Regolamento per il mercato ortofrutticolo all'ingrosso dei prodotti agroalimentari

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 152 del 18/12/2017

Art. 1 – Definizione del mercato all'ingrosso dei prodotti agroalimentari, sia freschi che conservati, dei prodotti floricoli, delle piante e delle sementi
1. Il mercato all'ingrosso è un’area attrezzata costituita da un insieme di immobili, strutture e attrezzature ed aree adiacenti, gestita in modo unitario, ove avviene il commercio all’ingrosso dei prodotti agroalimentari ad opera di una pluralità di venditori o di compratori (art.47 L.R. n.27/2009).
2. Allo stato, il mercato dei prodotti ortofrutticoli all’ingrosso ed alla produzione è ubicato in via Don Minzoni n. 25, all’interno dei locali di proprietà privata.
3. Nel mercato all’ingrosso possono essere commercializzati anche altri prodotti alimentari, compatibilmente con le esigenze di funzionalità del mercato stesso.

Art. 2 – Gestione del mercato
1. Il Comune di Jesi non essendo proprietario di alcuna struttura immobiliare da destinare a mercato ortofrutticolo all’ingrosso, promuove la gestione del mercato ortofrutticolo all’ingrosso da parte di soggetti privati, mantenendo in capo a questo Ente la funzione di regolamentazione e la collaborazione con la Regione per la vigilanza sul mercato.
2. La richiesta di poter gestire il mercato ortofrutticolo all’ingrosso, con forma giuridico amministrativa di natura privatistica, potrà essere presentata dai soggetti di cui all’art. 48 della L.R. 27/2009 e s.m.i.  ed in particolare dai soggetti di cui alla lettera d).
3. Il Comune autorizzerà alla gestione del mercato ortofrutticolo all’ingrosso il soggetto avente i requisiti soggettivi di cui al suddetto art. 48 della L.R. 27/2009 che dimostri di avere titolo (in proprietà/locazione, ecc.), sugli immobili destinati al mercato ortofrutticolo all’ingrosso.
4. Il soggetto come sopra individuato, d’ora in poi denominato “gestore”, è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi, alla cui organizzazione deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento.
5. Il gestore del mercato all’ingrosso provvede, ai sensi dell’art. 49 comma 9 della L.R. 27/2009, ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell’intera struttura mercantile ed ai servizi complementari per l’esercizio dell’attività mercantile. Provvede altresì:
a) alla manutenzione ordinaria della struttura mercantile;
b) alla funzionalità degli impianti;
c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature di mercato.

Art. 3 – Autorizzazione alla gestione del mercato ortofrutticolo all’ingrosso
1. L’autorizzazione alla gestione del mercato all’ingrosso deve essere richiesta al Comune, con apposita domanda in bollo.
Nella domanda devono essere indicati generalità, codice fiscale e qualifica del richiedente.
2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) denominazione e ubicazione del mercato;
b) dati relativi alla struttura mercatale;
c) planimetria della struttura con l’indicazione analitica del posizionamento dei box e degli edifici adibiti ad altri servizi, impianti, servizi tecnici, infrastrutture primarie, viabilità interna e parcheggi;
d) relazione tecnica asseverata a firma di tecnico abilitato in ordine alle caratteristiche strutturali del mercato all’ingrosso che attesti il possesso dei requisiti del mercato ai sensi del comma 4 del presente articolo, le caratteristiche degli impianti, e dei servizi tecnici, le infrastrutture primarie, il sistema di viabilità ed i parcheggi;
e) relazione illustrativa a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente in ordine alle caratteristiche organizzative del mercato all’ingrosso che riporti i  criteri  e le modalità per la concessione dei punti vendita ivi compresa la fissazione dei quantitativi minimi di prodotti che ogni operatore commerciale deve introdurre annualmente nel mercato, il numero dei box da assegnare ai grossisti, il calendario e l’orario per le operazioni mercantili, la modalità di nomina, la qualifica e le attribuzioni del direttore di mercato, l’organizzazione, la tipologia  e la disciplina dei servizi, la pulizia e la destinazione dei rifiuti, le modalità di organizzazione del servizio di facchinaggio, l’organizzazione del servizio della verifica del peso o della quantità e della qualità, la modalità di gestione del servizio di statistica, il corrispettivo per la locazione dei posteggi, le tariffe per i servizi, ogni altra informazione attinente alla disciplina e al funzionamento del mercato;
f) dichiarazione del corretto funzionamento della pesa e degli strumenti utilizzati per la pesatura;
g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio per il possesso dei requisiti morali per l’esercizio del commercio;
h) copia del documento di identità in corso di validità del richiedente/richiedenti;
i) dichiarazione del possesso del titolo sulla struttura di mercato;
j) n. 1 marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione.
3. In assenza di regolamento regionale tipo che stabilisce i requisiti strutturali del mercato ortofrutticolo all’ingrosso e tenendo conto che trattasi di struttura mercatale già esistente, il Comune potrà autorizzare, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 27 del presente regolamento, a gestire lo stesso mercato previa verifica dei requisiti strutturali relativi al rispetto delle norme in materia igienico sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali. Il soggetto giuridico interessato formalizzerà la domanda di autorizzazione di cui al presente comma.
4. L’autorizzazione alla gestione/apertura del mercato ortofrutticolo all’ingrosso può essere richiesta dai soggetti previsti all’articolo 48 comma 1, della L.R. 27/2009.
L’autorizzazione di cui al presente articolo ha valenza fino alla data dell’approvazione del regolamento tipo regionale e dei relativi atti attuativi.
5. Con il rilascio dell’autorizzazione il soggetto richiedente assume il ruolo di gestore del mercato.

