Regolamento di organizzazione del Comune di Jesi

  • Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 350 del 20/12/2022

TITOLO I – norme GENERALI

Articolo 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni di legge e dello Statuto comunale, in conformità agli indirizzi deliberati dal consiglio comunale, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'ente.

Articolo 2 – PRINCIPI GENERALI
     1. L'organizzazione è lo strumento fondamentale per l'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune e per la realizzazione delle politiche e dei programmi dell'amministrazione. Essa è fondata sui principi contenuti nello Statuto e specificati dal Consiglio Comunale, secondo quanto previsto dall'Articolo 42, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000, ed in particolare:
         a) separazione dell'attività di programmazione e controllo dall'attività di gestione, con ampia responsabilizzazione della dirigenza, da attuarsi attraverso la valorizzazione del ruolo manageriale e della piena autonomia gestionale, esercitata nell'ambito degli indirizzi politico-amministrativi;
         b) agli organi di governo competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché le funzioni di controllo per verificare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Gli organi di governo hanno il compito di promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità.
         c) ai responsabili delle unità organizzative e al restante personale, ciascuno nel ruolo assegnatogli, compete l'adozione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, l'adozione degli atti di organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, secondo criteri di autonomia, funzionalità, buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia, efficienza, veridicità, rapidità e rispondenza al pubblico interesse;
         d) L’organizzazione e la gestione sono improntati, ad ogni livello, al principio generale di trasparenza, anche in funzione dell’accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dal Comune di Jesi, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
         e) L’organizzazione delle strutture che si rapportano con l'esterno deve agevolare le relazioni con i cittadini in modo da consentire, anche con l’ausilio della digitalizzazione, risposte certe ed in tempi ragionevoli alle loro richieste o istanze;
         f) semplificazione dei processi gestionali, anche attraverso la digitalizzazione degli stessi, al fine di facilitare e non aggravare, senza fondato motivo, l’esercizio dei diritti e l’adempimento dei doveri di solidarietà sociale, propri dei cittadini e delle formazioni sociali in cui essi operano;
         g) flessibilità organizzativa e gestionale, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e nel rispetto dell’ordinamento professionale vigente;
         h) articolazione delle strutture per funzioni omogenee, collegate tra loro, anche mediante strumenti digitali, favorendo la circolazione interna delle informazioni, dei documenti e degli atti.
         i) ampio riconoscimento dei principi in materia di parità e pari opportunità per l'accesso ai servizi e al lavoro;
         j) gestione del rapporto di lavoro mediante atti che non hanno natura giuridica di provvedimento amministrativo, ma che sono espressione di un potere equivalente a quello di un qualsiasi privato datore di lavoro;
     2. Il modello organizzativo, come definito nel presente regolamento, è finalizzato alla costruzione di una struttura idonea all’attuazione dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di governo, secondo le competenze previste dalle legge e dallo statuto e nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
     3. L'organizzazione del Comune si articola in strutture e ruoli di direzione, secondo uno schema organizzativo che viene approvato dalla Giunta nel rispetto del presente regolamento.

Titolo II – Rappresentanza Legale

Articolo 3 – MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE
     1. Ai sensi dell'Articolo 56 dello Statuto la rappresentanza legale del Comune di Jesi, anche in giudizio, spetta al Sindaco che decide con proprio decreto.
     2. L’unità organizzativa cui sono assegnate le linee funzionali di segreteria legale cura l’istruttoria di tutti i procedimenti (dal conferimento dell’eventuale incarico alla liquidazione della parcella) relativi al contenzioso.
     3. I Dirigenti o loro delegati, nelle liti insorte nelle materie di propria competenza, su richiesta dell’Unità organizzativa di cui al comma 2, redigono apposita relazione nella quale esprimono il proprio parere in merito alla costituzione in giudizio o alla proposizione dell’azione.
     4. All’esito dell’istruttoria il Sindaco adotta il decreto di costituzione in giudizio ovvero di proposizione dell’azione.
     5. Il Sindaco, nelle sue funzioni di indirizzo complessivo, prima di adottare il decreto di costituzione in giudizio ovvero di proposizione dell’azione, può comunque acquisire  il parere della Giunta qualora ritenga che la questione oggetto della causa sia di rilevante interesse strategico per l’Ente.
     6. Con il decreto di cui al comma 4, il Sindaco demanda al Dirigente l’assunzione degli atti gestionali conseguenti, ivi compresa la nomina del legale cui conferire l’incarico di difesa in giudizio.
     7. L'incarico a legale esterno è conferito ai sensi delle normative vigenti.

TITOLO III – MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE
Articolo 4 – PRINCIPI GENERALI SULLE UNITÀ ORGANIZZATIVE
     1. La struttura organizzativa dell'amministrazione comunale si articola in unità organizzative di diversa entità e complessità, ordinate per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi specifici e prevede le seguenti tipologie di unità organizzative:
         a) Aree;
         b) Servizi;
         c) Uffici;
         d) Sezioni;
         e) Unità di progetto.
         f) Unità Organizzative Autonome
     2. Fatto salvo quanto previsto per le Unità di progetto e le Unità Organizzative Autonome, fra le diverse tipologie di unità organizzative è instaurato un rapporto di sovra ordinazione e sotto ordinazione, in relazione al livello strutturale di collocazione.
     3. I trattamenti economici accessori connessi ai ruoli assunti, alle responsabilità effettivamente esercitate e ai risultati misurati e conseguiti in seno alle unità organizzative di cui al comma 1 sono definiti dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale o, nel rispetto di questa, dalla contrattazione collettiva integrativa e, se espressamente da esse previsto, dagli atti interni adottati dagli organi competenti dell'ente; non è consentita l'attribuzione di trattamenti economici accessori non previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Articolo 5 – AREE
     1. Le Aree rappresentano le unità organizzative di massima dimensione (1° livello), deputate alla programmazione, realizzazione e controllo di attività, servizi e progetti omogenei.
     2. Le Aree operano con ampia autonomia gestionale nel rispetto degli indirizzi degli organi di governo. Alla direzione di ogni Area è preposto un Dirigente, individuato dal Sindaco, nel rispetto dei criteri generali di cui al successivo articolo 22. La direzione di una o più Aree può anche essere affidata al Segretario Generale.
     3. La dotazione organica del personale con qualifica dirigenziale è determinata in relazione alle Aree costituite in un determinato momento.

Articolo 6 – SERVIZI 
     1. Ogni Area può essere articolata in una o più unità organizzative di dimensioni intermedie (2° livello) denominate Servizi, in base ad associazioni di competenze adeguate all'assolvimento autonomo e compiuto di più attività omogenee.
     2. Il coordinamento e la responsabilità del Servizio, se non mantenuti dal dirigente dell’Area di appartenenza, è affidata ad un dipendente con incarico di Posizione Organizzativa.

Articolo 7 – UFFICI
     1. Ogni Servizio, può essere articolato in “Uffici”, quali unità organizzative di 3° livello, destinate all'assolvimento di compiti determinati, rientranti in ambiti particolari e definiti della competenza propria del Servizio di appartenenza.
     2. Il coordinamento e la responsabilità dell'Ufficio, se non mantenuti dal responsabile del Servizio di appartenenza, possono essere affidati a personale non titolare di posizione organizzativa, ma con inquadramento professionale adeguato in relazione ai compiti e alle responsabilità connesse alla direzione dell’Ufficio medesimo.

Articolo  8 – SEZIONI
     1. All'interno di Aree particolarmente numerose, tenuto conto della specificità e complessità dei compiti da espletare, con atto motivato del responsabile d’Area, gli “Uffici” possono essere articolati in “Sezioni”, quali unità organizzative di 4° livello, in cui sono accorpate mansioni a contenuto e responsabilità omogenei.
     2. Il coordinamento della “Sezione”, se non mantenuto dal responsabile dell’Ufficio di appartenenza, può essere affidato a personale non titolare di posizione organizzativa, ma con inquadramento professionale adeguato in relazione ai compiti e alle responsabilità connesse alla direzione della Sezione medesima.

