Regolamento per i servizi di affido familiare e di appoggio familiare

Approvato con delibera C.C. n. 17 del 09.02.2007

Titolo I
AFFIDO FAMILIARE


Art. 1 Competenza
L’affido familiare è proposto dal Servizio Sociale dell’Ente Locale e reso esecutivo con decreto del Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore (affido consensuale), o dal Tribunale per i Minorenni qualora sussistano le condizioni previste dall’art.330 e seguenti del C.C.(affido giudiziario).

Art. 2 Gestione
Il servizio di affido familiare è gestito dall’Ente Locale secondo quanto disposto dall’art.4 della L.149/01 e con le modalità operative previste nel protocollo d’intesa tra Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale IX e l’Asur Zona territoriale 5 Jesi. Il Servizio Sociale incaricato del caso vigila sull’affido ed ha l’obbligo di riferire periodicamente al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni a seconda che si tratti di decreto emesso ai sensi del 1° o 2° comma dell’art.4 L.184/83 e successive modifiche L.149/01.

Art. 3 Beneficiari

Beneficiari del servizio di affido familiare sono i minori da 0 a 18 anni, italiani, stranieri residenti e stranieri non accompagnati che si trovano in stato di carenza o mancanza di cure familiari, per temporanea impossibilità o incapacità di chi esercita la potestà genitoriale di soddisfare i loro bisogni.

Art. 4 Affidatari
Possono essere affidatari:
un nucleo familiare preferibilmente con figli minori
persone singole .
Può essere previsto l’affido di un minore accompagnato dal genitore, soprattutto nella prima infanzia.
L’affidatario deve, comunque, aver raggiunto la maggiore età.

Art. 5 Durata
L’affido familiare ha durata temporanea, non possono essere superati i due anni, ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni qualora la sua cessazione rechi pregiudizio al minore. Gli interventi da attuare sono rivolti al minore, alla famiglia d’origine e agli affidatari.
L’affido familiare cessa allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore, con provvedimento della stessa autorità che lo ha predisposto.

Art. 6 Equipe socio-sanitaria integrata per l’affido
L’équipe socio-sanitaria integrata per l’affido, composta da operatori dell’Asur Zona 5 e dell’ Ambito Sociale Territoriale IX, si occupa della tematica dell’affido familiare nel territorio di competenza, lavorando in stretta collaborazione con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali e dell’Asur, con il Tribunale per i Minorenni e con le Associazioni di volontariato presenti, che operano in materia di tutela dei minori e delle famiglie.
Sede dell’equipe è presso l’ASUR Z. T. 5 Via Guerri – Jesi.

Art. 7 Compiti dell’Equipe socio-sanitaria integrata per l’affido
L’Equipe socio-sanitaria integrata per l’affido svolge i seguenti compiti:
- selezione dei nuclei affidatari;
- proposta dell’abbinamento famiglia affidataria-minore in collaborazione con i servizi territoriali competenti del comune dell’Ambito Territoriale IX e della ASUR Z.T. 5;
- collaborazione ad iniziative di formazione delle famiglie affidatarie;
- gestione banca dati;
- elaborazione periodica dei dati inerenti gli affidamenti;
- predisposizione piano di lavoro annuale con momenti di verifica e valutazione dell’attività;
- verifica e valutazione l’attività svolta fornendo una supervisione di garanzia sull’andamento del progetto di affido in corso.

In particolare per i seguenti compiti si avvale della collaborazione di associazioni di volontariato:
- sensibilizzazione e informazione sull’istituto dell’affidamento familiare, sulle problematiche della famiglia e dei minori;
- reperimento degli affidatari;
- conduzione dei gruppi per il sostegno delle famiglie affidatarie.

L’equipe integrata dovrà svolgere funzioni di coordinamento tra i Servizi territoriali comunali, l’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni, i Servizi Minorili della Giustizia Minorile e il privato sociale.