Art. 4 – Funzioni e compiti del Comune
1. Il Comune in relazione al mercato all’ingrosso svolge le seguenti funzioni:
1) Decide:
a) sulle modifiche del regolamento di mercato;
b) su ogni altro compito indicato dal presente regolamento e dalla disciplina di settore.
2) Collabora con la Regione per la vigilanza sul mercato all’ingrosso ai sensi dell’art. 54 della L.R. 27/2009; può a tal fine chiedere periodicamente al gestore del mercato informazioni in ordine all’applicazione delle disposizioni regolamentari e amministrative, in relazione alla funzionalità della direzione, degli uffici e di servizi di mercato, in  ordine  agli orari ed alle operazioni di mercato, sui criteri per la determinazione dei canoni per l’uso degli spazi del mercato e delle tariffe  dei servizi di mercato e su ogni altra questione riguardante l’organizzazione del mercato.
3) Collabora su richiesta del gestore per la predisposizione dell’avviso per la presentazione delle domande per l’assegnazione dei posteggi da parte dei grossisti.

Art. 5 – Direttore del mercato
1. Al mercato è preposto un direttore, che deve provvedere al regolare funzionamento del mercato e dei servizi in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari.
Trattandosi di mercato gestito da soggetti privati, ai sensi dell’art. 4 del DM. 10.04.2010, per la nomina di direttore del mercato è richiesto il titolo di studio della scuola media superiore.
Il trattamento economico del Direttore è regolato dal gestore secondo gli istituti disciplinati dal C.C.N.L. di categoria.

Art. 6 – Compiti del direttore del mercato
1. Il direttore del mercato responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dal gestore.
2. Il direttore del mercato  in particolare:
1) Vigila sull’osservanza delle disposizioni vigenti per la qualificazione, la calibrazione, la tolleranza, l’imballaggio e la presentazione dei prodotti. Provvede giornalmente e con sintesi mensili ed annuali alla rilevazione delle quantità affluite ed uscite dal mercato per qualità mercantile, provenienza e destinazione, rileva i prezzi delle derrate effettivamente contrattate, separatamente per singole partite di prodotti e secondo la qualità.
2) Dirige il personale e sovraintende all'impiego dello stesso.
3. Al direttore del mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:
1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
2) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
3) vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
4) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino secondo le norme legislative e regolamentari;
5) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
6) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
7) proporre al gestore del mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento dei volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
8) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
9) eseguire e disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne;
10) in casi particolari e urgenti adottare provvedimenti che si rendano necessari per il buon funzionamento del mercato;
11) curare in modo particolare, la regolare vendita dei prodotti affidati alla direzione del mercato;
12) emanare ordini di servizio in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
13) accertare a richiesta degli operatori alle vendite, assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la varietà e la qualità della merce;
14) vigilare perché l'attività dei concessionari e dei mandatari si svolga secondo le norme di legge e regolamento;
15) curare nel quadro delle attrezzature del mercato la buona conservazione dei prodotti secondo le vigenti disposizioni;
16) controllare il regolare svolgimento del servizio di facchinaggio;
17) predisporre la vigilanza per impedire il manifestarsi di furti o sottrazioni indebite di merci;
18) vigilare affinché non vengano adoperati artifizi tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e affinché vengano impedite eventuali frodi;
19) disporre nei casi gravi e urgenti, la diffida o la sospensione per un massimo di tre giorni di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l’attività del mercato;
20) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari;
21) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative, nonché dal presente Regolamento;
22) assicurarsi che le norme di prevenzione e di sicurezza, di cui al DLgs n.81/08 e smi, siano applicate da tutti gli operatori;
23) verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi in relazione ad eventuali lavori da assegnare in appalto. Fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
4. Il direttore ha facoltà di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato. Tale disposizione non si applica nei confronti degli operatori del mercato e del personale ad esso addetto.