Articolo 9 – COSTITUZIONE DELLE AREE, DEI SERVIZI, DEGLI UFFICI E DELLE SEZIONI
     1. Con decisioni di macro organizzazione la Giunta Comunale:
         a) nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, in coerenza con il programma di mandato e con gli altri strumenti di programmazione strategica, alloca le risorse finanziarie con le modalità e i mezzi previsti nell'ordinamento contabile al tempo vigente;
         b) in coerenza con il programma di mandato e con gli altri strumenti di programmazione strategica, definisce gli obiettivi della gestione annuale e pluriennale e gli standards di efficacia, efficienza e qualità che l’amministrazione intende assicurare;
         c) costituisce le Aree, tenendo conto: 
            ▪ dei contenuti e della complessità oggettiva delle linee funzionali da gestire direttamente nell’ente, in relazione agli obiettivi definiti negli strumenti di programmazione strategica ed operativa;
            ▪ del numero e delle caratteristiche professionali della dotazione di personale a disposizione a livello di ente;
            ▪ della necessità di impulso e/o coordinamento autonomo di determinati raggruppamenti omogenei di linee funzionali, al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza della relativa gestione;
            ▪ dei limiti sulla spesa di personale con particolare riferimento al trattamento economico accessorio;
         d) contestualmente alla decisioni di cui alla lettera c), assegna alle Aree le linee funzionali e le risorse umane;
         e) può impartire ai dirigenti direttive di massima, non dettagliate, per la costituzione dei Servizi all'interno di ciascuna Area;
         f) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del presente regolamento, determina il numero complessivo delle posizioni organizzative e può impartire ai dirigenti direttive di massima non dettagliate sulla loro collocazione strutturale;
         g) adotta gli altri atti previsti dal presente regolamento o dai regolamenti adottati ad integrazione dell'ordinamento generale dei servizi sulla base del presente regolamento;
     2. Con decisioni di micro organizzazione ciascun Dirigente:
         a) nel rispetto dell'articolo 6, costituisce i Servizi ed assegna ad essi le relative linee funzionali, attuando le eventuali direttive di massima, non dettagliate, emanate dalla Giunta;
         b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, lettera f) e dall'articolo 20 del regolamento, costituisce le posizioni organizzative, assegna e revoca i relativi incarichi, ne determina le responsabilità e le deleghe di funzioni dirigenziali;
         c) nel rispetto degli articoli 7 e 8, costituisce gli "Uffici" e le "Sezioni" ed assegna ad essi le linee funzionali sentendo, se presente, la posizione organizzativa;
         d) sentita la posizione organizzativa se presente, assegna il personale dell'Area ai Servizi e al loro interno agli Uffici e alle Sezioni;
         e) sentita la posizione organizzativa se presente, assegna compiti e responsabilità al restante personale dell'Area, nel rispetto del presente regolamento e dell'ordimento professionale vigente;
         f) adotta gli altri atti previsti dal presente regolamento o dai regolamenti di cui all'articolo 42 del presente regolamento.
     3. Le decisioni di competenza dei dirigenti ai sensi del presente articolo e, più in generale, ogni decisione di micro organizzazione e gestione delle risorse umane, sono assunte con i poteri del privato datore di lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
         a) trasparenza ed imparzialità dell’azione e della gestione, tenendo conto delle specificità dei diversi casi concreti;
         b) efficacia ed efficienza, assicurando un corretto equilibrio fra risorse disponibili, modalità e ampiezza delle attività da svolgere e degli obiettivi da conseguire;
         c) organizzazione del lavoro attraverso la programmazione delle attività e la definizione di obiettivi gestionali, il monitoraggio e la valutazione di quanto svolto   e realizzato;
         d) semplificazione dei processi gestionali e delle relazioni; in particolare, ogni adempimento amministrativo richiesto ai cittadini o alle formazioni sociali in cui essi operano deve essere giustificato e proporzionato alle effettive esigenze di conoscenza, accertamento o valutazione che servono affinché l’azione amministrativa possa realizzare le finalità pubbliche a cui è connessa.
         e) digitalizzazione e automazione dei processi gestionali prioritariamente attraverso lo sviluppo e l’utilizzo delle potenzialità dei vari software e infrastrutture informatiche esistenti nel Comune di Jesi.
         f) Impiego flessibile delle risorse umane fra le varie unità organizzative interne nel rispetto degli inquadramenti professionali;
         g) collaborazione fra i dirigenti, posizioni organizzative e più in generale fra i vari responsabili delle varie unità organizzative interne, assicurando la circolazione interna dei dati e delle informazioni gestionali.
         h) rispetto delle varie forme di relazione sindacale secondo quanto previsto dall’articolo 40 del dlgs 165 / 2001 e dai contratti collettivi nazionali di cui all’articolo 9 del medesimo dlgs 165 / 2001.
     4. Le decisioni di micro organizzazione di cui al comma 2 lettere da da a) ad e) assumono la forma dei decreti del dirigente adottati con i poteri del privato datore di lavoro. Sono assunte con le medesime formalità tutte le decisioni di micro organizzazione ritenute dal dirigente di particolare rilevanza. Le altre decisioni di micro organizzazione e le disposizioni gestionali delle risorse umane sono assunte con atti dirigenziali di diritto privato adottati senza particolari formalità, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge, dai regolamenti o dai contratti collettivi; gli atti di cui al presente comma 4 sono comunicati ai soggetti a cui si riferiscono e alla posizione organizzativa se presente.

Articolo 10 – UNITÀ DI PROGETTO
     1. La Giunta Comunale può costituire Unità di Progetto, quali strutture organizzative a carattere temporaneo, aventi ad oggetto il perseguimento di specifici obiettivi complessi di particolare rilevanza, che necessitano della massima integrazione tra diverse professionalità e/o particolari competenze trasversali. La Giunta nell'atto di costituzione o anche successivamente:
         a) individua gli obiettivi da perseguire;
         b) assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali da dedicare stabilmente all'unità di progetto fino a che la stessa rimane operativa;
         c) definisce i tempi di realizzazione del progetto e le modalità di verifica dello stato di avanzamento;
         d) preordina, ove necessario, le modalità di raccordo con le altre unità organizzative dell'ente.
     2. L'Unità di Progetto diviene operativa solo quando siano state effettivamente assunte le decisioni di cui alle lettere da a) a c) del comma 1.
     3. Il coordinatore dell'Unità di Progetto è individuato con atto del Sindaco e deve avere qualifica adeguata in relazione ai compiti e alle responsabilità sottese all’incarico. Qualora il coordinatore abbia la qualifica dirigenziale, l'Unità di Progetto assume la qualità di unità organizzativa di massima dimensione. Possono essere individuati quali coordinatori anche il Segretario Generale o dirigenti già incaricati della direzione delle Aree.
     4. Le decisioni di cui ai commi 1 e 3 sono assunte dalla Giunta nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari posti dalla legge al reclutamento di personale, compreso quello di qualifica dirigenziale, nonché dei vincoli generali e speciali all’incremento della spesa di personale, con particolare riferimento a quelli relativi al trattamento economico accessorio complessivo.
     5. Nel caso in cui il coordinatore dell'unità di progetto non abbia qualifica dirigenziale, la Giunta individua un dirigente di riferimento a cui compete la controfirma degli atti che per legge possono essere adottati solo dal personale con qualifica dirigenziale.

Articolo 11 – UFFICI COMUNI PER GESTIONI ASSOCIATE
     1. Nell'ambito dell’esercizio associato di funzioni o servizi mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 267 / 2000, qualora venga prevista  la istituzione di un "Ufficio Comune" con sede presso il Comune di Jesi, la Giunta può procedere alla costituzione di un'apposita Unità Organizzative Autonoma nell'ambito del proprio assetto organizzativo.
     2. La Giunta definisce l'assetto di dettaglio dell'unità organizzativa autonoma di cui al precedente comma, in attuazione di quanto previsto dalla convenzione, assicurando la coerenza con i principi generali previsti dal presente regolamento.
     3. La direzione delle unità organizzative autonome è affidata dal Sindaco ad un coordinatore avente qualifica adeguata in relazione ai compiti e alle responsabilità sottese all’incarico. Qualora il coordinatore abbia la qualifica dirigenziale, l'unità di cui al comma 2 assume la qualità di unità organizzativa di massima dimensione. Possono essere individuati, quali coordinatori, anche il Segretario Generale o dirigenti già incaricati della direzione delle Aree.
     4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 sono assunte dalla Giunta nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari posti dalla legge al reclutamento di personale, compreso quello di qualifica dirigenziale, nonché dei vincoli generali e speciali all’incremento della spesa di personale, con particolare riferimento a quelli relativi al trattamento economico accessorio complessivo.
     5. Nel caso in cui il coordinatore non abbia qualifica Dirigenziale, la Giunta individua un dirigente di riferimento a cui compete la controfirma degli atti che, per legge, possono essere posti in essere solo dal personale con qualifica dirigenziale.

Articolo 12 – UNITÀ ORGANIZZATIVE AUTONOME
     1. Le Unità Organizzative Autonome possono essere costituite, in luogo delle Aree o dei Servizi interni alle Aree, quando per lo svolgimento di specifiche funzioni istituzionali, la legge, il regolamento o altri atti di indirizzo generali degli organi di governo stabiliscono la necessità di garantire una particolare autonomia organizzativa e gestionale rispetto alle altre unità organizzative costituite ai sensi dell'articolo 9.
     2. La direzione delle unità organizzative autonome di cui al comma 1, è affidata dal Sindaco ad un coordinatore avente qualifica adeguata in relazione ai compiti e alle responsabilità sottese all’incarico. Qualora il coordinatore abbia la qualifica dirigenziale, l'unità di cui al comma 2 assume la qualità di unità organizzativa di massima dimensione. Possono essere individuati, quali coordinatori, anche il Segretario Comunale o dirigenti già incaricati della direzione delle Aree.
     3. Le decisioni di cui ai commi 1 e 2 sono assunte dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle funzioni e delle responsabilità da attribuire, dei vincoli ordinamentali e finanziari posti dalla legge al reclutamento di personale, compreso quello di qualifica dirigenziale, o all’incremento della spesa di personale, con particolare riferimento a quelli relativi al trattamento economico accessorio complessivo.
     4. Nel caso in cui il coordinatore non abbia qualifica Dirigenziale, la Giunta individua un dirigente di riferimento a cui compete la controfirma degli atti che, per legge, possono essere posti in essere solo dal personale con qualifica dirigenziale.


Articolo 13 GRUPPI DI LAVORO INTER AREA PER IL PRESIDIO DI PROCESSI GESTIONALI TRASVERSALI
     1. Il Segretario Generale, sentita la conferenza di direzione, può istituire gruppi di lavoro inter Area con lo scopo si presidiare la gestione di particolare processi di lavoro che coinvolgono competenze e professionalità di due o più Aree dell'ente.
     2. L'atto istitutivo del gruppo di lavoro, specifica i compiti e gli obiettivi del gruppo medesimo e designa un referente coordinatore; i dirigenti delle Aree coinvolte nel gruppo di lavoro designano, con proprio atto di micro organizzazione, il personale dell'Area che fa parte del citato gruppo di lavoro, stimando il tempo di lavoro che dovrà essere dedicato da ciascuno al gruppo medesimo.

