Regolamento per gli adempimenti toponomastici ed ecografici

  • Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 138 del 26/06/2009 
  • Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 150 del 18/12/2017
  • Modificato con deliberazione di C.C. n. 84 del 28/05/2019

Titolo I – Toponomastica


Art.1 Principi generali

1. Il Comune di Jesi tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l’identità culturale e civile della città.

2. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, disciplina le fasi dell’assegnazione dell’onomastica stradale e della numerazione civica.

3. Nel presente regolamento si intendono comunque recepite le modificazioni ed integrazioni rese obbligatorie da successive leggi nazionali o regionali in materia che permettono la immediata applicazione senza dar luogo ad atti di recepimento.

Art. 2 Disciplina degli adempimenti toponomastici – Aggiornamento e integrazione nel S.I.T.

1. E’ compito esclusivo dell’Amministrazione Comunale l’attribuzione della numerazione civica e della toponomastica.

2. I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

3. Gli adempimenti topografici ed ecografici sono di competenza dell’ufficio toponomastica e numerazione civica.

4. Ai fini della corretta implementazione dei dati geografici e del coordinamento delle procedure che ne permettono l’aggiornamento continuo, le funzioni relative alla gestione dei dati georeferenziati vanno previste all’interno del Sistema Informativo Territoriale.

5. È compito dell’Ufficio toponomastica e numerazione civica studiare e proporre all’esame della Giunta Comunale l’aggiornamento dell’onomastica stradale.

6. E’ altresì compito del suddetto ufficio predisporre gli elaborati relativi all’attribuzione dell’onomastica stradale, l’attribuzione della numerazione civica esterna ed interna ed eventuali revisioni della numerazione civica e dell’onomastica stradale, nonché, la registrazione e la codifica delle variazioni e degli aggiornamenti relativi nell’apposita banca dati. L’ufficio toponomastica e numerazione civica cura inoltre la posa in opera delle tabelle e delle targhe, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli.

7. Gli Uffici comunali preposti alla gestione del territorio, dei lavori pubblici e della viabilità, trasmettono all’Ufficio toponomastica e numerazione civica la documentazione utile per l’individuazione delle nuove aree di circolazione, dei nuovi fabbricati e dei nuovi accessi, sia in fase di previsione che a realizzazione completata e, comunque, tutte le informazioni necessarie relative a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale o la numerazione civica e la realizzazione di qualsiasi elemento che possa modificare la rappresentazione del territorio nella cartografia comunale.

8. Le banche dati gestite dai vari uffici comunali relative ad informazioni e dati che abbiano riferimenti territoriali debbono integrarsi con la banca dati ufficiale della toponomastica.

9. Le attività di natura tecnica operativa relative alla numerazione civica e all’apposizione delle tabelle e delle targhe potranno essere affidate a soggetti esterni all’Amministrazione fermo restando l’attività di coordinamento e controllo in capo all’ufficio toponomastica e numerazione civica.

Art. 3 Toponimo Stradale - Area di circolazione – Definizione – Criteri generali

1. Per toponimo stradale si intende un nome che viene assegnato dal Comune di Jesi all’infrastruttura viabilistica per identificare gli accessi agli immobili e a sedi di attività economiche a loro volta caratterizzati dal numero civico, o più precisamente da un “indirizzo”.

2. Più in generale, il toponimo stradale comunale individua un’area del territorio comunale dove, oltre all’area specificatamente adibita alla circolazione, possono trovarsi altre zone di suolo pubblico diversamente attrezzate: può quindi avvenire che l’area denominata in un dato modo corrisponda o alla sola area stradale o ad un’area stradale con una o più aree a verde pubblico, o/e una o più aree a parcheggio, etc..

3. Per area di circolazione si intende ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico, destinato alla viabilità (pedonale, ciclabile e veicolare).

4. Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica che deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri (numerazione progressiva).

5. Le nuove aree di circolazione, create sul territorio comunale, devono essere segnalate tempestivamente per essere inserite nella cartografia comunale e procedere alla loro denominazione e codifica nella banca dati, comunque prima dell’attribuzione dei numeri civici ai nuovi accessi.

6. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto una denominazione ufficiale.

7. Alle nuove diramazioni realizzate da aree di circolazione esistenti deve essere attribuita una nuova denominazione al fine di limitare l’attribuzione di numeri civici derivati da quelli già esistenti (barrati) e di denominare correttamente le nuove aree di circolazione.

