del sussidio è decisa con motivato atto di giunta previa istruttoria del responsabile dell’ufficio competente corredata del parere della commissione di cui al precedente Articolo 8 e di quello della competente autorità sanitaria.


ARTICOLO 12

(1) Allo scopo di evitare la istituzionalizzazione favorendone la permanenza nel proprio domicilio, il comune eroga contributi finalizzati all’assistenza domiciliare a quanti hanno perduto in parte o completamente la autosufficienza ovvero trovandosi in età avanzata hanno la necessità di un aiuto per conservare l’autonomia sia sul piano personale che sociale. Tale stato di bisogno è certificato dalla competente autorità sanitaria.

(2) I contributi, nei limiti della somma appositamente iscritta a bilancio, vengono prioritariamente erogati alle persone sole ed ai nuclei familiari i cui componenti sono inabili al lavoro.

(3) Nonne hanno diritto quanti ricevano da altri Enti contributi o prestazioni finalizzati all’assistenza domicilare. Non ne hanno altresì diritto coloro che abbiano parenti conviventi od obbligati ai sensi dell’art. 433 del CC che possano assicurare adeguata assistenza.

 

TABELLA A

LIMITI DI REDDITO, IN EURO, AL DI SOTTO DEL QUALE INTERVIENE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA COMUNALE

Componenti nucleo familiare

Famiglia normale

Vedovo/a celibe/nubile

Famiglia con inabile >75%

Vedovo/a con inabile <75%

1 persona

---------

388,00

----------

----------

2 persone

591,00

650,00

887,00

946,00

3 persone

723,00

795,00

1.084,00

1.157,00

4 persone

905,00

995,00

1.268,00

1.353,00

5 persone

1.054,00

1.160,00

1.417,00

1.517,00

6 persone

1.197,00

1.316,00

1.560,00

1.674,00

7 persone

1.335,00

1.469,00

1.699,00

1.830,00

(stralcio regolamento di assistenza):

" I redditi sono ottenuti dividendo per 12 la somma dei redditi lordi annui prodotti da tutti i componenti la famiglia di fatto. Concorrono alla formazione di quel reddito tutti gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti a norma dell'art. 5 del presente regolamento.

Per ogni persona in più appartenente al nucleo familiare, oltre le 7 previste in tabella, deve essere considerata una somma aggiuntiva di euro 110,oo mensili se si tratta di una famiglia normale ovvero di euro 121,oo qualora il capofamiglia sia vedovo/a, celibe o nubile.

Qualora in famiglia esistano altri inabili totali oltre il primo, al reddito previsto per questo tipo di famiglia deve essere aggiunta una somma di euro 368,oo per ciascuno di essi.

I redditi si intendono al netto della spesa effettivamente sostenuta per l'affitto con il limite massimo di:
- Euro 74,oo per famiglie di 1 0 2 componenti;
- Euro 110,oo per famiglie di 3 o 4 componenti;
- Euro 147,oo per famiglie con 5 o più componenti."

 

TABELLA B

INTEGRAZIONE RETTA CASA DI RIPOSO

I parenti obbligati a norma dell’Art. 433 del Codice Civile provvedono, ove necessario, ad integrare la retta relativa alla degenza dei propri congiunti in case di riposo per anziani o in altri istituti per disabili. Il Comune interviene ad ulteriore integrazione e fino a copertura della retta quando il reddito monetario dei parenti obbligati, determinato in funzione della composizone del nucleo familiare, scenda per efetto della contribuzioine al di sotto dei valori delle sottoindicate tabelle.

In presenza di più parenti obbligati in grado di provvedere al proprio congiunto, il comune non si cura di intervenire sul criterio di ripartizione delle spese tra loro.

B. 1 - FIGLI

Componenti nucleo familiare

Famiglia normale

Vedovo/a

celibe/nubile

Famiglia con inabile

Vedovo/a con inabile

1 persona

---------

750.00

----------

1.125.000

2 persone

1.250.000

1.360.000

1.867.000

1.992.00

3 persone

1.520.00

1.675.000

2.284.500

2.436.000

4 persone

1.900.000

2.095.000

2.670.000

2.850.000

5 persone

2.220.000

2.440.000

2.585.000

3.195.000

6 persone

2.520.000

2.772.000

3.285.000

3.525.000

7 persone

2.800.000

3.093.500

3.577.000

3.855.000

B. 2 - ALTRI PARENTI OBLIGATI

Componenti nucleo familiare

Famiglia normale

Vedovo/a

celibe/nubile

Famiglia con inabile >75%

Vedovo/a con inabile <75%

1 persona

---------

1.000.000

----------

1.500.000

2 persone

1.660.000

1.826.000

2.000.000

2.200.000

3 persone

2.030.000

2.233.000

2.500.500

2.700.000

4 persone

2.540.000

2.794.000

3.000.000

3.200.000

5 persone

2.960.000

3.256.000

3.500.000

3.900.000

6 persone

3.360.000

3.696.000

4.000.000

4.400.000

7 persone

3.750.000

4.125.500

4.500.000

4.900.000

I redditi delle suesposte tabelle, calcolati con lo stesso criterio di cui alla tabella A. si intendono al netto dell’importo effettivamente spese per l’affitto ovvero per il mutuo ipotecario contratto per l’acquisto della prima casa.

Regolamento di Assistenza

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