Art. 8 Valutazione della disponibilità degli affidatari
La disponibilità può essere raccolta direttamente dall’equipe integrata, dai Servizi Sociali Territoriali, dalle associazioni del Terzo settore, dal Tribunale dei Minorenni.
Spetta all’Equipe socio-sanitaria integrata per l’affido avviare un percorso di conoscenza e valutazione attraverso le seguenti modalità: colloqui informativi sul significato dell’affido, visita domiciliare e colloquio con gli affidatari al completo per conoscere a fondo la realtà familiare e valutare la reale disponibilità all’affido di tutti i componenti , somministrazione di test psicologici agli affidatari, discussione e refertazione finale del percorso.Le persone aspiranti affidatarie, per cui è stato emesso un parere positivo da parte degli operatori dell’Equipe, sulla base degli incontri effettuati e del risultato della testistica, vengono considerate disponibili e i loro nominativi inseriti all’interno della banca dati tenuta dall’Equipe stessa.

Art. 9 Formazione degli affidatari

La preparazione degli aspiranti affidatari (nucleo familiare preferibilmente con figli minori , persone singole), intesa come costante ricerca della migliore rispondenza al ruolo che esse devono adempiere verso i minori affidati, viene operata attraverso la partecipazione a percorsi formativi promossi e realizzati congiuntamente dall’ Equipe socio-sanitaria integrata per l’affido, dalle Associazioni di volontariato. Nell’iter formativo sono previsti incontri individuali con gli operatori addetti e incontri di gruppo con l’intervento di famiglie che stanno facendo esperienza di affido. Per queste ultime famiglie, la partecipazione agli incontri di gruppo è obbligatoria per il primo anno.

Art. 10 Compiti dei Servizi territoriali
I Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur) incaricati del caso, secondo le modalità operative previste nel protocollo d’intesa tra Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale IX e l’Asur Zona territoriale 5 di Jesi, svolgono i seguenti compiti:
- effettuano una valutazione complessiva sulla situazione del minore e del suo nucleo familiare;
- trasmettono all’equipe integrata il progetto di recupero del minore e della sua famiglia contenente la proposta di affido familiare;
- collaborano con l’equipe integrata per tutti gli adempimenti conseguenti all’abbinamento minore-famiglia affidataria;
- effettuano verifiche periodiche sull’andamento dell’affido;
- mantengono contatti costanti con l’Autorità Giudiziaria e i Servizi Minorili della Giustizia Minorile
- informano gli affidatari sui propri doveri, sui metodi dell’esercizio dei poteri loro riconosciuti e sui propri diritti, con particolare riguardo al contributo economico previsto per il mantenimento del minore, riguardo alla stipula dell’assicurazione e all’indennità di mantenimento agli affidatari secondo quanto riportato agli artt.15 e 17 del presente Regolamento
- sostengono gli affidatari nell’accoglienza del minore, nella gestione del quotidiano e degli incontri minore /familiari
- verificano e valutano periodicamente, anche in collaborazione con l’Equipe socio-sanitaria integrata per l’affido, l’andamento e l’ attuazione del progetto di affido
- informano con relazioni periodiche di norma a cadenza semestrale il Giudice Tutelare, se l’affido è consensuale, o il Tribunale per i Minorenni, se l’affido è giudiziario, sull’andamento del programma e sull’evoluzione della situazione.

Art. 11 Abbinamento
L’abbinamento affidatari/minore viene svolto congiuntamente dall’Equipe sociosanitaria integrata per l’affido e dal Servizio dell’Ente Locale e/o dell’Asur.
Per abbinamento si intende quel processo attraverso il quale l’equipe integrata individua tra gli iscritti nella propria banca dati o in quella di altri ambiti (in tal caso mediante la collaborazione con altre equipe territoriali) gli affidatari più adatti al caso di un determinato minore. Tale individuazione costituisce parte integrante del progetto.