8. In caso di ampliamento, prolungamento o estensione di aree di circolazione esistenti può essere mantenuta la denominazione originaria, con la possibilità di attribuire la numerazione civica proseguendo la numerazione progressiva.

Art. 4 Stradario - Banca dati toponomastica e cartografia comunale S.I.T.

1. Lo stradario contiene l’elenco delle aree di circolazione comunale e la loro rappresentazione mappa mediante strumenti GIS.

2. Compete all’ufficio toponomastica e numerazione civica l’inserimento e l’aggiornamento dello stradario con l’elenco, la codifica, la rappresentazione e la localizzazione delle aree di circolazione del territorio comunale e dei numeri civici.

3. Le specifiche tecniche sulla rappresentazione del dato saranno definite in apposito atto dirigenziale.

Art. 5 Atti e provvedimenti attuativi di P.R.G. e Piani Particolareggiati - Viabilità e interventi pubblici

1. Gli atti e provvedimenti attuativi delle previsioni di Piano regolatore Generale, varianti o piani particolareggiati ed i progetti approvati di interventi pubblici, che riguardino nuove edificazioni nonché aree di circolazione, devono essere trasmessi, unitamente alla cartografia tecnica relativa, all’Ufficio toponomastica e numerazione civica.

2. Compete all’Ufficio toponomastica e numerazione civica l’attivazione dei procedimenti amministrativi inerenti le proposte di denominazione o di modifica della toponomastica stradale e quelle inerenti l’assegnazione dei numeri civici esterni ed interni secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 6 Valutazione delle proposte di intitolazione - Quadro normativo di riferimento

1. Nessuna strada, piazza pubblica, monumento o lapide o altro ricordo permanente può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per causa della libertà (art. 2 Legge 23 giugno 1927 n. 1188).

2. In base alla medesima legge, i Prefetti delle Province hanno, comunque, facoltà di deroga, in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato alla Nazione.

3. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o a benefattori.

4. Per cambiare il nome a vecchie strade o piazze comunali occorre la preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, da chiedersi per il tramite della competente Sovrintendenza ai monumenti. (art. 1, R.D.L. n. 1158/1923). In tale evenienza deve sempre essere indicata anche la precedente denominazione.

Art. 7 Criteri per la denominazione di aree di circolazione e impianti pubblici

1. Il toponimo, sia che indichi persone, località o altro, deve essere idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica, e, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristica di omogeneità nell’ambito di zone territorialmente definite.

2. Prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo deve essere rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, deve essere verificata l’esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate tra gli abitanti nella zona, anche se ciò non ha valore vincolante.

3. È da evitare l’attribuzione della stessa denominazione a piazza, piazzale, via, viale, vicolo o largo, onde eliminare possibili confusioni.

4. È da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai residenti e alle attività ivi installate.

5. In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione deve essere indicata sull’apposita targa anche la denominazione precedente.

6. Il toponimo va attribuito anche ad impianti pubblici (strutture sportive, ricreative, culturali/spettacolo – parchi gioghi, aree verdi, strutture scolastiche ecc.) seguendo in linea generale gli stessi criteri di cui ai commi precedenti.

7. Le informazioni sul toponimo relative a questo tipo di strutture sono implementate nelle varie banche dati rispettando lo strato informativo di pertinenza (esempio: la denominazione di un teatro dovrà aggiornare lo strato informativo edifici; quello di un parco lo strato informativo del verde pubblico).

Art. 8 Commissione per la toponomastica

1. E’ istituita con compiti consultivi e di proposta la Commissione toponomastica. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale e resta in carica per l’intera durata dello stesso. Essa si intende prorogata nelle sue funzioni fino alla nomina della nuova commissione.

2. La Commissione ha il compito di tutelare la storia toponomastica di Jesi e del suo territorio, di curare le nuove denominazioni rispetto all’identità culturale e civile della città, i toponimi tradizionali, storici o formatisi tradizionalmente nella tradizione orale.

3. Le deliberazioni in materia di toponomastica sono di competenza della Giunta Comunale.

4. Tutte le proposte di denominazione sono valutate dalla Commissione che redige e condivide la monografia relativa ad ogni singola intitolazione e la dicitura completa da riportare sulle targhe.