Articolo 14 – UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA
     1. La Giunta ha facoltà di istituire, ai sensi dell'Articolo 90, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, uffici posti alla diretta dipendenza funzionale del Sindaco o della Giunta, per supportare gli organi di governo nell'esercizio delle loro funzioni di indirizzo e controllo; nell'atto di costituzione sono anche delineate le funzioni di supporto che devono essere svolte, in seno ai citati uffici.
     2. Agli Uffici di cui al presente articolo la Giunta assegna una dotazione di personale di massimo 4 (quattro) unità fra:
         a) personale già dipendente dell'ente;
         b) collaboratori esterni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
     3. Le assunzioni di cui al comma 2 lettera b) sono oggetto di specifica previsione nell'ambito della programmazione del piano dei fabbisogni, in seno alla quale sono definiti l'inquadramento contrattuale, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente e la tipologia oraria del rapporto (tempo pieno o part time).
     4. I rapporti a tempo determinato di cui al comma 2 lettera b), nei limiti di quanto  previsto dalla programmazione del fabbisogno, sono costituiti con i soggetti individuati fiduciariamente dal Sindaco. L’atto di individuazione reca l'esposizione motivata dei requisiti professionali e dei profili di attitudine allo svolgimento delle mansioni da assegnare. Il contratto di lavoro individuale è stipulato dal dirigente a cui sono affidate le funzioni in materia di gestione ed organizzazione del personale.
     5. Ai fini di cui al comma 4, ferma restando la scelta fiduciaria, il Sindaco può stabilire che sia avviata una procedura finalizzata ad acquisire una pluralità di candidature che saranno valutate in relazione ai curricula inviati dai candidati.
     6. Qualora il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato debba essere stipulato con dipendenti di altra pubblica amministrazione, si procede all'immissione in servizio solo dopo aver acquisito dall'amministrazione di appartenenza l'atto di collocazione in aspettativa senza assegni.
     7. Non possono essere assunti a tempo determinato persone con rapporti di parentela o affinità sino al 4° grado con il Sindaco o gli Assessori.
     8. Ai dipendenti di cui al comma 2 lettera b), si applica il C.C.N.L. dei dipendenti degli enti locali e sono attribuiti i trattamenti economici previsti da detti contratti collettivi in relazione all’inquadramento professionale definito ai sensi del comma 3. La Giunta, compatibilmente con le risorse previste in bilancio e nel rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa per il trattamento accessorio di personale, con proprio atto motivato in relazione alla disagevole articolazione oraria delle prestazioni richieste, delle ore di lavoro straordinarie conseguenti e dei particolari compiti da espletare, può riconoscere al personale di cui al presente comma uno speciale emolumento sostitutivo di tutto il trattamento economico accessorio previsto dai CCNL di riferimento, con particolare riferimento alla produttività e al compenso per lavoro straordinario.
     9. La durata del contratto stipulato con i dipendenti a tempo determinato non può eccedere quella del mandato amministrativo del Sindaco in carica. Il contratto si risolve automaticamente nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto, versi in situazioni strutturalmente deficitarie o comunque in caso di anticipata cessazione del mandato del Sindaco dovuta a qualsiasi causa.
     10. Il contratto di lavoro subordinato prevede la facoltà del sindaco di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro qualora venga meno il rapporto di fiducia; in tal caso è dovuto un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
     11. Il personale di cui al comma 2, in quanto assegnato all'ufficio di supporto, non può assumere impegni di spesa, né compiere atti gestionali che impegnano l’amministrazione verso l’eterno e non può interferire nella attività tecnico gestionale di competenza dei Dirigenti o loro delegati.
     12. Il coordinamento di detto ufficio può essere affidato, dal Sindaco, ad una delle unità individuate ai sensi del comma 2, purché in possesso di inquadramento professionale adeguato ai compiti e alle responsabilità attribuite; in particolare, salvo quanto previsto dal comma 11, il coordinatore, sulla base delle direttive impartite dal Sindaco, organizza il lavoro dell'ufficio e determina l'orario di lavoro del restante personale nel rispetto della contrattazione collettiva; qualora il coordinatore non abbia qualifica dirigenziale, deve essere individuato dal Sindaco un dirigente di riferimento a cui compete la controfirma degli atti che, per legge, possono essere adottati solo dal personale con qualifica dirigenziale.
     13. Qualora il Sindaco non nomini il coordinatore dell'ufficio ai sensi del comma 12, individua in ogni caso un dirigente di riferimento a cui affidare i compiti di cui al medesimo comma, nonché gli atti di micro organizzazione e gestione delle risorse umane compresa la valutazione della performance.

Articolo 15 – NORME SPECIALI PER LA POLIZIA LOCALE
     1. L’assetto organizzativo e le funzioni del corpo di polizia locale, i ruoli e le responsabilità del personale con profilo professionale specifico di polizia municipale sono disciplinati dal regolamento del corpo di polizia locale, nel rispetto della legge nazionale e regionale e nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
     2. Il regolamento di cui al comma 1 integra l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui al presente atto.
     3. I principi generali di organizzazione di cui all’articolo 2 del presente regolamento si applicano in ogni caso anche al corpo di polizia locale.
     4. Le altre disposizione del presente regolamento si applicano al corpo di polizia locale solo qualora il regolamento di cui al comma 1 non preveda una disciplina speciale o particolare.

TITOLO IV – SISTEMA DECISIONALE

CAPO I : FUNZIONI DI COORDINAMENTO
Articolo 16 – SEGRETARIO GENERALE
     1. Il Segretario Generale viene nominato dal Sindaco nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal regolamento e dipende funzionalmente dal medesimo.
     2. Il Segretario Generale coordina l'attività degli altri dirigenti e sovraintende allo svolgimento delle loro funzioni, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi, direttive ed obiettivi espressi dai competenti organi dell'amministrazione.
     3. In particolare coordina ed è responsabile dei seguenti processi gestionali generali che fanno parte del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione:
         a) l'elaborazione della proposta del piano delle performance o analogo strumento di programmazione;
         b) l'elaborazione della proposta del piano triennale dei fabbisogni di personale;
         c) l'elaborazione della proposta di piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, salvo che il ruolo di responsabile anticorruzione sia affidato ad altro Dirigente dell'ente.
     4. Al Segretario Generale compete anche l'elaborazione e la responsabilità delle proposte di macro organizzazione con le quali si assumono le decisioni previste:
         a) dall'articolo 9 comma 1 lettere c), d) e) ed f) (Aree);
         b) dall'articolo 10 (Unità di Progetto)
         c) dall'articolo 11 (Uffici Comuni);
         d) dell'articolo 12 (Unità Organizzative Autonome)
     5. Qualora le linee funzionali di cui ai commi 3 e 4 sono affidate ad Aree che non sono dirette dal Segretario Generale, il dirigente di Area o suo delegato, sulla base degli indirizzi impartiti dal Segretario Generale, elabora le proposte di deliberazione, mentre compete al medesimo Segretario l'elaborazione del parere di regolarità tecnico amministrativa; in tali casi, per lo svolgimento delle funzioni delineate dai citati commi 3 e 4, il Segretario Generale si avvale, d'intesa con il dirigente di riferimento, del personale assegnato all'Area medesima.
     6. Il Segretario Generale è altresì l'organo di assistenza giuridico-amministrativa dell'Ente e garantisce la conformità alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti, delle azioni intraprese dall'Amministrazione Comunale, assicurando lo svolgimento di compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente.
     7. Nella sua attività di consulenza giuridico-amministrativa circa lo svolgimento delle attività comunali compie, anche su incarico del Sindaco, studi, verifiche e controlli dei cui risultati riferisce al Sindaco stesso, informandolo, altresì, ove richiesto, sugli aspetti di legittimità e legalità delle attività espletate dalle diverse unità organizzative, segnalando, eventuali difficoltà o ritardi nell'espletamento dell'azione amministrativa.
     8. Il Segretario Generale esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti.
     9. Il Sindaco, ai sensi dell’articolo 97, comma 4 lett. d) del dlgs 267 / 2000, può attribuire al Segretario Generale incarichi di direzione delle unità organizzative di massima dimensione, comprese, se del caso, la direzione delle Unità di Progetto e delle Unità Organizzative Autonome. In tali casi esercita i poteri gestionali che il presente regolamento riconosce ai Dirigenti.
     10. Il Segretario Generale, con proprio atto motivato, avoca a se l'adozione di specifici atti gestionali di competenza dei Dirigenti, nei casi di inerzia degli stessi e tenuto conto dell'urgenza di provvedere; dell'atto di avocazione e delle ragioni della sua adozione è informato il nucleo di valutazione di cui all'articolo 25 .
     11. Il Segretario Generale roga tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed può autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente.
     12. Il Segretario Generale è valutato dal Sindaco sulla base del sistema di valutazione vigente.
     13. I casi e le procedure attraverso il quale il Sindaco può revocare, prima della scadenza, il Segretario Generale sono previsti dalla legge e dalla Contrattazione Collettiva Nazionale.

Articolo 17 – VICE SEGRETARIO GENERALE
     1. Il Sindaco, al fine di coadiuvare il Segretario Generale o per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, può conferire l'incarico di Vice Segretario Generale ad un Dirigente dell'ente, con provvedimento che specifichi la durata temporale dell'incarico, che non può superare il mandato amministrativo in corso all'atto del conferimento.
     2. L'incarico di Vice – Segretario Generale può essere rinnovato o revocato, con atto del Sindaco, in caso di inadempimenti e/o violazioni dei doveri d'ufficio.
     3. In caso di assenza del Segretario Generale, le funzioni del Vice Segretario Generale non si estendono a quelle previste dall'articolo 16 commi 2, 3 e 4; i compiti di coordinamento e impulso sono in tal caso esercitati dalla conferenza di direzione, mentre le funzioni di proposta sono assunte dai dirigenti competenti per materia.