Art. 12 Progetto sul minore in affido
I Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur) incaricati del caso, secondo le modalità operative previste nel protocollo d’intesa tra Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale IX e l’Asur Zona territoriale 5 di Jesi, redigono il progetto sul minore in affido, soffermandosi particolarmente su:
- i dati personali, la storia del minore e della sua famiglia
- i motivi che hanno condotto all’affidamento e la presumibile durata di questo
- la presenza di eventuali decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni
- il tipo e la frequenza di rapporti tra la famiglia d’origine e il minore
- il tipo di collaborazione tra famiglia d’origine e affidatari
- l’eventuale compartecipazione economica da parte della famiglia d’origine, tenendo conto del reddito (le spese verranno individuate di volta in volta nel progetto)
- le caratteristiche ricercate negli affidatari
- i momenti di verifica del progetto stesso
- le ipotizzabili condizioni che consentono il rientro in famiglia del minore.

Art. 13 Impegno della famiglia di origine e degli affidatari
All’atto d’ingresso del minore nella famiglia affidataria, l’Amministrazione Comunale richiede un impegno scritto su appositi moduli, da parte della famiglia di origine, e degli affidatari se trattasi di affido consensuale. Nell’ impegno, sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra la famiglia d’origine e quella affidataria, e, tra queste e gli operatori dei Servizi. La famiglia d’origine si impegna a concordare, con i Servizi territoriali (Ente Locale e /o Asur) competenti incaricati del caso, le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il minore, nel rispetto delle sue esigenze e di quelle degli affidatari, salvo diverse disposizioni del Tribunale.
Qualora il progetto sul minore lo preveda, e salvo diverse disposizioni dell’autorità che ha emesso il decreto di affido, gli affidatari mantengono ed incrementano, per quanto possibile, validi rapporti con la famiglia naturale. I Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur) competenti incaricati del caso affiancano la famiglia naturale e quella affidataria nel compito di promuovere e rinsaldare tale rapporto.

Art. 14 Garanzie agli affidatari, alla famiglia d’origine, al minore
Gli affidatari partecipano alle decisioni dei Servizi in merito all’educazione ed al trattamento del minore. A questi è garantito l’affiancamento e il supporto psicologico e sociale necessari per mezzo degli incontri di sostegno promossi dall’Equipe integrata per l’affido in collaborazione con le Associazioni di volontariato.
Alla famiglia d’origine sono garantite le informazioni riguardanti il minore, salvo diverse disposizioni dell’autorità che ha emesso il decreto. Agli affidanti è garantito, durante tutto il percorso dell’affido, il sostegno psicologico e sociale degli operatori dei Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur) competenti incaricati del caso, per rimuovere le cause che hanno determinato l’affido.
I Servizi territoriali ( Ente Locale e/o Asur) competenti incaricati del caso garantiscono al minore affidato tutti i necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, qualora ne venga ravvisata la necessità.

Art. 15 Assicurazione
All’atto dell’ingresso del minore nella famiglia affidataria, l’Amministrazione Comunale di residenza del minore stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore e la famiglia affidataria sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano o che il minore provochi a persone e cose.

Art. 16 Agevolazioni di carattere sanitario
Secondo modalità concordate e condivise con l’ASUR - Zona Territoriale 5 di Jesi, al minore in affido familiare (completo o diurno) viene riconosciuto un percorso sanitario che comprenda agevolazioni quali procedure abbreviate per l’accesso a prestazioni mediche specialistiche e diagnostiche.

Art. 17 Indennità di mantenimento
Nel servizio di affido familiare (completo e diurno), l’Amministrazione Comunale, dal momento dell’ingresso del minore nella famiglia affidataria, si impegna a corrispondere alla famiglia stessa, dietro richiesta scritta, un’indennità mensile di 400 € per l’affido completo.
La quota erogata per l’affido giudiziale a regime diurno (o part-time) è calcolata nella misura del 50% rispetto a quella corrisposta per il regime di affido completo. Tali indennità sono determinate a livello di Ambito Territoriale e pertanto applicate a tutti i Comuni dell’Ambito Sociale Territoriale IX.

Art. 18 Innalzamento della quota di indennità
Il contributo mensile dell’indennità di mantenimento (per l’affido completo o diurno) può essere aumentato fino al 40% nei casi in cui il progetto sul minore in affido preveda determinate spese (spese mediche non mutuabili, asilo nido, testi scolastici).

