Regolamento di autotutela in materia tributaria


  • Approvato con delibera di C.C. n. 63 del 30/05/2013

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento determina le modalità di applicazione del potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento o dietro iniziativa del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati di carattere tributario.

ART. 2
ANNULLAMENTO E REVOCA IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il potere di annullamento o di revoca d'ufficio dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente che rendono l'atto originario illegittimo e/o infondato, qualora si voglia estinguere totalmente o parzialmente l'effetto.

ART. 3
RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE

1. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato in considerazione di criteri di economicità, definiti dal rapporto tra l'esiguità della pretesa tributaria ed i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa stessa ovvero sulla base del criterio della probabilità della soccombenza e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

ART. 4
IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO O DI RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE IN CASO DI AUTOACCERTAMENTO

1. Il Servizio Tributi può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

  • errore di persona
  • evidente errore logico o di calcolo
  • errore sul presupposto della tassa o dell'imposta
  • doppia imposizione o tassazione
  • mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti
  • mancanza di documentazione successivamente sanata nei termini
  • sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolati precedentemente negati
  • errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Ufficio.

2. Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

ART. 5
ORGANO COMPETENTE PER L'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

1. Il potere di autotutela spetta al Responsabile del tributo che ha emanato l'atto illegittimo.

ART. 6
RICHIESTE DI ANNULLAMENTO O DI REVOCA ALL'IMPOSIZIONE

1. Le eventuali richieste di annullamento o di revoca all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate al Servizio Tributi del Comune e devono contenere l'indicazione dell'atto di cui si richiede l'annullamento totale o parziale e le motivazioni della richiesta.

ART. 7
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

1. Dell'eventuale annullamento o revoca all'imposizione è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

ART. 8
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013 e sostituisce interamente il precedente regolamento di autotutela, approvato con delibera di C.C. n. 278 del 30.10.1998.
2. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Regolamento di autotutela in materia tributaria

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