5. Le deliberazioni che approvano la denominazione di nuove aree di circolazione, di edifici e di altri luoghi pubblici, corredate dal profilo biografico dell’onorando, devono essere trasmesse al Prefetto e acquistano efficacia dopo il visto di approvazione, previo parere della Deputazione di Storia Patria o – ove questa manchi – della Società Storica locale o regionale, come previsto dal Regio Decreto 1188/1927 a cui fa riferimento l’art. 41, comma 3, del D.P.R. 223/1989.

Art. 9 Composizione Commissione – funzionamento

1. La Commissione è composta da un numero di massimo 10 membri, di cui comunque 3 designati dai capigruppo consiliari di minoranza e 3 designati dai capigruppo consiliari di maggioranza, scelti tra soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, purché esperti in storia e cultura locale. Sono componenti di diritto della Commissione gli Assessori ai Servizi Demografici, alla Cultura, alla Polizia locale ed il Sindaco, o suo delegato, che la presiede.

2. Il personale dell’ufficio toponomastica e numerazione civica svolge funzioni di segreteria della commissione.

3. Il suddetto ufficio predispone altresì gli atti da sottoporre all’esame della commissione per l’intitolazione delle nuove aree di circolazione, luoghi, spazi pubblici, etc..

4. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la maggioranza dei componenti.

5. Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. La Commissione è convocata su iniziativa del Presidente e comunque sempre nel caso di realizzazione di nuove aree di circolazione per le quali risulti indispensabile la denominazione.

7. Ai componenti della commissione non è riconosciuto nessun compenso.

Art. 10 Nuove denominazioni, procedimento ed elenco proposte di denominazione

1. Il procedimento di intitolazione si attiva su richiesta o d’ufficio.

2. Le richieste di denominazione, possono essere avanzate da: Commissione toponomastica, Sindaco, Consiglieri Comunali, componenti della giunta Comunale, Consigli di Circoscrizione, Enti pubblici o privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi e singoli cittadini.

3. Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere alcun diritto nei confronti del richiedente.

4. Le richieste si raccolgono presso l’Ufficio toponomastica e numerazione civica.

5. Le richieste possono essere di carattere generico, ossia con la sola indicazione del toponimo lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione eventualmente attribuirlo, oppure specifiche, se rivolte alla intitolazione di una determinata area o struttura.

6. Le richieste dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche sul conto della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento, toponimo.

7. L’Ufficio toponomastica e numerazione civica istruisce le domande, chiedendo eventuali integrazioni delle motivazioni e provvede all’inserimento delle denominazioni proposte e non immediatamente attribuibili in un apposito elenco.

8. Il procedimento di intitolazione si attiva d’ufficio, a seguito della realizzazione di nuove aree di circolazione. L’Ufficio toponomastica e numerazione civica attingendo dall’apposito elenco costituito a seguito delle richieste istruite, provvede alla predisposizione della documentazione tecnica per l’attribuzione della denominazione all’area di circolazione.

Art. 11 Apposizione delle targhe toponomastiche

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe in materiale resistente.

2. Le spese per l’onomastica (studio della cartografia, rilevazioni, apposizione di targhe e cartelli indicanti località, frazioni, strade, piazze ecc.) sono a carico del Comune (art. 10, Legge 1128/1954).

3. Le targhe stradali, facendo parte della segnaletica stradale, devono essere realizzate in conformità agli artt. 125 e 133 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada. Sullo stesso supporto può essere inserito unicamente il segnale di senso unico (a logo).

4. Ove possibile la targa indicante l’onomastica stradale deve essere del tipo tradizionale monofacciale (applicata sui muri degli edifici) o su apposite paline. Le targhe toponomastiche debbono riportare per esteso l’onomastica del toponimo (nome, cognome, date di nascita e morte, qualifica o recare l’avvenimento e la data a cui si riferisce il toponimo).

5. Le targhe vanno poste all’inizio, alla fine dell’area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione.

Art. 12 Variazioni dell’onomastica

1. In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione sulla nuova targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.

2. Una volta esecutiva la deliberazione di assegnazione di nuovi toponimi o di variazione di toponimi di circolazione esistenti, l’ufficio toponomastica e numerazione civica comunicherà le variazioni o attiverà sistemi telematici di interscambio con tutti i soggetti e gli uffici e servizi pubblici interessati interni ed esterni all’Ente.

3. L’ufficio anagrafe provvederà a dar corso a tutti i provvedimenti di carattere anagrafico relativi ai cittadini residenti nella zona interessata.