Articolo 18 – CONFERENZA DI DIREZIONE
     1. La Conferenza di Direzione rappresenta uno strumento di coordinamento gestionale ed organizzativo, allo scopo di favorire la massima integrazione fra le unità organizzative dell'ente nelle attività di pianificazione, programmazione e gestione, favorendo altresì la diffusione delle informazioni all'interno della struttura organizzativa.
     2. Sono componenti della Conferenza di Direzione il Segretario Generale, che la presiede, e i dirigenti. 
     3. La Conferenza di Direzione è convocata dal Segretario Generale, di propria iniziativa o su richiesta dei suoi componenti.
     4. In relazione agli argomenti trattati, la partecipazione alle riunioni della Conferenza può essere estesa, senza poteri decisionali, ad altri soggetti ed in particolare agli incaricati di posizione organizzativa.
     5. Alla conferenza di direzione può essere affidata l'adozione di specifici atti di organizzazione o di gestione delle risorse umane qualora sia necessario assicurare l'unitarietà di indirizzo all'interno della struttura organizzativa nel suo complesso.
     6. La conferenza di direzione decide a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale la decisione del presidente; le decisioni della conferenza sono formalizzate in apposito verbale firmato dal presidente e dai dirigenti; i componenti rimasti in minoranza in una decisione possono chiedere che sul verbale sia annotata la loro contrarietà alla decisione, specificandone le ragioni. Gli atti della conferenza di direzione sono assunti con i poteri del privato datore di lavoro ed hanno effetto anche nei confronti dei dipendenti delle Aree il cui Dirigente non ha partecipato alla conferenza di direzione, non ha condiviso le decisioni assunte o non ha sottoscritto il relativo verbale.

CAPO II – FUNZIONI DIRIGENZIALI

Articolo 19 – IL DIRIGENTE
     1. I Dirigenti, nell'espletamento degli incarichi ricevuti, coadiuvano gli organi di governo sia nella definizione dei programmi da realizzare e degli obiettivi da conseguire, sia nella verifica della loro attuazione.
     2. I Dirigenti sono responsabili della realizzazione degli obiettivi e dei progetti loro affidati, per il raggiungimento dei quali devono operare secondo i criteri gestionali di cui all'articolo 9 comma 3 del regolamento. 
     3. Adottano gli atti di micro organizzazione di cui all'articolo 9 comma 2, gestiscono le risorse umane, le risorse finanziarie e le risorse strumentali loro attribuite.
     4. Spetta ai Dirigenti l’adozione degli atti gestionali, qualsiasi sia la loro natura giuridica, che impegnano l’amministrazione verso l’esterno e tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento e dagli altri regolamenti dell’ente.
     5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 9 commi 2, 3 e 4, sono attribuite al Dirigente, in relazione all’incarico ricevuto, le seguenti funzioni di carattere organizzativo e gestionale:
         a) propone, sulla base di un’analisi organizzativa, le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’unità organizzativa di preposizione, anche al fine della elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;
         b) promuove e sovraintende la semplificazione e razionalizzazione dei processi gestionali dell'unità organizzativa diretta;
         c) promuove e sovraintende la digitalizzazione dei processi e delle procedure, in  coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi definiti in tale ambito dagli organi di governo;
         d) sviluppa sistemi di comunicazione e di informazione orientati al cittadino, in  coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi definiti in tale ambito dagli organi di governo;
         e) promuove costantemente l'innovazione organizzativa orientandola al miglioramento della qualità del servizio erogato;
         f) gestisce i sistemi di inserimento, formazione, valutazione, sviluppo di carriera del personale assegnato, in linea con le strategie dell'amministrazione;
         g) cura il coinvolgimento, la valorizzazione, la motivazione e il controllo del personale assegnato, in una logica di continuo miglioramento del clima lavorativo, che sviluppi potenzialità, corrette relazioni interpersonali, nonché pari opportunità tra uomini e donne; a tal scopo riunisce periodicamente i dipendenti della struttura su tematiche inerenti agli obiettivi assegnati alla struttura, nonché al buon funzionamento della medesima;
         h) adotta gli atti di gestione del personale assegnato, ivi compresa la mobilità del personale all'interno dell'Area stessa e l’attribuzione dei trattamenti economici accessori previsti dalla contrattazione collettiva;
         i) collabora con l'Assessore di riferimento, con il supporto del Segretario Generale, per la definizione dello schema di piano della performance relativamente alla propria Area;
         j) declina gli obiettivi assegnati all'unità organizzative diretta, in attività gestionali, assicurando il coordinamento e il controllo volti alla realizzazione degli obiettivi medesimi; a tal scopo, in particolare:
            ▪ predispone, con cadenza periodica, i report di verifica degli obiettivi di sviluppo e delle attività svolte;
            ▪ interviene, se necessario, introducendo gli opportuni correttivi per orientare l'attività gestionale al raggiungimento degli obiettivi dell'Area;
            ▪ propone agli organi competenti le modifiche al piano della performance anche in relazione alle cause oggettive, non imputabili al dirigente medesimo, che impediscono il conseguimento degli obiettivi affidati;
            ▪ coinvolge sul Piano della performance relativo all'Area, le risorse umane assegnate mediante specifici incontri durante l'anno;
         k) garantisce l'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione da infortuni o malattie professionali sul luogo di lavoro e collabora con il datore di lavoro in tema di sicurezza e analisi dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza durante il lavoro, per quanto di competenza;
         l) svolge le ulteriori competenze delegate espressamente dal Sindaco sulla base di eventuali previsioni di legge, statutarie o regolamentari.

CAPO III – FUNZIONI SUB APICALI
Articolo 20 – POSIZIONI ORGANIZZATIVE
     1. Le posizioni organizzative, ai sensi della vigente disciplina contrattuale, sono posizioni di lavoro che comportano l'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, attribuibili a personale in possesso dell'inquadramento professionale previsto nel contratto collettivo nazionale.
     2. Le posizioni organizzative possono essere costituite dai dirigenti competenti, in coerenza con le decisioni di macro organizzazione assunte dalla Giunta ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) del regolamento, in uno dei seguenti casi:
         a) per la direzione dei Servizi ai sensi dell'articolo 6 del regolamento;
         b) per il ruolo di coordinatore delle Unità di Progetto ai sensi dell'articolo 10 comma 3, purché detto ruolo non sia affidato ad un dirigente o ad altro dipendente senza titolarità di posizione organizzativa;
         c) per il ruolo di coordinatore dell'Ufficio Comune ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del regolamento, purché detto ruolo non sia affidato ad un dirigente o ad altro dipendente senza titolarità di posizione organizzativa;
         d) per il ruolo di coordinatore delle Unità Organizzative Autonome ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del regolamento, purché detto ruolo non sia affidato ad un dirigente o ad altro dipendente senza titolarità di posizione organizzativa;
         e) negli altri casi previsti dal regolamento di cui al successivo comma 4.
     3. La Giunta, con apposito regolamento che integra l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui al presente regolamento e nel rispetto della contrattazione collettiva vigente, stabilisce:
         a) ulteriori criteri generali per l'individuazione e la costituzione delle posizioni organizzative, oltre a quelli già previsti dal precedente comma 2;
         b) i criteri generali per determinare l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle posizione organizzative e i criteri generali per ripartirle fra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato;
         c) i criteri generali e le modalità per la graduazione di ciascuna posizione organizzativa;
         d) i criteri generali e le modalità di calcolo della retribuzione di posizione, sulla base della pesatura di cui alla lettera c) e tenuto conto delle risorse che legittimamente possono essere destinate al trattamento accessorio delle posizioni organizzative;
         e) i criteri generali e le procedure per l'affidamento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti dell'ente;
         f) l'individuazione di un insieme minimo di responsabilità gestionali che devono essere assunte dall'incaricato di posizione organizzativa;
         g) le funzioni dirigenziali che, in attuazione dell'articolo 31, possono essere delegate alle posizione organizzative;
         h) i criteri e le procedure per la valutazione dei risultati e della performance delle posizioni organizzative;

Articolo 21 – ALTRI RUOLI E RESPONSABILITÀ SUB APICALE E RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALLA CATEGORIA PROFESSIONALE POSSEDUTA
     1. Il responsabile di unità organizzative di 3° o 4° livello nell’ambito delle direttive od istruzioni ricevute dai responsabili sovraordinati:
         a) collabora nella definizione delle proposte di obiettivo dell’unità organizzativa coordinata e nella verifica del grado di conseguimento degli stessi;
         b) organizza il lavoro delle risorse umane assegnate all’unità organizzativa coordinata;
         c) su impulso della posizione organizzativa o del dirigente adotta e sottoscrive comunicazioni a rilevanza interna;
         d) su delega del dirigente sottoscrive atti e comunicazioni aventi rilevanza esterna, in coerenza con la categoria e il profilo professionale posseduto;
         e) su delega del dirigente, autorizza le assenze del personale diretto ed autorizza l’inserimento degli altri giustificativi connessi alla gestione delle presenze del personale dipendente;
         f) assume la responsabilità dei procedimenti pertinenti alla struttura diretta, salvo quelli che il dirigente riserva per se o per la posizione organizzativa e salvo quelli che il dirigente affida ad altro personale in coerenza con quanto previsto dal successivo comma 2;
         g) svolge le altre attività e compiti richiesti dai responsabili sovraordinati, in coerenza con il profilo professionale posseduto;
     2. Indipendentemente dall’attribuzione degli incarichi previsti dal precedente comma e più in generale dal titolo II del presente regolamento, il personale dipendente è tenuto all’esercizio delle responsabilità derivanti dal proprio inquadramento professionale, secondo quanto previsto dalle corrispondenti declaratorie contenute nei contratti collettivi nazionali vigenti.

