Regolamento per il mercato ortofruttico all'ingrosso dei prodotti agroalimentari


Art 1
Definizione del mercato all'ingrosso dei prodotti agroalimentari, sia freschi che conservati, dei prodotti floricoli, delle piante e delle sementi

1. Il mercato all'ingrosso è costituito dai locali e dalle attrezzature siti in Jesi, via Don Minzoni n. 25, assunti in locazione passiva dal Comune di Jesi dalla CJPO soc.coop. Arl, e messi a disposizione degli operatori economici, nonché dei servizi necessari per il funzionamento del mercato stesso.
2. Per mercato all'ingrosso alla produzione dei prodotti agricoli-alimentari, sia freschi che conservati o trasformati, e prodotti vitivinicoli, floricoli, delle piante e delle sementi, s'intende quello in cui le derrate sono vendute direttamente dai produttori, da cooperative tra produttori o loro consorzi o per conto degli stessi, nonché da operatori commerciali all'ingrosso, dai commissionari e dai mandatari, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 31 agosto 1984, n. 29.
3. Per vendite all'ingrosso si intendono quelle effettuate per quantitativi non inferiori a kg. 5.

Art. 2
Gestione del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune di Jesi secondo le norme di cui all'articolo 6 della L.R. 31 agosto 1984, n. 29, su immobili ed area privata, locati all'Ente dalla CJPO cooperativa di produttori ortofrutticoli.
Il mercato può altresì essere gestito in concessione ai sensi dell'art.6 della predetta legge regionale e successive modifiche.
2. I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi e al miglioramento degli impianti.
3. L'Ente gestore che non sia l'amministrazione comunale, non può concedere in concessione a terzi alcun servizio.

Art. 3 Commissione di mercato
soppresso con atto di C.C. n.161/2006

Art. 4 Funzionamento e compiti della Commissione del mercato
soppresso con atto di C.C. n.161/2006

Art. 5
Direttore del mercato

1. Al mercato è preposto un direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso. La nomina è di competenza del Sindaco, che di norma attribuisce tale incombenza al dirigente del Servizio competente.
2. Qualora si decida di nominare una specifica figura dirigenziale per il mercato, l'incarico, oltre che a tempo indeterminato, potrà essere affidato, a tempo determinato con contratto di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato, ai sensi dell'art.110 del Dlgs 267/2000. Sono ammessi a concorrere alla nomina a direttore del mercato coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze agrarie, in medicina veterinaria, in scienze della produzione animale o di titoli equipollenti.
(I commi 3, 4, 5, 6 sono soppressi)
7. Il direttore del mercato non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da enti gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni, né svolgere attività ritenute incompatibili dal comune sede del mercato con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso.
8. Il trattamento economico e giuridico del direttore è regolato dal Comune sede di mercato.
9. Con le modalità previste dal presente articolo, viene nominato un vicedirettore del mercato, qualora ritenuto necessario e/o obbligatorio, nei mercati di rilevanza regionale così classificati nella deliberazione regionale n. 76/87.

Art. 6
Compiti del direttore del mercato

1. Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dall'ente gestore.
2. Egli dirige il personale e sovraintende all'impiego dello stesso.
3. Al direttore del mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:
1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
2) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
3) vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato,
4) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino secondo le norme legislative e regolamentari;
5) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
6) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
7) proporre al Comune, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento dei volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
8) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
9) vigilare sull'applicazione delle norme comunitarie sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della legge 13 maggio 1967, n. 268 e s.m.i., e relativi regolamenti di attuazione;
10) eseguire e disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne;
11) adottare provvedimenti che si rendano necessari per il buon funzionamento del mercato;
12) emanare ordini di servizio in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
13) accertare a richiesta degli operatori alle vendite, assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la varietà e la qualità della merce;
14) vigilare perché l'attività dei concessionari e dei mandatari si svolga secondo le norme di legge e regolamento;
15) controllare il regolare svolgimento dei servizio di facchinaggio;
16) predisporre la vigilanza per impedire il manifestarsi di furti o sottrazioni indebite di merci;
17) vigilare affinché non vengano adoperati artifizi tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e affinché vengano impedite eventuali frodi;
18) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari;
19) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative, nonché dal presente
regolamento.
4. Il direttore ha facoltà di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato. Tale disposizione non si applica nei confronti degli operatori del mercato e del personale ad esso addetto.