4. La modifica della denominazione di un’area di circolazione deve essere ampiamente motivata e in via prioritaria può essere effettuata solo in presenza di variazioni urbanistiche o per revisione generale in occasione di eventi censuari.

5. Restano a carico del Comune tutte le spese sostenute da privati o dalle attività economiche per l’aggiornamento di atti e documenti derivanti dalla variazioni stesse.

Titolo II - Numerazione civica

Art. 13 Definizione di accesso

1. Si definisce accesso su area di circolazione pubblica, ogni conformazione fisica delle strutture edilizie o degli elementi stradali che consente il passaggio dalle aree private alle aree di circolazione pubblica. Sono pertanto da considerare accessi su strada:

a) gli smussi sui marciapiedi con retrostante rampa di accesso verso terreni agricoli;

b) la parziale canalizzazione delle cunette da utilizzare per l’accesso alle aree retrostanti;

c) le interruzioni di recinzioni con o senza cancello verso le aree di viabilità pubblica;

d) porte, portoni, cancelli che si immettono sul marciapiede o direttamente all’area di viabilità.

2. Ai sensi della Circolare I.S.T.A.T. prot. n. 912/2014/P del 15/01/2014 l’obbligo di numerazione viene esteso anche ai passi carrai, alle aree recintate provviste di accesso all’area di circolazione e a tutti gli accessi che risultavano precedentemente esclusi (fabbricati rurali abitati per brevi periodi all’anno, chiese, monumenti, fienili, legnaie, stalle e simili).

3. Ai sensi degli Artt. 41 e 42 del D.P.R 223/1989:
- le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente;
- il Comune attribuisce la numerazione civica degli accessi.
- è obbligo dei proprietari degli immobili provvedere alla numerazione civica dei relativi accessi.

4. Ad ogni accesso può essere attribuito un solo indirizzo (toponimo + numero civico + eventuale esponente).

5. Gli accessi su area di circolazione pubblica possono essere diretti o indiretti:

a) sono diretti quando dall’apertura su strada si accede direttamente all’immobile o immobili interessati;

b) sono indiretti quando dall’area di circolazione si accede ad una corte privata, sulla quale si affacciano gli immobili interessati.

6. Per le modalità di attribuzione/affissione e per le caratteristiche della segnaletica toponomastica si rimanda alle apposite disposizioni attuative da emanarsi con atto dirigenziale.

Art. 14 Definizione della Numerazione civica esterna e competenze

1. La numerazione civica esterna interessa gli accessi che da aree di circolazione conducono direttamente o indirettamente verso aree recintate o edifici.

2. Compete al Comune, su richiesta dei proprietari degli immobili o delle aree, l’attribuzione della numerazione civica esterna.

3. L’obbligo di richiedere la numerazione compete anche ai proprietari di edifici, locali o aree, che ne risultino privi a seguito di verifica tramite gli strumenti online messi a disposizione dal SIT.

Art. 15 Definizione della Numerazione civica interna e competenze

1. La numerazione civica interna interessa le singole unità ecografiche. Per unità ecografica semplice si intende l’insieme di uno o più vani funzionalmente collegati tra loro destinati alla vita delle persone o all’esercizio di attività (uffici, attività commerciali, produttive, etc.).

2. Per numerazione civica interna si intende quella che permette di individuare le unità ecografiche semplici componenti una singola unità ecografica complessa o più unità ecografiche complesse facenti capo ad uno stesso “indirizzo” (definizioni di cui all’art. 47 capo VIII D.P.R. n° 223 del 30 maggio 1989).

3. Compete ai proprietari degli immobili, previa validazione da parte degli uffici comunali competenti, la numerazione delle singole unità ecografiche nel rispetto delle disposizioni attuative del presente regolamento emanate all’interno di appositi atti dirigenziali.

Art. 16 Numerazione civica nei centri abitati, nei nuclei abitati e delle case sparse

1. La numerazione civica, esterna ed interna, è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT (Legge 24 dicembre 1954 n. 228 – D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 – Istruzioni per l’ordinamento ecografico allegate al volume ISTAT “Anagrafe della Popolazione – metodi e norme, serie B – n. 2, edizione 1992 - Circolari) mantenendo, ove possibile, i criteri adottati in precedenza e la numerazione preesistente, al fine di evitare disagi ai cittadini e per mantenere continuità e preservare l’identità dei luoghi.