CAPO IV – GLI INCARICHI DIRIGENZIALI


Articolo 22 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
     1. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione di cui al Titolo II sono attribuiti dal Sindaco a Dirigenti a tempo indeterminato o, nel caso non vi siano figure con adeguata professionalità nei ruoli dirigenziali dell’amministrazione, a personale assunto nella qualifica dirigenziale con contratto a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 110 del dlgs 267 / 2000 e dell’articolo 54 comma 3 dello Statuto.
     2. Il Sindaco, nel conferire gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità, tiene conto:
         a) della complessità organizzativa della struttura di preposizione, nonché delle caratteristiche delle linee funzionali da gestire, dei programmi da realizzare e degli obiettivi da conseguire;
         b) delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, con particolare riferimento alle capacità dimostrate nelle relazioni con l'utenza e con il personale assegnato;
         c) dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione;
         d) delle specifiche competenze organizzative possedute;
         e) delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico.
     3. In occasione di un riassetto complessivo della struttura organizzativa, qualora i dirigenti in organico a tempo indeterminato siano superiori a 4 (quattro), il Sindaco, prima di attribuire gli incarichi di direzione, in applicazione dell'articolo 19 comma 1 bis del dlgs n. 165 del 30 marzo 2001, indice una procedura semplificata per acquisire le preferenze e le disponibilità dei dirigenti medesimi; il dirigente espone adeguatamente le ragioni delle preferenze espresse; il Sindaco, valuta le preferenze espresse, ma con proprio atto motivato può comunque attribuire incarichi di direzione diversi da quelli preferiti dai singoli dirigenti.
     4. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
     5. Gli incarichi di direzione hanno durata non inferiore a tre anni e possono essere prorogati o rinnovati con atto del Sindaco. La durata dell'incarico rinnovato o prorogato non può superare la durata del mandato del Sindaco.
     6. In occasione della scadenza del mandato amministrativo, Il Sindaco neo eletto, per il tempo strettamente necessario a che siano assunte dagli organi competenti le decisioni di macro organizzazione e al fine di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e il buon funzionamento della struttura amministrativa, può attribuire incarichi di durata inferiori al triennio e per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni.
     7. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, anche mediante rinvio al presente regolamento o ad altri atti di macro organizzazione, sono espressi:
         a) l'oggetto dell'incarico di direzione
         b) la durata dell’incarico di direzione,
         c) gli obiettivi gestionali da conseguire, mediante rinvio al piano della performance  o ad altri atti generali degli organi di governo, con la specificazione che detti atti generali integrano il provvedimento di incarico.
     8. Ai sensi dell'articolo 1 comma 221 secondo periodo della legge n. 208/2015, allo scopo di garantire l'impiego flessibile della dirigenza, il conferimento degli incarichi di direzione avviene senza alcun vincolo di esclusività, anche per le figure dirigenziali preposte alla direzione del corpo della Polizia Locale e dell'avvocatura civica ove istituiti.
     9. Il trattamento economico accessorio del dirigente, nelle diverse componenti previste dal contratto collettivo nazionale, è determinato in relazione agli atti generali di graduazione della posizione dirigenziale (retribuzione di posizione) ed in relazione agli esiti del processo valutativo della prestazione (retribuzione di risultato); il trattamento così determinato integra, automaticamente, il contratto individuale di lavoro subordinato sottoscritto dal medesimo dirigente.

Articolo 23 – GRADUAZIONE E PESATURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI: TRATTAMENTO ECONOMICO DI POSIZIONE
     1. La Giunta Comunale, con il supporto del Nucleo di Valutazione e nel rispetto del sistema di relazioni con le organizzazioni sindacali al tempo vigente, determina i criteri e le modalità di graduazione e pesatura di ciascuna posizione dirigenziale, facendo in particolare riferimento:
         a) alla collocazione nella struttura della posizione dirigenziale e alla sua rilevanza in relazione ai programmi e alle priorità dell’amministrazione;
         b) alla complessità organizzativa della posizione dirigenziale in relazione alla quantità e alle caratteristiche delle linee funzionali gestite, al numero e al tipo delle risorse umane dirette, all’entità delle risorse finanziarie assegnate e all’entità e alla natura delle risorse strumentali messe a disposizione;
         c) alle responsabilità interne ed esterne connesse alla posizione dirigenziale
     2. La Giunta comunale, nel rispetto delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro ed in coerenza con i limiti e i vincoli posti al finanziamento dei trattamenti accessori dei dirigenti, definisce anche i criteri e le modalità di calcolo del trattamento economico denominato “retribuzione di posizione”, in relazione alle risultanze della graduazione e pesatura della specifica posizione dirigenziale;
     3. Nei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono determinati i criteri e le modalità di pesatura e di calcolo della retribuzione di posizione nei casi in cui al dirigente sono affidati, ai sensi dell'articolo 30, incarichi senza direzione di struttura.
     4. I disciplinari adottati dalla Giunta ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3 integrano l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui al presente atto.
     5. La graduazione delle singole posizioni dirigenziali esistenti nell’assetto macro organizzativo è di competenza della Giunta, che vi procede con il supporto del nucleo di valutazione ed applicando i criteri e le modalità preventivamente definiti ai sensi del comma 1.
     6. Il dirigente competente in materia di risorse umane con proprio atto ricognitivo, in base alle risultanze della graduazione e pesatura di cui al comma 5 ed applicando i criteri e le modalità di calcolo di cui al comma 2, definisce il trattamento economico di posizione spettante a ciascun dirigente incaricato, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli posti al finanziamento dei trattamenti economici accessori dei dirigenti.

Articolo 24 – VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DIRIGENZIALE: TRATTAMENTO ECONOMICO PER I RISULTATI CONSEGUITI
     1. La Giunta nel rispetto delle disposizioni di legge e del sistema di relazioni con le organizzazioni sindacali, previo parere obbligatorio e vincolante del nucleo di valutazione, definisce i criteri e le procedure del sistema di valutazione della peroformance organizzativa e della performance individuale di ciascun dirigente.
     2. I criteri generali per il calcolo della "retribuzione di risultato" sono determinati in sede di contrattazione collettiva integrativa, in relazione alle risultanze del sistema di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro ed in coerenza con i limiti e i vincoli posti al finanziamento dei trattamenti accessori dei dirigenti.
     3. Alla valutazione della prestazione dirigenziale, sia in relazione alla performance organizzativa che alla performance individuale, provvedono il Sindaco e il Nucleo di Valutazione secondo le rispettive competenze definiti nei criteri e nelle modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
     4. Il dirigente competente in materia di risorse umane con proprio atto ricognitivo, in base alle risultanze della valutazione di cui al comma 3 ed applicando i criteri e le modalità di calcolo di cui al comma 2, definisce il trattamento economico di risultato spettante a ciascun dirigente incaricato, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli posti al finanziamento dei trattamenti economici accessori dei dirigenti.

Articolo 25 – NUCLEO DI VALUTAZIONE
     1. Con apposito regolamento approvato dalla Giunta Comunale, che integra l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui al presente regolamento, sono disciplinate le funzioni, i compiti, e le responsabilità del nucleo di valutazione.
     2. Con il medesimo atto sono altresì disciplinate la composizione dell’organo, le modalità di costituzione, il funzionamento, e le procedure per l’individuazione dei suoi componenti.
     3. Il Nucleo di Valutazione esercita in ogni caso anche i compiti previsti dal presente regolamento.

Articolo 26 – REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E RECESSO UNILATERALE PER RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE

     1. Il Sindaco, sentita la Giunta, può revocare anticipatamente gli incarichi di direzione di cui all’articolo 22 del presente regolamento in caso di:
         a) grave inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta e dell'Assessore di riferimento;
         b) mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano della performance, salvo il caso in cui il mancato raggiungimento sia riconducibile a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalate dal Dirigente medesimo, al fine dell’adozione di idonei interventi correttivi e rettificativi del piano della performance;
         c) gravi o reiterate irregolarità nell'adozione e nell'emanazione degli atti di competenza;
     2. La revoca dell'incarico dirigenziale, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nella legge o nel contratto collettivo, è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, previa contestazione degli inadempimenti all'interessato ed assegnazione, allo stesso, di un termine per controdedurre, per iscritto, non inferiore a dieci giorni.
     3. La revoca dell'incarico ai sensi dei commi 1 e 2 determina, comunque, la perdita dei trattamenti economici accessori eventualmente connessi alla posizione ricoperta ed alle funzioni di responsabilità espletate e l’impossibilità di ricoprire il medesimo incarico per almeno un anno.
     4. Nei casi di revoca di cui ai commi 1, 2 e 3, il Sindaco valuta se al dirigente è possibile attribuire un diverso incarico di direzione nell'ambito della struttura organizzativa vigente al momento della revoca; se ciò non fosse possibile, valuta l'utilità di attribuire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 30 del regolamento; se non fosse possibile o non utile nemmeno l'attribuzione degli incarichi di cui al precedente periodo, il dirigente è collocato in disponibilità sul ruolo dirigenziale per tutto il periodo fissato nell'atto di revoca di cui al comma 3, senza godere della retribuzione di posizione; il dirigente in disponibilità, per tutto il periodo della stessa, è assegnato ad altra Area e svolge i compiti affidategli dal dirigente dell'Area di assegnazione; cessato il periodo della disponibilità, il Sindaco procede in ogni caso ai sensi dell'articolo 22 affidando allo stesso un nuovo incarico di direzione.
     5. Nei casi di particolare gravità delle mancanze di cui al comma 1, così come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei criteri, delle procedure e delle modalità previste dalla medesima contrattazione, l’amministrazione può recedere unilateralmente per giusta causa dal rapporto di lavoro con il dirigente.