Art. 7
Personale addetto al mercato

1. Il direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da ulteriore personale, in relazione alle effettive necessità del mercato stesso.
Potrà, inoltre, avvalersi di qualsiasi negozio giuridico ritenuto conveniente per adattare la gestione ai migliori requisiti di economia e razionalità mediante affidamento a terzi di specifiche incombenze.
Il comandante dei vigili urbani disporrà che presso il mercato venga prestato servizio di vigilanza nei giorni e negli orari concordati con il direttore del mercato.

Art. 8
Rilevazioni statistiche e prezzi

l. Nel mercato sono effettuate rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme di legge vigenti. Gli utenti del mercato devono obbligatoriamente fornire al direttore i dati che questo domanderà a tal fine. (Soppressa seconda parte comma 1).
2. La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti delle merci del mercato. Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specie merceologica (varietà, qualità, ecc.), della quantità, della provenienza e del destinatario.
3. L'accertamento relativo ai prezzi viene effettuato dalla direzione del mercato o delegato a terzi, mediante il metodo della rilevazione e/o dell'intervista. Il prezzo deve essere riferito alla quantità, specie, varietà e qualità dei prodotti.
4. La rilevazione deve quindi basarsi sui prezzi reali praticati, riferiti al prodotto al netto di tara.
5. La direzione del mercato ha la facoltà di utilizzare gli atti e i documenti attinenti alle vendite per fini statistici.
6. I dati individuali rilevati sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo né essere utilizzati se non per quanto previsto dal presente regolamento.
7. I dati globali, unicamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione. (soppresso comma 8).

Art. 9
Servizi

1. L'Ente Gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi del mercato, salva la facoltà di dare in concessione, privilegiando, a parità di condizioni, le forme cooperative tra esercenti di detti servizi:
1) il servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
2) il servizio di pulizia del mercato;
3) il servizio di pesatura;
4) ogni altro servizio ausiliario del mercato.
2. Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'ente gestore e il concessionario.
3. I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.
4. Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto, pena la decadenza.

Art. 10
Vigilanza igienico-sanitaria
1. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria, nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti messi nel mercato, provvedono i competenti organi sanitari della ASUR competente per territorio, facendo osservare le norme vigenti e quelle impartite anche in materia di igiene del suolo, dell'abitato e delle attrezzature.
2. I detti organi, accertata la non idoneità all'alimentazione di determinate partite di prodotti,ne dispongono la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e alla direzione del mercato.
3. L'Ente gestore pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali necessari allo svolgimento delle sue funzioni.
4. Il direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.

Art. 11
Servizio di pesatura e di verifica del peso

1. All'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.
2. La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza delle pesature presso i venditori.
3. Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:
a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
c) bene in vista ai compratori.
Non verranno presi in considerazione reclami per differenze di peso dopo che le merci sono uscite dal mercato.