2. La numerazione civica esterna va apposta direttamente quando l’accesso all’unità ecografica semplice si apre sull’area di circolazione, indirettamente quando si apre, invece, su corti, cortili o aree di viabilità privata, ecc. Per il corretto posizionamento delle targhette della numerazione civica sugli edifici o sulle aree si rimanda alle disposizioni attuative emanate mediante apposito atto dirigenziale.

3. In particolare, all’interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti disposizioni:

a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli ecc.) la numerazione deve cominciare dall’estremità che fa capo all’area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato ed i numeri pari all’altro;

b) per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro alla periferia, la numerazione deve cominciare dall’estremità che fa capo alla zona centrale;

c) per le vie con andamento anulare la numerazione deve cominciare dall’incrocio con la via radiale principale (o ritenuta tale);

d) in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (es. piazza) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nell’area dalla via principale (o ritenuta tale) e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore situato nella parte più interna del centro abitato.

4. La numerazione degli accessi di cui all’articolo 13 all’esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata seguendo, ove possibile, i criteri sopra indicati.

Art. 17 Numerazione civica esterna a seguito di interventi edilizi

1. E’ fatto obbligo ai proprietari degli immobili, ad avvenuta ultimazione dei lavori e prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità (artt. 42 e 43 D.P.R. n. 223/89 – artt. 24 e 25 D.P.R. n.380/2001), di richiedere l’attribuzione della numerazione civica esterna.

2. E’ altresì obbligatorio comunicare da parte dei proprietari la variazioni di accessi su aree di viabilità che comporti la soppressione e/o spostamento di numeri civici esterni.

3. La richiesta di attribuzione e di variazione della numerazione civica va effettuata utilizzando il portale telematico SUAP-SUE, e in ogni caso la modulistica appositamente predisposta dall’Ufficio toponomastica e numerazione civica e resa disponibile presso gli uffici comunali interessati e sul sito web.

4. Alla stessa dovrà essere allegata la prescritta documentazione in formato digitale per quanto concerne gli elaborati grafici e catastali.

5. In caso di interventi di particolare complessità (attuazione aree di trasformazione P.R.G, Piani Attuativi ecc.), comportanti la realizzazione di più unità immobiliari, fabbricati e con l’eventuale realizzazione di infrastrutture interne al comparto (viabilità interna, parcheggi e aree a verde), l’Ufficio toponomastica e numerazione civica su segnalazione dell’ufficio pianificazione, programma l’attribuzione della numerazione civica predisponendo, prima dell’ultimazione dei lavori, un piano di attribuzione.

6. Il piano di attribuzione, realizzato in collaborazione con il soggetto attuatore, viene utilizzato per il solo uso tecnico interno al fine di programmare correttamente la successiva attribuzione formale della numerazione civica. In ogni caso l’attuatore deve comunicare tempestivamente all’Ufficio toponomastica e numerazione civica qualsiasi variazione (varianti ecc,) che possa intervenire sulla programmazione effettuata con il piano di attribuzione.

7. Sulla base del piano così realizzato, l’interessato può richiedere all’Ufficio toponomastica e numerazione civica, con le modalità descritte al precedente punto 3, la prenotazione di uno o più numeri civici.

8. Con apposti atti dirigenziali, vengono definite e/o aggiornate la modulistica, nonché le specifiche tecniche ed i formati degli elaborati di cui al presente articolo.

9 Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento verranno adottati successivi progetti di bonifica come previsto dall'art. 23.

10. La Polizia Locale, nel corso degli accertamenti relativi alla richiesta di residenza in una unità ecografica alla quale risulti già attribuita numerazione esterna, o su segnalazione da parte dell’Ufficio Toponomastica, accerterà gli effettivi adempimenti toponomastici ed in caso di inadempimento attiverà i procedimenti previsti dal presente regolamento, ivi compresa l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 25 del presente regolamento con invito rivolto all’interessato a conformarsi. In caso di inerzia l’Ufficio Toponomastica provvederà ad emettere apposita ordinanza dirigenziale.

Art. 18 Modalità di aggiornamento, previsione accessi futuri

1. A seguito dell’apertura di un nuovo accesso tra altri consecutivamente numerati, la numerazione civica viene assegnata facendo riferimento al numero civico che precede, seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT.

2. Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi allo scopo di non determinare il rifacimento della numerazione civica.