Articolo 27 – COMITATO DEI GARANTI
     1. Il provvedimento di cui all’articolo 26 commi 1, 2 e 3 sono assunti previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del comitato dei garanti. In caso di parere negativo all'adozione dei provvedimenti, il Sindaco può comunque procedere alla relativa adozione, ma con specifica motivazione sulle ragioni che lo hanno indotto a non seguire il parere del comitato.
     2. Il comitato dei garanti è composto:
         a) dal membro esterno del nucleo di valutazione che lo presiede;
         b) da un soggetto nominato dal Sindaco, esterno all'amministrazione Comunale, che non si trovi in alcuna delle cause di inconferibilità previste per i dirigenti dagli articoli 3, 4 e 7 del dlgs 59 / 2013, esperto in materie giuridiche e/o di organizzazione del personale, come da curriculum professionale;
         c) da un soggetto designato, a maggioranza, dai dirigenti in carica, che non si trovi in alcuna delle cause di inconferibilità previste per i dirigenti dagli articoli 3, 4 e 7 del dlgs 59 / 2013, esperto in materie giuridiche e/o di organizzazione del personale, come da curriculum professionale;
     3. Qualora i membri esterni del nucleo di valutazione siano più di uno, la designazione come componente del comitato dei garanti è effettuata dal presidente del nucleo medesimo.
     4. Il Sindaco, con proprio atto di ricognizione, attesta l’effettiva composizione del comitato dei garanti; il comitato dei garanti per svolgere i suoi compiti si avvale del supporto del personale appartenente all’Area competente in materia di risorse umane;
     5. Il parere è rilasciato entro 45 giorni dalla richiesta; trascorso tale termine l’amministrazione può in ogni caso procedere; il termine di cui al primo periodo non può essere in alcun caso sospeso o interrotto.
     6. Il comitato dei garanti può richiedere che gli siano trasmessi copie degli atti rilevanti per la decisione, può sentire il Sindaco, Gli Assessori, il Segretario Comunale e il Dirigente interessato e gli altri Dirigenti; nel caso in cui il Dirigente interessato lo richieda, il comitato, prima del rilascio del parere, è tenuto ad ascoltarlo.
     7. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 e per la partecipazione alle riunioni del comitato dei garanti non è previsto alcun compenso.
     8. Il comitato dei garanti decide a maggioranza.
     9. Le riunioni del comitato dei garanti possono svolgersi in video conferenza.

Articolo 28 – Affidamento per ragioni organizzative di un diverso incarico dirigenziale prima della scadenza
     1. In relazione ai mutati assetti macro organizzativi, qualora lo richiedono esigenze di efficacia ed efficienza dei servizi da erogare, al dirigente può essere affidato un diverso incarico di direzione, anche prima della scadenza dell’incarico originario;
     2. Nei casi di cui al comma 1, il Sindaco con proprio provvedimento motivato in relazione alla diversa articolazione organizzativa e alle connesse esigenze di efficacia ed efficienza dei servizi, modifica l'oggetto dell'incarico dirigenziale in precedenza affidato, attribuendo le nuove funzioni ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22 comma 8 del presente regolamento.
     3. Nei casi di cui al commi 1 e 2, il trattamento economico del dirigente è rideterminato nel rispetto delle clausole di salvaguardia eventualmente previste dalla contrattazione collettiva.

Articolo 29 – ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL DIRIGENTE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI AD INTERIM
     1. In caso di assenza o impedimento del Dirigente titolare per un periodo di tempo limitato, di norma non superiore a 30 giorni, il Sindaco con proprio atto individua un dirigente vicario a cui compete l’adozione degli atti rientranti nell’incarico del dirigente assente. Sono fatte salve le deleghe già attribuite dal dirigente assente alle posizioni organizzative o ad altri dipendenti dell’ente.
     2. Nel caso di posizione dirigenziale vacante, o nei casi di assenza o impedimento prolungati, il Sindaco individua con proprio atto un Dirigente cui assegnare l'incarico dirigenziale ad interim per un periodo non superiore a 12 mesi, prorogabili, con atto motivato, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi. Trascorso il periodo massimo di conferimento di incarichi ad interim, la Giunta e il Sindaco procedono ad assumere le decisioni di macro organizzazione finalizzate alla redistribuzione delle linee funzionali fra le altre unità organizzative di massima dimensione e finalizzate alla eventuale e nuova graduazione delle posizioni dirigenziali a norma di quanto previsto dall'articolo 23 del regolamento.
     3. Il trattamento economico del dirigente ad interim è definito dalla contrattazione collettiva.

Articolo 30 – INCARiCHI DIRIGENZIALI SENZA DIREZIONE DI STRUTTURA
    1. Ai sensi dell'articolo 19 comma 10 del dlgs 165 / 2001, se al dirigente non possono essere affidati incarichi di direzione di unità organizzative di massima dimensione, il Sindaco, con proprio atto motivato anche in ordine a detta impossibilità, attribuisce incarichi specifici in coerenza con la qualifica posseduta, come ad esempio uno o più incarichi di consulenza, studio o ricerca in particolari problematiche di interesse dell’amministrazione, oppure incarichi implicanti funzioni ispettive e/o di controllo su particolari tematiche, anche nei confronti di enti o società controllate dal comune.
    2. Il Sindaco nell’affidare i compiti di cui al comma 1, definisce l’oggetto degli incarichi e ne stabilisce gli obiettivi, anche facendo riferimento ad altri atti generali adottati dall’ente.
    3. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 commi 3 e 4 nei casi di revoca anticipata dell'incarico dirigenziale ai sensi della medesima disposizione.


Articolo 31 – DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI
     1. Al fine di migliorare l'efficienza dell'organizzazione e la rapidità dell'azione amministrativa, il dirigente può delegare, con atto scritto e motivato e per un periodo di tempo determinato, alcune funzioni dirigenziali ad altri dipendenti dell'ente, nel rispetto della legge e dell'inquadramento contrattuale del delegato, secondo l'ordinamento professionale vigente.
     2. Il provvedimento di delega, nei limiti di ciò che è può essere delegato in base alla legge o ai regolamenti interni dell'ente, indica nel dettaglio le funzioni e i compiti attribuiti ai soggetti delegati, con particolare riferimento all'adozione degli atti che vincolano l'amministrazione verso l'esterno.
     3. I rapporti fra delegante e delegato sono improntati, in ogni momento e contesto, al principio di leale collaborazione per il conseguimento dei comuni obiettivi definiti dagli organi di governo dell’ente ed in particolare:
         a) il delegante non si spoglia dei propri poteri, ma li affida, condividendone le responsabilità, alla persona del delegato; il delegante ha precisi doveri di indirizzo e vigilanza finalizzati ad assicurare che i poteri delegati siano esercitati in coerenza con gli obiettivi definiti dagli organi di governo;
         b) il delegante avoca a se i poteri delegati ed adotta gli atti conseguenti al posto del delegato, se lo ritiene necessario per assicurare la predetta coerenza; il delegante informa preventivamente il delegato circa l’avocazione, spiegandone le ragioni;
         c) il delegato svolge i compiti affidati ed esercita i poteri delegati nel rispetto delle fonti normative di riferimento, dei principi generali di efficacia, efficienza ed economicità e al fine di conseguire gli obiettivi definiti dagli organi di governo;
         d) il delegato esercita i poteri delegati seguendo le indicazioni, gli indirizzi e le direttive del delegante;
         e) qualora le indicazioni del delegante siano tali da definire completamente i contenuti dell’atto senza lasciare autonomia decisionale al delegato, l’atto dovrà essere adottato direttamente dal delegante;
         f) Il delegato informa costantemente il delegante sulle attività svolte o da svolgere e sui poteri esercitati o da esercitare; in particolare il delegato informa sulle criticità riscontrate e sulle possibile soluzioni per il superamento delle stesse.
     4. La delega delle funzioni dirigenziali avviene, prioritariamente, nei confronti delle posizioni organizzative secondo le specifiche disposizioni previste all'articolo 20 del presente regolamento.
     5. Ai dipendenti non titolari di posizione organizzativa possono essere delegate funzioni o attività nei limiti di quanto previsto dall’articolo 21 del presente regolamento e nel rispetto del vigente ordinamento professionale.
     6. Gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno o che implicano l'esercizio di poteri di spesa possono essere delegati ai sensi del comma 4 nei limiti di valore definiti dall'articolo 20 del presente regolamento.
     7. Non possono essere delegati:
         a) i pareri obbligatori sulle proposte di deliberazione della Giunta o del Consiglio previsti dalla legge ordinamentale;
         b) la stipula dei contratti, fatta salva la possibilità di conferire, in casi eccezionali, procure speciali, per singoli atti, nel rispetto dell'articolo 1387 e seguenti del codice civile;
         c) la valutazione del personale assegnato all'unità organizzativa diretta dal dirigente;
         d) ogni altro atto non delegabile secondo specifiche disposizione di legge o regolamento.