Art. 7 – Personale addetto al mercato
1. Il direttore del mercato può essere coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da ulteriore personale, in relazione alle effettive necessità del mercato stesso.
Potrà, inoltre, avvalersi di qualsiasi negozio giuridico ritenuto conveniente per adattare la gestione ai migliori requisiti di economia e razionalità mediante affidamento a terzi di specifiche incombenze.

Art. 8 – Rilevazioni statistiche e prezzi
l. Nel mercato sono effettuate rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme di legge vigenti. Il Direttore istituisce il circuito, composto dagli operatori di mercato per svolgere le funzioni del presente articolo. Gli utenti del mercato devono obbligatoriamente fornire al direttore i dati che questo domanderà a tal fine. Per le modalità operative della rilevazione si rinvia espressamente a quanto previsto dall’art. 8 del regolamento regionale n. 29/1991.

Art. 9 – Funzioni di Polizia Amministrativa
1. Le funzioni di polizia amministrativa e annonaria all’interno del mercato vengono svolte dagli organi di polizia locale.

Art. 10 – Servizi
1. Nel mercato all’ingrosso ai sensi dell’art. 47 della L.R. 27/2009 è assicurata la prestazione dei seguenti servizi essenziali:
a) direzione del mercato;
b) rilevazione statistica;
c) verifica del peso o della quantità e della qualità.
2. Sono prestati inoltre i seguenti servizi:
a) il servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
b) il servizio di pulizia del mercato;
c) il servizio di pesatura;
d) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Art. 11 – Vigilanza igienico-sanitaria
1. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria, nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti messi nel mercato, provvedono i competenti organi sanitari della ASUR competente per territorio, facendo osservare le norme vigenti e quelle impartite anche in materia di igiene del suolo, dell'abitato e delle attrezzature.
2. I detti organi, accertata la non idoneità all'alimentazione di determinate partite di prodotti, ne dispongono la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e alla direzione del mercato.
3. Il Gestore pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali necessari allo svolgimento delle sue funzioni.
4. Il direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.

Art. 12 – Servizio di pesatura e di verifica del peso
1. All'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.
2. La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza delle pesature presso i venditori.
3. Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:
a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
c) bene in vista ai compratori.
Non verranno presi in considerazione reclami per differenze di peso dopo che le merci sono uscite dal mercato.

Art. 13 – Servizio di facchinaggio
1. Le operazioni di scarico, carico e trasporto all'interno del mercato sono svolte dal Gestore, che può darle in sub concessione.
2. Nell'ambito dei propri posteggi e magazzini gli assegnatari possono svolgere le operazioni di scarico e carico (con esclusione della merce già venduta) personalmente o a mezzo dei propri dipendenti.
3. Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato.
4. Gli acquirenti possono effettuare il carico delle merci di loro proprietà personalmente o a mezzo di propri familiari, ovvero servendosi di propri dipendenti.
5. Tutti gli assegnatari che intendono avvalersi di personale proprio debbono darne comunicazione alla direzione del mercato per permettere al direttore di tenerne conto agli effetti della determinazione del numero dei facchini dell'anno seguente, come previsto dai commi successivi.
6. Ogni assegnatario può affidare, quando le particolari esigenze del mercato lo consiglino, con apposita convenzione, alle cooperative, alle carovane e a gruppi di lavoro eventualmente costituiti tra facchini, i servizi di cui al comma 2 del presente articolo.
7. La convenzione è approvata dal Gestore ed è resa esecutiva dal direttore del mercato.
8. Per quanto non indicato nel presente articolo si rinvia alle disposizioni vigenti.