Titolo II
“APPOGGIO” FAMILIARE


Art. 19 Competenza
L’appoggio familiare è disposto dall’Ente Locale, su proposta dei servizi Sociali Territoriali.

Art. 20 Gestione
Il servizio di appoggio familiare è gestito dai Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur), prevedendo una significativa collaborazione anche con le Associazioni di volontariato presenti che si occupano di tutela di minori e delle famiglie.

Art. 21 Beneficiari
Beneficiari del servizio di appoggio familiare sono i minori da 0 a 18 anni, italiani e stranieri residenti, la cui famiglia, seppure sostanzialmente adeguata, risulta carente di risorse parentali, amicali e di punti di riferimento, tali da rendere difficoltosa la gestione dell’intera vita familiare.

Art. 22 Durata
L’appoggio familiare ha durata temporanea, concordata dalle parti che lo richiedono e lo pongono in essere, e indicata nell’impegno di appoggio richiesto dall’Ente locale, sottoscritto tra la famiglia del minore e affidatari d’appoggio.Gli interventi da attuare sono rivolti al minore, alla famiglia d’origine e agli affidatari nei modi e nelle forme che i Servizi socio-assistenziali competenti ritengono più rispondenti al caso.
L’appoggio familiare cessa, oltre che per la naturale scadenza temporanea prevista nell’impegno scritto, allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore e alle famiglie coinvolte.

Art. 23 Affidatari d’appoggio
Nel servizio di appoggio familiare gli affidatari sono individuati, preparati ed abbinati al minore secondo le stesse modalità e competenze identificate per il servizio di affido familiare di cui agli artt.4, 7, 8 ed 11 del presente Regolamento.

Art. 24 Impegno della famiglia del minore e degli affidatari d’appoggio
All’atto d’ingresso l’Amministrazione Comunale richiede un impegno scritto su appositi moduli, da parte degli affidatari e della famiglia del minore, in cui sono specificate le giornate e la durata della permanenza del minore presso la famiglia d’appoggio .Nell’ impegno, sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra la famiglia d’origine e quella affidataria, e, tra queste e gli operatori dei Servizi.
Nel rispetto dei principi della solidarietà e del mutuo-aiuto tra famiglie, gli affidatari si devono impegnare ad essere un punto di riferimento e sostegno, sociale, psicologico ed educativo per il minore cercando di mantenere validi rapporti con il nucleo affidante, nel rispetto del progetto.

Art. 25 Garanzie agli affidatari d’appoggio, alla famiglia d’origine, al minore
Agli affidatari d’appoggio è garantito il supporto psicologico e sociale per mezzo degli incontri di sostegno promossi dall’Equipe socio-sanitaria integrata per l’affido in collaborazione con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali e dell’Asur e con le Associazioni di volontariato.
Alla famiglia del minore, se necessario, è garantito durante tutto il percorso dell’appoggio, il sostegno psicologico e sociale degli operatori dei Servizi territoriali (dell’ Ente Locale e/o dell’Asur) incaricati del caso.
I Servizi territoriali (dell’ Ente Locale e/o dell’Asur) garantiscono al minore tutti gli eventuali necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, previsti nel progetto.

Art. 26 Assicurazione
Come per il servizio di affido, anche per quello di appoggio, all’atto dell’ingresso del minore nella famiglia affidataria d’appoggio, l’Amministrazione Comunale stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore e la famiglia affidataria sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano o che il minore provochi a persone e cose, nella sua permanenza presso la famiglia.

Art. 27 Rimborso spese
Nel servizio di appoggio familiare, l’Amministrazione Comunale, dal momento dell’ingresso del minore nella famiglia affidataria d’appoggio, può dietro richiesta corrispondere un rimborso spesa per esigenze particolari del minore, individuate nel progetto.

Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 28 Revisione del Regolamento.
I firmatari si riservano di rivisitare annualmente il presente Regolamento proponendo eventuali modifiche correttive.

Regolamento per i servizi di affido familiare e di appoggio familiare

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