Art. 12
Servizio di facchinaggio

1. Le operazioni di scarico, carico e trasporto all'interno del mercato sono svolte direttamente dal Comune, che può anche darle in concessione.
2. Nell'ambito dei propri posteggi e magazzini gli assegnatari possono svolgere le operazioni di scarico e carico (con esclusione della merce già venduta) personalmente o a mezzo dei propri dipendenti.
3. Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato.
4. Gli acquirenti possono effettuare il carico delle merci di loro proprietà personalmente o a mezzo di propri familiari, ovvero servendosi di propri dipendenti.
5. Tutti gli assegnatari che intendono avvalersi di personale proprio debbono darne comunicazione alla direzione del mercato entro il 30 settembre per permettere al direttore di tenerne conto agli effetti della determinazione del numero dei facchini dell'anno seguente, come previsto dai commi successivi.
6. Ogni assegnatario può affidare, quando le particolari esigenze del mercato lo consiglino, con apposita convenzione, alle cooperative, alle carovane e a gruppi di lavoro eventualmente costituiti tra facchini, i servizi di cui al comma 2 del presente articolo.
7. La convenzione è approvata dall'ente gestore ed è resa esecutiva dal direttore del mercato.
8. I facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare l'attività professionale nel mercato, debbono aver compiuto i 18 anni di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonchè lo svolgimento della propria attività. A tale fine dovranno essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato e debbono inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti e dal DPR 18.04.1994, n. 342. Debbono inoltre dimostrare di aver provveduto a regolare completamente la propria posizione assicurativa e previdenziale ad ogni effetto e dimostrare altresì di essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività.
9. L'autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato avrà compiuto il sessantesimo anno di età.
10. I facchini possono liberamente unirsi in cooperative, carovane o gruppi di lavoro, costituiti ed organizzati secondo le leggi vigenti.
11. Le attività di movimentazione merci sono pagate dagli operatori utenti, su fattura per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa approvata dal Comune.
12. Gli operatori addetti al facchinaggio sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e il trasporto e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando ne siano richiesti.
13. E’ ad essi altresì vietato farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.
14. I dipendenti delle ditte commerciali, i facchini, nonchè i produttori che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento e a quelle emanate dal direttore del mercato o che e comunque turbino il normale funzionamento dei mercati, sono passibili delle seguenti sanzioni:
a) la diffida scritta od orale disposta dal direttore;
b) la sospensione dal mercato da uno a quindici giorni disposta dal direttore, previa contestazione dell'addebito.
15. Qualora gli operatori addetti al facchinaggio abbiano in uso degli spazi all'interno del mercato sono tenuti a corrispondere un canone ragguagliato al valore di mercato correlato all'importo dell'affitto pagato dall'Ente Comunale.

Art. 13
Corrispettivi e tariffe
1. I corrispettivi di uso dei posteggi, dei magazzini, delle attrezzature sono predisposti ed approvati dal Comune.
I corrispettivi per l'uso dei posteggi sono correlati alla superficie utilizzata da ciascun assegnatario in relazione al valore locativo di mercato e commisurato all'affitto pagato dall'ente, per la locazione degli spazi adibiti a mercato (come da stima predisposta da un tecnico incaricato dal Comune). Ai corrispettivi per l'uso dei posteggi si aggiungono le tariffe per le utenze collettive e per l'organizzazione dei servizi del mercato ortofrutticolo e del funzionamento del mercato nel suo complesso da ripartire in relazione al numero degli operatori commerciali ivi operanti, ivi compresa la proprietà (CJPO). Le tariffe saranno commisurate alla natura delle spese ed in particolare: alla superficie occupata se la spesa è correlata direttamente alla superficie, oppure al numero degli operatori se la spesa è indipendente dalla superficie. Sia i corrispettivi che le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale, nel rispetto dei principi di cui alla l.r. 31.08.1984, n. 29 e dell'art. 6 ultimo comma della medesima legge e di cui al presente regolamento.
2. Le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono approvate dalla Giunta Comunale.
3. Le tariffe anzidette sono esposte, a cura della direzione del mercato, in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possono prenderne visione.
4. Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti dal comma precedente o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.
5. Il direttore del mercato può sospendere dal mercato coloro che contravvengono a quanto disposto dal comma precedente.

Art. 14
Orario e calendario

1. L'orario e il calendario del mercato sono fissati dall'Ente Gestore su proposta del direttore, e vengono affissi all'ingresso del mercato stesso.
2. Nell'ambito del mercato all'ingrosso, il direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio ed il termine delle operazioni.

Art. 15
Venditori e compratori
1. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie di cui all'articolo 3 della L.R. 29/84.
2. Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato attraverso l'esame della documentazione di cui all'articolo 2 della L.R. 29/84.
3. In mancanza della suddetta certificazione, per l'ammissione alle vendite dei produttori sono valide le certificazioni rilasciate dall'ufficio agricolo di zona, dal sindaco del Comune nel cui territorio è ubicata l'attività, o le dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e s.m.i.
4. Il direttore del mercato può provvedere al rilascio a tutte le persone ammesse al mercato apposita tessera, munita di fotografia dell'interessato, numerata, bollata e firmata dallo stesso direttore.
5. Nella tessera devono essere indicate:
a) le generalità del titolare;
b) il titolo di ammissione al mercato;
c) il periodo di validità.
6. Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.
7. Il Direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.
8. Entro l'orario e con le modalità stabilite dal presente regolamento sono ammessi i consumatori che possono effettuare acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti.