Articolo 32 – COSTITUZIONE DI RAPPORTI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO IN DOTAZIONE ORGANICA

     1. Nell'ambito della dotazione organica dell'Ente, in applicazione dell’articolo 110 del dlgs 267 / 2000 e dell’articolo 54 comma 3 dello Statuto, nel caso non vi siano dirigenti a tempo indeterminato con adeguata professionalità nei ruoli dell’amministrazione, le posizioni dirigenziali possono essere coperte mediante apposita costituzione di rapporti a tempo determinato, con personale già dipendente o esterno all'Amministrazione comunale, in possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
     2. La quota massima delle posizioni di natura dirigenziale del Comune di Jesi attribuibile mediante contratti a tempo determinato è fissata in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Le assunzione di cui al comma 1, devono essere pianificate nella sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) denominata "Organizzazione e Capitale Umano", in coerenza con i vincoli finanziari in materia di assunzioni e di spesa di personale al tempo vigenti.
     3. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire (qualifica dirigenziale), gli incarichi a contratto in oggetto sono conferiti previa selezione pubblica secondo la procedura di cui all'articolo 35, volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di titoli di studio di livello universitario o post universitario, nonché il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
     4. All’esito della procedura selettiva il Sindaco attribuisce l’incarico di direzione ai sensi dell’articolo 22 del presente regolamento; successivamente il dirigente competente in materia di risorse umane stipula con il soggetto incaricato specifico contratto di lavoro individuale per l’accesso alla qualifica dirigenziale. L'incarico di cui al primo periodo può essere svolto solo dopo la presa servizio a seguito della stipula del contratto di lavoro.
     5. Agli incarichi conferiti ai sensi del precedente comma si applicano le disposizioni sulla durata previste dall’articolo 22 del regolamento; i conseguenti contratti di lavoro individuale per l'accesso alla qualifica dirigenziale hanno durata corrispondente alla durata dell’incarico di direzione affidato.
     6. In caso di scadenza del mandato amministrativo, al fine di assicurare la continuità dei servizi e il buon funzionamento dell’ente, è fatta salva la possibilità di rinnovare e successivamente prorogare l’incarico di direzione e il conseguente contratto di lavoro a tempo determinato, senza ripetere la procedura selettiva, fino a quando il Sindaco neoeletto abbia adottato le nuove decisioni di macro organizzazione e comunque non oltre 180 giorni dall’insediamento.
     7. Il trattamento economico previsto per tali figure dirigenziali è previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali per l'area della dirigenza del comparto funzioni locali; si applica quanto previsto dall’articolo 23 e dall’articolo 24 del presente regolamento.
     8. Ai sensi dell’articolo 110 comma 3 del dlgs 267 / 2000, qualora possibile in relazione ai vincoli finanziari sulla spesa di personale anche relativa al salario accessorio, il trattamento economico di cui al comma 7 può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata a:
         a) qualificazione culturale e esperienza professionale maturata;
         b) peculiarità del rapporto a termine e relativa situazione di precarietà;
         c) condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
     9. Qualora il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato debba essere stipulato con un dipendente di altra pubblica amministrazione, si procede all'immissione in servizio solo dopo aver acquisito dall'amministrazione di appartenenza l'atto di collocazione in aspettativa senza assegni.
     10. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.


Articolo 33 – COSTITUZIONE DI RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE IN DOTAZIONE ORGANICA

     1. Con le procedure previste dal successivo articolo 36 del presente regolamento, possono essere costituiti rapporti non dirigenziali di lavoro subordinato a tempo determinato per l'assolvimento di attribuzioni di elevata specializzazione professionale per la copertura di posizioni istituite nell'ambito della dotazione organica dell'Ente. Le assunzioni di cui al precedente periodo devono essere pianificate nella sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) denominata "Organizzazione e Capitale Umano", in coerenza con i vincoli finanziari in materia di assunzioni e di spesa di personale al tempo vigenti.
     2. Sono da ritenersi di elevata specializzazione professionale le posizioni lavorative relative a particolari ambiti di materia ed intervento, caratterizzati da un evoluto sistema di cognizioni disciplinari o multidisciplinari, che implicano un costante  aggiornamento professionale e un'applicazione sistematica di conoscenze e tecniche d'intervento appresi in percorsi di studi di livello universitario e in pregresse esperienze professionali pluriennali.
     3. In caso di incarico di alta specializzazione costituito ai sensi del presente articolo, si applica il trattamento giuridico e economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale a tempo indeterminato del comparto Regioni - Autonomie locali, secondo l'inquadramento contrattuale previsto nel piano dei fabbisogni di cui al comma 1.
     4. Qualora possibile in relazione ai vincoli finanziari sulla spesa di personale anche relativa al salario accessorio, il trattamento di cui al comma 3 può essere integrato con provvedimento motivato della Giunta da una indennità ad personam sostitutiva di ogni altro trattamento economico accessorio, commisurata agli elementi di cui all'articolo 32 comma 8 alle lettere a), b) e c) del regolamento. Detta indennità è da intendersi sostitutiva del compenso per lavoro straordinario e di ogni altro trattamento accessorio previsto dalla contrattazione collettiva nazionale od integrativa.
     5. Qualora il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato debba essere stipulato con un dipendente di altra pubblica amministrazione, si procede all'immissione in servizio solo dopo aver acquisito dall'amministrazione di appartenenza l'atto di collocazione in aspettativa senza assegni.

Articolo 34 – INCARICHI DIRIGENZIALI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO EXTRA DOTAZIONALI

     1. Con le procedure previste dai successivi articoli 35 e 36 e previa deliberazione motivata della Giunta, possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica (extra dotazionali), contratti a tempo determinato per le qualifiche dirigenziali e le alte specializzazioni, fermi restando I requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in misura non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area dei funzionari.
     2. I contratti per l'accesso alla qualifica dirigenziale di cui al comma 1 non possono essere utilizzati per acquisire personale a cui affidare in via principale la direzione delle Aree costituite ai sensi degli articoli 5 e 9 del regolamento; detti incarichi devono avere ad oggetto, in modo prevalente, funzioni e responsabilità non ordinarie e particolari, che derivano dall'adozione di modelli organizzativi speciali e temporanei, anche in relazione alla gestione di uffici comuni ai sensi dell'articolo 11 del regolamento.
     3. Per le qualifiche dirigenziali si applica quanto previsto dai commi da 3 a 10 dell’articolo 32 del presente regolamento, mentre per le alte specializzazione si applicano i commi da 2 a 5 dell’articolo 33 del presente regolamento.
     4. Per l'esercizio delle


Articolo 35 – PROCEDURE SELETTIVE PER INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO
     1. L'Amministrazione rende conoscibile, mediante la pubblicazione di apposito avviso, la tipologia della posizione dirigenziale, dotazionale o extradotazionale, che intende ricoprire ed i criteri di scelta.
     2. L'avviso, predisposto con provvedimento del Dirigente competente in materia di risorse umane, è pubblicato per almeno 15 giorni all'albo pretorio on-line e al sito istituzionale del Comune.
     3. In coerenza con quanto stabilito dall’articolo 19 comma 6 secondo periodo del dlgs n. 165 del 30 marzo 2001 e successive integrazioni e modificazioni, nell’avviso sono specificati:
         a) i titoli di studio necessari per partecipare alla selezione;
         b) i requisiti minimi di esperienza professionale pregressa;
         c) i criteri generali di scelta dei candidati.
     4. I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro il termine di scadenza previsto nell’avviso. La domanda deve essere corredata dal curriculum vitae contenente tutti gli elementi utili alla valutazione della candidatura.
     5. I candidati saranno selezionati da una Commissione esaminatrice attraverso la valutazione dei curricula, lo svolgimento di eventuali e specifiche prove in relazione al ruolo dirigenziale da ricoprire ed un colloquio professionale e motivazionale, finalizzato a verificare la professionalità, la capacità gestionale ed organizzativa, l’orientamento al risultato e all'utente, l’attitudine a gestire in modo efficiente ed efficace le risorse umane, quelle strumentali e finanziarie e le capacità relazionali tenendo conto della specificità del ruolo dirigenziale da ricoprire.
     6. La Commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Dirigente competente in materia di risorse umane, sentito il Segretario Generale, è composta da tre membri, esterni e/o interni al Comune, esperti in materia di selezione manageriale e/o di organizzazione e gestione degli Enti locali e/o dotati di specifiche competenze tecniche rispetto a quelle richieste per la posizione oggetto di selezione; in seno alla commissione può anche essere nominato un membro  esperto in tecniche di selezione delle risorse umane o esperto in psicologia del lavoro e delle organizzazioni, al fine di supportare i commissari nello svolgimento del colloquio.
     7. La Commissione esaminatrice, all'esito della procedura selettiva, formula una rosa di uno o più candidati fino ad un massimo di 8 (otto) ritenuti idonei a ricoprire la posizione oggetto di selezione, da sottoporre al Sindaco.
     8. Il Sindaco, esaminati gli atti forniti dalla Commissione di cui al precedente comma, ed a seguito di un eventuale ulteriore colloquio, provvederà ad individuare, con proprio atto, il soggetto cui conferire l'incarico oggetto della selezione. E' in facoltà del Sindaco non conferire alcun incarico; in tale fase, anche il Sindaco, può farsi supportare da un esperto in tecniche di selezione delle risorse umane o esperto in psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
     9. La valutazione operata all'esito della suddetta procedura non dà luogo ad alcuna graduatoria di merito, essendo finalizzata alla esclusiva individuazione della parte contraente.

