Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Jesi

  • Approvato dal CUG in data 11.04.2012 con presa d'atto di G.C. in data 19.04.2012

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia (di seguito CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di Jesi, istituito con .determinazione dirigenziale n. 228 del 22.02.2012 ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 165/2001 (come modificato dall’articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011.

Art. 2
Composizione e sede
1. Il CUG è costituito da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione e da un un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Nel Comune di Jesi i componenti effettivi del CUG sono n. 6 unità.
2. Per ogni componente effettivo è previsto un supplente. I componenti supplenti possono partecipare alle riunioni del CUG solo in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari ed in tali circostanze hanno diritto di voto.
3. Il Presidente del CUG, designato dall'Amministrazione, ha funzione di:
a) rappresentare il Comitato;
b) convocare il Comitato;
c) dirigerne i lavori;
d) presiedere le riunioni e coordinarne il regolare svolgimento.
4. Il Presidente provvede affinché l’attività del CUG si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell’Amministrazione.
5. Il Vice-Presidente, nominato tra i componenti del Comitato, collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento svolgendo, altresì, funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.
6. Il Segretario viene nominato, di volta in volta, tra i componenti del Comitato.
7. Per la nomina dei componenti nel CUG non è prevista alcuna indennità speciale, né compenso aggiuntivo, così come per la partecipazione alle riunioni del Comitato non è previsto alcun compenso dal momento che l'attività del Comitato si svolge nell'ambito del normale orario di lavoro ed è considerata, a tutti gli effetti, attività di servizio.
8. II CUG del Comune di Jesi ha sede presso il Comune stesso.

Art. 3
Durata in carica

1. Il Comitato ha durata quadriennale e i suoi Componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.
2. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
3. I componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Art. 4
Convocazioni

1. II Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno due volte all'anno.
2. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno tre dei suoi componenti effettivi.
3. La convocazione ordinaria viene effettuata per iscritto via e-mail almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno tre giorni prima della data prescelta.
4. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.
5. Semestralmente il Presidente del Comitato invia ai dirigenti competenti ed al Segretario Comunale il rendiconto delle riunioni effettivamente svolte per le attività del CUG.

Art. 5
Modalità di funzionamento

1. Le sedute sono valide purché alla riunione sia presente la metà più uno dei suoi componenti (n. 4 unità).
2. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente ed al Componente supplente.
4. Le riunioni del CUG devono essere verbalizzate dal Segretario in forma sintetica ed il verbale, trasmesso a tutti i componenti del CUG, compresi i supplenti, è firmato dal Presidente e dal Segretario nella seduta successiva.
5. I componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.
6. Il componente che risulta assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto e sarà sostituito dal componente supplente. La sostituzione si verifica, altresì, qualora un componente presenti le proprie dimissioni, opportunamente motivate, per iscritto.
7. Le informazioni e i documenti assunti dal Comitato nel corso della sua attività devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali.

Art. 6
Compiti del Comitato

1. Al CUG sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo, dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.
2. Al Comitato, in particolare, spettano le seguenti funzioni:
formulare piani di azione positive a favore dei lavoratori e individuare le misure idonee per favorire il raggiungimento degli obiettivi;
promuovere iniziative volte a dare attuazione a risoluzioni e direttive dell'Unione Europea per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi a molestie sessuali;
promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi sulle condizioni di parità tra i dipendenti dell'ente;
proporre l'attivazione di misure volte a favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, considerando anche la posizione delle donne in seno alla famiglia, con particolare riferimento al perseguimento di un effettivo equilibrio di posizione funzionale a parità di requisiti professionali;
promuovere azioni volte ad affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno del mobbing e delle sue conseguenze individuali e sociali;
valutare fatti o azioni, su segnalazione diretta dei dipendenti interessati, riguardanti situazioni di presunta discriminazione, mobbing o non rispetto delle condizioni di pari opportunità, per formulare proposte per la ricomposizione dei conflitti e la cessazione di tali comportamenti e per espletare ogni tentativo di risoluzione consensuale tra le parti coinvolte, al fine di ristabilire un clima lavorativo sereno, a vantaggio di tutti i lavoratori del Comune di Jesi;
formulare pareri preventivi su:
- progetti di riorganizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale;
assolvere ogni altra incombenza attribuitagli da leggi o da normative o derivanti da accordi sindacali.

Art. 7
Relazione annuale

1. Il Comitato redige entro il 30 marzo di ciascun anno una relazione da trasmettere all' Amministrazione sull'attività svolta e sui risultati delle iniziative assunte.
2. Il Comitato rende note pubblicamente ai lavoratori, per realizzare la massima divulgazione con le modalità ritenute più opportune, le attività svolte ed i risultati ottenuti.

Art. 8
Rapporti tra Comitato e Amministrazione

1. I rapporti tra il CUG e l’Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
2. In particolare, su ogni proposta di deliberazione riguardante le competenze del CUG il Comitato formula un parere che viene trasmesso a:
- Dirigente di riferimento;
- Assessore di riferimento;
- Giunta;
- OO.SS. ed RSU di ente.
3. Analogamente, ogni atto promanante dal CUG deve essere trasmesso agli stessi organi di cui al comma precedente, i quali entro un congruo termine (non superiore a 15 giorni) dovranno darne riscontro, positivo o negativo, al Comitato medesimo, con adeguata motivazione.
4. Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l’apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB dell’Amministrazione.
5. Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.
6. Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'Amministrazione, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

Art. 9
Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 10
Validità e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene approvato dal CUG a maggioranza dei suoi componenti (n. 4 unità) nella prima riunione di insediamento, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione di Jesi ed entra in vigore, dopo la sua presa d'atto da parte della Giunta, il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza dei suoi componenti (n. 4 unità), sono pubblicate anch’esse sul sito istituzionale dell’Amministrazione ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della relativa pubblicazione.

Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Jesi

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