Art. 16
Responsabilità
1. Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, l'ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanza o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato.
2. Gli operatori, i facchini ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del mercato.
3. A loro carico il direttore del mercato può adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

Art. 17
Assegnazioni degli spazi all'interno del mercato

1. Parte dei locali ubicati in viale Don Minzoni n. 25, sono stati assunti dal Comune di Jesi in locazione dalla CJPO coop arl, con contratto repertorio n.1438 del 18.09.2006 al fine di continuare a garantire il servizio del mercato ortofrutticolo e consentire l'assegnazione degli spazi di vendita e stoccaggio agli operatori.
2 Alle assegnazioni degli spazi all'interno del mercato all'ingrosso di Viale Don Minzoni possono accedere gli operatori previsti dall'articolo 3 della L.R. 31 agosto 1984, n. 29.
3. L'assegnazione degli spazi di vendita e di stoccaggio è un atto adottato dal Comune.
4. Gli interessati dovranno presentare domanda nei termini e nelle modalità prestabilite e rese pubbliche dal Comune.
5 I contratti di assegnazione in uso degli spazi avranno scadenze contemporanee, corrispondenti alla data di scadenza del contratto di locazione principale tra Comune di Jesi e la proprietà, qualunque sia la loro data di inizio.
6. La nomina degli assegnatari per la copertura dei numero dei posteggi di vendita prefissati sarà fatta in base a graduatorie formulate dall'ente gestore fra tutti i concorrenti, in base a criteri prestabiliti.
7. La graduatoria sarà formulata in base al punteggio attribuito ad ogni concorrente, valutando con criteri uniformi e prestabiliti:
a) la capacità imprenditoriale del richiedente;
b) l'entità dell'attività svolta, gli impianti di produzione, di lavorazione e confezione;
c) i mezzi di trasporto, il personale impiegato ed il movimento commerciale;
d) la gamma e qualità dei prodotti trattati.
8. Dopo la predisposizione della graduatoria, con i soggetti risultanti assegnatari, sarà stipulato apposito contratto per l'uso degli spazi, in cui saranno specificati i relativi obblighi e i regolamenti da osservare.
Il contratto dovrà essere sottoscritto non oltre 30 giorni dalla data della richiesta da parte del comune. Alla firma del contratto dovrà essere versato un importo pari a tre mensilità del canone prefissato, a titolo di cauzione, a garanzia del rispetto di tutte le obbligazioni, condizioni e disposizioni stabilite nel contratto. In caso di mancato pagamento della somma sopracitata e/o di mancata sottoscrizione del contratto di assegnazione in uso degli spazi nei tempi prefissati, non si procederà all'assegnazione del relativo spazio.

Art. 18
Termine delle assegnazioni

1. Le assegnazioni terminano:
a) alla scadenza del periodo previsto;
b) per la rinuncia del concessionario durante il periodo di assegnazione;
c) per il fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
d) per scioglimento della società assegnataria.

Art. 19
Revoca delle assegnazioni
l. Il Comune dovrà negare o revocare l'assegnazione dei magazzini o dei posteggi:
1) a chi ha riportato una condanna e pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto colposo;
2) a chi è sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
3) a chi venga condannato per due volte qualunque sia l'entità delle rispettive pene per delitti in tema di:
a) turbata libertà degli incanti;
b) inadempimenti di contratti di pubbliche forniture;
c) frode nelle pubbliche forniture;
d) uso o detenzione di pesi o misure con falsa impronta;
e) contraffazioni, alterazioni o uso illecito di segni distintivi;
f) frode nell'esercizio del commercio;
g) vendita dei prodotti con segni mendaci; h) frodi e sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti;
2. L'assegnazione è revocata inoltre nei seguenti casi:
1) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
2) inattività completa per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dal Comune.
3) accertate scorrettezze commerciali;
4) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti e alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
5) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio;
6) inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente.
3. La revoca è dichiarata dal Comune, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale.