Articolo 36 – PROCEDURE SELETTIVE PER INCARICHI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO
 
     1. L'Amministrazione rende conoscibile, mediante la pubblicazione di apposito avviso, la posizione di alta specializzazione, dotazionale o extradotazionale, che intende ricoprire, indicando I requisiti di accesso, le caratteristiche della posizione ed i criteri di scelta della parte contraente.
     2. L'avviso, predisposto con provvedimento del Dirigente competente in materia di risorse umane, è pubblicato per almeno 15 giorni all'albo pretorio on-line e al sito istituzionale del Comune.
     3. Gli incarichi di alta specializzazione sono affidati a soggetti portatori di competenze elevate e specialistiche acquisite attraverso la maturazione di esperienze di lavoro – in enti pubblici o aziende private – che richiedono una costante attività di aggiornamento alla normativa e delle tecniche utilizzate, e/o l'integrazione di una molteplicità di discipline diverse. Devono, inoltre, possedere una preparazione culturale corrispondente a titoli accademici (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti) anche con abilitazioni o iscrizioni ad albi, ove richiesto dall'ordinamento professionale.
     4. I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro i termini di scadenza di pubblicazione dell'avviso. La domanda deve essere corredata dal curriculum vitae contenente tutti gli elementi utili alla valutazione della candidatura.
     5. I candidati saranno selezionati da una Commissione esaminatrice attraverso la valutazione dei curricula, lo svolgimento di eventuali e specifiche prove in relazione al ruolo di elevata specializzazione da ricoprire ed un colloquio professionale e motivazionale.
     6. La Commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Dirigente competente in materia di risorse umane, sentito il Segretario generale, è composta da tre membri, esterni e/o interni al Comune, tra cui va ricompreso il Dirigente dell'ambito operativo inerente alla professionalità oggetto della selezione, esperti in materia di selezione manageriale e/o di organizzazione e gestione degli Enti locali e/o dotati di specifiche competenze tecniche rispetto a quelle richieste per la posizione oggetto di selezione; in seno alla commissione può anche essere nominato un membro esperto in tecniche di selezione delle risorse umane o esperto in psicologia del lavoro e delle organizzazioni, al fine di supportare i commissari nello svolgimento del colloquio.
     7. La Commissione esaminatrice, al termine del processo selettivo, individua il candidato idoneo. La valutazione operata all'esito della suddetta procedura dà luogo ad una graduatoria di merito, finalizzata esclusivamente all'individuazione della parte contraente nell'ambito del rapporto che si intende costituire.
     8. La costituzione del rapporto di lavoro con il candidato selezionato avviene tramite la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato da parte del Dirigente competente in materia di risorse umane.
     9. Il Dirigente competente relativamente all'ambito operativo inerente alla professionalità oggetto della selezione, con proprio atto, procede al conferimento delle funzioni gestionali ed organizzative oggetto dell'incarico, nonché al conferimento delle necessarie deleghe.

TITOLO V – PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI, DOTAZIONE ORGANICA ED ACCESSO all'impiego

Articolo 37 – PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI E DOTAZIONI ORGANICHE
     1. La Giunta Comunale,  nella sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) denominata "Organizzazione e Capitale Umano" cura l'ottimale distribuzione delle risorse umane fra le unità organizzative di massima dimensione, tenendo conto degli obiettivi di performance organizzativa da perseguire e degli standards programmati di efficienza, economicità e qualità dei servizi da assicurare.
     2. Per le finalità di cui al comma 1 il piano prevede, congiuntamente o disgiuntamente, l’attuazione coordinata:
         a) di processi di mobilità fra le unità organizzative di massima dimensione dell’ente del personale già in organico;
         b) di processi di reclutamento di nuovo personale con le procedure previste dai regolamenti di cui all'articolo 38;
         c) di processi di progressione fra le aree ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 comma 1 bis quarto periodo del dlgs n. 165 / 2001; in ogni caso le progressioni fra le aree possono essere inserite nel piano nel limite in cui, per ciascuna area professionale, siano previsti, nello stesso piano, almeno un numero equivalente di reclutamenti dall'esterno di personale non già dipendente della pubblica amministrazione.
     3. I processi di reclutamento di nuovo personale e i processi di progressione fra le aree di cui al precedente comma 2 sono contenuti nei limiti della facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nei limiti degli stanziamenti esistenti nel bilancio di previsione del corrispondente periodo.
     4. Il piano triennale è altresì formato nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dal dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 6 ter commi 1 e 3 del dlgs n. 165 del 30 marzo 2001.
     5. La dotazione organica esprime distintamente per ciascuna area professionale il numero dei posti coperti dal personale già in servizio e il numero dei posti la cui copertura è prevista nel piano di cui al comma 1.
     6. Per l’area dirigenziale la dotazione organica è determinata in stretta correlazione alle unità organizzative di massima dimensione costituite ai sensi degli articoli 5 e 9  del regolamento e comprende i posti coperti con personale dirigenziale a tempo indeterminato o determinato, i posti coperti con incarichi ad interim a norma dell’articolo 29 del presente regolamento e i posti relativi alle Aree le cui funzioni di direzione sono affidate al Segretario Comunale.
     7. Il piano triennale del fabbisogno di personale è esposto in apposita sezione del piano integrato delle attività e dell'organizzazione secondo la disciplina nel tempo vigente.


Articolo 38 – RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
     1. Le procedure di reclutamento di nuovo personale con cui stipulare contratti di lavoro subordinato sono disciplinate da appositi regolamenti che integrano l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui al presente regolamento.
     2. Nei regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati:
         a) le forme di reclutamento tramite procedura concorsuale pubblica, anche distinguendo fra personale dirigenziale e personale non dirigenziale;
         b) lo scorrimento delle graduatorie già esistenti anche quando la titolarità appartiene ad altri enti;
         c) le forme di reclutamento tramite il passaggio diretto dei dipendenti da un'amministrazione pubblica ad un'altra, ai sensi dell'articolo 30 del dlgs 165 / 2001 (mobilità esterna);
         d) le altre forme di reclutamento consentite in base a disposizione di legge.
     3. Nei regolamenti di cui al comma 1, inoltre, possono essere disciplinate altre forme di acquisizione della forza lavoro previste dalla legge e che non comportano la costituzione con il Comune di Jesi né di un rapporto di lavoro subordinato né di un rapporto di lavoro autonomo, come ad esempio l'assegnazione temporanea prevista dall'articolo 30 comma 2 sexies del dlgs 165 / 2001, o l'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente da altri enti locali secondo la contrattazione collettiva al tempo vigente.
     4. Sono fatte salve le speciali procedure selettive previste dal presente regolamento.

Articolo 39 – INCOMPATIBILITÀ FRA IMPIEGO PUBBLICO E ALTRE ATTIVITÀ LAVORATIVE ED AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA ISTITUZIONALE
     1. La Giunta Comunale, nel rispetto dell’articolo 53 del dlgs n. 165 del 30 marzo 2001 e delle altre disposizioni di legge in materia, con apposito regolamento che integra l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui al presente atto, disciplina le incompatibilità fra impiego pubblico alle dipendenze del comune di Jesi e altre attività lavorative, nonché disciplina i casi e le procedure di autorizzazione dei dipendenti allo svolgimento di altre attività lavorative.

Articolo 40 – PROCEDURE DI MOBILITÀ INTERNA
     1. Le procedure e i criteri di mobilità del personale dipendente fra diverse unità organizzative di massima dimensione sono disciplinate, nel rispetto del principio di cui all’articolo 2 comma 1 lettera g), con apposito regolamento che integra l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui al presente atto.

Articolo 41 – PROCEDURE, PRESUPPOSTI E CRITERI PER L'ACQUISIZIONE DI COLLABORATORI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO
     1. Le procedure, i presupposti e i criteri per l'acquisizione di collaboratori con contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile sono disciplinati con apposito regolamento che integra l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dell'articolo 7 del dlgs 165 / 2001 e delle altre disposizioni di legge in materia.

Titolo VI – norme finali e transitorie

Articolo 42 – NORME FINALI, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE
     1. I disciplinari e i regolamenti approvati dalla Giunta ai sensi degli articoli 15 comma 1, 20 comma 3, 23 commi 2 e 3, 25 commi 1 e 2, 38 commi 1 e 2, 39 comma 1, 40 comma 1 e 41 comma 1, formano, unitamente al presente regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi nel Comune di Jesi;
     2. In relazione alle tematiche indicate nel comma 1, continuano a trovare applicazione, fino alla loro modifica e revisione i seguenti atti:
         a) Il regolamento approvato con DGC n. 21 del 11 febbraio 2020 e successive modificazioni, in tema di ordinamento del corpo di polizia locale di cui all'articolo 15;
         b) Il regolamento approvato con DGC n. 109 del 30 aprile 2019 in tema di posizioni organizzative, come previsto dall'articolo 20;
         c) Il disciplinare di cui all'allegato C della DGC n. 67 del 17 aprile 2007, in tema di graduazione delle posizioni dirigenziali e determinazione della retribuzione di posizione come previsto dall'articolo 23;
         d) il regolamento approvato con DGC n. 147 del 18 giugno 2019, in tema di funzionamento del nucleo di valutazione, come previsto previsto dall’articolo 25;
         e) il regolamento approvato con DGC n. 221 del 21 settembre 2021 in tema di procedure di reclutamento di cui all’articolo 38 comma 2 lettere a) e b);
         f) il codice di comportamento approvato con DGC n. 33 del 30 gennaio 2014, in tema di incompatibilità e autorizzazione dei dipendenti allo svolgimento di altre attività lavorative, come previsto dall'articolo 39;
         g) Il disciplinare approvato con DGC n. 314 del 22 ottobre 2014, in tema di mobilità interna di cui all'articolo 40;
         h) il regolamento approvato con DGC n. 34 del 28 marzo 2008 e successive modificazioni, in tema di acquisizione di collaboratori con contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, come previsto dall'articolo 41;
     3. Qualora i regolamenti degli enti approvati antecedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento facciano riferimento ai “Servizi” quali unità organizzative di massima dimensione (1° livello), dopo l’entrata in vigore del presente regolamento il riferimento va effettuato al “Area” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del presente regolamento. Allo stesso modo i riferimenti a livelli organizzativi inferiori al primo effettuati con le vecchie denominazioni, si intendono ora riferiti alle denominazioni di cui al titolo III del presente regolamento.
     4. Il regolamento di organizzazione approvato con DGC n. 13 del 31/01/2006 come da ultimo modificato con DGC n. 162 del 12 giugno 2018 è disapplicato dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Regolamento di organizzazione del Comune di Jesi

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