Art. 19 Numerazione civica interna a seguito di interventi edilizi

1. La numerazione civica interna è ordinariamente composta da numeri arabi di una o due cifre. Nel caso in cui allo stesso accesso esterno corrispondono due o più fabbricati, la relativa numerazione interna sarà composta da tre cifre (la prima indica l’ordinale dell’edificio).

2. In caso di presenza di più scale condominiali sullo stesso stabile, queste ultime devono essere contraddistinte da una lettera (es: scala A, scala B, etc.).

3. La numerazione interna deve in ogni caso essere effettuata su tutte le singole unità immobiliari catastali corrispondenti alle unità ecografiche semplici:

a) ogni qualvolta si verifichi una variazione di quelle esistenti (frazionamento, soppressione ecc.);

b) alla creazione di una nuova unità ecografica, sia che ciò comporti la realizzazione di un nuovo accesso esterno dall’area di circolazione, sia che se ne utilizzi uno esistente.

4. L’attribuzione della numerazione civica interna va effettuata per tutti i nuovi edifici o quelli interessati da interventi di ristrutturazione globale.

5. La registrazione delle suddette informazioni, che comporta contestualmente il rilascio di apposita certificazione da consegnare al costruttore con la pratica di agibilità, rappresenta il momento in cui il dato viene ufficializzato agli altri uffici comunali che dovranno a loro volta adeguare le relative procedure interne (residenza, autorizzazioni sanitarie, gestione tributi. ecc.) alla gestione del nuovo dato avviando i dovuti controlli qualora vi siano incongruenze con la normativa in vigore.

6. All'ufficio Innovazione Tecnologica comunale è demandato il costante adeguamento delle procedure informatiche al fine di automatizzare al massimo il flusso delle suddette informazioni tra gli uffici comunali.

7. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento verranno adottati successivi progetti di bonifica come previsto dall'art. 23.

8. Con apposti atti dirigenziali, verranno definite e/o aggiornate le procedure, la modulistica, nonché le specifiche tecniche ed i formati degli elaborati di cui al presente articolo.

Art. 20 Modalità di attribuzione della numerazione civica interna a seguito di interventi edilizi

1. Le modalità tecnico operative per l’attribuzione della numerazione civica interna dovranno tener conto delle direttive ISTAT in materia, salvaguardando, ove possibile la situazione esistente utilizzando i più idonei strumenti per la gestione del dato.

2. Con appositi atti dirigenziali verranno dettate e/o aggiornate le modalità operative e tecniche per l’attribuzione della numerazione civica interna.

3. L’ufficio toponomastica e numerazione civica provvederà, all’atto della comunicazione di fine lavori, a verificare la corretta numerazione civica interna dello stabile/unità immobiliare interessata. In caso di esito negativo l’ufficio comunicherà al proprietario/tecnico progettista delle opere la nuova numerazione interna fissando i termini per l’affissione delle relative targhette con oneri a carico del proprietario stesso.

4. Il richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, dovrà provvedere all’apposizione delle targhe di numerazione civica interna secondo le modalità previste nel presente regolamento.

5. La Polizia Locale, nel corso degli accertamenti relativi alla richiesta di residenza in una unità ecografica, alla quale risulti già attribuita numerazione interna, o su segnalazione da parte dell’Ufficio Toponomastica, accerterà gli effettivi adempimenti toponomastici ed in caso di inadempimento attiverà i procedimenti previsti dal presente regolamento, ivi compresa l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 25 del presente regolamento con invito rivolto all’interessato a conformarsi. In caso di inerzia l’Ufficio Toponomastica provvederà ad emettere apposita ordinanza dirigenziale.

Art. 21 Banca dati toponomastica e numerazione civica - integrazione dati

1. Tutti gli elementi che costituiscono numerazione esterna ed interna debbono essere registrati ed aggiornati nella banca dati relativa all’ACI (Anagrafe Comunale degli Immobili). Per ACI si intende una banca dati relativa agli immobili presenti sul territorio comunale. La banca dati è costituita da informazioni relative ad unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, negozi ..ecc.) raggruppate in uno stesso fabbricato ed individuate con codifiche univoche.

2. Il dato toponomastico (indirizzo formato da Via, numero civico, interno) rappresenta il codice pubblico, che permette di individuare univocamente le unità ecografiche semplici presenti nell’anagrafe immobiliare.