Art. 20
Assegnazione dei posteggi

l. Il numero, le dimensioni e le caratteristiche degli spazi di vendita e di stoccaggio sono stabiliti dalla Giunta Comunale. Nella determinazione della superficie di ciascun posteggio del mercato si dovrà tenere conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalità del posteggio in rapporto allo sviluppo di una congrua attività commerciale.
2. All'assegnatario sarà assegnato il posteggio di vendita, ed eventualmente un magazzino di deposito e lavorazione, ritenuti più rispondenti alla sua capacità imprenditoriale.
3. Qualora per accertata necessità di riorganizzazione del mercato, a cui non si possa provvedere altrimenti, si richieda la disponibilità di determinati posteggi, il Comune ha la facoltà di revocare l'assegnazione riassegnando contestualmente un altro posteggio compatibilmente con la disponibilità della superficie destinata alle operazioni di vendita. Il provvedimento di revoca deve essere adottato con preavviso di almeno tre mesi.
4 La cooperativa, che gestisce i padiglioni adibiti alla vendita delle merci dei produttori agricoli, garantisce uno spazio per i non associati.
5. Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, che svolgono attività a carattere stagionale dovrà essere riservata una parte adeguata allo spazio esistente, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico nel mercato ed allo spazio totale disponibile.
6. Una superficie adeguata dovrà essere riservata a produttori e venditori occasionali.
7. Le assegnazioni sono valide per il periodo corrispondente alla durata dell'assegnazione e per i produttori soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.
8. I corrispettivi per l'occupazione dei posteggi indicati dal comma precedente, stabiliti con le modalità indicate nell'articolo 13, devono essere pagati anticipatamente.

Art. 21
Carattere delle assegnazioni

1. Qualora l'assegnazione sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, subordinatamente all'autorizzazione del Comune e sempreché i destinatari siano in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.
2. La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare “nell'assegnazione” fino alla scadenza qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato. In caso diverso gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.
3. Nel caso in cui il decesso comporti lo scioglimento della società, il socio superstite può chiedere al Comune di continuare nella assegnazione fino alla scadenza.
4. Il decesso dell'assegnatario, come dei soci delle ditte assegnatarie, deve essere comunicato immediatamente al Comune.
5. Qualora la persona fisica assegnataria intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione sia trasferita alla società fino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda all'ente gestore il quale, può autorizzare il trasferimento della assegnazione alla società, purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale, sia d'ordine finanziario e commerciale, della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato, e purché il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse.
6. Nella domanda di autorizzazione devono essere specificati i nominativi dei soci preposti ed i requisiti da questi posseduti per l'esercizio dell'attività commerciale nel mercato.
7. Gli assegnatari che intendano apportare variazioni (recesso e/o immissione di soci,variazione alla ragione sociale, ecc.) dovranno chiedere preventiva autorizzazione al Comune, precisando sempre i requisiti che i neo soci possiedono per l'esercizio dell'attività commerciale.
8. La costituzione di società, senza la prescritta autorizzazione, determinerà la revoca della assegnazione ai sensi del presente regolamento.
9. Nel caso in cui due o più ditte assegnatarie intendano unificare le loro attività attraverso la costituzione di società o di altre forme associative, il Comune può sempre autorizzare l'unificazione e, in relazione alle quantità commercializzate dagli interessati ed alle disponibilità di posteggi, assegnare alla nuova società o associazione due o più posteggi contigui. La nuova assegnazione comporta la rinuncia delle singole assegnazioni in atto, nonché la nuova assunzione di tutte le responsabilità, gli impegni e le condizioni previste dal presente regolamento.
10. Qualora l'assegnazione sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salva voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale. Tra la voltura dell'intestazione dall'uno all'altro rappresentante, non può esservi soluzione di continuità nella gestione.