Art. 14 – Corrispettivi e tariffe
1. I canoni di locazione e le tariffe di mercato per l'utilizzo degli spazi, anche attrezzati, sono corrisposti dai soggetti operanti nel mercato al soggetto gestore e devono assicurare almeno la copertura dei costi di gestione nonché dei costi dei servizi di cui all’art.10, dell'ammortamento tecnico degli impianti elettrotermoidraulici e di telecomunicazione e delle attrezzature di mercato, nonché degli oneri per la manutenzione ordinaria delle strutture mercantili e dei costi dei servizi eventualmente resi.
2. Il canone di locazione dei posteggi o magazzini e degli spazi antistanti il magazzino sono correlati alla superficie utilizzata da ciascun assegnatario per la propria attività.  Al canone di locazione per l'uso dei posteggi si aggiungono le tariffe per le utenze collettive e per l'organizzazione dei servizi del mercato ortofrutticolo e del funzionamento del mercato nel suo complesso da ripartire tra  i soggetti operanti nel mercato, ivi compreso l’eventuale proprietario dell’immobile. Sia il canone di locazione che le tariffe dei servizi del mercato sono determinate nel rispetto dei principi di cui all’art. 49 della L.R. 27/2009.
3. Le tariffe anzidette sono esposte, a cura della direzione del mercato, in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possono prenderne visione.
4. In ogni caso non possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicit.

Art. 15 – Orario e calendario
1. L'orario e il calendario del mercato sono fissati dal gestore e vengono affissi all'ingresso del mercato stesso.

Art. 16 – Venditori e compratori
1. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti dal direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie di cui agli artt. 18 e 19 del DM 10.04.1970 e dal regolamento regionale tipo n. 29/2009 e comunque vigente nel tempo.
2. Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato attraverso l'esame della documentazione di cui all'articolo 21 del DM 10.04.1970 e dal regolamento regionale tipo.
3. Il direttore del mercato provvede al rilascio a tutte le persone ammesse al mercato apposita tessera, munita di fotografia dell'interessato, numerata, bollata e firmata dallo stesso direttore.
4. Entro l'orario e con le modalità stabilite dal presente regolamento sono ammessi i consumatori che possono effettuare acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti.

Art. 17 – Assegnazioni degli spazi all'interno del mercato
1. Alle assegnazioni degli spazi all'interno del mercato all'ingrosso possono accedere gli operatori previsti dagli artt. 18 e 19 del DM 10.04.1970 e dal regolamento regionale tipo n.29/91 e comunque vigente nel tempo.
2. L'assegnazione degli spazi di vendita e di stoccaggio è un atto adottato dal gestore garantendo parità di condizioni agli operatori.
3. Gli interessati dovranno presentare domanda nei termini e nelle modalità prestabilite e rese pubbliche dal gestore.
4. La nomina degli assegnatari per la copertura del numero dei posteggi di vendita prefissati sarà fatta in base a graduatorie formulate dal gestore fra tutti i concorrenti, in base a criteri prestabiliti.
5. La graduatoria sarà formulata in base al punteggio attribuito ad ogni concorrente, valutando con criteri uniformi e prestabiliti:
a) la capacità imprenditoriale del richiedente;
b) l'entità dell'attività svolta, gli impianti di produzione, di lavorazione e confezione;
c) i mezzi di trasporto, il personale impiegato ed il movimento commerciale;
d) la gamma e qualità dei prodotti trattati.

Art. 18 – Termine delle assegnazioni
1. Le assegnazioni terminano:
a) alla scadenza del periodo previsto;
b) per la rinuncia dell’assegnatario/locatario durante il periodo di assegnazione;
c) per il fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
d) per scioglimento della società assegnataria/locataria.

Art. 19 – Revoca delle assegnazioni
l. Il gestore dovrà negare o revocare l'assegnazione dei magazzini o dei posteggi:
1) a chi ha riportato una condanna e pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
2) a chi è sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159;
3) a chi venga condannato per due volte qualunque sia l'entità delle rispettive pene per delitti in tema di:
a) turbata libertà degli incanti;
b) inadempimenti di contratti di pubbliche forniture;
c) frode nelle pubbliche forniture;
d) uso o detenzione di pesi o misure con falsa impronta;
e) contraffazioni, alterazioni o uso illecito di segni distintivi;
f) frode nell'esercizio del commercio;
g) vendita dei prodotti con segni mendaci;
h) frodi e sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti;
2. L'assegnazione è revocata inoltre nei seguenti casi:
1) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;
2) inattività completa per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dal soggetto gestore.
3) accertate scorrettezze commerciali;
4) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti e alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
5) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio;
6) inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente.
3. La revoca è dichiarata dal soggetto gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile o penale.