3. La suddetta banca dati è l’unica fonte ufficiale del dato toponomastico per tutti i servizi dell’ente.

4. Il contenuto informativo della banca dati viene automaticamente condiviso con con gli altri servizi dell’Ente.

5. Il popolamento con il dato toponomastico delle banche dati toponomastica, anagrafe immobiliare e del database geografico del SIT avviene al termine dell’istruttoria per l’attribuzione della numerazione civica esterna e interna.

6. L’inserimento del dato attiva meccanismi di replica o di notifica dello stesso verso le procedure di altri uffici. Tutti gli uffici comunali debbono obbligatoriamente gestire le loro procedure attraverso il dato toponomastico associato all’unità ecografica.

7. All'ufficio Innovazione Tecnologica comunale è demandato il costante adeguamento delle procedure informatiche al fine di automatizzare al massimo il flusso delle informazioni tra gli uffici suddetti.

Art. 22 Caratteristiche delle targhette ed oneri

1. I numeri civici sia interni che esterni vanno indicati su targhe il cui materiale, formato e scritte sono definiti con appositi atti dirigenziali e nel rispetto delle altre normative e regolamentazioni a carattere urbanistico-edilizio.

2. Compete al Comune la fornitura delle targhette relative alla numerazione civica esterna, con costi a carico del proprietario dell’immobile ai sensi dell’art. 10 della Legge 1228 del 1954.

3. Il proprietario ha facoltà di provvedere autonomamente all’apposizione della targhetta fornitagli dal Comune o di richiederne l’apposizione al Comune stesso che effettuerà l’intervento con personale proprio o ditta incaricata con spese a carico del proprietario medesimo.

4. Sono a carico del proprietario, in caso di interventi di nuova costruzione o di modifica al sistema degli accessi di immobili esistenti, le spese per l’acquisto e l’apposizione della targhetta con il numero civico interno. Tale adempimento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dall’avvenuta validazione da parte del Comune della numerazione attribuita. In caso di inadempimento, vale quanto riportato nel precedente articolo 20 comma 5.

Art. 23 Progetti di bonifica e/o completamento della numerazione civica esistente

1. Il Comune può procedere in ogni momento ad effettuare la variazione della numerazione civica interna e/o esterna esistente non conforme al presente regolamento nel caso ravvisi criticità nella individuazione univoca delle unità ecografiche.

2. Il Comune può inoltre effettuare d’ufficio l’attribuzione della numerazione civica interna qualora mancante negli edifici esistenti costituiti da più unità ecografiche.

3. Nei suddetti casi le spese relative all’apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici esterni/interni sono a carico del Comune stesso così come tutte le variazioni relative alla residenza.

Art. 24 Altre disposizioni

1. L’art. 1129 commi 5 e 6 del Codice Civile prevede che:

- Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore;

- In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.

2. La Polizia Locale, in caso di riscontrato inadempimento, attiverà i procedimenti previsti dal presente regolamento, ivi compresa l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 25 con invito rivolto all’amministratore o suo facente funzioni a conformarsi. In caso di inerzia l’Ufficio Toponomastica provvederà ad emettere apposita ordinanza dirigenziale.

Titolo III - Disposizioni finali

Art. 25 Sanzioni e misure ripristinatorie

1. E’ vietato manomettere, spostare, danneggiare, sporcare o rendere in qualche modo non visibili le targhe, sia di onomastica stradale che di numerazione civica.

2. Chi effettua vigilanza sul territorio qualora venga a conoscenza dell’avvenuta violazione, provvederà alle segnalazioni ed alle comunicazioni il ripristino e/o con spese a carico dei trasgressori. La Polizia Locale applicherà nei confronti del trasgressore le sanzioni previste al successivo comma 3.

3. Salvo che il fatto costituisca reato le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii..

Art. 26 Rinvio alla legislazione in materia

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione in materia, alle istruzioni emanate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), alle disposizioni del Testo Unico per l’Edilizia (D.P.R. 380/2001).

Art. 27 Norme transitorie

1. Gli strumenti attuativi previsti nel presente regolamento di competenza dirigenziale, debbono essere aggiornati entro 60 giorni dall’approvazione dello stesso.

2. Fino all’emanazione degli strumenti attuativi, si applicano le disposizioni ed i criteri generali del presente regolamento per quanto attiene la numerazione esterna ed interna.

Art. 28 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

Regolamento per gli adempimenti toponomastici ed ecografici

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