Art. 22
Gestione del punto di vendita

1. Il punto di vendita deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione che può tuttavia, previa domanda motivata, farsi rappresentare temporaneamente, con l'autorizzazione del direttore da propri delegati, come pure farsi coadiuvare nelle operazioni da personale dipendente notificando alla direzione del mercato le generalità e l'indirizzo dei medesimi rimanendo in ogni caso responsabile dell'opera degli stessi.
2. Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitino il commercio all'ingrosso, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti sopra richiesti e non si renda responsabile delle infrazioni previste dall'articolo 19 del presente regolamento.
3. Con l'autorizzazione del direttore i produttori possono farsi rappresentare dai familiari espressamente designati o da personale dipendente.
4.La sostituzione nella gestione del posteggio e la coadiuvazione non autorizzata comporta rispettivamente la revoca o la sospensione dell'assegnazione ai sensi del presente regolamento.
5. Gli assegnatari, per i rapporti con il Comune devono eleggere domicilio ad ogni effetto presso il rispettivo posteggio.
6. Ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo o la ditta con la relativa sede; le società debbono indicare la ragione o la denominazione sociale con la specificazione del nome, cognome ed indirizzo del legale rappresentante.
7. Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, ecc. di loro pertinenza) siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.
8. I rifiuti debbono essere raccolti a cura degli interessati dei posteggi, in appositi recipienti
per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato.
9. I posteggi di vendita debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. E’ tassativamente vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.
10. Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno può rimanere nei posteggi e nei magazzini salvo speciale permesso scritto rilasciato dal direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.
1l. Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione dell'ente gestore.

Art. 23
Riconsegna dei posteggi

1. Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati alla direzione del mercato, liberi da persone e cose, entro gli otto giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione della revoca. 2. In caso di inottemperanza si procede allo sgombro a cura della direzione del mercato ed a spesa degli interessati.
3. L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare danni eventualmente arrecati al posteggio stesso nell'esercizio della concessione.

Art. 24
Minimi di attività
1. Il Comune, fissa i minimi di attività annuali per i posteggi ed i magazzini assegnati.
2. Ogni biennio verrà riveduta l'attività svolta da ogni assegnatario e qualora si riscontri il mancato raggiungimento del minimo fissato, il Comune, può provvedere al suo trasferimento in uno "stand" di minori proporzioni ed alla contestuale assegnazione dello "stand" resosi libero ad altro concessionario che ne faccia richiesta e che abbia i requisiti soggettivi ed oggettivi per la migliore utilizzazione dello stesso.
3. Il minimo potrà essere ridotto ed anche non produrre effetto qualora eventi di forza maggiore non predeterminabili abbiano obiettivamente impedito o quanto meno fortemente contenuto l'attività dell'assegnatario.

Art. 25
Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente

1. Le organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.
2. I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltre che personalmente anche a mezzo di familiari o di persone da essi dipendenti, preventivamente autorizzati dalla direzione del mercato; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori.
3. Le organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, i consorzi e le cooperative di produttori, nonché altri enti assegnatari di terreni agricoli, effettuano le vendite a mezzo di persone da esse designate purché soci o dipendenti regolarmente assunti.
4. Non è consentito agli assegnatari dei posteggi l'acquisto di merci nel mercato per la rivendita nel mercato stesso.
5. I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti all'albo dei commissionari. In questo caso devono attenersi a quanto disposto dal precedente articolo 24.
6. I mandatari e i commissionari, concessionari del mercato, ammessi ad operare nel mercato per le vendite e gli acquisti, debbono prestare all'ente gestore cauzione fruttifera in denaro o in titoli di stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, oppure mediante fideiussione bancaria.
7. L'importo della cauzione intestata all'operatore è fissato dal Comune. I commissionari ed i mandatari, operanti fuori mercato, debbono versare la cauzione al Comune sede del mercato per l'importo e con le modalità da questo stabiliti, ai sensi delle norme vigenti.
8. La cauzione resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel mercato.

Art. 26
Requisiti sanitari del personale addetto al mercato

1. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari ed al contatto con questi, debbono essere in possesso dei libretto sanitario aggiornato o dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 27
Operazioni di vendita
1. Le operazioni avvengono di regola a libera contrattazione. La direzione del mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi di quantitativi di derrate introdotte nel mercato.