Art. 20 – Assegnazione dei posteggi
l. Il numero, le dimensioni e le caratteristiche degli spazi di vendita e di stoccaggio sono stabiliti dal gestore.
2. I posteggi destinati ai produttori singoli o associati sono assegnati dal direttore del mercato ai richiedenti che dimostrano di appartenere a dette categorie. Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla L. 27/07/1967, n. 622, che svolgono attività a carattere stagionale dovrà essere riservata una parte adeguata dello spazio esistente, in relazione alle esigenze e alla natura del traffico nel mercato ed allo spazio totale disponibile in modo da garantire gli spazi per i non associati.
3. Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, che svolgono attività a carattere stagionale dovrà essere riservata una parte adeguata allo spazio esistente, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico nel mercato ed allo spazio totale disponibile.
4. Una superficie adeguata dovrà essere riservata a produttori e venditori occasionali.
5. I corrispettivi per l'occupazione dei posteggi indicati dal comma precedente, stabiliti con le modalità indicate nell'articolo 13.

Art. 21 – Carattere delle assegnazioni
1. Qualora l'assegnazione sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, subordinatamente all'autorizzazione del Gestore e sempreché i destinatari siano in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 22 – Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente
1. E’ fatto rinvio all’art. 25 del regolamento regionale n.29/1991.

Art. 23 – Modalità di vendita
1. Per le operazioni di vendita, per la vendita dei prodotti, per la merce in vendita, per la vendita all’asta, per le vendite per conto, per le derrate affidate alla direzione di mercato, per la certificazione per derrate non ammesse alle vendite o deperite si rinvia agli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del regolamento regionale n. 29/1991 e smi.

Art. 24 – Ordine interno
1. E vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:
a) ingombrare i luoghi di passaggio e di posteggio ed ostacolare comunque la circolazione;
b) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
c) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni qualunque sia l'ente beneficiario;
d) esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc. senza autorizzazione;
e) introdurre cani;
f) accendere fuochi;
g) accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
h) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
i) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
j) ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza.
2. La pulizia dei locali, strade e spazi è disciplinata dal direttore secondo le norme prescritte dal gestore.
3. Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, ecc. di loro pertinenza) siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.
4. I rifiuti debbono essere a cura degli intestatari dei posteggi, raccolti in appositi recipienti muniti di coperchi, per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato.

Art. 25 – Assegnazione di servizi e di posteggi
1. Le assegnazioni dei posteggi effettuate dal Comune scadono alla data del 31 dicembre 2017.

Art. 26 – Fonti normative e regolamentari
1. Il presente regolamento è adottato nel rispetto di quanto previsto dalla L.25 marzo 195, n.29, dal D.M. 10 aprile 1970, dal regolamento regionale 18 marzo 1991, n.29, dalla L.R. n. 27/2009 e s.m.i.. Per quanto non previsto nel regolamento si fa rinvio alle citate disposizioni.

Art. 27 – Norma Transitoria
1. Nelle more dell’acquisizione di eventuali rilievi da parte della Regione Marche sul presente regolamento e nelle more del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 3 e comunque non oltre la data del 30 aprile 2018, il proprietario dell’immobile destinato a mercato ortofrutticolo all’ingrosso può essere il gestore del mercato. I grossisti operanti all’interno del mercato alla data di approvazione del presente regolamento devono presentare domanda di assegnazione degli spazi di stoccaggio e di vendita al gestore.
2. Per il periodo transitorio per quanto attiene ai corrispettivi ed alle tariffe si procederà come segue:
- il corrispettivo per la locazione degli spazi dovrà essere versato direttamente dagli operatori al proprietario gestore della struttura di viale Don Minzoni;
- il rimborso delle spese per le utenze collettive dovranno essere versate al Comune di Jesi fino alla data di voltura da parte del gestore;
- il rimborso delle spese per gli altri servizi (es. pulizie bagni pubblici, eventuale vigilanza) dovranno essere rimborsate al gestore/proprietario.

Art. 28 – Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione dello stesso.
2. Il presente regolamento sarà adeguato al regolamento tipo regionale di cui all’art. 2 della L.R. 27/2009. Il gestore autorizzato sarà tenuto agli eventuali adeguamenti strutturali ed organizzativi derivanti dall’emanando regolamento tipo regionale.

Art. 29 – Disposizione finale
1. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento del Comune di Jesi.
2. Per le ammende per violazioni alle norme del presente regolamento ed alla L.R. 27/2009 si rinvia alla tabella A allegata al reg. Reg. 18.03.1991, n.29 e successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento per il mercato ortofrutticolo all'ingrosso dei prodotti agroalimentari

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