Art. 28
Vendita dei prodotti

1. Il direttore del mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore.
2. Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli interessati dei posteggi o dalle persone di cui all'articolo 15 e dai produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta ai sensi del presente regolamento e dai loro dipendenti.
3. Agli assegnatari di posteggi o personale dipendente, ai facchini e persone di fatica in genere ed ai rivenditori è proibito intromettersi comunque nelle contrattazioni altrui.
4. A tutto il personale del mercato, a qualunque categoria appartenga, è assolutamente proibito di svolgere nel mercato medesimo, sotto qualsiasi forma o anche in via eccezionale, attività di produttore o negoziante. E’ proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona.
5. Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.
6. Per la classificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede CEE, si applicano le norme comunitarie; per i prodotti non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal D.M. 7 agosto 1959, e successive modifiche.
7. Gli imballaggi contenenti prodotti ortofrutticoli devono essere rigorosamente conformi alle norme di legge vigenti.
8. Chiunque alteri il peso del contenitore con bagnatura o altro artifizio o ponga in vendita prodotti eccessivamente bagnati, è soggetto ai provvedimenti disciplinari, previsti dal successivo articolo 36 del presente regolamento.
9. Chi ponga in vendita la merce con eccesso di tara è sospeso, con contemporanea chiusura del posteggio, dal direttore del mercato secondo le disposizioni del presente regolamento e per il periodo minimo di un giorno. Della sospensione è data comunicazione dal direttore del mercato alla camera di commercio, competente per territorio.
10. Non è consentita la vendita al netto di tara di quei prodotti che sono in eccedenza delle percentuali consentite; non è consentita la vendita a collo dei prodotti in eccedenza di tara; non è consentita la vendita con abbuono della tara eccedente.
11. E’ altresì vietata la vendita e la detenzione nei posteggi e magazzini di merci confezionate con imballi o involucri di carta usata. Le eventuali diciture o stampe devono figurare esclusivamente sulla parte esterna, in modo da non essere a contatto con il prodotto.
12. Non possono essere introdotte nel mercato all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, per la vendita, altro che le qualità di funghi freschi ammesse dal civico ufficio di igiene.
13. Per i prodotti destinati all'esportazione dovrà essere tenuta presente la particolare normativa, compresa la regolamentazione, emanata dalla CEE.
14. I commercianti all'ingrosso devono rilasciare ai rivenditori, al momento dell'acquisto, una o più bollette ove risulti ben visibile il nominativo dell'acquirente, la varietà del prodotto, il quantitativo, il prezzo di acquisto e la tara.

Art. 29
Merce in vendita

1. La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.
2. Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci non ancora vendute, in qualsiasi momento dall'apertura del mercato, senza dover per il ritiro stesso corrispondere alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura, salvo che le prestazioni di facchinaggio e di trasporto già eventualmente rese.
3. Aperte le contrattazioni, la merce venduta e non ritirata deve essere tenuta, a cura del venditore, separata da quella in vendita e distinta con cartellini portanti l'indicazione del compratore.
4. Tutte le partite poste nel posteggio e magazzini annessi si ritengono in vendita.

Art. 30
Vendita all'asta
1. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.
2. Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di astatori di cui all'articolo 2 della L.R. 31 agosto 1984, n. 29.
3. Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria, la qualità ed il prezzo base della merce offerta.
4. Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata dal banditore, la partita è aggiudicata all'unico offerente.
5. Se nessuna offerta viene presentata sul prezzo minimo di asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.
6. L'asta, di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici, all’uopo installati nel mercato dal Comune.
7. La provvigione spettante all'astatore è stabilita dall'ente gestore.
8. Il Comune può, con particolare regolamentazione, istituire vendite con il sistema dell'astazione meccanica allo scopo di provvedere alle vendite dei prodotti che pervengono alla direzione da parte dei produttori singoli od associati o grossisti iscritti all'albo di cui alla L.R. 29/84 che ne facciano richiesta.

Art. 31
Vendite per conto

1. Ai commissionari e ai mandatari che svolgono le rispettive attività secondo le norme di legge spetta una provvigione da concordare preventivamente fra le parti, che non può superare il 10% del prezzo di vendita.
2. La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato (compreso lo scarico, escluso il carico), nonché dello "star del credere".
3. Il commissionario potrà rivalersi sul committente delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente.
4. Delle operazioni medesime, il commissionario informerà il direttore del mercato ed il committente.
5. I commissionari ed i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per le merci vendute, non oltre il secondo giorno dall'avvenuta vendita. In ogni conto vendita deve risultare:
1) la natura e la qualità dei prodotti ed il numero dei colli;
2) il prezzo di vendita;
3) il peso di ciascuna partita o collo venduti;
4) il netto ricavato da accreditare al committente o mandante.
6. I commissionari e i mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandatari.
7. Nel mercato il Comune può organizzare un servizio per le vendite per conto terzi dei prodotti di cui al presente regolamento.

Art. 32
Derrate affidate alla direzione del mercato

1. Il direttore del mercato provvede, mediante l'opera di mandatari o commissionari, nonché della cassa del mercato, alla vendita:
a) delle derrate affidate alla direzione per la vendita;
b) delle derrate pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione del mittente, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione del mercato o irreperibili;
c) delle derrate che, su indicazione dell'organo sanitario addetto al mercato, esigano di essere sollecitamente utilizzate per evitare il deterioramento.
2. I commissionari, i mandatari e la cassa del mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla direzione del mercato.
3. I predetti operatori debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla cassa del mercato per il successivo inoltro agli aventi diritto il ricavato netto delle suddette vendite.
4. Il Comune e la direzione del mercato non assumono alcuna responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo, verso i produttori, mittenti od altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

Art. 33
Certificazione per derrate non ammesse alle vendite o deperite

1. Gli operatori del mercato possono chiedere al direttore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi requisiti voluti dalle norme in vigore.
2. Per le merci invendute che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al direttore del mercato, il quale, d'intesa con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle derrate, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.
3. Per le merci non idonee all'alimentazione umana, il direttore rilascia un certificato comprovante la distruzione ovvero l'esecuzione delle altre disposizioni date dall'organo sanitario.
4. L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso giustificare al produttore o al committente per uno dei motivi di cui al presente articolo la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata, ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.
5. Dell'esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita, come di quelle igienicosanitarie, è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti posti in vendita.

Art. 34
Circolazione dei veicoli

1. I veicoli portanti i prodotti destinati alla vendita nel mercato hanno libero ingresso ad iniziare dall'apertura del mercato stesso.
2. I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall'inizio dell'operazione di vendita, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentano.
3. Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo.

Art. 35
Ordine interno

1. E vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:
a) ingombrare i luoghi di passaggio e di posteggio ed ostacolare comunque la circolazione;
b) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
c) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni qualunque sia l'ente beneficiario;
d) esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc. senza autorizzazione;
e) introdurre cani;
f) accendere fuochi;
g) accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
h) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
i) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
l) ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza.
2. Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti nel mercato sono tenute ad esporre, in appositi albi predisposti dalla direzione, gli avvisi a carattere sindacale.
3. La pulizia dei locali, strade e spazi è disciplinata dal direttore secondo le norme prescritte dal Comune.
4. Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, ecc. di loro pertinenza) siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.
5. I rifiuti debbono essere a cura degli intestatari dei posteggi, raccolti in appositi recipienti muniti di coperchi, per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato.

Art. 36
Provvedimenti disciplinari e amministrativi

1. Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da leggi e regolamenti, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico degli operatori del mercato, all’azione disciplinare e amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività verificatasi durante il periodo dell'assegnazione:
a) diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività nel mercato o chiusura dei magazzini, o posteggi per un periodo massimo di tre giorni di effettivo mercato, disposta dal direttore con provvedimento definitivo;
b) sospensione da ogni attività nel mercato e chiusura dei magazzini e posteggi per un periodo fino a tre mesi disposta dal direttore del mercato, previa contestazione di addebito all'interessato, fatti salvi i casi gravi ed urgenti.
c) revoca dell'assegnazione dei magazzini e dei posteggi disposta dal Comune.
2. Ogni violazione del presente regolamento di mercato o della L.R. 31 agosto 1984, n. 29, sarà punita, alternativamente o congiuntamente all’azione disciplinare e amministrativa di cui al comma 1, con le sanzioni amministrative di cui alla tabella A allegata al regolamento regionale tipo e/o da quelle previste dall'art. 7 bis del D.Lgs n.267/2000 nonchè con le procedure previste dalla legge 21.11.1981 n.689.

Art. 37 Concessione di servizi e di posteggi
soppresso

Art. 38
Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione dello stesso.

Art. 39
Disposizione finale

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento del Comune di Jesi.
Per le ammende per violazioni alle norme del presente regolamento ed alla L.R. 31 agosto 1984, n. 29 si rinvia alla tabella A allegata al reg. Reg. 18.03.1991, n.29.

Regolamento per il mercato ortofruttico all'ingrosso dei prodotti agroalimentari

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